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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7279/2014 R.G.
E' comparso per gli attori (C.F. Parte_1
), (C.F. e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_3 C.F._3 di eredi di , l'Avv. Giorgio Seminara, su delega degli Persona_1
Avv.ti Dario Seminara e Lisa Gagliano, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusione depositate il 10.6.2025.
E' comparso per l' Controparte_1
l'Avv. Antonio Saitta che precisa le
[...] conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Saitta insiste nel richiamo del CTU e contesta le conclusioni dell'elaborato tecnico che, tra l'altro, non risponde compiutamente ai rilievi sollevati dal CTP Prof.ssa nella nota del 2.4.2025 alla quale si Per_2 riporta;
contesta le difese avversarie evidenziando l'assenza di prova in merito alla relazione affettiva e di convivenza in merito alla quotidianità dei rapporti necessari per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
contesta la quantificazione del danno in ragione delle poche aspettative di vita dell'interessato affetto da un quadro clinico cronicizzato di assoluta gravità come dedotto nelle precedenti difese.
E' comparso per l'Avv. Santonocito, su delega dell'Avv. Santi Parte_4
Terranova, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto
1 dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per l'Avv. Ketty Favazzo, su delega Controparte_2
Avv. Nino Favazzo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per l'Avv. Santonocito, su delega Parte_5 dell'Avv. Santi Terranova, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per
[...]
l'Avv. Roberto Controparte_3
Fiumara, su delega Avv. Franco Romanelli e Mimma Di Santo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note del 23.5.2025.
E' comparso per (P.I. ) l'Avv. Controparte_4 P.IVA_1
Migone, su delega dell'Avv. Recupero, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta la memoria conclusiva del prof. rilevando che CP_2 [...] non è una compagnia di assicurazione ma una Controparte_5 società che si occupa della gestione sinistri per conto di Controparte_4
; con riferimento alle memorie di part attrice contesta la richiesta
[...] di liquidazione del compenso della consulenza di parte in quanto eccessivo nell'importo e sprovvisto di idoneo supporto probatorio.
L'Avv. Seminara evidenzia la completezza dell'elaborato peritale che ha riposto anche alle osservazioni del CTP;
evidenzia, altresì, che vi è in atti documentazione a riprova dei rapporti parentali ed in ordine alla comorbilità relativa alla persona del defunto se ne evidenzia la mancanza di rilevanza nel rapporto causale con il decesso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2 Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7279/2014 R.G.
promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente Persona_1 domiciliati in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Dario Seminara, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori - Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonio Saitta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_4 C.F._4
Messina, Via Oratorio San Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Terranova, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
3 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._5 domiciliato in Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1020, presso lo studio dell'avv. Nino Favazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
(C.F. ), elettivamente Parte_5 C.F._6 domiciliato in Messina, Via Oratorio San Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Terranova, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
Controparte_3
(P.I. in persona
[...] P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Annunziata n. 85, presso lo studio dell'avv. Sara Scotto Di Liquori, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Romanelli, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
(P.I. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Rosa Romano, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
In fatto e in diritto La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di (nato
[...] Parte_3 Persona_1 il 01.06.1934 e deceduto il 15.03.2014), convenivano in giudizio l'
[...] per sentirla condannare, Controparte_1 nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente loro
4 congiunto in occasione del suo ricovero presso la suddetta Persona_1 struttura ospedaliera. A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto. In particolare, gli stessi esponevano che: 1) in data 07.10.2013 il veniva ricoverato presso l'Ospedale Pt_1
“Papardo” di Messina a causa di disturbi neurologici e successivamente dimesso con diagnosi di “ischemia cerebellare, bloccco trifascicolare, insufficienza renale, lieve ipertensione”;
2) nonostante la terapia effettuata lo stesso presentava difficoltà nella deambulazione;
3) in data 24.12.2013 veniva nuovamento ricoverato presso il reparto di neurologia della suddetta struttura ospedaliera che diagnosticava “processo espansivo endocranico cerebellare con dilatazione triventicolare, ischemia cerebellare”;
4) in ragione di ciò, il paziente veniva ricoverato presso l'azienda sanitaria
“ ”, ove, in data 28.02.2014, veniva sottoposto ad intervento CP_1 chirurgico di “exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”; 5) durante la degenza post-operatoria il contraeva infezione da Pt_1
“acinetobacter baumannii”, la cui insorgenza determinò un repentino aggravamento delle funzioni respiratorie e cardiache del paziente;
6) che in data 15.03.2014 i medici constatavano il decesso per arresto cardiocircolatorio conseguente a stato settico. Ciò premesso, ritenevano che la morte del congiunto fosse stata provocata dai sanitari in servizio, colpevoli di avere sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico particolarmente invasivo e rischioso, anche sotto il profilo delle potenziali complicanze infettive, rivelatesi poi concretamente fatali per lo stesso, in quanto responsabili della sepsi sopravvenuta. Nel 2014 i congiunti, prima di adire il Tribunale, provvedevano ad inviare a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora al quale non è stato dato alcun riscontro nonché ad esperire, successivamente, presso l'Organismo di Mediazione Forense, la obbligatoria procedura di mediazione, anche questa conclusasi con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che ha ritenuto non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
5 L' costituendosi Controparte_1 in giudizio, chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa i sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sul paziente, per essere da questi garantita e manlevata in caso di condanna. Nel merito contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dei propri sanitari e l'esclusione di ogni responsabilità ad essa riconducibile anche in ragione dei due precedenti ricoveri del paziente presso altra sruttura ospedaliera. Rilevava, inoltre, come l'intervento chirurgico posto in essere fosse l'unica opzione terapeutica validamente praticabile nel caso di specie. Invocava, pertanto, il rigetto delle domande attoree. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudizio i dott.ri , Pt_4
e i quali, aderendo alle conclusioni dell'Azienda CP_2 Pt_5 convenuta, chiedevano, prelimiramente, di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, ovvero la
[...]
