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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 281 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2025, depositata in data
14.11.2025, emessa all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Ernesto Biondo, nel cui studio, in Fuscaldo (CS), ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Rosita Mortati, nel cui studio, in
Spezzano SE, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025: “1) In via preliminare: ritenere fondati i suesposti motivi per la cessazione degli effetti civili e di conseguenza riformare la sentenza n. 1387/2024 emessa dal Tribunale di RO il 18.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024; 2) Nel merito: in accoglimento dei motivi sopra esposti, pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b) della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 in SA US JA ( Pa) il giorno 16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di SA US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-
Ufficio 1 e per l'effetto accogliere le condizioni già indicate in primo grado , sopra riportate e quivi si trascrivono : - Affidare la figlia ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le disposizioni dell‟affido condiviso (seppur maggiorenne, ma disabile ed interdetta la cui tutela è attribuita al di lei padre ), con collocazione CP_1 della giovine donna presso l'abitazione del di lui fratello - La Signora Persona_2
, compatibilmente alle sue condizioni di salute terrà con sé la figlia Parte_1 quando le sarà possibile, previo avviso di almeno dodici;
- La giovine alla luce Per_1 delle sue gravi patologie è percettrice di assegno di invalidità civile, di indennità-di accompagnamento nonché di assegno Unico;
- La casa coniugale sita in Spezzano
SE (Cs) alla via A. Mortati n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi, è stata divisa già nel lontano 2014 in due distinte ed autonome unità „abitative assegnatesi di comune accordo;
dal mese di agosto 2024 la odierna appellante ne detiene il possesso , ma abita in SA Marco Argentano alla via Salvo d'Acquisto n. 22 presso il cui indirizzo ha richiesto il trasferimento di residenza - Il signor corrisponderà a titolo CP_1 di mantenimento in favore della signora l'importo di € 200,00 entro la Parte_1 prima decade di ogni mese da versarsi su conto poste Pay IBAN
[...] . In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
23.10.2025: “...in via preliminare, 1) dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello per inosservanza della normativa di cui al
2 D.L.vo 149/2022; nel merito rigettare l'appello proposto perché assolutamente non fondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per il P.G.: “rigetto dell'appello proposto”
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa e del contenuto della sentenza impugnata del Tribunale di
RO la vicenda processuale può essere riassunta come segue.
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
con il quale si è unita in matrimonio in SA US JA (PA) in data CP_1
16.08.1976 (con Atto anno 1976, Parte II, Serie A, n.32) e dalla cui unione sono nati tre figli, (il 13.06.1977), (23.08.1980) e (il Persona_2 Persona_3 Persona_1
07.08.1982) ed ha allegato:
- che, con decreto del Tribunale di RO del 16.04.2014, era stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi, che prevedeva, tra l'altro: l'affidamento condiviso della figlia , maggiorenne ma affetta da grave disabilità ed interdetta, Per_1 della quale il padre era tutore, con collocazione della ragazza presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
la presa d'atto che la casa familiare era già stata di fatto suddivisa in due distinte unità, ognuna delle quali occupata da uno dei coniugi;
la previsione, a carico del marito, di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili;
- che i figli ed erano economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
- che la casa coniugale sita in Spezzano SE alla Via Angelo Mortati n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, sin dal 2014 era rimasta suddivisa in due distinte ed autonome unità abitative, l'una occupata da essa istante e l'altra dall'ex coniuge;
- di non essere mai stata in condizione di poter lavorare, essendosi sempre presa cura della figlia , affetta, sin dalla nascita, da “schizofrenia da innesto con ritardo Per_1 mentale medio-grave”, sicché, ad oggi, la sua unica fonte di sostentamento era data dal reddito di cittadinanza, dell'importo di euro 500,00 mensili;
- che, attualmente, le proprie condizioni di salute non le consentono di continuare a prestare assistenza alla figlia - disabile ed interdetta - la cui tutela è stata affidata Per_1
3 al padre tant'è che detta figlia risiede stabilmente con il fratello CP_1
Per_2
- che il resistente non aveva mai versato alcuna somma a titolo di mantenimento.
Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , alle condizioni meglio specificate in ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e dava atto di avere raggiunto un accordo con la controparte, di cui indicava le condizioni.
Effettivamente, in data 18.1.2024, la difesa della ricorrente depositava l'accordo sottoscritto dalle parti, avente il seguente contenuto:
“I) Pronunciare e così dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 16.08.1976 in SA CP_1 Parte_1
US JA (PA) trascritto nel Comune di SA US Iato (PA) al numero 32, serie A, parte II anno 1976 Uff. 1;
II) La casa coniugale, sita in Spezzano SE in Via Angelo Mortati n°14, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata suddivisa in due distinte ed autonome unità abitative e ciascuno dei coniugi occupa in via esclusiva la parte di immobile assegnatasi di comune accordo;
III) la figlia , maggiorenne, ma invalida e dichiarata interdetta , di cui padre Per_1
ha la tutela, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma CP_1 verrà collocata presso il padre, con la facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé due pomeriggi a settimana , martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
In caso di variazioni al predetto calendario del diritto di visita occorrerà dare preavviso all'altro genitore almeno 12 ore prima;
- trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti festività: Per_1
a) La Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) La notte di SA Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma.
4 - con la madre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori. Per ogni settimana che trascorrerà con la madre in tale Per_1 periodo estivo il si obbliga a versare alla l'ulteriore CP_1 Parte_1 somma di € 100,00.
IV) verserà alla entro il 10 di ogni mese a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile la somma di € 200,00 (duecentocento/00) direttamente sul libretto postale di risparmio nominativo ordinario n° 45759248 intestato alla Terzo ed avente il seguente iban: [...];
V) Le spese legali del presente giudizio restano compensate tra le parti.
VI) I procuratori rinunciano espressamente al vincolo di solidanza professionale ai sensi dell'art. 13 co. 8 della legge 31.12.2012 n.247.”.
All'udienza del 24.01.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i difensori e le parti presenti personalmente si riportavano all'accordo depositato telematicamente in data 18.01.2024 con esclusione del punto III atteso che, stante la maggiore età della figlia , non Per_1 era possibile adottare pronunce in tema di affidamento della prole e, in tale sede, le parti precisavano anche che la figlia percepisce pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per l'importo complessivo di euro 1.150,00, oltre all'assegno unico di euro 160,00, riscosso dal padre, già tutore, ed utilizzato ad esclusivo beneficio della figlia.
Sennonché, trattenuta la causa in decisione, il Tribunale, con successiva ordinanza del
29.03.2024, rimetteva la causa sul ruolo, segnalando la mancanza della prova del frazionamento in due distinte ed autonome unità abitative della ex casa coniugale e chiedendo alle parti di depositare documentazione attestante la diversa titolarità delle utenze domestiche relative alle due unità abitative.
