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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. NN RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 131/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 616/2022, pubblicata il 14.10.22, vertente
TRA
(CF. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in
Campobasso domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pt., già rappresentata e Controparte_2 difesa giusta procura in atti dagli avv. Giuliano Di Pardo e Lorena Greco e con questi domiciliata presso lo studio del primo difensore in Campobasso alla traversa di via Crispi n. 70/A.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
12.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, dopo che il TAR Molise con sentenza n.
116/2020 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, la società ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso Controparte_2 la chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della Determina dirigenziale n. Parte_1
7376 del 20.12.2019 e conseguentemente il proprio diritto a percepire, per il mese di novembre 2019, gli importi spettanti a titolo di equo corrispettivo, tenuto conto di quanto trattenuto in compensazione dalla convenuta in applicazione della Determina dirigenziale censurata, corrispettivo connesso all'espletamento degli obblighi di servizio di trasporto pubblico, e quantificato nella misura di Euro
5.826,94, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
L'attrice ha in particolare dedotto:
a) di essere affidataria del servizio di trasporto pubblico locale disciplinato dal DGR n. 64412011 e dal contratto sottoscritto in data 28.3.2011, che prevedono, a favore dei gestori del trasporto pubblico, compensazioni economiche degli obblighi di servizio dirette a ristorare i costi sostenuti e garantire il pareggio di bilancio, oltre ad un margine di utile ragionevole;
b) che la con Determina dirigenziale n. 7376 del 20.12.2019, procedendo Parte_1 autonomamente alla verifica dei maggiori incassi della società sull'esercizio 2018, aveva indebitamente trattenuto l'importo di Euro 5.826,94 dal maggior credito vantato per i servizi svolti nel mese di novembre 2019;
c) che nonostante l'impegno assunto contrattualmente dalla di corrispondere Parte_1 all'impresa quale compensazione l'importo chilometrico di Euro 1,50, e la previsione che l'effettiva compensazione sarebbe avvenuta a fine esercizio, con il predetto provvedimento in discorso l'Ente aveva indebitamente trattenuto in autotutela dei contributi mensili senza procedere alla rideterminazione del costo del servizio.
La si è costituita in giudizio deducendo: Parte_1
a) di aver legittimamente operato la decurtazione in base alla differenza tra ricavi tariffari conseguiti dalla ditta nel 2011 (Euro 57.819,83) e quelli conseguiti nel 2018 (Euro 63.646,77); CP_2
b) che il controllo della spesa effettiva della società non era stato possibile a causa del mancato invio del Modello TR, più volte richiesto dalla Parte_1
c) che l'attrice era incorsa in errore nel contabilizzare i costi di esercizio, avendo omesso di separare Cont contabilmente i costi afferenti al ramo da quelli relativi ai servizi in regime di libero mercato, per cui richiedeva una ulteriore revisione contabile di tutti i costi sostenuti per l'espletamento dei Cont servizi del;
2 La convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento di somma di ammontare pari a quella trattenuta in autotutela.
2. La sentenza di primo grado.
Disposta ed espletata CTU, il Tribunale di Campobasso, con sentenza ex art. 281 sexies CPC n.
616/2022, pubblicata il 14.10.22, ha così statuito:
1) dichiara l'illegittimità della determina dirigenziale n. 7376 dei 20.12.2019 del Servizio Mobilità della Regione Molise, e, previa sua disapplicazione, dichiara tenuta e condanna la Pt_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 5.826,94 oltre interessi
[...] ex D.Lgs 23112002 come in motivazione;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore dell'Avvocato Lorena Greco e dell'Avvocato Giuliano Di Pardo, delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 4.835,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
3) pone le spese della CTU interamente a carico della Parte_1
Il Tribunale:
a) ha premesso essere pacifico che la società in data 28.3.2011 ha stipulato con la CP_2 Pt_1 un contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, ove all'art. 9 si è convenuto, quanto
[...] alla compensazione economica del servizio, che: "la si impegna a corrispondere all'impresa, Pt_1 quale compensazione provvisoriamente determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato, l'importo chilometrico di euro 1,50 oltre Iva di legge", mentre il costo finale sarebbe stato determinato a fine esercizio secondo i bilanci aziendali.
b) ha osservato che l'attrice ha contestato l'operato della in quanto, con la Parte_1
Determinazione dirigenziale n. 7378 del 20.12.2019, l'Ente ha decurtato parte delle somme dovute a titolo di compensazioni del mese di novembre 2019, in misura di Euro 5.826,94.
c) ha ricordato che i parametri sulla base dei quali deve essere calcolata la compensazione sono stati previamente definiti nel contratto di servizio, con richiamo della D.G.R. n. 644/2011 e del
Regolamento CE a. 1370/2007, i quali riconoscono alla società attrice un contributo già predeterminato, pur se suscettibile di verifica a fine esercizio sulla base degli effettivi ricavi del traffico.
Ciò posto, nella sentenza è dato conto che:
1) la fattura emessa dalla società attrice in data 30.12.2019 indica i chilometri percorsi nel mese di novembre 2019 pari a 13.532,40, e l'importo da fatturare per il mese di novembre 2019, pari ad Euro
3 20.025,97, al netto della maggior somma per l'aumento stabilito dal comma 2 dell'art. 14 L. n. 4/2019;
2) il documento istruttorio allegato alla delibera n. 644/2011 stabilisce che per le aziende che svolgono servizi per meno di 300.000 Km, la verifica deve tener conto non solo degli introiti da traffico, ma di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, e che la verifica della contabilità aziendale sarebbe effettuata sul bilancio aziendale, e, solo nel caso in cui l'azienda non fosse obbligata, mediante l'esibizione del documento TR.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, nonostante l'obbligo contrattualmente assunto, il quadro normativo nazionale e quello comunitario, la con la determina dirigenziale n. 7376 Parte_1 del 20.12.2019, procedendo in autotutela a trattenere la maggiorazione relativa agli incassi, non si è attenuta alle previsioni contrattuali e alle procedure di verifica dalla stessa determinate, in Pt_1 base alle quali l'eventuale compensazione avrebbe dovuto essere rideterminata in misura maggiore/minore, a fine esercizio in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa, nonché dei costi strettamente inerenti al servizio prestato ed effettivamente sostenuti dall'impresa, mediante t'esibizione del documento TR.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la con atto notificato a Parte_1 mezzo pec. il 7.4.23.
L'appellante ha basato il gravame su quattro motivi, ed ha concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda avversaria, per inammissibilità ovvero per manifesta infondatezza, sia in base al D.D. 7376/2019 che alla verifica contabile disposta con apposita C.T.U. in sede giudiziale.
Con memoria depositata il 28.9.23 si è costituita la Controparte_1 già ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione ex art. 342 CPC;
nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure, vinte le spese.
Con ordinanza del 13.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
3. In rito.
Non è ravvisabile nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, come già rilevato dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 19.10.23.
E' il caso di osservare, inoltre, che neppure è più in discussione la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi a cui la controversia è stata riassunta dopo la sentenza del TAR Molise n. 116/2020, declinatoria della propria giurisdizione.
4
5. Nel merito.
5.1 Con il primo motivo di gravame la lamenta la violazione dell'art. 9 del contratto Parte_1 di servizio 2011 e della del. G.R. 644/2011; dell'art. 4 L.A.C.; dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 1241 e ss. nonché dell'art. 1988 CC.
L'appellante lamenta in particolare che “il giudice di primo grado ha trascurato di considerare che il legittimo esercizio della facoltà di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., in assenza di prova fornita da controparte o dal Tribunale circa il vincolo necessario della liquidazione della compensazione a favore dell'Amm.ne regionale al previo esaurimento della procedura di verifica contabile, anche quanto agli eventuali rimborsi a favore dell'impresa di trasporti, e ha totalmente ignorato la domanda riconvenzionale dell'Amm.ne, intesa a conseguire una pronuncia di accertamento del diritto a trattenere le somme corrispondente agli incassi, di sua spettanza, a prescindere da problematiche formali e procedurali”.
In effetti, vengono riproposte in questa sede tesi difensive che l'Ente aveva già sviluppato in prime cure.
Senonché la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e del contratto di servizio vigente tra le parti operata dal primo giudice è da ritenersi corretta ed immune da vizi.
In particolare, la disciplina in questione prevede che:
1) la si impegna a corrispondere all'impresa, quale compensazione provvisoriamente Parte_1 determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato,
l'importo chilometrico di euro 1,50 oltre Iva di legge;
2) venga effettuata la rideterminazione, in misura maggiore o minore, di detta compensazione, ma solo a fine esercizio, dovendosi tener conto dell'ammontare degli introiti complessivi che sarebbero stati effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa, ed anche, per le aziende con meno di
300,000 Km, di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
3) il pagamento della compensazione sarebbe stato effettuato a cadenza mensile a fronte della trasmissione della relativa fattura.