Controparte_3
e la , onde essere da queste
[...] Controparte_4 manlevati in caso di soccombenza. Nel merito contestavano le pretese avversarie chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
, eccependo il difetto di operatività
[...] della polizza sottoscritta dalla dott.ssa in quanto l'unico rischio Pt_4 garantito dal suddetto contratto assicurativo aveva ad oggetto la perdita patrimoniale che potesse derivare nell'ipotesi in cui l'assicurato fosse stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei Conti. In data 08.02.2017 si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_4 legittimazione attiva del dott. alla suddetta chiamata in causa in CP_2 quanto esercitata nei confronti di una società diversa da quella verso cui il sanitario aveva proposto l'azione di garanzia, ovvero la CP_6
Eccepiva, sempre preliminarmente, il difetto di Parte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. Nel merito, evidenziava che ai sensi dell'art. 9 della polizza stipulata tre le parti, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la società lo avrebbe manlevato fino ad un massimo del doppio della quota di pertinenza dell'assicurato stesso ed entro il limite del massimale. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
6 Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'espletamento di CTU medico legale al fine di accertare se l'evento morte fosse o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente. A seguito del deposito della CTU la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall'Azienda convenuta nei confronti dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sul per difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata, ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.” (Cass. Civ. S.U. n. 26659/2014; Cass. Civ n. 2102/2018) Ciò posto, ritiene il Giudicante che alla stregua delle emergenze processuali, la domanda formulata dagli attori sia fondata e debba essere accolta nei termini di seguito precisati. Si osserva come la questione che occupa involge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di
[...]
in cura presso l' convenuta. Per_1 Controparte_1
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n. 3267/2024; Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
7 In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico- patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale. Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). (Cass. Civ. n. 11320/2022) Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il
8 nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ. n. 3267/2024; n. 2104/2021) Ciò posto, il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subìto avrà, pertanto, l'onere di provare tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del sanitario (Trib. Napoli, 6 maggio 2021), mentre sulla struttura sanitaria ricadrà la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento. Sul medico curante così come sull'azienda sanitaria grava, dunque, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, l'aver prestato le cure mediche in modo corretto e nella piena osservanza e rispetto dei protocolli terapeutici previsti per la patologia in esame “adottando tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis.” (Cass. Civ. n. 6386/2023) Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occore evidenziare che gli attori hanno agito sia “iure proprio” che “iure hereditario” e, pertanto, facendo valere sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, chiedendo esplicitamente la condanna dell'istituto ospedaliero convenuto. Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire, quindi, se il decesso del possa essere ricondotto causalmente alle condotte Pt_1 negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso il reparto di Neurochirurgia della Controparte_7
.
[...]
Ebbene, i ctu nominati, dott.ri e , sulla Persona_3 Persona_4 scorta delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione prodotta in giudizio, ritenevano la sussistenza di profili di responsabilità esclusivamente a carico della struttura sanitaria. Ed invero, dalla disamina della documentazione medica allegata, gli stessi hanno evidenziato che “Il 7/10/2013, il Sig. faceva accesso al PS del P.O. Papardo Persona_1 di Messina per disturbi dell'equilibrio con difficoltà deambulatorie perduranti da circa 20 giorni, venendo sottoposto a TC cranio che evidenziava la presenza di aree ipodense in sede cerebellare “come da insulto vascolare recente associato ad esiti di pregressi insulti vascolari”, e ricoverato presso il
9 reparto di Neurologia (esame neurologico all'ingresso: “Romberg positivo…ipertono misto ai quattro arti, dismetria bilaterale alla prova indice- naso…”), ove rimaneva degente fino all'8.11.2013, con diagnosi di dimissione di “ischemia cerebellare bilaterale – episodi di fibrillazione atriale – blocco trifascicolare – insufficienza renale lieve – ipertensione arteriosa. Seguiva nuovo ricovero nella stessa sede dal 24.12.2013 al 13.02.14. Dall'APR in cartella risulta che successivamente al precedente ricovero sarebbe stato ricoverato presso l'U.O. di Lungodegenza sempre del (non in atti Parte_7 cartella clinica né riferimenti alle date di tale ricovero). Dall'APP: “da circa 3 giorni…difficoltà nella deambulazione. Nella giornata di ieri…trasportato al PS di questo ospedale rifiutando il ricovero proposto. In data odierna…cateterizzato per probabile globo vescicale…perdurando…sintomatologia…trasportato al PS di questo ospedale…”. In cartella è presente referto TC cranio del 23.12, che evidenzia
“estesa diffusa ipodensità cerebellare bilaterale”. La diagnosi del PS del 24.12 è “vasculopatia cerebrale acuta in paziente con fibrillazione atriale cronica in terapia con anticoagulanti orali, stato febbrile”. Esame neurologico all'ingresso del ricovero (24.12): “…scarsamente collaborante. Deambulazione impossibile per ipostenia arti inferiori, ipertono misto ai 4 arti…atrofia muscolare diffusa ex non uso”. Durante il ricovero veniva sottoposto ad esami TC encefalo, ed RM il 6.2, con conferma di neoformazione in fossa cranica posteriore responsabile di “marcata compressione sul IV ventricolo e sull'acquedotto di Silvio con grave dilatazione del sistema ventricolare a monte” (RM), in presenza di obiettività neurologica invariata. Venivano effettuate consulenze neurochirurgiche e segnalato nel diario clinico: -22.1 “in atto mancanza di posti letto in neurochirurgia per trasferimento”; -24.1, 27.1, 11.2, 12.2 in attesa di trasferimento;
-30.1 consulenza oncologica;
-30.1 “neurochirurgo…visto l'alto rischio chirurgico non intende sottoporlo ad intervento…né ad esame bioptico cerebrale;
si consiglia di praticare radioterapia…non intendono praticare radioterapia in mancanza dell'esame bioptico…”; -13.2 inviato in neurochirurgia per eventuale trattamento con Cyberknife”. Diagnosi di dimissione: “processo espansivo endocranico cerebellare con dilatazione triventricolare. ischemia cerebellare. ipertensione arteriosa. fibrillazione atriale permanente. insufficienza renale cronica. broncopatia cronica. adenoma prostatico”. Il 13/02/2014 veniva, dunque, trasferito presso il reparto di Neurochirurgia della per “processo espansivo endocranico in Controparte_7 sede cerebellare paramediana destra”. In cartella moduli di consenso informato, alcuni non compilati e firmati, altri firmati dal figlio/figli (nell'esame psichico all'ingresso, patologico, viene segnalato