All'udienza del 21.5.2024, i difensori e, personalmente, dichiaravano che Parte_1 la casa coniugale non era mai stata formalmente frazionata seppur divisa materialmente con un muro divisorio e che le utenze erano uniche ed intestate solamente a CP_1
e che il costo veniva diviso tra le parti.
[...]
Rimessa nuovamente la causa al collegio per la decisione, il Tribunale, con sentenza n.
1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, rigettava la domanda di divorzio, compensando le spese.
5 A simile convincimento il Tribunale perveniva ritenendo che la convivenza dei coniugi non fosse mai cessata, non essendo mai stata realizzata la suddivisione della casa coniugale in due distinte unità abitative, in mancanza di un frazionamento ovvero di registrazione della suddivisione dell'immobile presso il catasto con assegnazione a ciascuna porzione di un nuovo subalterno per identificare l'unità sulla mappa catastale,
e di un frazionamento urbanistico e non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera realizzazione di un muro di separazione dei locali, non accompagnata neppure dalla separazione delle utenze. A tanto, il Tribunale ha poi aggiunto che “Non a caso, la stessa ricorrente ha dato atto nell'atto introduttivo di una ripresa della convivenza durata svariati mesi nel 2018 - salvo poi evidenziare il risultato fallimentare della stessa”. Ritenendo, pertanto, insussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, ha respinto la domanda di divorzio.
Avverso siffatta pronuncia ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
“1) Violazione della l.n. 898/ 1970. Errata valutazione in ordine presupposto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”: il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia di divorzio, pur avendo constatato, all'esito del tentativo di conciliazione, che la comunione materiale non poteva essere più ricostituita;
erroneamente avrebbe attribuito valenza ostativa alla mancata suddivisione catastale dell'abitazione familiare in due unità abitative, benché queste da tempo fossero separate da un muro e fosse incontestata la concreta cessazione della vita coniugale comune;
non avrebbe, inoltre, considerato che la mera condivisione dell'abitazione, nella specie limitata a pochi mesi, non può comportare, di per sé, una riconciliazione, se non accompagnata dalla ricostituzione dei rapporti materiali e spirituali;
“2) Violazione e falsa applicazione dell' ex art. 3, n.2 lett.b) l.n. 898/1970, della l.
l.n.55/2015. Errata valutazione in ordine alla insussistenza di interruzione della convivenza”: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la sperimentata possibilità di ripresa della convivenza dei coniugi separati, avvenuta per alcuni mesi nel 2018, considerandola indice di mancata interruzione della convivenza, senza valutare che il tentativo, a scopo sperimentale, di ripresa della convivenza non poteva costituire una riconciliazione, giacché, durante quel periodo, non era emerso alcun intento concreto di
6 ricomposizione della comunione coniugale, in quanto i continui litigi e incomprensioni avevano condotto solo a un peggioramento dei rapporti;
“3) Violazione e /o falsa applicazione dell'art. 157 c.c.”: non si sarebbero mai verificati i presupposti di una riconciliazione, non desumibili né dal mancato frazionamento catastale dell'abitazione né dal tentativo di ripresa della convivenza nel 2018, in difetto di animus conciliandi e di comportamenti idonei a manifestare la ricostituzione dell'affectio coniugalis.
Ha concluso nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, rilevando la manifesta infondatezza del gravame, ha instato per l'applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito ha argomentato in ordine alla correttezza della sentenza gravata, contestando gli avversi assunti e concludendo in conformità.
All'esito dell'udienza camerale del 23.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, per come imposto dall'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che: «Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni
Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal
7 tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. A giudizio della Corte, tuttavia, la norma non è compatibile con il rito previsto per gli appelli in materia di famiglia e persone e tanto perché il meccanismo procedimentale disegnato dall'art. 348 bis c.p.c. è volto ad accelerare la decisione in ipotesi di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame, consentendo, così, di evitare le scansioni procedimentali di cui all'art. 352
c.p.c., a beneficio delle forme più snelle della discussione innanzi al collegio, previo deposito di note conclusive, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. Quella che, nel giudizio ordinario, costituisce l'eccezione (ossia la discussione innanzi al collegio affrancata dai termini di cui all'art. 352 c.p.c.), nel rito unico delle controversie di famiglia è, invece, la regola: in altri termini, l'ordinario iter procedimentale, previsto nell'art. 473 bis 34 c.p.c.,
è già analogo a quello previsto dall'art. 350 bis c.p.c. (discussione innanzi al collegio, che immediatamente dopo trattiene la causa in decisione), sicché non vi è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 350 bis c.p.c. (richiamato dall'art. 348 bis c.p.c.).
Ancora, in via preliminare, occorre dare atto che, effettivamente, per come dedotto dalla difesa dell'appellato, le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025, depositate dall'appellante – che, a rigore di norma, avrebbero dovuto contenere le sole istanze e conclusioni – in realtà possiedono il contenuto di memorie di replica che avrebbero dovuto essere depositate nel termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza (tenuto conto che l'appellato si è costituito tempestivamente). Ne consegue che, essendo infruttuosamente spirato detto termine, le predette note possono essere considerate dalla
Corte solo in relazione a quella parte di contenuto in cui sono state rassegnate le conclusioni.
Tanto chiarito in rito, nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
I tre ordini di doglianza, articolati nell'appello, si prestano ad un esame congiunto, afferendo tutti alla parte della pronuncia di prime cure in cui il Tribunale ha ritenuto non
8 sussistenti i presupposti normativi per l'accoglimento della domanda di divorzio proposta, valorizzando, per un verso, la mancanza di frazionamento catastale della casa familiare, sì da ricavarne due distinte unità immobiliari e, per altro verso, l'intervenuta ripresa della convivenza, sia pure con esito negativo, pacificamente ammessa dalle parti.
In linea di principio e in punto di diritto, va rammentato che la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che consiste nel ripristino del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione di vita ossia attraverso la ripresa di relazioni reciproche incompatibili con lo stato di separazione (Cass. n. 28655 del 24/12/2013); “a tal fine, il giudice di merito deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita piuttosto che a elementi psicologici permeati di soggettività” (Cass. n. 12314 del 25/05/2007. Conf. Cass. n.
26165 del 06/12/2006; Cass. n. 16661 del 01/10/2012).
Nell'ambito di simile valutazione è indiscutibile che la ripresa della convivenza abbia un rilievo importante e, tuttavia, per poterne inferire una riconciliazione, essa deve tradursi in un ripristino del consorzio familiare, inteso come comunione di vita e di relazioni. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, ove significativa di una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali (Cass. n. 20323 del 26/07/2019).
