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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1400/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Parte_1
AN AR LO che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in ER in UR presso lo studio CP_1 dell'avv. Carmine Ramunno che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: il ricorrente come da note scritte di precisazione delle conclusioni;
la resistente come da comparsa di costituzione e risposta;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
per la modifica delle condizioni del divorzio. CP_1
Ha dedotto che, secondo le statuizioni del divorzio, egli è tenuto al contributo di mantenimento per la figlia di 300,00 euro, oltre Per_1 alla metà delle spese straordinarie, ed all'assegno divorzile di 50 euro mensili in favore della resistente;
che a causa delle precarie condizioni di salute non è più in grado di far fronte ai suddetti oneri;
che la figlia ha 25 anni, non ha intrapreso percorsi di studio, ha avviato Per_1 collaborazioni di lavoro occasionali ed ha svolto attività di sarta, conseguendo redditi, anche se esigui;
che la figlia ha svolto un tirocinio a tempo determinato presso una sartoria di LF per conseguire la qualifica di sarta e ha acquisito competenze professionali tali da consentirle l'ingresso nel mondo del lavoro;
che la figlia, formalmente disoccupata, convive con il suo compagno e lavora su commissione, confezionando abiti;
che la resistente ha percepito reddito di cittadinanza e, attualmente, percepisce reddito di inclusione;
che la dal 22.11.2016 al 31.12.2022, ha lavorato alle dipendenze del CP_1 con contratto di tirocinio e con mansioni di addetto ai Controparte_2 servizi di custodia di edifici;
che la somma di 50 euro a titolo di assegno divorzile è simbolica e non garantisce il sostentamento della ex coniuge;
che, a causa della insalubrità degli ambienti, la resistente ha lasciato la casa familiare di LF e si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori;
che egli da alcuni mesi è disoccupato ed è costretto a ricorrere all'aiuto economico della madre o della sorella, mentre all'epoca del divorzio lavorava a tempo pieno;
che egli soffre di varie patologie e ha presentato domanda per conseguire l'indennità di invalidità; che egli è riuscito, solo occasionalmente, a trovare occupazione nel settore dell'edilizia, sempre a tempo determinato.
Ha chiesto modifica della sentenza di divorzio con la revoca del contributo di mantenimento per la figlia e dell'assegno divorzile per la ex coniuge, ovvero la determinazione dei relativi importi secondo quanto ritenuto di giustizia.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il ricorrente è titolare di un'impresa agricola iscritta presso la Camera di Commercio della Basilicata e percepisce i relativi contributi AGEA;
che le condizioni reddituali del non sono Pt_1 mutate;
che, invece, la propria condizione economica non è migliorata, tanto che è costretta a ricorrere all'aiuto economico dei genitori e, talvolta, anche della Caritas;
che ha subito un aggravio di spese legate all'aumento delle esigenze della figlia e del costo della vita in generale;
che ella è gravata anche del canone di locazione mensile di 300 euro, avendo dovuto lasciare la casa familiare per l'insalubrità degli ambienti;
che dopo la separazione ha svolto saltuariamente attività di collaboratrice domestica presso un familiare;
che non ha intrapreso convivenza con altra persona;
che la figlia , maggiorenne, non Per_1 ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, è impegnata attivamente nella ricerca di un lavoro e non ha intrapreso una convivenza con altra persona.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e quella richiesta d'ufficio all' sulle somme versate a e CP_3 CP_1 Persona_2
a titolo di reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, A.N.F., indennità di disoccupazione o NASPI, ammessi ed espletati l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e la prova testimoniale dal medesimo richiesta, la causa è stata rinviata all'udienza per la rimessione in decisione.
Con le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: “disporre la revisione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 192/2015 resa in data
21.07.2015 nel giudizio iscritto al n. 646/2012 dal Tribunale di Potenza, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e per
l'effetto, revocare e dichiarare cessato - a far data dalla domanda introduttiva del presente giudizio - l'obbligo del sig. di Parte_1 provvedere al mantenimento della figlia e della ex Persona_2 coniuge , o in subordine, ridurre gli importi per cui il CP_1 concludente è tenuto. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
La resistente non ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente si è riportato alle proprie conclusioni.