10 “disorientamento temporo spaziale”). I dati anamnestici raccolti durante il ricovero evidenziavano che il paziente era affetto da cardiopatia ischemica- ipertensiva, BPCO, IRC ed era stato sottoposto in passato ad interventi chirurgici per tonsillectomia, safenectomia, angioplastica, ernia inguinale e cataratta bilaterale. Quadro clinico descritto invariato fino al 28/02/2014, quando veniva eseguito intervento chirurgico di “exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”. L'1.3 si riscontrava transitorio importante incremento dei globuli bianchi (23100 – neutrofili 84%). Il 04/03/2014 veniva eseguita Angio-TC Polmonare nel sospetto di episodio di embolia polmonare: “…Plurimi e diffusi addensamenti parenchimali da verosimile riempimento alveolare sono apprezzabili in corrispondenza di entrambi i lobi inferiori, dei lobi superiori specie a livello dei settori posteriori a destra ed in corrispondenza del lobo medio e della lingula…Si rileva inoltre addensamento parenchimale a morfologia pseudo nodulare in sede apicale a destra…”. Il 5.3 si rimuoveva il sistema di drenaggio ventricolare esterno. Il 6.3 eseguiva fibrobroncoscopia (broncoaspirato per esame microbiologico). L'08/03/2014 eseguiva consulenza infettivologica: “…numerosi addensamenti peribronchiali polmonari…mette in evidenza la presenza di Sulla scorta dell'antibiogramma si Persona_5 consiglia…Colimicina 2.000.000 U e.v. x 2, Tigeciclina 50 mg x 2…”. Il 09/03/2014 eseguiva esame microbiologico su escreato che evidenziava la positività per Escherichia Coli e Acinetobacter Baumannii. Nella stessa data segnalata comparsa di febbre 39,4° C. Il 10/03/2014 eseguiva emocoltura che metteva in evidenza la presenza di SI ON e consulenza infettivologica. Il 13/03/2014 eseguiva broncoaspirato che risultava positivo per Pseudomonas Aeruginosa e Acinetobacter Baumannii. Nella stessa data arrivava l'esito istologico. Il 14/03/2014 eseguiva intervento di derivazione ventricolare esterna con esame microbiologico su liquor che confermava la presenza di Acinetobacter Baumannii. Il 15/03/2014, alle ore 01.25, il paziente andava incontro ad arresto cardiorespiratorio;
venivano praticate manovre di rianimazione che rimanevano inefficaci per cui alle ore 01.53 si constatava il decesso. Diagnosi di dimissione: “exitus di paziente sottoposto ad intervento chirurgico di exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”. Nel caso di specie, i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che, sulla base dei dati documentali disponibili, “nel caso che ci riguarda ci troviamo di fronte alla insorgenza di una polmonite ad etiologia nosocomiale (Acinetobacter baumannii) responsabile di un quadro di
11 MOF con insufficienza respiratoria evoluta verso una condizione di sepsi, responsabile di arresto cardiocircolatorio. Inoltre, l'isolamento di ulteriori germi nosocomiali evidenziati negli esami colturali eseguiti durante la degenza ospedaliera nel paziente confermano lo stato dell'organizzazione igienico sanitaria della struttura. Pertanto, considerate le condizioni di salute del paziente con i vari interventi chirurgici (exeresi della massa tumorale, rimozione sistema di drenaggio ventricolare esterno) a cui venne sottoposto, il periodo di degenza ospedaliera, le consulenze infettivologiche e le diverse terapie (comprese quelle antibiotiche) somministrate al paziente, il mancato controllo della evoluzione polmonare (TC TORACE) già evidenziata in data 04/03/2014 e gli esami di laboratorio (in particolare, aumento dei valori di D-Dimero: 10.73mg/L associato a leucopenia: Globuli Bianchi: 3200 presenti nel prelievo del 04/03/2014), si conclude per una assistenza ospedaliera censurabile sotto il profilo clinico e igienico-sanitario, configurando pertanto indubbi profili di responsabilità oggettiva del nel Controparte_8 determinismo del decesso, come detto dovuto a polmonite ad etiologia nosocomiale (Acinetobacter baumannii) responsabile di un quadro di MOF con insufficienza respiratoria evoluta verso una condizione di sepsi, responsabile di arresto cardiocircolatorio.” In riferimento al nesso di causalità tra l'infezione e il decesso i CTU hanno esposto che “All'ingresso in reparto, il paziente non presentava né segni né sintomi riconducibili a processi infettivi in atto. Il decorso post-operatorio ha mostrato una progressiva e significativa evoluzione clinica negativa, con la comparsa di febbre elevata, difficoltà vascolari tali da richiedere incannulamento di vena centrale, e soprattutto positività colturali per Acinetobacter Baumannii e Pseudomonas aeruginosa, microrganismi notoriamente associati alle infezioni correlate all'assistenza (ICA). Tali infezioni si sono manifestate a distanza di oltre due settimane dall'ingresso e si sono sviluppate in un paziente neurochirurgico sottoposto a molteplici procedure invasive: intervento cranico, derivazione liquorale, cateterismi, ventilazione, nutrizione parenterale. L'ambiente assistenziale ad alta intensità di cura, unitamente alla prolungata degenza e alla presenza di fattori predisponenti (immobilizzazione, deficit neurologici, immunodepressione secondaria), costituiscono terreno fertile per l'insorgenza di infezioni nosocomiali, secondo i criteri riconosciuti dalle principali autorità sanitarie (ISS, CDC, ECDC). Il quadro infettivo sistemico è stato ulteriormente aggravato dalla presenza di lesioni da pressione bilaterali in regione calcaneare, che costituiscono non solo un marker di fragilità clinica, ma anche un indicatore indiretto della
12 qualità dell'assistenza infermieristica e del grado di sorveglianza preventiva esercitato. Nonostante tali lesioni siano state oggetto di valutazione fisiatrica, non risulta documentata un'attivazione tempestiva e strutturata di misure di prevenzione antidecubito, come previsto dalle buone pratiche clinico- assistenziali. Dal punto di vista strumentale, la TAC encefalo di controllo ha evidenziato un quadro gravemente compromesso, con estesa ipodensità parenchimale bilaterale (più marcata a destra), coinvolgimento delle strutture sottocorticali e cerebellari, ampliamento del IV ventricolo e dislocazione delle strutture mediane, nonché obliterazione degli spazi subaracnoidei e delle cisterne della base. Tale reperto è compatibile con un quadro di encefalopatia secondaria a stato settico e a edema cerebrale massivo, in un paziente neurologicamente fragile. In questo contesto, si ritiene che le infezioni riscontrate – la cui natura nosocomiale è suffragata sia dal timing di insorgenza sia dalle caratteristiche microbiologiche – abbiano avuto un ruolo eziologicamente rilevante, verosimilmente concausale, nel determinismo del decesso del paziente, avvenuto in data 15 marzo 2014. A rafforzare tale ipotesi concorre la scarsità della documentazione infettivologica, limitata a una sola consulenza nonostante l'evidenza di un'infezione sistemica grave in un paziente ad altissimo rischio. Questo elemento, unitamente alla gestione apparentemente disorganica delle complicanze da immobilizzazione (piaghe da decubito), pone interrogativi circa l'effettiva adozione delle misure preventive previste dalle linee guida per la prevenzione delle ICA e per la gestione del paziente neurochirurgico complesso. Alla luce dei dati clinici, microbiologici e strumentali disponibili, e in assenza di elementi alternativi che giustifichino l'origine extraospedaliera delle infezioni, si ritiene fondato attribuire natura nosocomiale alle infezioni riscontrate, e riconoscere ad esse un ruolo concausale determinante nell'evoluzione fatale del quadro clinico. La concomitante carenza di documentazione e di interventi strutturati in ambito infettivologico e preventivo rappresenta, come detto, un ulteriore elemento di criticità gestionale. I professionisti incaricati hanno, pertanto, sostenuto che “ dal punto di vista specialistico, la coincidenza temporale tra l'intervento neurochirurgico, l'inserimento di derivazioni liquorali, la comparsa della febbre e la successiva positività colturale, unita alla tipicità nosocomiale del patogeno coinvolto, consente di affermare con elevata probabilità che si tratti di una infezione nosocomiale secondaria a manovre assistenziali invasive…… In conclusione, la doppia positività per Acinetobacter baumannii, in due sedi clinicamente rilevanti e a elevato impatto prognostico, conferma la natura nosocomiale dell'infezione e la sua efficienza causale nel determinismo del
13 peggioramento clinico e del decesso. Tale dato, unito alla gravità del quadro neurologico e alle altre infezioni intercorrenti, si inserisce in un contesto di elevata complessità assistenziale, nel quale le misure di prevenzione e controllo del rischio infettivo assumono un'importanza cruciale e devono essere oggetto di attenta valutazione, non avvenuta come detto nel caso che ci occupa.” Quanto sopra appurato in corso di giudizio consente di ritenere accertata la dinamica dei fatti e la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento mortale, non avendo la stessa fornito “la prova
“contraria” di aver predisposto ogni adeguata ed efficace misura preventivo- cautelativa contro il contagio.” (Cass. Civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024) Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi. Vi è, conseguentemente, da vagliare il profilo dell'an della pretesa risarcitoria attorea. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che non è scindibile in sottocategorie autonome, risolvendosi sempre in unico dato psicologico e cioè nella sofferenza (c.d. pati), che può avere cause, e intensità diverse e può derivare dalla lesione di posizioni diversificate. L'unitarietà deve, però, assolvere ad una stessa funzione, che è quella di evitare duplicazioni e assicurare, al tempo stesso, la risarcibilità del danno in tutte le sue manifestazioni. L'onere probatorio è posto a carico del danneggiato che è tenuto a dimostrare, non solo l'evento, ma anche le conseguenze dannose, in termini di sofferenza, di una determinata lesione, mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c. Tra le voci di danno non patrimoniale iure proprio in astratto risarcibili vi è sicuramente il c.d. danno parentale, classico esempio di danno esistenziale, che consiste nella sofferenza patita per il peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa della perdita di un parente. In questi casi, in cui la sofferenza non è consequenziale ad un dato scientificamente accertabile, è evidente che la prova dell'evento e delle conseguenze dannose è affidata ad una valutazione equitativa e prudenziale del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass. civ. 2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza
14 dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro. L'evento morte, quindi, determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Ciò comporta la violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. (Cass. civ. 2006 n. 13546). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361). Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza (come nel caso di cui ci si occupa), quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ. 2019, n. 21837; Cass. civ. 2018, n. 29784; Cass. civ. 2018, n. 3767; Cass. civ. 2017, n. 29332; Cass. civ. 2016, n. 21230). Appare quindi opportuno chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, in particolare il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti, riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non
15 costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ. 2021, n. 18284). In ordine all'onere della prova esso può considerarsi assolto anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ. 2003, n. 12124; Cass. civ. 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un. 2006, n. 6572), poiché esse non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. Solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. civ. 2011, n. 10527). Conseguentemente la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di
16 quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. civ. 2018, n. 20844). Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla” (in tal sento Cass. civ. 2018 n. 3767). È il convenuto, di contro, che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava agli attori (figli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del padre, ma sarebbe stato onere della convenuta provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di ha Persona_1 lasciato indifferenti i prossimi congiunti della vittima. L'indice della convivenza rileverà, al più, solo al fine di dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, ai fini della quantificazione del risarcimento (Cass. civ. 2021, n. 5228). Ciò posto, in merito ai profili attinenti alla liquidazione di siffatto danno, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle messe a punto dall'Osservatorio milanese. Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (cosi la massima di Cass. civ. 2018, n. 11754; negli stessi termini Cass. civ. 2018, n. 17018; Cass. civ. 2017, n. 9950; Cass. civ. 2015, n. 20895, in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”). In più occasioni, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha avallato l'utilizzo delle tabelle di Milano come criterio di riferimento per la liquidazione del
17 danno da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 2020, n. 13269, Cass. civ. 2019, n. 22859, Cass. civ. 2019, n. 14746). In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo,
o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati. La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come nella liquidazione del danno parentale occorra tenere a mente le tabelle vigenti all'epoca del giudizio di liquidazione, anche se una diversa applicazione di tabelle vigenti all'epoca del sinistro non implica automaticamente errore nella quantificazione operata “qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel range previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione” (Cass. civ. 2020, n. 13269). In punto di quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024 (punti in base all'età del congiunto, età della vittima, numero di familiari nel nucleo primario, qualità/intensità della relazione), liquidare: a favore dei figli i seguenti importi: la somma di € 172.084,00 in favore di;
la somma Parte_1 di € 172.084,00 in favore di la somma di € 187.728,00 in Parte_2 favore di . Parte_3
Il risarcimento tiene conto del fatto che tra i figli e la vittima non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio e per l'assenza di allegazione di elementi idonei ad una personalizzazione ulteriore del risarcimento. Ciò posto, la convenuta deve essere, Controparte_9 pertanto, condannata al pagamento in favore degli attori delle somme sopra specificate all'attualità. Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – aprile 2014 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005). Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito. Non possono, invece, riconoscersi le spese di c.t.p., in quanto non adeguatamente documentate. Le parti attrici, al riguardo, si sono limitate ad allegare un preavviso di fattura, che non ha valore fiscale, dovendodosi pertanto applicare il principio secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tacnica di parte, non è possibile disporre la condanna del
18 soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportatato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficinte a dimostrare il pagamento.” (Cass. Civ. ordinanza n. 21402/2022) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta ivi Controparte_1 comprese quelle relative alla posizione dei terzi chiamati;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 31889del 06/12/2019) "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"). Le stesse si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7279/2014 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda degli attori , e Parte_1 Parte_2 [...] nei limiti di cui in motivazione;
Pt_3
2. per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento:
[...]
- in favore di , rappresentata come in epigrafe, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 172.084,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
- in favore di rappresentato come in epigrafe, a titolo di Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 172.084,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
19 - in favore di rappresentata come in epigrafe, a titolo di Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 187.728,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
3. condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore delle parti attrici, complessivamente in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di , Parte_4
Controparte_2 Parte_5 [...]
Controparte_3
e , nella misura di € 5.000,00
[...] Controparte_4 ciascuna per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
5. pone le spese di CTU a carico di parte convenuta, come da separato provvedimento. Messina, lì 24/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
20
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7279/2014 R.G.
E' comparso per gli attori (C.F. Parte_1
), (C.F. e C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_3 C.F._3 di eredi di , l'Avv. Giorgio Seminara, su delega degli Persona_1
Avv.ti Dario Seminara e Lisa Gagliano, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusione depositate il 10.6.2025.
E' comparso per l' Controparte_1
l'Avv. Antonio Saitta che precisa le
[...] conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Saitta insiste nel richiamo del CTU e contesta le conclusioni dell'elaborato tecnico che, tra l'altro, non risponde compiutamente ai rilievi sollevati dal CTP Prof.ssa nella nota del 2.4.2025 alla quale si Per_2 riporta;
contesta le difese avversarie evidenziando l'assenza di prova in merito alla relazione affettiva e di convivenza in merito alla quotidianità dei rapporti necessari per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
contesta la quantificazione del danno in ragione delle poche aspettative di vita dell'interessato affetto da un quadro clinico cronicizzato di assoluta gravità come dedotto nelle precedenti difese.
E' comparso per l'Avv. Santonocito, su delega dell'Avv. Santi Parte_4
Terranova, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto
1 dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per l'Avv. Ketty Favazzo, su delega Controparte_2
Avv. Nino Favazzo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per l'Avv. Santonocito, su delega Parte_5 dell'Avv. Santi Terranova, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per
[...]
l'Avv. Roberto Controparte_3
Fiumara, su delega Avv. Franco Romanelli e Mimma Di Santo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note del 23.5.2025.
E' comparso per (P.I. ) l'Avv. Controparte_4 P.IVA_1
Migone, su delega dell'Avv. Recupero, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta la memoria conclusiva del prof. rilevando che CP_2 [...] non è una compagnia di assicurazione ma una Controparte_5 società che si occupa della gestione sinistri per conto di Controparte_4
; con riferimento alle memorie di part attrice contesta la richiesta
[...] di liquidazione del compenso della consulenza di parte in quanto eccessivo nell'importo e sprovvisto di idoneo supporto probatorio.
L'Avv. Seminara evidenzia la completezza dell'elaborato peritale che ha riposto anche alle osservazioni del CTP;
evidenzia, altresì, che vi è in atti documentazione a riprova dei rapporti parentali ed in ordine alla comorbilità relativa alla persona del defunto se ne evidenzia la mancanza di rilevanza nel rapporto causale con il decesso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2 Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7279/2014 R.G.
promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente Persona_1 domiciliati in Catania, Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Dario Seminara, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori - Contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonio Saitta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_4 C.F._4
Messina, Via Oratorio San Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Terranova, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
3 (C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._5 domiciliato in Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1020, presso lo studio dell'avv. Nino Favazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
(C.F. ), elettivamente Parte_5 C.F._6 domiciliato in Messina, Via Oratorio San Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. Cesare Santonocito, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Terranova, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
Controparte_3
(P.I. in persona
[...] P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Annunziata n. 85, presso lo studio dell'avv. Sara Scotto Di Liquori, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Romanelli, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
(P.I. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv. Rosa Romano, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero, giusta procura in atti,
- terza chiamata -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
In fatto e in diritto La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di (nato
[...] Parte_3 Persona_1 il 01.06.1934 e deceduto il 15.03.2014), convenivano in giudizio l'
[...] per sentirla condannare, Controparte_1 nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente loro
4 congiunto in occasione del suo ricovero presso la suddetta Persona_1 struttura ospedaliera. A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto. In particolare, gli stessi esponevano che: 1) in data 07.10.2013 il veniva ricoverato presso l'Ospedale Pt_1
“Papardo” di Messina a causa di disturbi neurologici e successivamente dimesso con diagnosi di “ischemia cerebellare, bloccco trifascicolare, insufficienza renale, lieve ipertensione”;
2) nonostante la terapia effettuata lo stesso presentava difficoltà nella deambulazione;
3) in data 24.12.2013 veniva nuovamento ricoverato presso il reparto di neurologia della suddetta struttura ospedaliera che diagnosticava “processo espansivo endocranico cerebellare con dilatazione triventicolare, ischemia cerebellare”;
4) in ragione di ciò, il paziente veniva ricoverato presso l'azienda sanitaria
“ ”, ove, in data 28.02.2014, veniva sottoposto ad intervento CP_1 chirurgico di “exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”; 5) durante la degenza post-operatoria il contraeva infezione da Pt_1
“acinetobacter baumannii”, la cui insorgenza determinò un repentino aggravamento delle funzioni respiratorie e cardiache del paziente;
6) che in data 15.03.2014 i medici constatavano il decesso per arresto cardiocircolatorio conseguente a stato settico. Ciò premesso, ritenevano che la morte del congiunto fosse stata provocata dai sanitari in servizio, colpevoli di avere sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico particolarmente invasivo e rischioso, anche sotto il profilo delle potenziali complicanze infettive, rivelatesi poi concretamente fatali per lo stesso, in quanto responsabili della sepsi sopravvenuta. Nel 2014 i congiunti, prima di adire il Tribunale, provvedevano ad inviare a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora al quale non è stato dato alcun riscontro nonché ad esperire, successivamente, presso l'Organismo di Mediazione Forense, la obbligatoria procedura di mediazione, anche questa conclusasi con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che ha ritenuto non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
5 L' costituendosi Controparte_1 in giudizio, chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione a chiamare in causa i sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sul paziente, per essere da questi garantita e manlevata in caso di condanna. Nel merito contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dei propri sanitari e l'esclusione di ogni responsabilità ad essa riconducibile anche in ragione dei due precedenti ricoveri del paziente presso altra sruttura ospedaliera. Rilevava, inoltre, come l'intervento chirurgico posto in essere fosse l'unica opzione terapeutica validamente praticabile nel caso di specie. Invocava, pertanto, il rigetto delle domande attoree. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudizio i dott.ri , Pt_4
e i quali, aderendo alle conclusioni dell'Azienda CP_2 Pt_5 convenuta, chiedevano, prelimiramente, di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, ovvero la
[...]