È evidente, quindi, che la circostanza – meramente formale e occasionale – che l'immobile in cui i coniugi hanno vissuto sin dalla loro separazione, avvenuta nel 2014, non sia stato frazionato in due distinte unità immobiliari e che sia stato sempre servito da uniche utenze intestate all'appellato non può considerarsi elemento significativo di una riconciliazione e, men che meno, di una prosecuzione, senza soluzione di continuità, della convivenza, come, invece, ritenuto dal Tribunale. Simile conclusione è contraddetta dalla circostanza – assolutamente pacifica – che di fatto quell'immobile sia da tempo suddiviso in due distinte abitazioni attraverso un muro e che le spese delle utenze, anche se uniche, sono state divise tra i coniugi. È proprio questa suddivisione e la separazione di fatto dell'immobile che denotano l'impossibilità di ravvisare una convivenza e, ancor più, una coabitazione, per tale intendendosi una convivenza che si accompagni anche ad una condivisione di vita, di progetti, di relazioni e di quotidianità.
9 Merita, invece, più approfondito esame la rilevanza, in termini di riconciliazione, della ripresa della convivenza.
Nella fattispecie, come anticipato, è pacifico – in quanto dedotto dalla stessa appellante nel ricorso introduttivo del primo grado – che “gli ex coniugi hanno inteso sperimentare una possibile ripresa della convivenza durata svariati mesi” e che, proprio in ragione di tale proposito, venne abbattuto il muro che separava le due unità immobiliari in cui di fatto era stata divisa la casa coniugale all'indomani della separazione. Tale ultima circostanza è stata dedotta dall'appellato nel presente grado ed è stata confermata dalla controparte, ancorché essa abbia sottolineato che l'abbattimento del muro serviva per consentire un più agevole movimento nella casa da parte della figlia disabile della coppia.
Emerge, quindi, dalle stesse difese delle parti che, “per svariati mesi” i due coniugi hanno ripreso la convivenza, con il proposito di “tentare di riconciliarsi”, per come dedotto dall'appellante nelle note depositate in data 20.10.2025. La serietà del proposito si è manifestata anche con l'abbattimento del muro che separava le due unità abitative, in modo da renderle entrambe fruibili da tutta la famiglia.
E, tuttavia, non è stata offerta dimostrazione – né, per la verità, è stato mai allegato da nessuna delle parti – che quella convivenza, in ragione del suo atteggiarsi oggettivo, si sia tradotta nella ripresa della coabitazione, nel senso che, per quel lasso temporale, la condotta dei coniugi sia stata tale da denotare, con contegno inequivoco, all'esterno e nei rapporti interni di coppia, la ricostituzione di una comunione materiale e spirituale.
Merita, infatti, rammentare che “La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (Cass. n. 28655 del 24/12/2013).
Nella fattispecie, la ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio di primo grado, ha dedotto che, durante il periodo di ripresa della convivenza, i due coniugi hanno continuato a litigare aspramente e anche più di prima: la circostanza – non contestata
10 dalla controparte – induce a ritenere che, nella sostanza, la convivenza si sia tradotta nel mero ripristino dello status quo ante, ossia proprio di quella condizione di disaccordo e mancanza di comunione che aveva condotto alla – e che era significativa della – intollerabilità della convivenza. A tanto si aggiunge l'oggettiva mancanza di elementi significativi di una reale ricostituzione di un consorzio familiare, quali la ripresa di relazioni affettive nella coppia e delle relazioni con l'esterno, una programmazione comune di vita quotidiana (ad es. la condivisione di impegni, di compiti, di tempo libero, di hobby), una gestione comune delle esigenze, materiali e morali, della famiglia nel suo complesso e dei singoli componenti della stessa (ad es. la condivisione e programmazione comune di spese, l'affrontare insieme le problematiche dei singoli coniugi e dei figli); è finanche contestato che, in quel lasso di tempo, i coniugi abbiano condiviso il letto.
Dunque, considerati anche gli effetti rilevanti che conseguono alla riconciliazione, è evidente che la mera ripersa della convivenza, priva di elementi idonei a meglio colorarla in termini di ripristino della comunione coniugale, sia inidonea ad essere qualificata siccome riconciliazione (cfr. Cass. n. 19497 del 06/10/2005: “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale”).
Pertanto, l'appello va accolto e deve dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in SA US Parte_1 CP_1
JA (Pa) il giorno 16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
SA US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-Ufficio 1, con ordine di annotazione a margine della citata trascrizione.
Venendo, quindi, alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e tra essi e la figlia maggiorenne, affetta da handicap grave, si osserva quanto segue.
Innanzi al Tribunale i coniugi erano pervenuti ad un accordo e avevano chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
L'intervenuto rigetto della domanda di divorzio ha comportato la caducazione di quell'accordo, resa evidente sia dall'atteggiamento della difesa dell'appellato, che ha
11 chiesto la conferma della sentenza impugnata – così, in modo implicito ma inequivoco, revocando il consenso all'accordo raggiunto – sia alla luce delle richieste dell'appellante che, dando atto del mutamento della situazione di fatto (la figlia maggiorenne non vive più con la madre ma è attualmente collocata presso il fratello;
l'appellante ha trasferito la propria residenza in altro comune e non vive più nella porzione della casa coniugale prima dalla stessa occupata), ha formulato conclusioni in parte divergenti dal contenuto dell'accordo, chiedendone, invece, la conferma per il resto.
Ebbene, è evidente che, se l'accordo non può più costituire, nel suo intero, il fondamento della decisione in quanto oggi difetta il consenso dell'appellato e in quanto la stessa appellante ne ha chiesto la parziale modifica, allora la Corte deve necessariamente procedere alla valutazione delle domande secondo i criteri ordinari, verificando, per ogni domanda, se ne siano dimostrati dalla parte onerata i relativi presupposti di fondatezza, tenendo conto anche delle deduzioni avverse.
Quanto alla figlia maggiorenne disabile, , di cui il padre è tutore (essendo la Per_1 stessa dichiarata interdetta), nessuna statuizione deve emettersi in tema di affidamento della figlia, in quanto maggiorenne e trovando applicazione, in caso di handicap grave del figlio, solo le disposizioni in punto di mantenimento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e assegnazione della casa familiare ma non quelle in tema di affidamento (Cass. n. 2670 del 30/01/2023).
È pacifico tra le parti che attualmente non sia collocata presso alcuno dei Per_1 genitori ma viva insieme al di lei fratello, Tuttavia, non vi è dubbio che Persona_2 la Corte non può disporre imperativamente la collocazione della donna presso il fratello, che non è parte del giudizio e che, pertanto, non può essere destinatario di alcuna prescrizione. La Corte, allo stato, può solo limitarsi a prendere atto dell'attuale collocazione, che non elide, però, gli obblighi genitoriali né comporta l'accertamento, nella presente sede, di un dovere, per di mantenere l'attuale assetto per il Per_2 futuro.
Vanno, quindi, regolamentate le visite di entrambi i genitori alla figlia. Sotto tale profilo può essere assunto, quale parametro orientativo, il contenuto dell'accordo cui, a suo tempo, erano addivenute le parti.
