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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Leandra Ferrini
e cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Leandra Ferrini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 2//2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente
1 chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San Vincenzo (LI) il giorno 13.10.2012 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 16.1.2025 (sent. n.
26/2025 pubblicata il 16/1/2025, divenuta irrevocabile il 17/7/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
18/9/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 16.9.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (16.1.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Vincenzo il 13/10/2012 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
2 civile del Comune di San Vincenzo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2012 – Atto n. 2012/12/1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I figli minori verranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale abitazione sita in San Vincenzo Via del
Leccio, 9 con collocamento prevalente presso tale abitazione;
2. e trascorreranno i giorni seguenti con la madre: da mercoledì Per_1 Per_2 sera a domenica pomeriggio;
con il padre: da domenica sera a mercoledì pomeriggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi stessi, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze;
3. Le figlie e vivranno in modo paritario con entrambi i genitori Per_2 Per_1 che provvederanno al mantenimento diretto tenuto conto dei tempi paritari di permanenza presso di loro;
4. Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate) saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo CNF al quale il Tribunale di
Livorno aderisce;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Le vacanze estive ed invernali, così come i giorni di festa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Natale, Santo Stefano, Capodanno ecc..) saranno trascorsi con i genitori alternandosi tra loro e di comune accordo;
7. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile (ex casa familiare) sito CP_1 in Via Abruzzo, 2, San Vincenzo. La Signora abiterà insieme alle figlie Pt_1 in San Vincenzo, Via del Leccio, 9, ove paga un canone di locazione di € 603.
8. Il sig. si obbliga al parziale rimborso delle somme versate dalla Signora CP_1
a titolo di canone di locazione, versando alla la somma di € Pt_1 Pt_1
400,00. Gli assegni familiari (oggi assegno unico) saranno percepiti integralmente dalla Signora Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Vincenzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Leandra Ferrini
e cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Leandra Ferrini
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 2//2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente
1 chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San Vincenzo (LI) il giorno 13.10.2012 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 16.1.2025 (sent. n.
26/2025 pubblicata il 16/1/2025, divenuta irrevocabile il 17/7/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
18/9/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 16.9.2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (16.1.2025) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Vincenzo il 13/10/2012 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
2 civile del Comune di San Vincenzo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2012 – Atto n. 2012/12/1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. I figli minori verranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale abitazione sita in San Vincenzo Via del
Leccio, 9 con collocamento prevalente presso tale abitazione;
2. e trascorreranno i giorni seguenti con la madre: da mercoledì Per_1 Per_2 sera a domenica pomeriggio;
con il padre: da domenica sera a mercoledì pomeriggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi stessi, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze;
3. Le figlie e vivranno in modo paritario con entrambi i genitori Per_2 Per_1 che provvederanno al mantenimento diretto tenuto conto dei tempi paritari di permanenza presso di loro;
4. Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate) saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo CNF al quale il Tribunale di
Livorno aderisce;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Le vacanze estive ed invernali, così come i giorni di festa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Natale, Santo Stefano, Capodanno ecc..) saranno trascorsi con i genitori alternandosi tra loro e di comune accordo;
7. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile (ex casa familiare) sito CP_1 in Via Abruzzo, 2, San Vincenzo. La Signora abiterà insieme alle figlie Pt_1 in San Vincenzo, Via del Leccio, 9, ove paga un canone di locazione di € 603.
8. Il sig. si obbliga al parziale rimborso delle somme versate dalla Signora CP_1
a titolo di canone di locazione, versando alla la somma di € Pt_1 Pt_1
400,00. Gli assegni familiari (oggi assegno unico) saranno percepiti integralmente dalla Signora Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Vincenzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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