TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 742 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello presso lo studio dell'Avv. AMATA
EL ER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 NA presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA
ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 28.02.2022, il sig. Pt_1 esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società “Raggio Verde
[...]
Società Consortile s.r.l.”, successivamente dichiarata fallita con sentenza n.
20/2020 del Tribunale di Patti – Sezione fallimentare. In virtù della sentenza n.
165/2020, emessa dal Tribunale di Patti – Giudice del Lavoro in data 16.12.2019, egli era stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo complessivo di €
21.066,48, di cui € 1.151,05 a titolo di T.F.R., oltre accessori di legge.
L'odierno ricorrente deduceva di avere presentato, in data 28.10.2021, domanda al Fondo di Garanzia per la liquidazione delle somme ammesse al CP_1 passivo (TFR e ultime tre mensilità), corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal d.lgs. 7 gennaio 1992, n. 80
(certificazione di mancata opposizione allo stato passivo, modelli SR50 ed SR52, copia dello stato passivo esecutivo, procura, IBAN, ecc.).
In difetto di riscontro, il sig. proponeva ricorso al Comitato Pt_1
Provinciale in data 18.01.2022, provvedendo, su richiesta dell'Istituto, a CP_1 integrare la documentazione con nota del 15.02.2022; nonostante ciò, l' CP_1 rigettava il ricorso amministrativo con provvedimento del 16.02.2022.
Con il ricorso giudiziario, il ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto a conseguire, a carico del Fondo di Garanzia , il pagamento del TFR e delle CP_1 ultime tre mensilità di retribuzione, per complessivi € 4.969,85 (di cui € 1.151,05
a titolo di TFR ed € 3.818,80 a titolo di ultime tre mensilità), oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell' al relativo pagamento, con vittoria di CP_1 spese e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' , il quale, alla luce della documentazione prodotta, CP_1 dichiarava che poteva procedersi alla liquidazione della prestazione, chiedendo tuttavia dichiararsi cessata la materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite.
Dalle note autorizzate di parte ricorrente risulta che l' ha provveduto CP_1 al pagamento degli importi richiesti a titolo di TFR e di ultime tre mensilità in data 16.01.2023, ossia in data successiva al deposito del ricorso (28.02.2022).
All'udienza del 05.12.2024 parte ricorrente dava atto dell'intervenuto integrale pagamento e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio CP_1 di soccombenza virtuale.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice fissava la trattazione scritta, assegnando termine alle parti per il deposito di note difensive sino a dieci giorni prima dell'udienza. Con le note ex art. 127-ter c.p.c. del
26.11.2025 l' si riportava integralmente alle difese già svolte, ribadendo le CP_1 eccezioni e le conclusioni formulate negli atti di costituzione e nelle memorie difensive, e si opponeva a nuove conclusioni o istanze istruttorie eventualmente formulate dalla controparte, eccependone sin d'ora l'inammissibilità per tardività. Con memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data
19.02.2024, l' nominava nuovo procuratore l'Avv. Francesca Romana Belli, CP_1 che si riportava integralmente alle difese e domande già svolte in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Alla data fissata per la trattazione scritta, entrambe le parti concludevano nel senso della dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa, permanendo il contrasto unicamente in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore, ex art. 2 L. n. 297/1982 e d.lgs. n. 80/1992, a ottenere dal Fondo di Garanzia CP_1 il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei confronti del datore di lavoro poi fallito, a seguito di insinuazione e ammissione al passivo del credito privilegiato.
Dagli atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale e all'introduzione del presente giudizio, l' ha provveduto al CP_1 pagamento integrale delle somme dovute al sig. soddisfacendo Parte_1 così la pretesa sostanziale azionata.
Nel rito del lavoro – allo stesso modo che nel rito ordinario – la cessazione della materia del contendere integra un istituto di creazione pretoria, applicabile quando, nel corso del processo, sopravvengano fatti idonei a eliminare integralmente la situazione di contrasto tra le parti e a far venir meno l'interesse alla definizione nel merito della domanda;
presuppone, inoltre, che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dello stato di fatto sottostante la lite e depositino conclusioni conformi, potendo residuare il dissenso sulla sola regolamentazione delle spese di lite. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la cessazione della materia del contendere
“presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ., sez. II, 29.07.2021, n.
