Sentenza 1 luglio 2020
Massime • 1
In tema di confisca di beni ricadenti nella comunione legale, l'appartenenza pro quota a ciascun coniuge non può presumersi per effetto del mero regime patrimoniale, occorrendo verificare in concreto il contributo economico – proveniente da disponibilità patrimoniali lecite – investito nell'acquisto da parte di ciascun coniuge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la revoca della confisca, disposta con riferimento alla quota del 50% degli immobili ricadenti nella comunione legale tra il prevenuto e la moglie, estranea al procedimento).
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione: non conta che il bene rientri nel regime della comunione legale tra coniugiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2020, n. 19767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19767 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2020 |
Testo completo
19767-20 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo Sent. Sez. n. 469/20 -Presidente- Stefano Mogini CC 27/5/2020 Emilia Anna Giordano -Relatore RGN 32545/19 Maria Silvia Giorgi Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale della Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di: ON CA, nato a [...] il [...] DA NG, nata a [...] il [...] 2.ON CA, nato a [...] il [...] 3.DA NG, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 2/5/2019 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la richiesta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente a DA NG e il rigetto nel resto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, pronunciando a seguito di sentenza del 16 gennaio 2018 di annullamento con rinvio della Seconda Sezione Penale di questa Corte, ha accolto il ricorso di NG DA e, per l'effetto, ha revocato la confisca della quota del 50%, di proprietà di 1 DA NG, dei beni costituiti da un appartamento, categoria A 3, censito in Catasto di Cerignola al foglio 203, particella 1430, subalterno 24 sito in via Monte Bianco, n. 6, scala A, interno 1, piano 1 e del box, categoria C 6 censito al Catasto al foglio 203, subalterno 29 ivi ubicato al piano terra dell'immobile di via Monte Bianco, 6. Ha, invece, respinto il ricorso di GE ON confermando la confisca della quota del 50% dei predetti immobili.
2. La misura oggetto di impugnazione era costituita dal decreto emesso dal Tribunale di Foggia in applicazione della cd. confisca disgiunta: in presenza della qualificata pericolosità di GE ON - condannato con sentenza irrevocabile del 22 giugno 2000 per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso con condotta dal dall'11 luglio 1990 al marzo 1994 il Tribunale aveva ritenuto sussistente, in relazione all'acquisto del bene con atto - pubblico del 25 giugno 1993 ( a seguito alla stipula di un contratto preliminare del 14 giugno 1991), la correlazione temporale con l'accertata pericolosità; la mancata dimostrazione della legittima provenienza delle somme impiegate nell'acquisto e la sproporzione tra la capacità reddituale in capo al destinatario del provvedimento di confisca e le somme impiegate per l'acquisto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto, nella parte in cui ha disposto la revoca della confisca a favore di NG DA, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari denunciando violazione di legge, per mancanza assoluta di motivazione e violazione dell'obbligo di uniformarsi alla decisione della Corte di Cassazione non avendo la Corte di merito proceduto alla verifica della sussistenza della provvista finanziaria di cui avrebbe potuto disporre, ai fini dell'acquisto, NG DA. La Corte, e il rilievo è oggetto del secondo motivo di impugnazione, in presenza di un acquisto compiuto dal coniuge della DA, GE ON, in periodo di manifesta accertata pericolosità sociale, ha ritenuto riferibile alla DA una quota parte del prezzo versato per l'acquisto in mancanza di prova della percezione di redditi e di disponibilità economiche adeguate in capo alla predetta. La DA, coniugata con il ON e con costui convivente fino all'anno 2002 non aveva, a tenore dell'accertamento patrimoniale in atti, mai percepito alcune reddito dal 1985 all'anno 2002 tanto meno negli anni di interesse dell'acquisto: circostanza, questa, che rende neutri gli importi dei saldi complessivi, rimasti invariati per il nucleo familiare, risultanti dalla perizia contabile sulla quale è fondato il giudizio di sproporzione tra le somme impiegate per l'acquisto ed i redditi leciti del ON sicchè del tutto indimostrata ne è la provenienza lecita in capo alla DA, nonostante la formale intestazione dell'immobile in regime di comunione legale tra i coniugi.