La resistente ha così dedotto: “La Sig. da atto che nel CP_1 periodo di tempo intercorso dal deposito della comparsa di risposta alla fase istruttoria, sono intervenute delle modifiche nelle condizioni economiche che non giustificano la concessione dell'assegno di mantenimento per la figlia . Nessun miglioramento delle Persona_2 condizioni si è verificato, invece, per la sig.ra . Si chiede CP_1 pertanto che l'Ill.Mo giudice voglia confermare le statuizioni disposte in suo favore nella sentenza N. 192/2018, ossia la corresponsione in capo al dell'assegno divorzile mensile pari euro 50,00. Si dà Parte_1 atto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, con delibera del 03.12.2024, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Potenza, che si allega. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dell'erario.”
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Sulla modifica delle statuizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga disposizione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia sulla base del Per_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche e sulla sopravvenuta autosufficienza economica della figlia.
Dalla produzione documentale del ricorrente emerge che la figlia dal
07.06.2023 al 13.11.2023 ha svolto tirocinio a tempo determinato (v. modello C2 storico in produzione Mitola).
Anche la prova orale e per interpello danno conto della sopraggiunta indipendenza economica della giovane, la quale ha 26 anni, ha concluso il suo periodo di formazione scolastica, ha avviato tirocinio professionale presso una sarta, ha lavorato presso una pizzeria e ha costituito un autonomo nucleo familiare con il proprio compagno (v. interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente, la quale sul capo 2 ha dichiarato “è vero che non vive più con me e vive Per_1 con il suo compagno ma non ha ancora trasferito la residenza anagrafica presso la casa del compagno”; v. prova testimoniale con la teste , madre del ricorrente “Attualmente mia Testimone_1 nipote convive con un ragazzo, si è trasferita da lui ad agosto Per_1
2024, la stessa me l'ha detto in occasione della festa per il mio Per_1 anniversario di matrimonio … mia nipote ha lavorato per pochi Per_1 giorni presso una pizzeria e per poco tempo presso una sarta. So che attualmente non lavora, che sta molto bene con il suo fidanzato e che sono anche in attesa di un figlio…. Dopo molti anni, è tornata Per_1
a trovarmi e ad avere rapporti con me e mi ha raccontato che con il fidanzato hanno preso casa ammobiliata in affitto e che lui lavora come autista presso le autolinee Moretti”. Si veda inoltre la prova testimoniale con la teste “So che la figlia Testimone_2 Per_1 da agosto vive con il proprio compagno… in passato ha lavorato Per_1 presso una sarta, non so se abbia svolto altri lavori”)
L'acquisizione delle informative presso l' ha condotto ad accertare CP_3 che la figlia ha percepito reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020 per un importo di 40 euro mensili e da febbraio 2020
a settembre 2020 per un importo di 200 euro mensili.
A fronte delle descritte emergenze istruttorie, anche la resistente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, ha riconosciuto che non ricorrono più i presupposti del contributo di mantenimento da parte del padre.
Sul punto, dunque, la domanda di modifica deve essere accolta, con la revoca del contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente.
La revoca deve farsi decorrere dal 26.03.2025, allorquando il suddetto contributo è stato sospeso a seguito degli accertamenti svolti.
A diversa conclusione deve pervenirsi sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Va qui richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Cass. ordinanza n. 354 del 10.01.2023).
Nella specie, all'epoca del divorzio “il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare per alcuni giorni all'anno presso l'azienda di famiglia;
la resistente ha pure asserito, dal canto suo, di essere disoccupata e di svolgere alcuni giorni all'anno attività d'assistenza domestica ad un familiare” (v. sent. divorzio n.192/2015, causa R.G.
n. 646/2012 ex LF).