21757).
Nel caso di specie, il pagamento integrale effettuato dall' nel corso CP_1 del giudizio, di cui entrambe le parti hanno dato atto, ha determinato il venir meno della materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sul diritto già integralmente soddisfatto.
La fattispecie si pone in linea con quella esaminata, tra le altre, dal
Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, sentenza 17.09.2025, n. 3283, nella quale, in un giudizio avente a oggetto il pagamento di TFR e ultime tre mensilità a carico del Fondo di garanzia, l' , dopo il deposito del ricorso, aveva provveduto al CP_1 pagamento delle somme richieste;
in tal occasione il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
Alla luce di quanto precede, nel caso in esame deve, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale pagamento della prestazione da parte dell' in corso di causa. CP_1
La cessazione della materia del contendere non incide, per costante insegnamento della Suprema Corte, sull'obbligo del giudice di provvedere sulle spese di lite, dovendosi applicare il criterio della c.d. soccombenza virtuale, secondo una valutazione prognostica sull'esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto se fosse proseguito sino alla decisione di merito.
In particolare, è stato affermato che, qualora nel corso del giudizio intervenga un atto o fatto idoneo a soddisfare integralmente la pretesa di una delle parti, la compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, dovendo invece farsi applicazione del criterio della soccombenza (anche virtuale), posto che, diversamente, si graverebbe irragionevolmente la parte vittoriosa di una parte delle spese necessarie per conseguire il bene della vita al quale aveva diritto
(Cass. civ., sez. II, 21.03.2016, n. 5555).
Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che, in presenza di fatti sopravvenuti che determinino il soddisfacimento della pretesa sostanziale, il giudice deve verificare – ai fini della disciplina delle spese – se la domanda originaria fosse fondata e se l'atto o provvedimento impugnato fosse originariamente illegittimo, applicando, in tal caso, il principio di soccombenza virtuale.
Nel caso concreto, dagli atti emerge con chiarezza che: il sig. è stato ammesso al passivo fallimentare della datrice di Pt_1 lavoro per crediti da TFR e ultime tre mensilità, con provvedimento divenuto definitivo;
il ricorrente ha proposto domanda al Fondo di Garanzia corredata di tutta la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento (L. n. 297/1982; d.lgs.
n. 80/1992); nonostante ciò, l' ha rigettato il ricorso amministrativo, costringendo CP_1 il lavoratore ad adire l'autorità giudiziaria;
la prestazione è stata infine liquidata solo in data 16.01.2023, ossia ben dopo il deposito del ricorso giudiziario del 28.02.2022.
Tali elementi consentono di affermare, con elevato grado di verosimiglianza, che – ove il giudizio fosse proseguito sino alla decisione di merito – la domanda del ricorrente sarebbe stata accolta, risultando sussistenti tutti i presupposti normativi per l'intervento del Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente (art. 2 L. n. 297/1982; d.lgs. n. 80/1992), come confermato dall'ammissione al passivo e dall'assenza di censure sulla sussistenza e quantificazione del credito.
Inoltre, il pagamento eseguito dall' in corso di causa non è stato CP_1 accompagnato da alcuna contestazione in ordine all'an debeatur, ma costituisce piuttosto un riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Come osservato anche dall'orientamento di merito in fattispecie analoghe in tema di Fondo di Garanzia (Trib. Napoli Nord, sez. lav., 17.09.2025,
n. 3283), il pagamento successivo all'instaurazione del giudizio, a seguito di domanda già completa e fondata, rende l'ente previdenziale virtualmente soccombente e giustifica la condanna alle spese.(Doctrine)
Non emergono, nel caso concreto, ragioni eccezionali idonee a giustificare un regime diverso, né risultano profili di novità della questione o condotte processuali del ricorrente tali da imporre una compensazione, neppure parziale, delle spese.
Alla luce di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste interamente a carico dell' , in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., secondo soccombenza CP_1 virtuale, e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro , ogni diversa istanza, Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta da per intervenuto integrale pagamento, Parte_1 in corso di causa, delle somme dovute a titolo di T.F.R. e ultime tre mensilità da parte dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia ex art. 2 CP_1
L. n. 297/1982 e d.lgs. n. 80/1992;
2. condanna l' al Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata, procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo