Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 10/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2025, proposto da
Lab37 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dal Piaz e Stella Monegato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro – Inail, Direzione Regionale Piemonte, Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro – Inail, Direzione Territoriale Cuneo, non costituiti in giudizio;
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Pagliarulo e Maria Grazia Carretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento definitivo di non ammissione al finanziamento comunicato da INAIL - Direzione Territoriale di Cuneo con PEC del 08.08.2025;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e, in particolare, del provvedimento di preavviso di diniego comunicato da INAIL con PEC del 06.06.2025 e dell’Avviso pubblico INAIL 2023, nei sensi esplicitati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la società ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di non ammissione al finanziamento comunicato da INAIL – Direzione Territoriale di Cuneo con PEC in data 8 agosto 2025, motivato in ragione dell’illeggibilità della sottoscrizione autografa.
Osservato che, nelle more del giudizio, l’Istituto ha ritenuto di procedere in data 28 novembre 2025 all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, con contestuale riapertura della fase di verifica per l’ammissione al contributo a fondo perduto, superando la questione relativa alla leggibilità della sottoscrizione autografa (cfr. documento n. 7 di parte resistente).
Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, conformemente all’avviso reso in udienza.
Ritenuto che sia cessata la materia del contendere, risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente in virtù del provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto gravato, così come dedotto dall’Amministrazione con l’atto di costituzione in giudizio depositato in data 28 novembre 2025.
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale nella misura indicata in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
AL CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CA | SA ER |
IL SEGRETARIO