Nel presente procedimento il ricorrente ha prodotto:
- il proprio C2 storico, dal quale emerge che ha prestato attività lavorativa cessata per “chiusura automatica” al 30.11.2022;
- documento di ispezione della Guardia di Finanza della Compagnia di
ER in UR (a cui sono stati richiesti accertamenti di P.G. in relazione al procedimento n. 100/2023 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica di Potenza) dal quale emerge che “ risulta Parte_1 titolare , via Pignatelli n. 57 dell'omonima ditta individuale con luogo di esercizio a LF (Pz) avente per oggetto l'attività di <<coltivazione di cereali (escluso il riso) (cod. att. 011110)>> e ha conseguito nel periodo 2012/21 i seguenti redditi derivanti da lavoro subordinato … anno 2012 =1.168, 95 euro;
anno 2013 = 676,64 euro;
anno 2017 =
1.251,48 euro”. Nel medesimo documento viene attestato che Pt_1
è intestatario, oltre che di una autovettura “Bravo”, dei seguenti
[...] immobili:
a. ½ di un fabbricato nel comune di LF (PZ), sito in vico Oliveto 2, poi vico Alvin n. 6, piano terra cat. A/4 …;
b. Un fabbricato nel comune di LF (Pz) sito in c/da Isca Ricotta snc, piano terra, cat. C/2;
c. Terreno seminativo di 7.195 mq;
d. Terreno seminativo di 14.393 mq;
e. Terreno misto (seminativo, pascolo, uliveto) di 43.044 mq.
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate in cui si certifica che “per gli anni 2020 e 2021 il sig. , come in oggetto identificato, Parte_1 non ha conseguito alcun reddito imponibile.”
Sulla situazione economica del ricorrente, la resistente ha fornito:
- Registro nazionale titoli “Agea” di per l'anno 2024 per Parte_1 un totale di 1.500,62 euro;
- Visura camerale di dalla quale emerge che egli è Parte_1 titolare di omonima impresa con data iscrizione 20.04.2012 avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, in particolare la coltivazione di cereali (escluso riso).
Sulla propria condizione economica la resistente ha prodotto:
- Dichiarazione ISEE al 04.01.2024 con indicatore della situazione economica equivalente pari a 2.386,20 euro;
- Contratto di locazione dell'immobile in cui attualmente abita – locatore – per la durata di tre anni fino al 15.06.2025. Controparte_4
Dalle informative acquisite dall' risulta che la resistente è stata CP_3 percettrice di sussidi previdenziali:
• Da marzo 2021 a dicembre 2021 di 250 euro mensili;
• Da febbraio 2022 a gennaio 2023 di 121,33 euro mensili in media;
• Da febbraio 2023 ad aprile 2023 di 78,50 euro mensili;
• Da maggio 2023 a luglio 2023 di 681,17 euro mensili;
• Nel 2020 prestazione reddito di emergenza (REM) di 1.680 euro;
• Nel 2024 beneficio supporto per la formazione ed il lavoro di 2.800 euro.
Dal C/2 storico rilasciato in data 11.03.2024 in produzione ricorrente risulta che la resistente ha svolto tirocinio a tempo determinato per
20 ore settimanali, secondo il seguente prospetto:
- Dal 22.11.2016 al 20.02.2017
- Dal 06.03.2017 al 05.05.2017
- Dal 29.06.2017 al 27.09.2017
- Dal 28.09.2017 al 27.01.2018
- Dal 29.01.2018 al 30.06.2018
- Dal 03.07.2018 al 30.09.2018
- Dal 01.10.2018 al 26.10.2018
- Dal 02.11.2018 al 30.04.2019
- Dal 01.05.2019 al 31.07.2019
- Dal 01.11.2019 al 31.01.2020
- Dal 05.08.2020 al 04.08.2021
- Dal 05.08.2021 al 30.09.2021
- Dal 01.10.2021 al 30.11.2021
- Dal 01.12.2021 al 30.04.2022
- Dal 01.05.2022 al 30.06.2022
- Dal 01.07.2022 al 31.12.2022
Osserva il Tribunale che la percezione dei contributi AGEA per l'anno 2024 evidenzia che l'azienda agricola del ricorrente è tuttora attiva, eppure egli non ha prodotto, come era suo onere, la documentazione integrale richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c.
In particolare, non sono stati prodotti gli estratti conto bancari o postali degli ultimi tre anni antecedenti all'introduzione del processo
(in mancanza, peraltro, di qualsiasi deduzione sull'inesistenza di detti conti), né le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2022 e
2023.
La descritta lacuna probatoria non consente, a giudizio del Tribunale, di svolgere quella “valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi” (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio), che, come sopra detto, costituisce il presupposto della modifica delle condizioni del divorzio.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile è pertanto rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 15.04.2024, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia Per_2
, con decorrenza dal 26.03.2025;
[...]