E dunque, salvo diverso accordo tra le parti e tra queste e il figlio Per_2
12 - la madre e il padre avranno il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, la madre, e lunedì e venerdì, il padre) dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alterni, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
- trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti Per_1 festività: a) la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) la notte di SA Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della
Mamma;
- trascorrerà con la madre e con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) Per_1 durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori e con il figlio Per_2
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento ordinario della figlia , atteso che Per_1 la stessa, per come concordemente dedotto dalle parti, gode di pensione e di assegni a carico dello Stato, per l'importo complessivo di euro 1.150,00, quale pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, oltre all'assegno unico di euro 160,00
(quest'ultimo percepito dal padre, in quanto tutore ma destinato integralmente alla figlia) che le consentono di vivere e di sostenere le spese del personale specializzato che si prende cura di lei. Eventuali spese straordinarie, per le quali non fossero sufficienti le predette risorse, invece, vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'attuale collocamento di presso il fratello comporta che nessuna statuizione Per_1 deve essere emessa in ordine all'assegnazione della casa coniugale, presso cui la figlia non vive più; sicché la relativa regolamentazione seguirà il regime della proprietà.
Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'appellante e a carico dell'appellato, si osserva quanto segue.
In punto di diritto va rammentato che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto
13 delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e Cass. sez. I n. 1882/2019).
Quindi:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativo-compensativa e assistenziale;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della sua riconducibilità allo scioglimento del vincolo rappresenta la pre-condizione per poter invocare il contributo e della relativa prova è gravato il coniuge richiedente;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo perequativo- compensativo, di avere rinunciato a concrete prospettive lavorative, che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda e quale sia stato il contributo effettivo e concreto dato alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, inoltre, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Ebbene, nell'originario ricorso la difesa dell'appellante ha dedotto che, a causa della grave patologia da cui è affetta (schizofrenia da innesto con ritardo mentale Per_1
14 medio-grave), “la signora si è sempre presa cura della di lei figlia dalla nascita Pt_1 quando già nei primi mesi di vita ha evidenziato gravi problemi di salute, assistendo e stando vicina a in ogni ospedale per mesi di ricoveri, tutto ciò sino a pochi mesi Per_1 or sono, con grande spirito di abnegazione”; che “ad oggi la signora di anni 66, e Pt_1 per le sue condizioni di salute, e per problemi depressivi non riesce a gestire la di lei figlia”; che “La signora essendosi occupata con assoluta abnegazione sino all'età Pt_1 di 66 anni della di lei figlia disabile, non ha mai potuto lavorare e maturare una sua posizione contributiva, eppertanto ad oggi la sua unica fonte di sostentamento è data dal Reddito Di Cittadinanza il cui importo è pari ad € 500,00 mensili”, non avendo, peraltro, mai percepito, in quanto non corrisposto dall'ex marito, l'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione. Parimenti incontestato è che l'appellante presenti problemi depressivi. Va, invece, ritenuta palesemente inutilizzabile, in quanto tardiva, la produzione documentale operata dall'appellante solo in data
22.10.2025, trattandosi di documentazione sanitaria, in gran parte risalente al periodo
2017-2019, che la difesa avrebbe dovuto produrre sin dal ricorso introduttivo del primo grado, trovando, in appello, applicazione il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., richiamato dall'art. 473-bis.35 c.p.c., vertendosi in tema domanda avente ad oggetto diritti disponibili e nulla essendo stato dedotto in ordine all'impossibilità di tempestiva produzione per causa non imputabile alla parte.
Le riportate circostanze di fatto, afferenti il sacrificio delle proprie aspettative e aspirazioni personali – peraltro del tutto comprensibili e coerenti con la condizione patologica della figlia – non sono mai state specificamente contestate dal né in CP_1 primo grado né nel presente giudizio, in cui egli ha preso posizione specifica, contestando le avverse richieste, solo in punto di collocazione di ed esercizio del Per_1 diritto di visita dell'appellante e in punto di assegnazione della casa familiare.
Deve, pertanto, ritenersi che sia pacifico che la abbia rinunciato ad aspirazioni Pt_1 professionali per crescere e stare accanto alla figlia disabile, così anche consentendo al di lavorare e costruire un patrimonio personale e familiare. Dalle circostanze CP_1 dedotte e non contestate si ricava anche che la predetta rinuncia, strettamente legata, com'è evidente, alle particolari esigenze della famiglia, si pone quale causa dell'attuale
– e parimenti incontestata – assenza di redditi dell'appellante, beneficiaria solo dei
15 sussidi dello Stato per l'importo di euro 500,00 mensili (sul punto non risulta dedotta alcun mutamento delle circostanze).
Inoltre, l'età dell'appellante (attualmente 68 anni) e le sue condizioni di salute, quantomeno sotto il profilo dei disturbi di depressione (non contestati), pongono la donna ormai pressocché definitivamente al di fuori del mondo del lavoro, precludendone concrete e verosimili possibilità di occupazione.
Quanto, invece, alle condizioni reddituali dell'appellato, risulta dalla documentazione fiscale e bancaria depositata da quest'ultimo, che egli goda di una pensione netta di circa euro 900,00 al mese, oltre al pagamento di circa euro 1100,00 all'anno dalla cassa svizzera di compensazione.
Entrambe le parti sono, poi, comproprietarie della casa coniugale.
In presenza dei presupposti, sia sotto il profilo perequativo-compensativo sia sotto il profilo assistenziale, va quindi riconosciuto, in favore dell'appellante, un assegno divorzile, che, tenuto conto della durata quasi quarantennale del matrimonio, del contributo alla famiglia e alla cura dei figli, dato dalla Terzo, della sua integrale dedizione alla figlia disabile, dell'entità dello squilibrio reddituale tra le parti, ma anche dei redditi piuttosto modesti dell'appellato e dell'accordo cui erano pervenute le parti, va determinato nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata nei termini sin qui espressi.