Orbene, la società ora appallata in data 30.12.2019 ha emesso fattura che indica i chilometri percorsi nel mese di novembre 2019, pari a 13.532,40, e l'importo da fatturare per il mese di novembre 2019, pari ad Euro 20.025,97, al netto della maggior somma per l'aumento stabilito dal comma 2 dell'art. 14 L. n. 4/2019.
In forza di Determina dirigenziale n. 7376 dei 20.12.2019 del Servizio Mobilità della Regione Molise la fattura in questione è stata liquidata con una decurtazione di Euro 5.826,94.
5 Detta Determina è motivata sul rilievo che per l'anno 2018, a chiusura dell'esercizio, le imprese non hanno trasmesso il modello TR né il bilancio, documenti da cui estrapolare il dato relativo agli incassi dell'anno solare;
dunque, viene deciso di trattenere in autotutela i maggiori incassi rilevati dal confronto tra incassi posti a base del contratto 2011 e quelli (ove maggiori) rilevati dalle dichiarazioni pervenute relative all'anno 2018.
Nel caso della società la differenza tra incasso del 2011 e quello maggiore del 2018 è pari CP_2 alla somma indicata.
Ciò posto - come rilevato anche dal CTU, opportunamente nominato in prime cure anche su richiesta della - non solo la decurtazione dell'importo da liquidare in fattura non è prevista Parte_1 dall'art. 9 del contratto di servizio, ma il credito fatto valere in autotutela, ovvero in compensazione, ovvero con domanda riconvenzionale, non può dirsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non fondato su alcuna procedura di verifica prevista contrattualmente o normativamente, specie considerando il fatto che la compensazione per le aziende con meno di 300.000 Km avrebbe dovuto tener conto non solo degli introiti, ma anche di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio.
Alla luce di quanto esposto, correttamente il Tribunale ha ritenuto illegittima tale Determina e l'ha disapplicata, non esorbitando dai poteri attribuiti al Giudice Ordinario.
A ciò aggiungasi che la società appellata, con la comparsa depositata l'11.7.25, ha documentato che la con Determina n. 1320 del 10.3.25, all'esito delle verifiche del caso in base alla Parte_1 delibera n. 644/11 e dei contratti di servizio, ha riconosciuto alla Controparte_1 un credito a titolo di compensazione del servizio, per il periodo dal 2012 al 2018,
[...] di Euro 29.404,56, di cui Euro 1.757,81 imputati all'anno 2018.
Si tratta di documento di valenza assorbente ai fini che qui interessano, sul quale l'appellante, pur avendone la possibilità, non ha preso specificamente posizione.
5.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la violazione del d.lgs. 231/2002, del d.lgs. 163/2006 e del d.lgs. 50/2016; viene lamentato il riconoscimento di interessi maggiorati e ben più onerosi di quelli legali, a seguito dell'erronea qualificazione e dell'improprio inquadramento della natura del contratto di servizio.
Secondo la il Tribunale ha fondato la sua decisione sul presupposto erroneo che i Parte_1 contratti di servizio in questione siano da inquadrare negli appalti pubblici di servizi piuttosto che nei contratti definiti dai Codici dei contratti pubblici come concessioni di servizio, espressamente esclusi dalla disciplina propria degli appalti pubblici di servizi e quindi anche dal regime di computo degli interessi “commerciali” ex d.lgs. 231/2002).
La censura è priva di pregio.
6 La Suprema Corte ha infatti recentemente confermato, in fattispecie analoga a quella per cui è causa che aveva come parti la ed una impresa di trasporto locale, la corretta qualificazione Parte_1 del rapporto in termini di appalto di servizi, in quanto non solo l'Amministrazione aveva conservato la potestà di indirizzo e vigilanza nella gestione, ma anche il rischio di gestione del servizio non era accollato all'impresa, dal momento che l'Ente affidante si era impegnato a coprire i costi di esercizio anche nel caso in cui gli stessi eccedessero la compensazione prevista contrattualmente;
pertanto non deve essere esclusa - sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 24, D. Lgs. n. 161/2014 e 30, D. Lgs.
n. 163/2006 - l'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, non vertendosi in materia di concessione di pubblici servizi ma di appalto di servizi (cfr. più diffusamente Cass. 15440/25).