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1400/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Parte_1
AN AR LO che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in ER in UR presso lo studio CP_1 dell'avv. Carmine Ramunno che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: il ricorrente come da note scritte di precisazione delle conclusioni;
la resistente come da comparsa di costituzione e risposta;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha proposto ricorso nei confronti dell'ex coniuge Parte_1 [...]
per la modifica delle condizioni del divorzio. CP_1
Ha dedotto che, secondo le statuizioni del divorzio, egli è tenuto al contributo di mantenimento per la figlia di 300,00 euro, oltre Per_1 alla metà delle spese straordinarie, ed all'assegno divorzile di 50 euro mensili in favore della resistente;
che a causa delle precarie condizioni di salute non è più in grado di far fronte ai suddetti oneri;
che la figlia ha 25 anni, non ha intrapreso percorsi di studio, ha avviato Per_1 collaborazioni di lavoro occasionali ed ha svolto attività di sarta, conseguendo redditi, anche se esigui;
che la figlia ha svolto un tirocinio a tempo determinato presso una sartoria di LF per conseguire la qualifica di sarta e ha acquisito competenze professionali tali da consentirle l'ingresso nel mondo del lavoro;
che la figlia, formalmente disoccupata, convive con il suo compagno e lavora su commissione, confezionando abiti;
che la resistente ha percepito reddito di cittadinanza e, attualmente, percepisce reddito di inclusione;
che la dal 22.11.2016 al 31.12.2022, ha lavorato alle dipendenze del CP_1 con contratto di tirocinio e con mansioni di addetto ai Controparte_2 servizi di custodia di edifici;
che la somma di 50 euro a titolo di assegno divorzile è simbolica e non garantisce il sostentamento della ex coniuge;
che, a causa della insalubrità degli ambienti, la resistente ha lasciato la casa familiare di LF e si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori;
che egli da alcuni mesi è disoccupato ed è costretto a ricorrere all'aiuto economico della madre o della sorella, mentre all'epoca del divorzio lavorava a tempo pieno;
che egli soffre di varie patologie e ha presentato domanda per conseguire l'indennità di invalidità; che egli è riuscito, solo occasionalmente, a trovare occupazione nel settore dell'edilizia, sempre a tempo determinato.
Ha chiesto modifica della sentenza di divorzio con la revoca del contributo di mantenimento per la figlia e dell'assegno divorzile per la ex coniuge, ovvero la determinazione dei relativi importi secondo quanto ritenuto di giustizia.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che il ricorrente è titolare di un'impresa agricola iscritta presso la Camera di Commercio della Basilicata e percepisce i relativi contributi AGEA;
che le condizioni reddituali del non sono Pt_1 mutate;
che, invece, la propria condizione economica non è migliorata, tanto che è costretta a ricorrere all'aiuto economico dei genitori e, talvolta, anche della Caritas;
che ha subito un aggravio di spese legate all'aumento delle esigenze della figlia e del costo della vita in generale;
che ella è gravata anche del canone di locazione mensile di 300 euro, avendo dovuto lasciare la casa familiare per l'insalubrità degli ambienti;
che dopo la separazione ha svolto saltuariamente attività di collaboratrice domestica presso un familiare;
che non ha intrapreso convivenza con altra persona;
che la figlia , maggiorenne, non Per_1 ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, è impegnata attivamente nella ricerca di un lavoro e non ha intrapreso una convivenza con altra persona.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e quella richiesta d'ufficio all' sulle somme versate a e CP_3 CP_1 Persona_2
a titolo di reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, A.N.F., indennità di disoccupazione o NASPI, ammessi ed espletati l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e la prova testimoniale dal medesimo richiesta, la causa è stata rinviata all'udienza per la rimessione in decisione.
Con le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: “disporre la revisione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 192/2015 resa in data
21.07.2015 nel giudizio iscritto al n. 646/2012 dal Tribunale di Potenza, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e per
l'effetto, revocare e dichiarare cessato - a far data dalla domanda introduttiva del presente giudizio - l'obbligo del sig. di Parte_1 provvedere al mantenimento della figlia e della ex Persona_2 coniuge , o in subordine, ridurre gli importi per cui il CP_1 concludente è tenuto. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
La resistente non ha depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
All'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente si è riportato alle proprie conclusioni.