4. Con ricorsi autonomi ma motivi comuni, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., propongono impugnazione anche GE ON e, in qualità di terza interessata, NG DA chiedendo l'annullamento del decreto per violazione dell'art. 606 2 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, 628, 125, 234, 238, 238 bis cod. proc. pen.; art. 240 bis, 220, cod. pen e 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Sotto un primo aspetto, i ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato è inficiato perché sorretto, con riguardo ai presupposti legittimanti la confisca, da motivazione meramente apparente perché in contrasto con la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 luglio 2018 di rigetto della richiesta di confisca cd. allargata in relazione al medesimo bene e, altresì, in contrasto con le risultanze della consulenza di parte redatta da dottor EL e per il mancato esame della memoria difensiva depositata prima del giudizio camerale in appello. Secondo i ricorrenti la consulenza di parte svolta nel procedimento penale, culminato nella sentenza sopra indicata, ha comprovato una situazione di perfetto equilibrio e sicura capienza tra le risorse finanziarie del nucleo familiare Brandosinio/DA, derivanti dalla gestione dell'azienda agricola di famiglia. Da qui, altresì, la erroneità del decreto impugnato e l'irreparabile error juris di applicazione degli artt. 20 e 24 del d. lgs. 159 del 2011 in relazione all'art. 240-bis cod. pen. in ordine allo statuto probatorio ed alla dinamica applicativa della misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore generale è fondato e che, pertanto, deve essere annullato il decreto impugnato nella parte in cui, in accoglimento del ricorso di NG DA, in qualità di terza interessata, ha disposto la revoca della confisca della quota del 50% degli immobili (l' appartamento e il box). L'annullamento impone il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi proposti nell'interesse di GE ON e DA NG che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
2. Come anticipato, l'odierno decreto è stato emesso a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con la sentenza del 16 gennaio 2018 che, in relazione alla posizione di NG DA, osservava come non fosse stata corretta la decisione di merito di escludere la legittimazione all'impugnazione del decreto da parte della DA, quale terza interessata, in quanto risultava dall'atto pubblico di compravendita del 25 giugno 1993 che GE ON aveva dichiarato di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con la moglie, NG DA, con la conseguenza che, a prescindere dalla formale intestazione dei beni, gli stessi erano divenuti oggetto della comunione (art. 177, comma 1 lett. a) cod. civ.). La Corte prescriveva, pertanto, al giudice di rinvio la necessità di considerare il dato della proprietà degli immobili da parte della DA ai fini del giudizio inerente alla sproporzione tra l'investimento immobiliare contestato e le risorse in quel momento disponibili per gli acquirenti. 3 مر La Corte distrettuale, disattendendo tale prescrizione, ha invece ritenuto che fosse sufficiente la mera proprietà del bene in capo alla DA a giustificare la revoca della confisca dal momento che, osserva la Corte barese, nessun provvedimento di confisca della quota del 50% dei beni era mai stato chiesto nei confronti della DA. Si tratta, infatti, della superfetazione di un dato meramente formale, e, quindi, di motivazione apparente, dal momento che la confisca di prevenzione aveva colpito gli immobili nella loro interezza, e non pro quota, tanto è vero che questa Corte aveva rilevato la erroneità della disposta ablazione riconoscendo alla DA la legittimazione ad impugnare il decreto legittimazione che era stata invece negata nel giudizio di merito con la necessaria prescrizione di valutare le concrete modalità dell' acquisto dell'immobile da parte della DA ai fini della verifica dei requisiti di confiscabilità del bene.
3.L'affermazione dei giudici del merito è erronea anche per altre ragioni. La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è, invero, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (ex plurimis Cass. civ. Sez. 1, 07/03/2006 n. 4890 Rv. 587593; Cass. civ. Sez. 2, 11/06/2010 n. 14093 Rv. 613438). Si è affermato, in particolare, che mentre nei rapporti con i terzi ciascun coniuge può disporre dell'intero bene comune (previo il consenso dell'altro coniuge richiesto dall' art. 180 comma 2 cod. civ.), per gli atti di straordinaria amministrazione i creditori personali di ciascun coniuge possono soddisfarsi sui beni della comunione fino alla concorrenza del valore della quota dell'obbligato. Analizzando la incidenza sui beni della comunione legale della confisca obbligatoria si è affermato che tale misura può essere equiparata all'azione esecutiva dei creditori, avendo in comune le due diverse ipotesi il fatto che in entrambi i casi si tratta di iniziative che comportano l'ablazione del bene senza che il titolare possa opporvisi. Si è, così, affermato che se oggetto della confisca è un bene ricadente in comunione legale fra i coniugi, ma il bene è intestato unicamente al condannato (o all'indagato, in caso di sequestro preventivo), l'altro coniuge resta estraneo agli effetti del provvedimento giudiziario e non acquista neppure la qualifica di terzo confiscato (o sequestrato) e quindi legittimato all'impugnazione, a meno che non fornisca la prova che il valore del bene confiscato supera quello della quota del condannato (o indagato) (cfr. in materia di confisca ex art. 12 sexies I. n. 356 del 1992, Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Malgeri e altro, Rv. 252807). Nel caso in cui, invece, il bene ricada in comunione, ma sia stato acquistato individualmente dal coniuge estraneo alla condanna (o all'indagine), quest'ultimo viene in rilievo come terzo titolare dell'intero bene, con la conseguenza che intanto potrà procedersi a confisca, in quanto sia dimostrata l'esistenza di un rapporto interpositorio. 4 3.1.Val bene, inoltre, rilevare che la confisca di prevenzione dei beni, nei connotati strutturali dell'istituto disegnati dal legislatore e via via approfonditi e puntualizzati nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale, si fonda sul presupposto che il bene che ne costituisce l'oggetto sia stato acquistato con i proventi di attività illecita. Nel caso in esame, stando al tenore della dichiarazione resa dal ON all'atto di acquisto, il bene rientrava nel regime della comunione legale tra coniugi ma tale dichiarazione, quand'anche costitutiva di un diritto di proprietà in capo alla DA, nulla rivela dei sottostanti rapporti economici e patrimoniali che costituiscono il presupposto dell'acquisto che, ad esempio, in mancanza di un contributo economico personale proveniente dalla DA o da un terzo in sua vece, ben poteva consistere in un atto di donazione indiretta del ON in favore del coniuge né la Corte di merito ha illustrato gli elementi di fatto in base ai quali l'acquisto dell'immobile sarebbe stato imputabile, al 50%, ad un contributo economico della DA. Da qui l'errore della Corte di Bari anche nel determinare la quota di presunta spettanza della DA nell'acquisto dovendo, invece, procedere alla verifica, in concreto, dell'effettivo contributo economico eventualmente investito nell'acquisto da parte della DA.