5.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che, in dispregio dell'art. 15 del contratto di servizio, non sarebbe stato espletato il tentativo di conciliazione da parte della ditta appellata, con conseguente improcedibilità della domanda.
Sul punto è sufficiente osservare che l'eccezione in discorso non è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta in primo grado, né rilevata d'ufficio dal Giudice entro la prima udienza, con la conseguenza che la sanzione dell'improcedibilità resta preclusa (cfr. tra le altre Cass. 5474/25).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020), in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità non oltre la prima udienza di primo grado “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
Non sussistono i presupposti per disporre la mediazione in questa fase, attesa la distanza delle posizioni delle parti.
5.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza relativo al governo delle spese di lite, sostenendo che “la liquidazione operata appare rapportata, in termini incongrui ed eccessivi, ad aliquote medie dello scaglione di riferimento e appare altresì superiore al compenso spettante per controversie dal valore indeterminabile e dall'elevata complessità; ciò, a fronte di una domanda avversaria caratterizzata da palesi carenze e vizi, che avrebbero dovuto indurne al rigetto per erronea formulazione e per insanabile carenza di prova, se non fosse intervenuto sinergicamente il soccorso istruttorio del C.T.U. e del G.O.P. stesso”.
La doglianza, come formulata, è generica.
7 Il primo giudice ha applicato, per quanto è dato desumere, lo scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad
Euro 26.000,00, mantenendosi nella media tariffaria, con ciò essendo esclusa la necessità di una specifica motivazione (cfr. tra le altre Cass. 7342/25).
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (cfr. Cass. 9455/24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 131/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 616/2022, pubblicata il 14.10.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 3.966,00 (Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore degli avv.ti Giuliano Di Pardo e Lorenza Greco, antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.11.25.
L'estensore Il Presidente
(Dr. NN Ricci) (dr.ssa Maria Grazia d'Errico).
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. NN RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 131/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 616/2022, pubblicata il 14.10.22, vertente
TRA
(CF. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in
Campobasso domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pt., già rappresentata e Controparte_2 difesa giusta procura in atti dagli avv. Giuliano Di Pardo e Lorena Greco e con questi domiciliata presso lo studio del primo difensore in Campobasso alla traversa di via Crispi n. 70/A.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
12.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, dopo che il TAR Molise con sentenza n.
116/2020 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, la società ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso Controparte_2 la chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della Determina dirigenziale n. Parte_1
7376 del 20.12.2019 e conseguentemente il proprio diritto a percepire, per il mese di novembre 2019, gli importi spettanti a titolo di equo corrispettivo, tenuto conto di quanto trattenuto in compensazione dalla convenuta in applicazione della Determina dirigenziale censurata, corrispettivo connesso all'espletamento degli obblighi di servizio di trasporto pubblico, e quantificato nella misura di Euro
5.826,94, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
L'attrice ha in particolare dedotto:
a) di essere affidataria del servizio di trasporto pubblico locale disciplinato dal DGR n. 64412011 e dal contratto sottoscritto in data 28.3.2011, che prevedono, a favore dei gestori del trasporto pubblico, compensazioni economiche degli obblighi di servizio dirette a ristorare i costi sostenuti e garantire il pareggio di bilancio, oltre ad un margine di utile ragionevole;
b) che la con Determina dirigenziale n. 7376 del 20.12.2019, procedendo Parte_1 autonomamente alla verifica dei maggiori incassi della società sull'esercizio 2018, aveva indebitamente trattenuto l'importo di Euro 5.826,94 dal maggior credito vantato per i servizi svolti nel mese di novembre 2019;
c) che nonostante l'impegno assunto contrattualmente dalla di corrispondere Parte_1 all'impresa quale compensazione l'importo chilometrico di Euro 1,50, e la previsione che l'effettiva compensazione sarebbe avvenuta a fine esercizio, con il predetto provvedimento in discorso l'Ente aveva indebitamente trattenuto in autotutela dei contributi mensili senza procedere alla rideterminazione del costo del servizio.