La resistente ha così dedotto: “La Sig. da atto che nel CP_1 periodo di tempo intercorso dal deposito della comparsa di risposta alla fase istruttoria, sono intervenute delle modifiche nelle condizioni economiche che non giustificano la concessione dell'assegno di mantenimento per la figlia . Nessun miglioramento delle Persona_2 condizioni si è verificato, invece, per la sig.ra . Si chiede CP_1 pertanto che l'Ill.Mo giudice voglia confermare le statuizioni disposte in suo favore nella sentenza N. 192/2018, ossia la corresponsione in capo al dell'assegno divorzile mensile pari euro 50,00. Si dà Parte_1 atto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, con delibera del 03.12.2024, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Potenza, che si allega. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dell'erario.”
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Sulla modifica delle statuizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga disposizione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia sulla base del Per_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche e sulla sopravvenuta autosufficienza economica della figlia.
Dalla produzione documentale del ricorrente emerge che la figlia dal
07.06.2023 al 13.11.2023 ha svolto tirocinio a tempo determinato (v. modello C2 storico in produzione Mitola).
Anche la prova orale e per interpello danno conto della sopraggiunta indipendenza economica della giovane, la quale ha 26 anni, ha concluso il suo periodo di formazione scolastica, ha avviato tirocinio professionale presso una sarta, ha lavorato presso una pizzeria e ha costituito un autonomo nucleo familiare con il proprio compagno (v. interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente, la quale sul capo 2 ha dichiarato “è vero che non vive più con me e vive Per_1 con il suo compagno ma non ha ancora trasferito la residenza anagrafica presso la casa del compagno”; v. prova testimoniale con la teste , madre del ricorrente “Attualmente mia Testimone_1 nipote convive con un ragazzo, si è trasferita da lui ad agosto Per_1
2024, la stessa me l'ha detto in occasione della festa per il mio Per_1 anniversario di matrimonio … mia nipote ha lavorato per pochi Per_1 giorni presso una pizzeria e per poco tempo presso una sarta. So che attualmente non lavora, che sta molto bene con il suo fidanzato e che sono anche in attesa di un figlio…. Dopo molti anni, è tornata Per_1
a trovarmi e ad avere rapporti con me e mi ha raccontato che con il fidanzato hanno preso casa ammobiliata in affitto e che lui lavora come autista presso le autolinee Moretti”. Si veda inoltre la prova testimoniale con la teste “So che la figlia Testimone_2 Per_1 da agosto vive con il proprio compagno… in passato ha lavorato Per_1 presso una sarta, non so se abbia svolto altri lavori”)
L'acquisizione delle informative presso l' ha condotto ad accertare CP_3 che la figlia ha percepito reddito di cittadinanza da aprile 2019 a settembre 2020 per un importo di 40 euro mensili e da febbraio 2020
a settembre 2020 per un importo di 200 euro mensili.
A fronte delle descritte emergenze istruttorie, anche la resistente, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, ha riconosciuto che non ricorrono più i presupposti del contributo di mantenimento da parte del padre.
Sul punto, dunque, la domanda di modifica deve essere accolta, con la revoca del contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente.
La revoca deve farsi decorrere dal 26.03.2025, allorquando il suddetto contributo è stato sospeso a seguito degli accertamenti svolti.
A diversa conclusione deve pervenirsi sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Va qui richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Cass. ordinanza n. 354 del 10.01.2023).
Nella specie, all'epoca del divorzio “il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare per alcuni giorni all'anno presso l'azienda di famiglia;
la resistente ha pure asserito, dal canto suo, di essere disoccupata e di svolgere alcuni giorni all'anno attività d'assistenza domestica ad un familiare” (v. sent. divorzio n.192/2015, causa R.G.
n. 646/2012 ex LF).