Considerate le ragioni della decisione, il fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa sulla scorta di argomenti non sollevati dalle parti e la natura degli interessi coinvolti nel giudizio, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di RO Parte_1
n. 1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e
16 deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in SA US JA (Pa) il giorno Parte_1 CP_1
16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SA
US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dà atto che la figlia delle parti, , maggiorenne affetta da handicap Persona_1 grave, è attualmente collocata presso il di lei fratello, Persona_2
- dispone che salvo diverso accordo tra le parti e tra queste e il figlio Per_2
I. la madre e il padre avranno il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, la madre, e lunedì e venerdì, il padre) dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alterni, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
II. trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti Per_1 festività: a) la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) la notte di SA
Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma;
III. trascorrerà con la madre e con il padre 15 giorni (anche non Per_1 consecutivi) durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori e con il figlio Per_2
- pone a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia che non siano coperte con pensioni e assegni di Per_1 cui la figlia è beneficiaria;
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, in favore della ex moglie , un assegno divorzile dell'importo Parte_1 di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
17 2. compensa integralmente spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003;
4. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile che deve procedere alle annotazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 281 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2025, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2025, depositata in data
14.11.2025, emessa all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Ernesto Biondo, nel cui studio, in Fuscaldo (CS), ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Rosita Mortati, nel cui studio, in
Spezzano SE, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 23.10.2025: “1) In via preliminare: ritenere fondati i suesposti motivi per la cessazione degli effetti civili e di conseguenza riformare la sentenza n. 1387/2024 emessa dal Tribunale di RO il 18.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024; 2) Nel merito: in accoglimento dei motivi sopra esposti, pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b) della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 in SA US JA ( Pa) il giorno 16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di SA US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-
Ufficio 1 e per l'effetto accogliere le condizioni già indicate in primo grado , sopra riportate e quivi si trascrivono : - Affidare la figlia ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le disposizioni dell‟affido condiviso (seppur maggiorenne, ma disabile ed interdetta la cui tutela è attribuita al di lei padre ), con collocazione CP_1 della giovine donna presso l'abitazione del di lui fratello - La Signora Persona_2
, compatibilmente alle sue condizioni di salute terrà con sé la figlia Parte_1 quando le sarà possibile, previo avviso di almeno dodici;
- La giovine alla luce Per_1 delle sue gravi patologie è percettrice di assegno di invalidità civile, di indennità-di accompagnamento nonché di assegno Unico;
- La casa coniugale sita in Spezzano
SE (Cs) alla via A. Mortati n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi, è stata divisa già nel lontano 2014 in due distinte ed autonome unità „abitative assegnatesi di comune accordo;
dal mese di agosto 2024 la odierna appellante ne detiene il possesso , ma abita in SA Marco Argentano alla via Salvo d'Acquisto n. 22 presso il cui indirizzo ha richiesto il trasferimento di residenza - Il signor corrisponderà a titolo CP_1 di mantenimento in favore della signora l'importo di € 200,00 entro la Parte_1 prima decade di ogni mese da versarsi su conto poste Pay IBAN
[...] . In ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato specificamente rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del
23.10.2025: “...in via preliminare, 1) dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello per inosservanza della normativa di cui al
2 D.L.vo 149/2022; nel merito rigettare l'appello proposto perché assolutamente non fondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per il P.G.: “rigetto dell'appello proposto”
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa e del contenuto della sentenza impugnata del Tribunale di
RO la vicenda processuale può essere riassunta come segue.
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
con il quale si è unita in matrimonio in SA US JA (PA) in data CP_1
16.08.1976 (con Atto anno 1976, Parte II, Serie A, n.32) e dalla cui unione sono nati tre figli, (il 13.06.1977), (23.08.1980) e (il Persona_2 Persona_3 Persona_1
07.08.1982) ed ha allegato:
- che, con decreto del Tribunale di RO del 16.04.2014, era stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi, che prevedeva, tra l'altro: l'affidamento condiviso della figlia , maggiorenne ma affetta da grave disabilità ed interdetta, Per_1 della quale il padre era tutore, con collocazione della ragazza presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
la presa d'atto che la casa familiare era già stata di fatto suddivisa in due distinte unità, ognuna delle quali occupata da uno dei coniugi;
la previsione, a carico del marito, di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili;
- che i figli ed erano economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
- che la casa coniugale sita in Spezzano SE alla Via Angelo Mortati n. 4, di proprietà di entrambi i coniugi, sin dal 2014 era rimasta suddivisa in due distinte ed autonome unità abitative, l'una occupata da essa istante e l'altra dall'ex coniuge;
- di non essere mai stata in condizione di poter lavorare, essendosi sempre presa cura della figlia , affetta, sin dalla nascita, da “schizofrenia da innesto con ritardo Per_1 mentale medio-grave”, sicché, ad oggi, la sua unica fonte di sostentamento era data dal reddito di cittadinanza, dell'importo di euro 500,00 mensili;
- che, attualmente, le proprie condizioni di salute non le consentono di continuare a prestare assistenza alla figlia - disabile ed interdetta - la cui tutela è stata affidata Per_1
3 al padre tant'è che detta figlia risiede stabilmente con il fratello CP_1
Per_2
- che il resistente non aveva mai versato alcuna somma a titolo di mantenimento.
Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , alle condizioni meglio specificate in ricorso. CP_1
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e dava atto di avere raggiunto un accordo con la controparte, di cui indicava le condizioni.
Effettivamente, in data 18.1.2024, la difesa della ricorrente depositava l'accordo sottoscritto dalle parti, avente il seguente contenuto:
“I) Pronunciare e così dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 16.08.1976 in SA CP_1 Parte_1
US JA (PA) trascritto nel Comune di SA US Iato (PA) al numero 32, serie A, parte II anno 1976 Uff. 1;
II) La casa coniugale, sita in Spezzano SE in Via Angelo Mortati n°14, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata suddivisa in due distinte ed autonome unità abitative e ciascuno dei coniugi occupa in via esclusiva la parte di immobile assegnatasi di comune accordo;
III) la figlia , maggiorenne, ma invalida e dichiarata interdetta , di cui padre Per_1
ha la tutela, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma CP_1 verrà collocata presso il padre, con la facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé due pomeriggi a settimana , martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
In caso di variazioni al predetto calendario del diritto di visita occorrerà dare preavviso all'altro genitore almeno 12 ore prima;
- trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti festività: Per_1
a) La Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) La notte di SA Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) Il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma.
4 - con la madre 15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori. Per ogni settimana che trascorrerà con la madre in tale Per_1 periodo estivo il si obbliga a versare alla l'ulteriore CP_1 Parte_1 somma di € 100,00.
IV) verserà alla entro il 10 di ogni mese a titolo di CP_1 Parte_1 assegno divorzile la somma di € 200,00 (duecentocento/00) direttamente sul libretto postale di risparmio nominativo ordinario n° 45759248 intestato alla Terzo ed avente il seguente iban: [...];
V) Le spese legali del presente giudizio restano compensate tra le parti.
VI) I procuratori rinunciano espressamente al vincolo di solidanza professionale ai sensi dell'art. 13 co. 8 della legge 31.12.2012 n.247.”.
All'udienza del 24.01.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i difensori e le parti presenti personalmente si riportavano all'accordo depositato telematicamente in data 18.01.2024 con esclusione del punto III atteso che, stante la maggiore età della figlia , non Per_1 era possibile adottare pronunce in tema di affidamento della prole e, in tale sede, le parti precisavano anche che la figlia percepisce pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per l'importo complessivo di euro 1.150,00, oltre all'assegno unico di euro 160,00, riscosso dal padre, già tutore, ed utilizzato ad esclusivo beneficio della figlia.
Sennonché, trattenuta la causa in decisione, il Tribunale, con successiva ordinanza del
29.03.2024, rimetteva la causa sul ruolo, segnalando la mancanza della prova del frazionamento in due distinte ed autonome unità abitative della ex casa coniugale e chiedendo alle parti di depositare documentazione attestante la diversa titolarità delle utenze domestiche relative alle due unità abitative.
All'udienza del 21.5.2024, i difensori e, personalmente, dichiaravano che Parte_1 la casa coniugale non era mai stata formalmente frazionata seppur divisa materialmente con un muro divisorio e che le utenze erano uniche ed intestate solamente a CP_1
e che il costo veniva diviso tra le parti.