La si è costituita in giudizio deducendo: Parte_1
a) di aver legittimamente operato la decurtazione in base alla differenza tra ricavi tariffari conseguiti dalla ditta nel 2011 (Euro 57.819,83) e quelli conseguiti nel 2018 (Euro 63.646,77); CP_2
b) che il controllo della spesa effettiva della società non era stato possibile a causa del mancato invio del Modello TR, più volte richiesto dalla Parte_1
c) che l'attrice era incorsa in errore nel contabilizzare i costi di esercizio, avendo omesso di separare Cont contabilmente i costi afferenti al ramo da quelli relativi ai servizi in regime di libero mercato, per cui richiedeva una ulteriore revisione contabile di tutti i costi sostenuti per l'espletamento dei Cont servizi del;
2 La convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
ha altresì spiegato domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento di somma di ammontare pari a quella trattenuta in autotutela.
2. La sentenza di primo grado.
Disposta ed espletata CTU, il Tribunale di Campobasso, con sentenza ex art. 281 sexies CPC n.
616/2022, pubblicata il 14.10.22, ha così statuito:
1) dichiara l'illegittimità della determina dirigenziale n. 7376 dei 20.12.2019 del Servizio Mobilità della Regione Molise, e, previa sua disapplicazione, dichiara tenuta e condanna la Pt_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 5.826,94 oltre interessi
[...] ex D.Lgs 23112002 come in motivazione;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore dell'Avvocato Lorena Greco e dell'Avvocato Giuliano Di Pardo, delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 4.835,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap nonché euro 264,00 per esborsi sostenuti;
3) pone le spese della CTU interamente a carico della Parte_1
Il Tribunale:
a) ha premesso essere pacifico che la società in data 28.3.2011 ha stipulato con la CP_2 Pt_1 un contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, ove all'art. 9 si è convenuto, quanto
[...] alla compensazione economica del servizio, che: "la si impegna a corrispondere all'impresa, Pt_1 quale compensazione provvisoriamente determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato, l'importo chilometrico di euro 1,50 oltre Iva di legge", mentre il costo finale sarebbe stato determinato a fine esercizio secondo i bilanci aziendali.
b) ha osservato che l'attrice ha contestato l'operato della in quanto, con la Parte_1
Determinazione dirigenziale n. 7378 del 20.12.2019, l'Ente ha decurtato parte delle somme dovute a titolo di compensazioni del mese di novembre 2019, in misura di Euro 5.826,94.
c) ha ricordato che i parametri sulla base dei quali deve essere calcolata la compensazione sono stati previamente definiti nel contratto di servizio, con richiamo della D.G.R. n. 644/2011 e del
Regolamento CE a. 1370/2007, i quali riconoscono alla società attrice un contributo già predeterminato, pur se suscettibile di verifica a fine esercizio sulla base degli effettivi ricavi del traffico.
Ciò posto, nella sentenza è dato conto che:
1) la fattura emessa dalla società attrice in data 30.12.2019 indica i chilometri percorsi nel mese di novembre 2019 pari a 13.532,40, e l'importo da fatturare per il mese di novembre 2019, pari ad Euro
3 20.025,97, al netto della maggior somma per l'aumento stabilito dal comma 2 dell'art. 14 L. n. 4/2019;
2) il documento istruttorio allegato alla delibera n. 644/2011 stabilisce che per le aziende che svolgono servizi per meno di 300.000 Km, la verifica deve tener conto non solo degli introiti da traffico, ma di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, e che la verifica della contabilità aziendale sarebbe effettuata sul bilancio aziendale, e, solo nel caso in cui l'azienda non fosse obbligata, mediante l'esibizione del documento TR.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, nonostante l'obbligo contrattualmente assunto, il quadro normativo nazionale e quello comunitario, la con la determina dirigenziale n. 7376 Parte_1 del 20.12.2019, procedendo in autotutela a trattenere la maggiorazione relativa agli incassi, non si è attenuta alle previsioni contrattuali e alle procedure di verifica dalla stessa determinate, in Pt_1 base alle quali l'eventuale compensazione avrebbe dovuto essere rideterminata in misura maggiore/minore, a fine esercizio in funzione dell'ammontare degli introiti complessivi effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa, nonché dei costi strettamente inerenti al servizio prestato ed effettivamente sostenuti dall'impresa, mediante t'esibizione del documento TR.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la con atto notificato a Parte_1 mezzo pec. il 7.4.23.
L'appellante ha basato il gravame su quattro motivi, ed ha concluso perché, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda avversaria, per inammissibilità ovvero per manifesta infondatezza, sia in base al D.D. 7376/2019 che alla verifica contabile disposta con apposita C.T.U. in sede giudiziale.
