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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1253/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. MANZO FRANCESCO Parte_1 elettivamente domiciliato come da ricorso RICORRENTE
E n persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' Avvocatura INPS di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per decorrenza assegno di invalidità civile CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 parte ricorrente - premesso che, all'esito del giudizio per A.T.P., il
CTU nominato aveva rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità civile ma con decorrenza da marzo 2023, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c, con cui, impugnando le conclusioni del ctu in relazione alla decorrenza dei benefici, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale per nullità della ctu, chiedeva accogliersi il ricorso con riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa, previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente all'assegno invocato. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Rinnovata la ctu a seguito dell'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente, chiedendo al ctu nominato in sede di Atp di valutare le osservazioni di controparte in funzione recuperatoria del diritto di difesa, all'esito della relazione del ctu, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta, la controversia è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Si premette che il ricorrente nel ricorso ha sollevato eccezione di nullità della ctu per deposito della stessa il trentesimo giorno dall'invio della bozza alla parti, giorno in cui entrambe le parti avevano ancora la possibilità di depositare al ctu le proprie osservazioni. Per tale motivo, trattandosi di nullità relativa, suscettibile di sanatoria per rinnovazione come indicato nel provvedimento ex art 127 ter cpc del 02/11/2024, si è proceduto a far integrare la ctu chiedendo al consulente di valutare le osservazioni delle parti, in funzione recuperatoria del diritto di difesa (come da Cass. n. 23743/2017).
Il C.T.U., già con la relazione depositata in sede di Atp, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto;
in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha confermato che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante è tale da integrare un'invalidità al 77%, confermando anche la decorrenza dal marzo 2023; ciò in quanto in quella data vi era stata la frattura del femore che aveva contribuito all'aumento della percentuale di invalidità rispetto a quella del 60% riconosciuta dalla commissione medica. La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il giudice di merito che riconosce
1 convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto (e dai chiarimenti) dal ctu (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate e va accertata la sussistenza del requisito sanitario a far data da marzo 2023. CP_ E'inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna dell' al pagamento della prestazione, essendo anche il ricorso in opposizione finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario e non al diritto alla prestazione. La pronuncia ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti (v. Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 9876 del 2019) e, a maggior ragione, la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato per essere avulso dal thema decidendum. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata. Le spese vanno compensate parzialmente atteso il riconoscimento del requisito sanitario tra la domanda amministrativa del 01/07/2022 e rispetto alla data del ricorso giurisdizionale per Atp, iscritto il 15/05/2023. Nulla per le spese di CTU trattandosi di integrazione dovuta a nullità prodottasi nella precedente fase.
P. Q. M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa
1) Rigetta il ricorso in opposizione e conferma la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal marzo 2023; CP
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e pone l'altra metà a carico di che liquida in € 600, oltre accessori, iva cpa e spese generali con attribuzione.
3) Nulla per le spese di CTU.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)
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