Controparte_3
e la , onde essere da queste
[...] Controparte_4 manlevati in caso di soccombenza. Nel merito contestavano le pretese avversarie chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
, eccependo il difetto di operatività
[...] della polizza sottoscritta dalla dott.ssa in quanto l'unico rischio Pt_4 garantito dal suddetto contratto assicurativo aveva ad oggetto la perdita patrimoniale che potesse derivare nell'ipotesi in cui l'assicurato fosse stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei Conti. In data 08.02.2017 si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_4 legittimazione attiva del dott. alla suddetta chiamata in causa in CP_2 quanto esercitata nei confronti di una società diversa da quella verso cui il sanitario aveva proposto l'azione di garanzia, ovvero la CP_6
Eccepiva, sempre preliminarmente, il difetto di Parte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. Nel merito, evidenziava che ai sensi dell'art. 9 della polizza stipulata tre le parti, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la società lo avrebbe manlevato fino ad un massimo del doppio della quota di pertinenza dell'assicurato stesso ed entro il limite del massimale. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
6 Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'espletamento di CTU medico legale al fine di accertare se l'evento morte fosse o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente. A seguito del deposito della CTU la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall'Azienda convenuta nei confronti dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sul per difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata, ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.” (Cass. Civ. S.U. n. 26659/2014; Cass. Civ n. 2102/2018) Ciò posto, ritiene il Giudicante che alla stregua delle emergenze processuali, la domanda formulata dagli attori sia fondata e debba essere accolta nei termini di seguito precisati. Si osserva come la questione che occupa involge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di
[...]
in cura presso l' convenuta. Per_1 Controparte_1
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n. 3267/2024; Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
7 In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico- patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale. Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). (Cass. Civ. n. 11320/2022) Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il
8 nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ. n. 3267/2024; n. 2104/2021) Ciò posto, il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subìto avrà, pertanto, l'onere di provare tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c., ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del sanitario (Trib. Napoli, 6 maggio 2021), mentre sulla struttura sanitaria ricadrà la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento. Sul medico curante così come sull'azienda sanitaria grava, dunque, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, l'aver prestato le cure mediche in modo corretto e nella piena osservanza e rispetto dei protocolli terapeutici previsti per la patologia in esame “adottando tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis.” (Cass. Civ. n. 6386/2023) Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occore evidenziare che gli attori hanno agito sia “iure proprio” che “iure hereditario” e, pertanto, facendo valere sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, chiedendo esplicitamente la condanna dell'istituto ospedaliero convenuto. Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire, quindi, se il decesso del possa essere ricondotto causalmente alle condotte Pt_1 negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso il reparto di Neurochirurgia della Controparte_7
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[...]
Ebbene, i ctu nominati, dott.ri e , sulla Persona_3 Persona_4 scorta delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione prodotta in giudizio, ritenevano la sussistenza di profili di responsabilità esclusivamente a carico della struttura sanitaria. Ed invero, dalla disamina della documentazione medica allegata, gli stessi hanno evidenziato che “Il 7/10/2013, il Sig. faceva accesso al PS del P.O. Papardo Persona_1 di Messina per disturbi dell'equilibrio con difficoltà deambulatorie perduranti da circa 20 giorni, venendo sottoposto a TC cranio che evidenziava la presenza di aree ipodense in sede cerebellare “come da insulto vascolare recente associato ad esiti di pregressi insulti vascolari”, e ricoverato presso il
9 reparto di Neurologia (esame neurologico all'ingresso: “Romberg positivo…ipertono misto ai quattro arti, dismetria bilaterale alla prova indice- naso…”), ove rimaneva degente fino all'8.11.2013, con diagnosi di dimissione di “ischemia cerebellare bilaterale – episodi di fibrillazione atriale – blocco trifascicolare – insufficienza renale lieve – ipertensione arteriosa. Seguiva nuovo ricovero nella stessa sede dal 24.12.2013 al 13.02.14. Dall'APR in cartella risulta che successivamente al precedente ricovero sarebbe stato ricoverato presso l'U.O. di Lungodegenza sempre del (non in atti Parte_7 cartella clinica né riferimenti alle date di tale ricovero). Dall'APP: “da circa 3 giorni…difficoltà nella deambulazione. Nella giornata di ieri…trasportato al PS di questo ospedale rifiutando il ricovero proposto. In data odierna…cateterizzato per probabile globo vescicale…perdurando…sintomatologia…trasportato al PS di questo ospedale…”. In cartella è presente referto TC cranio del 23.12, che evidenzia
“estesa diffusa ipodensità cerebellare bilaterale”. La diagnosi del PS del 24.12 è “vasculopatia cerebrale acuta in paziente con fibrillazione atriale cronica in terapia con anticoagulanti orali, stato febbrile”. Esame neurologico all'ingresso del ricovero (24.12): “…scarsamente collaborante. Deambulazione impossibile per ipostenia arti inferiori, ipertono misto ai 4 arti…atrofia muscolare diffusa ex non uso”. Durante il ricovero veniva sottoposto ad esami TC encefalo, ed RM il 6.2, con conferma di neoformazione in fossa cranica posteriore responsabile di “marcata compressione sul IV ventricolo e sull'acquedotto di Silvio con grave dilatazione del sistema ventricolare a monte” (RM), in presenza di obiettività neurologica invariata. Venivano effettuate consulenze neurochirurgiche e segnalato nel diario clinico: -22.1 “in atto mancanza di posti letto in neurochirurgia per trasferimento”; -24.1, 27.1, 11.2, 12.2 in attesa di trasferimento;
-30.1 consulenza oncologica;
-30.1 “neurochirurgo…visto l'alto rischio chirurgico non intende sottoporlo ad intervento…né ad esame bioptico cerebrale;
si consiglia di praticare radioterapia…non intendono praticare radioterapia in mancanza dell'esame bioptico…”; -13.2 inviato in neurochirurgia per eventuale trattamento con Cyberknife”. Diagnosi di dimissione: “processo espansivo endocranico cerebellare con dilatazione triventricolare. ischemia cerebellare. ipertensione arteriosa. fibrillazione atriale permanente. insufficienza renale cronica. broncopatia cronica. adenoma prostatico”. Il 13/02/2014 veniva, dunque, trasferito presso il reparto di Neurochirurgia della per “processo espansivo endocranico in Controparte_7 sede cerebellare paramediana destra”. In cartella moduli di consenso informato, alcuni non compilati e firmati, altri firmati dal figlio/figli (nell'esame psichico all'ingresso, patologico, viene segnalato