[...]
Rimessa nuovamente la causa al collegio per la decisione, il Tribunale, con sentenza n.
1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, rigettava la domanda di divorzio, compensando le spese.
5 A simile convincimento il Tribunale perveniva ritenendo che la convivenza dei coniugi non fosse mai cessata, non essendo mai stata realizzata la suddivisione della casa coniugale in due distinte unità abitative, in mancanza di un frazionamento ovvero di registrazione della suddivisione dell'immobile presso il catasto con assegnazione a ciascuna porzione di un nuovo subalterno per identificare l'unità sulla mappa catastale,
e di un frazionamento urbanistico e non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera realizzazione di un muro di separazione dei locali, non accompagnata neppure dalla separazione delle utenze. A tanto, il Tribunale ha poi aggiunto che “Non a caso, la stessa ricorrente ha dato atto nell'atto introduttivo di una ripresa della convivenza durata svariati mesi nel 2018 - salvo poi evidenziare il risultato fallimentare della stessa”. Ritenendo, pertanto, insussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, ha respinto la domanda di divorzio.
Avverso siffatta pronuncia ha interposto appello , articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
“1) Violazione della l.n. 898/ 1970. Errata valutazione in ordine presupposto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”: il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia di divorzio, pur avendo constatato, all'esito del tentativo di conciliazione, che la comunione materiale non poteva essere più ricostituita;
erroneamente avrebbe attribuito valenza ostativa alla mancata suddivisione catastale dell'abitazione familiare in due unità abitative, benché queste da tempo fossero separate da un muro e fosse incontestata la concreta cessazione della vita coniugale comune;
non avrebbe, inoltre, considerato che la mera condivisione dell'abitazione, nella specie limitata a pochi mesi, non può comportare, di per sé, una riconciliazione, se non accompagnata dalla ricostituzione dei rapporti materiali e spirituali;
“2) Violazione e falsa applicazione dell' ex art. 3, n.2 lett.b) l.n. 898/1970, della l.
l.n.55/2015. Errata valutazione in ordine alla insussistenza di interruzione della convivenza”: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la sperimentata possibilità di ripresa della convivenza dei coniugi separati, avvenuta per alcuni mesi nel 2018, considerandola indice di mancata interruzione della convivenza, senza valutare che il tentativo, a scopo sperimentale, di ripresa della convivenza non poteva costituire una riconciliazione, giacché, durante quel periodo, non era emerso alcun intento concreto di
6 ricomposizione della comunione coniugale, in quanto i continui litigi e incomprensioni avevano condotto solo a un peggioramento dei rapporti;
“3) Violazione e /o falsa applicazione dell'art. 157 c.c.”: non si sarebbero mai verificati i presupposti di una riconciliazione, non desumibili né dal mancato frazionamento catastale dell'abitazione né dal tentativo di ripresa della convivenza nel 2018, in difetto di animus conciliandi e di comportamenti idonei a manifestare la ricostituzione dell'affectio coniugalis.
Ha concluso nei termini in epigrafe testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, rilevando la manifesta infondatezza del gravame, ha instato per l'applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito ha argomentato in ordine alla correttezza della sentenza gravata, contestando gli avversi assunti e concludendo in conformità.
All'esito dell'udienza camerale del 23.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, per come imposto dall'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che: «Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni
Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal
7 tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. A giudizio della Corte, tuttavia, la norma non è compatibile con il rito previsto per gli appelli in materia di famiglia e persone e tanto perché il meccanismo procedimentale disegnato dall'art. 348 bis c.p.c. è volto ad accelerare la decisione in ipotesi di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza del gravame, consentendo, così, di evitare le scansioni procedimentali di cui all'art. 352
c.p.c., a beneficio delle forme più snelle della discussione innanzi al collegio, previo deposito di note conclusive, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. Quella che, nel giudizio ordinario, costituisce l'eccezione (ossia la discussione innanzi al collegio affrancata dai termini di cui all'art. 352 c.p.c.), nel rito unico delle controversie di famiglia è, invece, la regola: in altri termini, l'ordinario iter procedimentale, previsto nell'art. 473 bis 34 c.p.c.,
è già analogo a quello previsto dall'art. 350 bis c.p.c. (discussione innanzi al collegio, che immediatamente dopo trattiene la causa in decisione), sicché non vi è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 350 bis c.p.c. (richiamato dall'art. 348 bis c.p.c.).
Ancora, in via preliminare, occorre dare atto che, effettivamente, per come dedotto dalla difesa dell'appellato, le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025, depositate dall'appellante – che, a rigore di norma, avrebbero dovuto contenere le sole istanze e conclusioni – in realtà possiedono il contenuto di memorie di replica che avrebbero dovuto essere depositate nel termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza (tenuto conto che l'appellato si è costituito tempestivamente). Ne consegue che, essendo infruttuosamente spirato detto termine, le predette note possono essere considerate dalla
Corte solo in relazione a quella parte di contenuto in cui sono state rassegnate le conclusioni.
Tanto chiarito in rito, nel merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
I tre ordini di doglianza, articolati nell'appello, si prestano ad un esame congiunto, afferendo tutti alla parte della pronuncia di prime cure in cui il Tribunale ha ritenuto non
8 sussistenti i presupposti normativi per l'accoglimento della domanda di divorzio proposta, valorizzando, per un verso, la mancanza di frazionamento catastale della casa familiare, sì da ricavarne due distinte unità immobiliari e, per altro verso, l'intervenuta ripresa della convivenza, sia pure con esito negativo, pacificamente ammessa dalle parti.
In linea di principio e in punto di diritto, va rammentato che la cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che consiste nel ripristino del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione di vita ossia attraverso la ripresa di relazioni reciproche incompatibili con lo stato di separazione (Cass. n. 28655 del 24/12/2013); “a tal fine, il giudice di merito deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita piuttosto che a elementi psicologici permeati di soggettività” (Cass. n. 12314 del 25/05/2007. Conf. Cass. n.
26165 del 06/12/2006; Cass. n. 16661 del 01/10/2012).
Nell'ambito di simile valutazione è indiscutibile che la ripresa della convivenza abbia un rilievo importante e, tuttavia, per poterne inferire una riconciliazione, essa deve tradursi in un ripristino del consorzio familiare, inteso come comunione di vita e di relazioni. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, ove significativa di una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali (Cass. n. 20323 del 26/07/2019).
È evidente, quindi, che la circostanza – meramente formale e occasionale – che l'immobile in cui i coniugi hanno vissuto sin dalla loro separazione, avvenuta nel 2014, non sia stato frazionato in due distinte unità immobiliari e che sia stato sempre servito da uniche utenze intestate all'appellato non può considerarsi elemento significativo di una riconciliazione e, men che meno, di una prosecuzione, senza soluzione di continuità, della convivenza, come, invece, ritenuto dal Tribunale. Simile conclusione è contraddetta dalla circostanza – assolutamente pacifica – che di fatto quell'immobile sia da tempo suddiviso in due distinte abitazioni attraverso un muro e che le spese delle utenze, anche se uniche, sono state divise tra i coniugi. È proprio questa suddivisione e la separazione di fatto dell'immobile che denotano l'impossibilità di ravvisare una convivenza e, ancor più, una coabitazione, per tale intendendosi una convivenza che si accompagni anche ad una condivisione di vita, di progetti, di relazioni e di quotidianità.