Con memoria depositata il 28.9.23 si è costituita la Controparte_1 già ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione ex art. 342 CPC;
nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure, vinte le spese.
Con ordinanza del 13.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
3. In rito.
Non è ravvisabile nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, come già rilevato dal
Consigliere Istruttore con ordinanza del 19.10.23.
E' il caso di osservare, inoltre, che neppure è più in discussione la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi a cui la controversia è stata riassunta dopo la sentenza del TAR Molise n. 116/2020, declinatoria della propria giurisdizione.
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5. Nel merito.
5.1 Con il primo motivo di gravame la lamenta la violazione dell'art. 9 del contratto Parte_1 di servizio 2011 e della del. G.R. 644/2011; dell'art. 4 L.A.C.; dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 1241 e ss. nonché dell'art. 1988 CC.
L'appellante lamenta in particolare che “il giudice di primo grado ha trascurato di considerare che il legittimo esercizio della facoltà di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., in assenza di prova fornita da controparte o dal Tribunale circa il vincolo necessario della liquidazione della compensazione a favore dell'Amm.ne regionale al previo esaurimento della procedura di verifica contabile, anche quanto agli eventuali rimborsi a favore dell'impresa di trasporti, e ha totalmente ignorato la domanda riconvenzionale dell'Amm.ne, intesa a conseguire una pronuncia di accertamento del diritto a trattenere le somme corrispondente agli incassi, di sua spettanza, a prescindere da problematiche formali e procedurali”.
In effetti, vengono riproposte in questa sede tesi difensive che l'Ente aveva già sviluppato in prime cure.
Senonché la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e del contratto di servizio vigente tra le parti operata dal primo giudice è da ritenersi corretta ed immune da vizi.
In particolare, la disciplina in questione prevede che:
1) la si impegna a corrispondere all'impresa, quale compensazione provvisoriamente Parte_1 determinata per tutti gli obblighi ed i costi scaturenti dall'esercizio del servizio contrattualizzato,
l'importo chilometrico di euro 1,50 oltre Iva di legge;
2) venga effettuata la rideterminazione, in misura maggiore o minore, di detta compensazione, ma solo a fine esercizio, dovendosi tener conto dell'ammontare degli introiti complessivi che sarebbero stati effettivamente conseguiti e documentati dall'impresa, ed anche, per le aziende con meno di
300,000 Km, di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio;
3) il pagamento della compensazione sarebbe stato effettuato a cadenza mensile a fronte della trasmissione della relativa fattura.
Orbene, la società ora appallata in data 30.12.2019 ha emesso fattura che indica i chilometri percorsi nel mese di novembre 2019, pari a 13.532,40, e l'importo da fatturare per il mese di novembre 2019, pari ad Euro 20.025,97, al netto della maggior somma per l'aumento stabilito dal comma 2 dell'art. 14 L. n. 4/2019.
In forza di Determina dirigenziale n. 7376 dei 20.12.2019 del Servizio Mobilità della Regione Molise la fattura in questione è stata liquidata con una decurtazione di Euro 5.826,94.
5 Detta Determina è motivata sul rilievo che per l'anno 2018, a chiusura dell'esercizio, le imprese non hanno trasmesso il modello TR né il bilancio, documenti da cui estrapolare il dato relativo agli incassi dell'anno solare;
dunque, viene deciso di trattenere in autotutela i maggiori incassi rilevati dal confronto tra incassi posti a base del contratto 2011 e quelli (ove maggiori) rilevati dalle dichiarazioni pervenute relative all'anno 2018.
Nel caso della società la differenza tra incasso del 2011 e quello maggiore del 2018 è pari CP_2 alla somma indicata.
Ciò posto - come rilevato anche dal CTU, opportunamente nominato in prime cure anche su richiesta della - non solo la decurtazione dell'importo da liquidare in fattura non è prevista Parte_1 dall'art. 9 del contratto di servizio, ma il credito fatto valere in autotutela, ovvero in compensazione, ovvero con domanda riconvenzionale, non può dirsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non fondato su alcuna procedura di verifica prevista contrattualmente o normativamente, specie considerando il fatto che la compensazione per le aziende con meno di 300.000 Km avrebbe dovuto tener conto non solo degli introiti, ma anche di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio.