10 “disorientamento temporo spaziale”). I dati anamnestici raccolti durante il ricovero evidenziavano che il paziente era affetto da cardiopatia ischemica- ipertensiva, BPCO, IRC ed era stato sottoposto in passato ad interventi chirurgici per tonsillectomia, safenectomia, angioplastica, ernia inguinale e cataratta bilaterale. Quadro clinico descritto invariato fino al 28/02/2014, quando veniva eseguito intervento chirurgico di “exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”. L'1.3 si riscontrava transitorio importante incremento dei globuli bianchi (23100 – neutrofili 84%). Il 04/03/2014 veniva eseguita Angio-TC Polmonare nel sospetto di episodio di embolia polmonare: “…Plurimi e diffusi addensamenti parenchimali da verosimile riempimento alveolare sono apprezzabili in corrispondenza di entrambi i lobi inferiori, dei lobi superiori specie a livello dei settori posteriori a destra ed in corrispondenza del lobo medio e della lingula…Si rileva inoltre addensamento parenchimale a morfologia pseudo nodulare in sede apicale a destra…”. Il 5.3 si rimuoveva il sistema di drenaggio ventricolare esterno. Il 6.3 eseguiva fibrobroncoscopia (broncoaspirato per esame microbiologico). L'08/03/2014 eseguiva consulenza infettivologica: “…numerosi addensamenti peribronchiali polmonari…mette in evidenza la presenza di Sulla scorta dell'antibiogramma si Persona_5 consiglia…Colimicina 2.000.000 U e.v. x 2, Tigeciclina 50 mg x 2…”. Il 09/03/2014 eseguiva esame microbiologico su escreato che evidenziava la positività per Escherichia Coli e Acinetobacter Baumannii. Nella stessa data segnalata comparsa di febbre 39,4° C. Il 10/03/2014 eseguiva emocoltura che metteva in evidenza la presenza di SI ON e consulenza infettivologica. Il 13/03/2014 eseguiva broncoaspirato che risultava positivo per Pseudomonas Aeruginosa e Acinetobacter Baumannii. Nella stessa data arrivava l'esito istologico. Il 14/03/2014 eseguiva intervento di derivazione ventricolare esterna con esame microbiologico su liquor che confermava la presenza di Acinetobacter Baumannii. Il 15/03/2014, alle ore 01.25, il paziente andava incontro ad arresto cardiorespiratorio;
venivano praticate manovre di rianimazione che rimanevano inefficaci per cui alle ore 01.53 si constatava il decesso. Diagnosi di dimissione: “exitus di paziente sottoposto ad intervento chirurgico di exeresi di emangioblastoma cerebellare mediano e paramediano destro”. Nel caso di specie, i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che, sulla base dei dati documentali disponibili, “nel caso che ci riguarda ci troviamo di fronte alla insorgenza di una polmonite ad etiologia nosocomiale (Acinetobacter baumannii) responsabile di un quadro di
11 MOF con insufficienza respiratoria evoluta verso una condizione di sepsi, responsabile di arresto cardiocircolatorio. Inoltre, l'isolamento di ulteriori germi nosocomiali evidenziati negli esami colturali eseguiti durante la degenza ospedaliera nel paziente confermano lo stato dell'organizzazione igienico sanitaria della struttura. Pertanto, considerate le condizioni di salute del paziente con i vari interventi chirurgici (exeresi della massa tumorale, rimozione sistema di drenaggio ventricolare esterno) a cui venne sottoposto, il periodo di degenza ospedaliera, le consulenze infettivologiche e le diverse terapie (comprese quelle antibiotiche) somministrate al paziente, il mancato controllo della evoluzione polmonare (TC TORACE) già evidenziata in data 04/03/2014 e gli esami di laboratorio (in particolare, aumento dei valori di D-Dimero: 10.73mg/L associato a leucopenia: Globuli Bianchi: 3200 presenti nel prelievo del 04/03/2014), si conclude per una assistenza ospedaliera censurabile sotto il profilo clinico e igienico-sanitario, configurando pertanto indubbi profili di responsabilità oggettiva del nel Controparte_8 determinismo del decesso, come detto dovuto a polmonite ad etiologia nosocomiale (Acinetobacter baumannii) responsabile di un quadro di MOF con insufficienza respiratoria evoluta verso una condizione di sepsi, responsabile di arresto cardiocircolatorio.” In riferimento al nesso di causalità tra l'infezione e il decesso i CTU hanno esposto che “All'ingresso in reparto, il paziente non presentava né segni né sintomi riconducibili a processi infettivi in atto. Il decorso post-operatorio ha mostrato una progressiva e significativa evoluzione clinica negativa, con la comparsa di febbre elevata, difficoltà vascolari tali da richiedere incannulamento di vena centrale, e soprattutto positività colturali per Acinetobacter Baumannii e Pseudomonas aeruginosa, microrganismi notoriamente associati alle infezioni correlate all'assistenza (ICA). Tali infezioni si sono manifestate a distanza di oltre due settimane dall'ingresso e si sono sviluppate in un paziente neurochirurgico sottoposto a molteplici procedure invasive: intervento cranico, derivazione liquorale, cateterismi, ventilazione, nutrizione parenterale. L'ambiente assistenziale ad alta intensità di cura, unitamente alla prolungata degenza e alla presenza di fattori predisponenti (immobilizzazione, deficit neurologici, immunodepressione secondaria), costituiscono terreno fertile per l'insorgenza di infezioni nosocomiali, secondo i criteri riconosciuti dalle principali autorità sanitarie (ISS, CDC, ECDC). Il quadro infettivo sistemico è stato ulteriormente aggravato dalla presenza di lesioni da pressione bilaterali in regione calcaneare, che costituiscono non solo un marker di fragilità clinica, ma anche un indicatore indiretto della
12 qualità dell'assistenza infermieristica e del grado di sorveglianza preventiva esercitato. Nonostante tali lesioni siano state oggetto di valutazione fisiatrica, non risulta documentata un'attivazione tempestiva e strutturata di misure di prevenzione antidecubito, come previsto dalle buone pratiche clinico- assistenziali. Dal punto di vista strumentale, la TAC encefalo di controllo ha evidenziato un quadro gravemente compromesso, con estesa ipodensità parenchimale bilaterale (più marcata a destra), coinvolgimento delle strutture sottocorticali e cerebellari, ampliamento del IV ventricolo e dislocazione delle strutture mediane, nonché obliterazione degli spazi subaracnoidei e delle cisterne della base. Tale reperto è compatibile con un quadro di encefalopatia secondaria a stato settico e a edema cerebrale massivo, in un paziente neurologicamente fragile. In questo contesto, si ritiene che le infezioni riscontrate – la cui natura nosocomiale è suffragata sia dal timing di insorgenza sia dalle caratteristiche microbiologiche – abbiano avuto un ruolo eziologicamente rilevante, verosimilmente concausale, nel determinismo del decesso del paziente, avvenuto in data 15 marzo 2014. A rafforzare tale ipotesi concorre la scarsità della documentazione infettivologica, limitata a una sola consulenza nonostante l'evidenza di un'infezione sistemica grave in un paziente ad altissimo rischio. Questo elemento, unitamente alla gestione apparentemente disorganica delle complicanze da immobilizzazione (piaghe da decubito), pone interrogativi circa l'effettiva adozione delle misure preventive previste dalle linee guida per la prevenzione delle ICA e per la gestione del paziente neurochirurgico complesso. Alla luce dei dati clinici, microbiologici e strumentali disponibili, e in assenza di elementi alternativi che giustifichino l'origine extraospedaliera delle infezioni, si ritiene fondato attribuire natura nosocomiale alle infezioni riscontrate, e riconoscere ad esse un ruolo concausale determinante nell'evoluzione fatale del quadro clinico. La concomitante carenza di documentazione e di interventi strutturati in ambito infettivologico e preventivo rappresenta, come detto, un ulteriore elemento di criticità gestionale. I professionisti incaricati hanno, pertanto, sostenuto che “ dal punto di vista specialistico, la coincidenza temporale tra l'intervento neurochirurgico, l'inserimento di derivazioni liquorali, la comparsa della febbre e la successiva positività colturale, unita alla tipicità nosocomiale del patogeno coinvolto, consente di affermare con elevata probabilità che si tratti di una infezione nosocomiale secondaria a manovre assistenziali invasive…… In conclusione, la doppia positività per Acinetobacter baumannii, in due sedi clinicamente rilevanti e a elevato impatto prognostico, conferma la natura nosocomiale dell'infezione e la sua efficienza causale nel determinismo del
13 peggioramento clinico e del decesso. Tale dato, unito alla gravità del quadro neurologico e alle altre infezioni intercorrenti, si inserisce in un contesto di elevata complessità assistenziale, nel quale le misure di prevenzione e controllo del rischio infettivo assumono un'importanza cruciale e devono essere oggetto di attenta valutazione, non avvenuta come detto nel caso che ci occupa.” Quanto sopra appurato in corso di giudizio consente di ritenere accertata la dinamica dei fatti e la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento mortale, non avendo la stessa fornito “la prova