9 Merita, invece, più approfondito esame la rilevanza, in termini di riconciliazione, della ripresa della convivenza.
Nella fattispecie, come anticipato, è pacifico – in quanto dedotto dalla stessa appellante nel ricorso introduttivo del primo grado – che “gli ex coniugi hanno inteso sperimentare una possibile ripresa della convivenza durata svariati mesi” e che, proprio in ragione di tale proposito, venne abbattuto il muro che separava le due unità immobiliari in cui di fatto era stata divisa la casa coniugale all'indomani della separazione. Tale ultima circostanza è stata dedotta dall'appellato nel presente grado ed è stata confermata dalla controparte, ancorché essa abbia sottolineato che l'abbattimento del muro serviva per consentire un più agevole movimento nella casa da parte della figlia disabile della coppia.
Emerge, quindi, dalle stesse difese delle parti che, “per svariati mesi” i due coniugi hanno ripreso la convivenza, con il proposito di “tentare di riconciliarsi”, per come dedotto dall'appellante nelle note depositate in data 20.10.2025. La serietà del proposito si è manifestata anche con l'abbattimento del muro che separava le due unità abitative, in modo da renderle entrambe fruibili da tutta la famiglia.
E, tuttavia, non è stata offerta dimostrazione – né, per la verità, è stato mai allegato da nessuna delle parti – che quella convivenza, in ragione del suo atteggiarsi oggettivo, si sia tradotta nella ripresa della coabitazione, nel senso che, per quel lasso temporale, la condotta dei coniugi sia stata tale da denotare, con contegno inequivoco, all'esterno e nei rapporti interni di coppia, la ricostituzione di una comunione materiale e spirituale.
Merita, infatti, rammentare che “La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (Cass. n. 28655 del 24/12/2013).
Nella fattispecie, la ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio di primo grado, ha dedotto che, durante il periodo di ripresa della convivenza, i due coniugi hanno continuato a litigare aspramente e anche più di prima: la circostanza – non contestata
10 dalla controparte – induce a ritenere che, nella sostanza, la convivenza si sia tradotta nel mero ripristino dello status quo ante, ossia proprio di quella condizione di disaccordo e mancanza di comunione che aveva condotto alla – e che era significativa della – intollerabilità della convivenza. A tanto si aggiunge l'oggettiva mancanza di elementi significativi di una reale ricostituzione di un consorzio familiare, quali la ripresa di relazioni affettive nella coppia e delle relazioni con l'esterno, una programmazione comune di vita quotidiana (ad es. la condivisione di impegni, di compiti, di tempo libero, di hobby), una gestione comune delle esigenze, materiali e morali, della famiglia nel suo complesso e dei singoli componenti della stessa (ad es. la condivisione e programmazione comune di spese, l'affrontare insieme le problematiche dei singoli coniugi e dei figli); è finanche contestato che, in quel lasso di tempo, i coniugi abbiano condiviso il letto.
Dunque, considerati anche gli effetti rilevanti che conseguono alla riconciliazione, è evidente che la mera ripersa della convivenza, priva di elementi idonei a meglio colorarla in termini di ripristino della comunione coniugale, sia inidonea ad essere qualificata siccome riconciliazione (cfr. Cass. n. 19497 del 06/10/2005: “Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale”).
Pertanto, l'appello va accolto e deve dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in SA US Parte_1 CP_1
JA (Pa) il giorno 16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
SA US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-Ufficio 1, con ordine di annotazione a margine della citata trascrizione.
Venendo, quindi, alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e tra essi e la figlia maggiorenne, affetta da handicap grave, si osserva quanto segue.
Innanzi al Tribunale i coniugi erano pervenuti ad un accordo e avevano chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
L'intervenuto rigetto della domanda di divorzio ha comportato la caducazione di quell'accordo, resa evidente sia dall'atteggiamento della difesa dell'appellato, che ha
11 chiesto la conferma della sentenza impugnata – così, in modo implicito ma inequivoco, revocando il consenso all'accordo raggiunto – sia alla luce delle richieste dell'appellante che, dando atto del mutamento della situazione di fatto (la figlia maggiorenne non vive più con la madre ma è attualmente collocata presso il fratello;
l'appellante ha trasferito la propria residenza in altro comune e non vive più nella porzione della casa coniugale prima dalla stessa occupata), ha formulato conclusioni in parte divergenti dal contenuto dell'accordo, chiedendone, invece, la conferma per il resto.
Ebbene, è evidente che, se l'accordo non può più costituire, nel suo intero, il fondamento della decisione in quanto oggi difetta il consenso dell'appellato e in quanto la stessa appellante ne ha chiesto la parziale modifica, allora la Corte deve necessariamente procedere alla valutazione delle domande secondo i criteri ordinari, verificando, per ogni domanda, se ne siano dimostrati dalla parte onerata i relativi presupposti di fondatezza, tenendo conto anche delle deduzioni avverse.
Quanto alla figlia maggiorenne disabile, , di cui il padre è tutore (essendo la Per_1 stessa dichiarata interdetta), nessuna statuizione deve emettersi in tema di affidamento della figlia, in quanto maggiorenne e trovando applicazione, in caso di handicap grave del figlio, solo le disposizioni in punto di mantenimento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e assegnazione della casa familiare ma non quelle in tema di affidamento (Cass. n. 2670 del 30/01/2023).
È pacifico tra le parti che attualmente non sia collocata presso alcuno dei Per_1 genitori ma viva insieme al di lei fratello, Tuttavia, non vi è dubbio che Persona_2 la Corte non può disporre imperativamente la collocazione della donna presso il fratello, che non è parte del giudizio e che, pertanto, non può essere destinatario di alcuna prescrizione. La Corte, allo stato, può solo limitarsi a prendere atto dell'attuale collocazione, che non elide, però, gli obblighi genitoriali né comporta l'accertamento, nella presente sede, di un dovere, per di mantenere l'attuale assetto per il Per_2 futuro.
Vanno, quindi, regolamentate le visite di entrambi i genitori alla figlia. Sotto tale profilo può essere assunto, quale parametro orientativo, il contenuto dell'accordo cui, a suo tempo, erano addivenute le parti.