4.I ricorsi di GE ON e NG DA sono infondati. Con l'odierna impugnazione i ricorrenti denunciano la macroscopica violazione di legge ravvisabile nel provvedimento impugnato in relazione ai criteri seguiti dal Tribunale per determinare la sproporzione tra l'investimento immobiliare, consistito nell'acquisto dell'appartamento e del box oggetto di confisca, e le risorse in quel momento disponibili per ON e la sua famiglia. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello ha trascurato che il Tribunale di Foggia, con sentenza del 3 luglio 2018 ha, invece, ritenuto sussistente una situazione di perfetto equilibrio e sicura capienza tra le risorse finanziarie del nucleo familiare ON e gli investimenti realizzati. La Corte ha parimenti trascurato le risultanze della consulenza contabile redatta dalla dottoressa IE che aveva rilevato errori metodologici e di calcolo che viziavano la ricostruzione del consulente del pubblico ministero, redatta dal dottor Gianpaolo Pulieri, posta a fondamento del decreto di confisca impugnato, consulenza IE, viceversa, valorizzata e posta a fondamento della sentenza del Tribunale di Foggia, innanzi indicata. Infine, la Corte ha trascurato il confronto con i rilievi sviluppati nella memoria difensiva, depositata in vista della trattazione dell'udienza camerale e con le risultanze della consulenza redatta dal dottore EL.
5.La Corte di appello, in merito alla sentenza evocata dal ricorrente a fondamento del principio di preclusione operante tra la confisca di prevenzione e quella prevista dall'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della operatività della 5 preclusione, più volte affrontata in relazione alla intervenuta revoca della confisca ex art. 12 sexies cit., richiede la definitività del provvedimento di revoca, definitività che non era intervenuta al momento della pronuncia in appello oggetto di ricorso. Questa Corte, infatti, esaminando i rapporti di interferenza tra i due istituti, ha affermato la necessità della esistenza di una decisione definitiva del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992, provvedimento, questo, che costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni nel caso in cui la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (cfr. sul punto (ex multis, Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453). E', dunque, corretta l'analisi della difesa, secondo la quale costituisce un elemento comune alle due figure l'identico presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità, sebbene collegati, in un caso, ovvero nel caso della confisca di prevenzione, alla pericolosità soggettiva, nell'altro ad una sentenza di condanna (e, nel caso alla condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. a carico del ON) ma la mancanza di definitività del provvedimento di revoca intervenuto nel procedimento di merito, in relazione al reato di cui all'art. 12 sexies d.l. cit., osta, secondo la corretta esegesi della Corte di appello, all'operatività della preclusione processuale che richiede la stabilità della pronuncia (in tal senso si esprimo tutti i precedenti richiamati dalla difesa a partire dal più risalente, Sez. 1, n. 44332 del 18/11/2008, Araniti, Rv. 242201, passando per quello intermedio, Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254278 per finire con la più recente pronuncia del 2014, innanzi richiamata).