Alla luce di quanto esposto, correttamente il Tribunale ha ritenuto illegittima tale Determina e l'ha disapplicata, non esorbitando dai poteri attribuiti al Giudice Ordinario.
A ciò aggiungasi che la società appellata, con la comparsa depositata l'11.7.25, ha documentato che la con Determina n. 1320 del 10.3.25, all'esito delle verifiche del caso in base alla Parte_1 delibera n. 644/11 e dei contratti di servizio, ha riconosciuto alla Controparte_1 un credito a titolo di compensazione del servizio, per il periodo dal 2012 al 2018,
[...] di Euro 29.404,56, di cui Euro 1.757,81 imputati all'anno 2018.
Si tratta di documento di valenza assorbente ai fini che qui interessano, sul quale l'appellante, pur avendone la possibilità, non ha preso specificamente posizione.
5.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la violazione del d.lgs. 231/2002, del d.lgs. 163/2006 e del d.lgs. 50/2016; viene lamentato il riconoscimento di interessi maggiorati e ben più onerosi di quelli legali, a seguito dell'erronea qualificazione e dell'improprio inquadramento della natura del contratto di servizio.
Secondo la il Tribunale ha fondato la sua decisione sul presupposto erroneo che i Parte_1 contratti di servizio in questione siano da inquadrare negli appalti pubblici di servizi piuttosto che nei contratti definiti dai Codici dei contratti pubblici come concessioni di servizio, espressamente esclusi dalla disciplina propria degli appalti pubblici di servizi e quindi anche dal regime di computo degli interessi “commerciali” ex d.lgs. 231/2002).
La censura è priva di pregio.
6 La Suprema Corte ha infatti recentemente confermato, in fattispecie analoga a quella per cui è causa che aveva come parti la ed una impresa di trasporto locale, la corretta qualificazione Parte_1 del rapporto in termini di appalto di servizi, in quanto non solo l'Amministrazione aveva conservato la potestà di indirizzo e vigilanza nella gestione, ma anche il rischio di gestione del servizio non era accollato all'impresa, dal momento che l'Ente affidante si era impegnato a coprire i costi di esercizio anche nel caso in cui gli stessi eccedessero la compensazione prevista contrattualmente;
pertanto non deve essere esclusa - sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 24, D. Lgs. n. 161/2014 e 30, D. Lgs.
n. 163/2006 - l'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, non vertendosi in materia di concessione di pubblici servizi ma di appalto di servizi (cfr. più diffusamente Cass. 15440/25).
5.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che, in dispregio dell'art. 15 del contratto di servizio, non sarebbe stato espletato il tentativo di conciliazione da parte della ditta appellata, con conseguente improcedibilità della domanda.
Sul punto è sufficiente osservare che l'eccezione in discorso non è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta in primo grado, né rilevata d'ufficio dal Giudice entro la prima udienza, con la conseguenza che la sanzione dell'improcedibilità resta preclusa (cfr. tra le altre Cass. 5474/25).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020), in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità non oltre la prima udienza di primo grado “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
Non sussistono i presupposti per disporre la mediazione in questa fase, attesa la distanza delle posizioni delle parti.
5.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza relativo al governo delle spese di lite, sostenendo che “la liquidazione operata appare rapportata, in termini incongrui ed eccessivi, ad aliquote medie dello scaglione di riferimento e appare altresì superiore al compenso spettante per controversie dal valore indeterminabile e dall'elevata complessità; ciò, a fronte di una domanda avversaria caratterizzata da palesi carenze e vizi, che avrebbero dovuto indurne al rigetto per erronea formulazione e per insanabile carenza di prova, se non fosse intervenuto sinergicamente il soccorso istruttorio del C.T.U. e del G.O.P. stesso”.
La doglianza, come formulata, è generica.
7 Il primo giudice ha applicato, per quanto è dato desumere, lo scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad
Euro 26.000,00, mantenendosi nella media tariffaria, con ciò essendo esclusa la necessità di una specifica motivazione (cfr. tra le altre Cass. 7342/25).
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (cfr. Cass. 9455/24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 131/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 616/2022, pubblicata il 14.10.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 3.966,00 (Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro
1.911,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore degli avv.ti Giuliano Di Pardo e Lorenza Greco, antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.11.25.
L'estensore Il Presidente
(Dr. NN Ricci) (dr.ssa Maria Grazia d'Errico).
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