E dunque, salvo diverso accordo tra le parti e tra queste e il figlio Per_2
12 - la madre e il padre avranno il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, la madre, e lunedì e venerdì, il padre) dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alterni, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
- trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti Per_1 festività: a) la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) la notte di SA Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della
Mamma;
- trascorrerà con la madre e con il padre 15 giorni (anche non consecutivi) Per_1 durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori e con il figlio Per_2
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento ordinario della figlia , atteso che Per_1 la stessa, per come concordemente dedotto dalle parti, gode di pensione e di assegni a carico dello Stato, per l'importo complessivo di euro 1.150,00, quale pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, oltre all'assegno unico di euro 160,00
(quest'ultimo percepito dal padre, in quanto tutore ma destinato integralmente alla figlia) che le consentono di vivere e di sostenere le spese del personale specializzato che si prende cura di lei. Eventuali spese straordinarie, per le quali non fossero sufficienti le predette risorse, invece, vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'attuale collocamento di presso il fratello comporta che nessuna statuizione Per_1 deve essere emessa in ordine all'assegnazione della casa coniugale, presso cui la figlia non vive più; sicché la relativa regolamentazione seguirà il regime della proprietà.
Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'appellante e a carico dell'appellato, si osserva quanto segue.
In punto di diritto va rammentato che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto
13 delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e Cass. sez. I n. 1882/2019).
Quindi:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativo-compensativa e assistenziale;
- l'esistenza di uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi e della sua riconducibilità allo scioglimento del vincolo rappresenta la pre-condizione per poter invocare il contributo e della relativa prova è gravato il coniuge richiedente;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo perequativo- compensativo, di avere rinunciato a concrete prospettive lavorative, che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda e quale sia stato il contributo effettivo e concreto dato alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, inoltre, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Ebbene, nell'originario ricorso la difesa dell'appellante ha dedotto che, a causa della grave patologia da cui è affetta (schizofrenia da innesto con ritardo mentale Per_1
14 medio-grave), “la signora si è sempre presa cura della di lei figlia dalla nascita Pt_1 quando già nei primi mesi di vita ha evidenziato gravi problemi di salute, assistendo e stando vicina a in ogni ospedale per mesi di ricoveri, tutto ciò sino a pochi mesi Per_1 or sono, con grande spirito di abnegazione”; che “ad oggi la signora di anni 66, e Pt_1 per le sue condizioni di salute, e per problemi depressivi non riesce a gestire la di lei figlia”; che “La signora essendosi occupata con assoluta abnegazione sino all'età Pt_1 di 66 anni della di lei figlia disabile, non ha mai potuto lavorare e maturare una sua posizione contributiva, eppertanto ad oggi la sua unica fonte di sostentamento è data dal Reddito Di Cittadinanza il cui importo è pari ad € 500,00 mensili”, non avendo, peraltro, mai percepito, in quanto non corrisposto dall'ex marito, l'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione. Parimenti incontestato è che l'appellante presenti problemi depressivi. Va, invece, ritenuta palesemente inutilizzabile, in quanto tardiva, la produzione documentale operata dall'appellante solo in data
22.10.2025, trattandosi di documentazione sanitaria, in gran parte risalente al periodo
2017-2019, che la difesa avrebbe dovuto produrre sin dal ricorso introduttivo del primo grado, trovando, in appello, applicazione il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., richiamato dall'art. 473-bis.35 c.p.c., vertendosi in tema domanda avente ad oggetto diritti disponibili e nulla essendo stato dedotto in ordine all'impossibilità di tempestiva produzione per causa non imputabile alla parte.
Le riportate circostanze di fatto, afferenti il sacrificio delle proprie aspettative e aspirazioni personali – peraltro del tutto comprensibili e coerenti con la condizione patologica della figlia – non sono mai state specificamente contestate dal né in CP_1 primo grado né nel presente giudizio, in cui egli ha preso posizione specifica, contestando le avverse richieste, solo in punto di collocazione di ed esercizio del Per_1 diritto di visita dell'appellante e in punto di assegnazione della casa familiare.
Deve, pertanto, ritenersi che sia pacifico che la abbia rinunciato ad aspirazioni Pt_1 professionali per crescere e stare accanto alla figlia disabile, così anche consentendo al di lavorare e costruire un patrimonio personale e familiare. Dalle circostanze CP_1 dedotte e non contestate si ricava anche che la predetta rinuncia, strettamente legata, com'è evidente, alle particolari esigenze della famiglia, si pone quale causa dell'attuale
– e parimenti incontestata – assenza di redditi dell'appellante, beneficiaria solo dei
15 sussidi dello Stato per l'importo di euro 500,00 mensili (sul punto non risulta dedotta alcun mutamento delle circostanze).
Inoltre, l'età dell'appellante (attualmente 68 anni) e le sue condizioni di salute, quantomeno sotto il profilo dei disturbi di depressione (non contestati), pongono la donna ormai pressocché definitivamente al di fuori del mondo del lavoro, precludendone concrete e verosimili possibilità di occupazione.
Quanto, invece, alle condizioni reddituali dell'appellato, risulta dalla documentazione fiscale e bancaria depositata da quest'ultimo, che egli goda di una pensione netta di circa euro 900,00 al mese, oltre al pagamento di circa euro 1100,00 all'anno dalla cassa svizzera di compensazione.
Entrambe le parti sono, poi, comproprietarie della casa coniugale.
In presenza dei presupposti, sia sotto il profilo perequativo-compensativo sia sotto il profilo assistenziale, va quindi riconosciuto, in favore dell'appellante, un assegno divorzile, che, tenuto conto della durata quasi quarantennale del matrimonio, del contributo alla famiglia e alla cura dei figli, dato dalla Terzo, della sua integrale dedizione alla figlia disabile, dell'entità dello squilibrio reddituale tra le parti, ma anche dei redditi piuttosto modesti dell'appellato e dell'accordo cui erano pervenute le parti, va determinato nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata nei termini sin qui espressi.
Considerate le ragioni della decisione, il fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa sulla scorta di argomenti non sollevati dalle parti e la natura degli interessi coinvolti nel giudizio, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di RO Parte_1
n. 1387/2024, pubblicata in data 22.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e
16 deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in SA US JA (Pa) il giorno Parte_1 CP_1
16.08.1976, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SA
US JA con Atto n. 32- Parte II-Serie A- Anno 1976-Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dà atto che la figlia delle parti, , maggiorenne affetta da handicap Persona_1 grave, è attualmente collocata presso il di lei fratello, Persona_2
- dispone che salvo diverso accordo tra le parti e tra queste e il figlio Per_2
I. la madre e il padre avranno il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, la madre, e lunedì e venerdì, il padre) dalle 17.00 alle 19.00, nonché a fine settimana alterni, dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
II. trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre le seguenti Per_1 festività: a) la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
b) la notte di SA
Silvestro o il giorno di Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
e) con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma;
III. trascorrerà con la madre e con il padre 15 giorni (anche non Per_1 consecutivi) durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori e con il figlio Per_2
- pone a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia che non siano coperte con pensioni e assegni di Per_1 cui la figlia è beneficiaria;
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, in favore della ex moglie , un assegno divorzile dell'importo Parte_1 di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
17 2. compensa integralmente spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003;
4. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile che deve procedere alle annotazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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