“contraria” di aver predisposto ogni adeguata ed efficace misura preventivo- cautelativa contro il contagio.” (Cass. Civ., Ord. n. 35062 del 30.12.2024) Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi. Vi è, conseguentemente, da vagliare il profilo dell'an della pretesa risarcitoria attorea. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che non è scindibile in sottocategorie autonome, risolvendosi sempre in unico dato psicologico e cioè nella sofferenza (c.d. pati), che può avere cause, e intensità diverse e può derivare dalla lesione di posizioni diversificate. L'unitarietà deve, però, assolvere ad una stessa funzione, che è quella di evitare duplicazioni e assicurare, al tempo stesso, la risarcibilità del danno in tutte le sue manifestazioni. L'onere probatorio è posto a carico del danneggiato che è tenuto a dimostrare, non solo l'evento, ma anche le conseguenze dannose, in termini di sofferenza, di una determinata lesione, mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c. Tra le voci di danno non patrimoniale iure proprio in astratto risarcibili vi è sicuramente il c.d. danno parentale, classico esempio di danno esistenziale, che consiste nella sofferenza patita per il peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa della perdita di un parente. In questi casi, in cui la sofferenza non è consequenziale ad un dato scientificamente accertabile, è evidente che la prova dell'evento e delle conseguenze dannose è affidata ad una valutazione equitativa e prudenziale del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass. civ. 2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza
14 dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro. L'evento morte, quindi, determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Ciò comporta la violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. (Cass. civ. 2006 n. 13546). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361). Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza (come nel caso di cui ci si occupa), quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ. 2019, n. 21837; Cass. civ. 2018, n. 29784; Cass. civ. 2018, n. 3767; Cass. civ. 2017, n. 29332; Cass. civ. 2016, n. 21230). Appare quindi opportuno chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, in particolare il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti, riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non
15 costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ. 2021, n. 18284). In ordine all'onere della prova esso può considerarsi assolto anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ. 2003, n. 12124; Cass. civ. 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un. 2006, n. 6572), poiché esse non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. Solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. civ. 2011, n. 10527). Conseguentemente la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di
16 quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. civ. 2018, n. 20844). Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla” (in tal sento Cass. civ. 2018 n. 3767). È il convenuto, di contro, che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava agli attori (figli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del padre, ma sarebbe stato onere della convenuta provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di ha Persona_1 lasciato indifferenti i prossimi congiunti della vittima. L'indice della convivenza rileverà, al più, solo al fine di dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, ai fini della quantificazione del risarcimento (Cass. civ. 2021, n. 5228). Ciò posto, in merito ai profili attinenti alla liquidazione di siffatto danno, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle messe a punto dall'Osservatorio milanese. Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (cosi la massima di Cass. civ. 2018, n. 11754; negli stessi termini Cass. civ. 2018, n. 17018; Cass. civ. 2017, n. 9950; Cass. civ. 2015, n. 20895, in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”). In più occasioni, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha avallato l'utilizzo delle tabelle di Milano come criterio di riferimento per la liquidazione del
17 danno da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 2020, n. 13269, Cass. civ. 2019, n. 22859, Cass. civ. 2019, n. 14746). In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo,
o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati. La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come nella liquidazione del danno parentale occorra tenere a mente le tabelle vigenti all'epoca del giudizio di liquidazione, anche se una diversa applicazione di tabelle vigenti all'epoca del sinistro non implica automaticamente errore nella quantificazione operata “qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel range previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione” (Cass. civ. 2020, n. 13269). In punto di quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024 (punti in base all'età del congiunto, età della vittima, numero di familiari nel nucleo primario, qualità/intensità della relazione), liquidare: a favore dei figli i seguenti importi: la somma di € 172.084,00 in favore di;
la somma Parte_1 di € 172.084,00 in favore di la somma di € 187.728,00 in Parte_2 favore di . Parte_3
Il risarcimento tiene conto del fatto che tra i figli e la vittima non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio e per l'assenza di allegazione di elementi idonei ad una personalizzazione ulteriore del risarcimento. Ciò posto, la convenuta deve essere, Controparte_9 pertanto, condannata al pagamento in favore degli attori delle somme sopra specificate all'attualità. Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – aprile 2014 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005). Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito. Non possono, invece, riconoscersi le spese di c.t.p., in quanto non adeguatamente documentate. Le parti attrici, al riguardo, si sono limitate ad allegare un preavviso di fattura, che non ha valore fiscale, dovendodosi pertanto applicare il principio secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tacnica di parte, non è possibile disporre la condanna del
18 soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportatato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficinte a dimostrare il pagamento.” (Cass. Civ. ordinanza n. 21402/2022) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta ivi Controparte_1 comprese quelle relative alla posizione dei terzi chiamati;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 31889del 06/12/2019) "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"). Le stesse si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato, con esclusione della fase istruttoria in concreto mancante. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7279/2014 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda degli attori , e Parte_1 Parte_2 [...] nei limiti di cui in motivazione;
Pt_3
2. per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento:
[...]
- in favore di , rappresentata come in epigrafe, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 172.084,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
- in favore di rappresentato come in epigrafe, a titolo di Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 172.084,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
19 - in favore di rappresentata come in epigrafe, a titolo di Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo complessivo di € 187.728,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
3. condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore delle parti attrici, complessivamente in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di , Parte_4
Controparte_2 Parte_5 [...]
Controparte_3
e , nella misura di € 5.000,00
[...] Controparte_4 ciascuna per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
5. pone le spese di CTU a carico di parte convenuta, come da separato provvedimento. Messina, lì 24/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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