Nel presente procedimento il ricorrente ha prodotto:
- il proprio C2 storico, dal quale emerge che ha prestato attività lavorativa cessata per “chiusura automatica” al 30.11.2022;
- documento di ispezione della Guardia di Finanza della Compagnia di
ER in UR (a cui sono stati richiesti accertamenti di P.G. in relazione al procedimento n. 100/2023 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica di Potenza) dal quale emerge che “ risulta Parte_1 titolare , via Pignatelli n. 57 dell'omonima ditta individuale con luogo di esercizio a LF (Pz) avente per oggetto l'attività di <<coltivazione di cereali (escluso il riso) (cod. att. 011110)>> e ha conseguito nel periodo 2012/21 i seguenti redditi derivanti da lavoro subordinato … anno 2012 =1.168, 95 euro;
anno 2013 = 676,64 euro;
anno 2017 =
1.251,48 euro”. Nel medesimo documento viene attestato che Pt_1
è intestatario, oltre che di una autovettura “Bravo”, dei seguenti
[...] immobili:
a. ½ di un fabbricato nel comune di LF (PZ), sito in vico Oliveto 2, poi vico Alvin n. 6, piano terra cat. A/4 …;
b. Un fabbricato nel comune di LF (Pz) sito in c/da Isca Ricotta snc, piano terra, cat. C/2;
c. Terreno seminativo di 7.195 mq;
d. Terreno seminativo di 14.393 mq;
e. Terreno misto (seminativo, pascolo, uliveto) di 43.044 mq.
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate in cui si certifica che “per gli anni 2020 e 2021 il sig. , come in oggetto identificato, Parte_1 non ha conseguito alcun reddito imponibile.”
Sulla situazione economica del ricorrente, la resistente ha fornito:
- Registro nazionale titoli “Agea” di per l'anno 2024 per Parte_1 un totale di 1.500,62 euro;
- Visura camerale di dalla quale emerge che egli è Parte_1 titolare di omonima impresa con data iscrizione 20.04.2012 avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, in particolare la coltivazione di cereali (escluso riso).
Sulla propria condizione economica la resistente ha prodotto:
- Dichiarazione ISEE al 04.01.2024 con indicatore della situazione economica equivalente pari a 2.386,20 euro;
- Contratto di locazione dell'immobile in cui attualmente abita – locatore – per la durata di tre anni fino al 15.06.2025. Controparte_4
Dalle informative acquisite dall' risulta che la resistente è stata CP_3 percettrice di sussidi previdenziali:
• Da marzo 2021 a dicembre 2021 di 250 euro mensili;
• Da febbraio 2022 a gennaio 2023 di 121,33 euro mensili in media;
• Da febbraio 2023 ad aprile 2023 di 78,50 euro mensili;
• Da maggio 2023 a luglio 2023 di 681,17 euro mensili;
• Nel 2020 prestazione reddito di emergenza (REM) di 1.680 euro;
• Nel 2024 beneficio supporto per la formazione ed il lavoro di 2.800 euro.
Dal C/2 storico rilasciato in data 11.03.2024 in produzione ricorrente risulta che la resistente ha svolto tirocinio a tempo determinato per
20 ore settimanali, secondo il seguente prospetto:
- Dal 22.11.2016 al 20.02.2017
- Dal 06.03.2017 al 05.05.2017
- Dal 29.06.2017 al 27.09.2017
- Dal 28.09.2017 al 27.01.2018
- Dal 29.01.2018 al 30.06.2018
- Dal 03.07.2018 al 30.09.2018
- Dal 01.10.2018 al 26.10.2018
- Dal 02.11.2018 al 30.04.2019
- Dal 01.05.2019 al 31.07.2019
- Dal 01.11.2019 al 31.01.2020
- Dal 05.08.2020 al 04.08.2021
- Dal 05.08.2021 al 30.09.2021
- Dal 01.10.2021 al 30.11.2021
- Dal 01.12.2021 al 30.04.2022
- Dal 01.05.2022 al 30.06.2022
- Dal 01.07.2022 al 31.12.2022
Osserva il Tribunale che la percezione dei contributi AGEA per l'anno 2024 evidenzia che l'azienda agricola del ricorrente è tuttora attiva, eppure egli non ha prodotto, come era suo onere, la documentazione integrale richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c.
In particolare, non sono stati prodotti gli estratti conto bancari o postali degli ultimi tre anni antecedenti all'introduzione del processo
(in mancanza, peraltro, di qualsiasi deduzione sull'inesistenza di detti conti), né le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2022 e
2023.
La descritta lacuna probatoria non consente, a giudizio del Tribunale, di svolgere quella “valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi” (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio), che, come sopra detto, costituisce il presupposto della modifica delle condizioni del divorzio.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile è pertanto rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 15.04.2024, Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto revoca il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia Per_2
, con decorrenza dal 26.03.2025;
[...]
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.