Articolo 509 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 508Articolo 510
Versione
6 maggio 1952
Art. 509.
(Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio)


Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione e' stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione e' stata commessa a bordo.
Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non puo' essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, e' esercitato dal comandante della nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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