6. Resta ferma, in tale evenienza, la necessità di una completa disamina in fatto delle risultanze processuali e, soprattutto, di un puntuale esame del risultato che deriva dalla valutazione indiziaria delle consulenze e della perizia, valutazione che corrisponde alla esposizione di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quando la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate, dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907). La Corte di merito, con affermazione non contrastata nel presente ricorso, ha dato atto che, in effetti la consulenza redatta dalla dottoressa IE, non era stata prodotta nel giudizio di impugnazione del decreto di prevenzione del Tribunale di Foggia. Cionondimeno, il provvedimento impugnato si è confrontato, per escluderne la fondatezza e la rilevanza, con il criterio di ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare del ON sviluppata dalla difesa. A questo riguardo ha evidenziato che l'accertamento compiuto nel procedimento di merito, in relazione alla confisca cd. allargata aveva una portata temporale più ampia, dal momento che riguardava non solo gli acquisti del periodo 1990/1994 ma anche il periodo successivo - gli anni 2000/2012 - periodo nettamente al di fuori dell'epoca di acquisto degli immobili oggetto 6 M della confisca di prevenzione ed ha evidenziato che, in relazione all'acquisto dell'appartamento e del box di via Monte Bianco emergeva, già dall'accertamento eseguito dalla DIA, una sproporzione pari a circa 100.000.000 euro. Si appalesano incongruenti, stante l'epoca dell'acquisto immobiliare, i riferimenti del ricorso (incentrati sulla determinazione del cash flow dell'azienda agricola del ON, negli anni 2000-2012) relativi ad un periodo temporale decisamente successivo a quello dell'acquisto degli immobili oggetto di confisca, intervenuto nell'anno 1994. 7.Né il mancato espresso richiamo alla consulenza del dottor EL incrina le conclusioni alle quali è pervenuta la perizia contabile del dottor EI avendo la Corte esaminato criticamente tutte le obiezioni difensive fondate sull'assunto dell' equilibrio e sicura capienza tra le risorse finanziarie del nucleo familiare ON e gli investimenti realizzati. Del tutto ragionevolmente, infatti, la Corte di merito ha valorizzato le risultanze della perizia nella parte in cui ha ancorato la conclusione che le risorse lecite conseguite dal nucleo familiare dei ricorrenti non erano tali da consentire l'acquisizione degli immobili confiscati perché sproporzionati rispetto alla quantificazione dei redditi da lavoro dipendente conseguiti dal ON (ascendenti a complessivi euro 93.685,01 e specificamente determinati per annualità); a quelli dell'intero nucleo familiare;
alla spesa media annua della famiglia ON;
agli esborsi per ulteriori acquisti e vendite (di un vigneto ed autovetture) intervenuti nel periodo in esame che, dal punto di vista temporale, ha interessato gli anni immediatamente precedenti all'acquisto e coincidenti con il periodo nel quale si era manifestata la pericolosità sociale del ON. Sulla base di tali significativi e dimostrati componenti del reddito lecito, apprezzabili come seri ed univoci elementi di fatto, la Corte ha individuato, ragguagliandola alla presunta quota parte del 50% del prezzo di acquisto dell'immobile e del corrispondente mutuo, la sproporzione dell'acquisto corrispondente all'importo di euro 22.087,22 pure calcolato sulla base del presunto contributo, pari al 50% che sarebbe stato erogato dalla moglie del proposto, NG DA, contributo che, come anticipato, la Corte di merito dovrà eventualmente ricalcolare sulla base di elementi di fatto forniti dalla parte o evincibili dagli atti piuttosto che sulla base di un dato meramente presuntivo. La difesa ha contestato del tutto genericamente l'altro parametro di calcolo, utilizzato dal perito, ovvero il riferimento alla spesa media annua della famiglia ON che, secondo la corretta metodica di analisi seguita, deve essere decurtata dai redditi ai fini del calcolo della sproporzione: non sono stati, infatti, indicati elementi che smentiscano, sulla base di precisi elementi di fatto, l'applicazione del criterio del valore dei consumi medi delle famiglie stimati annualmente dall'Istat. Le conclusioni della Corte di merito sono tutt'altro che illogiche vieppiù ove si rifletta che non sono stati acquisiti elementi per ritenere che il ON disponesse di una provvista inziale poiché anche negli anni dal 1985 al 1989 era registrata una evidente sproporzione tra i redditi del ON e la spesa media annua della famiglia. Infine la Corte di merito ha correttamente disatteso la 7 giustificazione della lecita provenienza della somma impiegata nell'acquisto dal mutuo contratto tenuto conto dell'indice negativo delle disponibilità economiche del ON e del nucleo familiare. Non è pertanto configurabile, nel caso in esame, alcun vizio di violazione di legge anche nella prospettata deduzione di vizio per carenza della motivazione o per la presenza di difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di completezza, rispetto alle deduzioni difensive, viceversa oggetto di esame puntuale, e di logicità: da qui la infondatezza dei ricorsi di ON CA e DA NG.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta i ricorsi di ON CA e DA NG, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 maggio 2020 Il Presidente Il Consigliere relatore Giorgio Fidelbo Emilia Anna/Giordano они DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 LUG 2020 IL Patrizia Di Laurenzio Lengo A DI CA IL CANCELLIERE E. M E R P D O N E 0 8 0