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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2652/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14973/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400051079000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1177/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, il preavviso di fermo veicoli n. 09780202400051079000 . Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossioni in data 29/07/2024 e depositato presso questa Corte in data
27/09/2024.
In questa sede la parte ricorrente ha inteso impugnare la sola parte di competenza della Corte di Giustizia
Tributaria, riservandosi di impugnare le restanti cartelle ed atti davanti ai Giudici competenti per materia.
Il preavviso impugnato indica quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione bolli auto anni
2011/12/13/14/15/16, TARES 2013 e IRPEF 2015 contenuti nelle cartelle n. 09720140200384468000, n.
09720150060636381000, n. 09720160050123829000,
n. 09720170047404467000, n. 09720170151521207000, n. 09720190046237077000, n. 09720190166295936000,
n. 09720190236953086000 ed avviso n. TJLTJLM000539 con conseguente omesso versamento della somma di euro 2.885,23.
Parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- nullita del preavviso di fermo per pendenza di giudizi. La parte ricorrente evidenzia la pendenza di giudizio, presso la sez. III R.G. n. 14266/23 di questa Corte, il quale coinvolge 4 delle 8 cartelle contenute nel preavviso di fermo, nonché l'avviso di accertamento;
- nullità/illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n.212/2000; omessa allegazione;
- omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo;
- intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata;
- illegittimità del preavviso per mancata indicazione del calcolo degli interessi– grave vizio di motivazione.
In data 25/10/2024 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ed evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva riguardante il merito della pretesa.
La causa era trattenuta in decisione in data 27/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'ente impositore e il concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Ricorso inammissibile. Spese di lite compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14973/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400051079000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1177/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, il preavviso di fermo veicoli n. 09780202400051079000 . Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossioni in data 29/07/2024 e depositato presso questa Corte in data
27/09/2024.
In questa sede la parte ricorrente ha inteso impugnare la sola parte di competenza della Corte di Giustizia
Tributaria, riservandosi di impugnare le restanti cartelle ed atti davanti ai Giudici competenti per materia.
Il preavviso impugnato indica quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione bolli auto anni
2011/12/13/14/15/16, TARES 2013 e IRPEF 2015 contenuti nelle cartelle n. 09720140200384468000, n.
09720150060636381000, n. 09720160050123829000,
n. 09720170047404467000, n. 09720170151521207000, n. 09720190046237077000, n. 09720190166295936000,
n. 09720190236953086000 ed avviso n. TJLTJLM000539 con conseguente omesso versamento della somma di euro 2.885,23.
Parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- nullita del preavviso di fermo per pendenza di giudizi. La parte ricorrente evidenzia la pendenza di giudizio, presso la sez. III R.G. n. 14266/23 di questa Corte, il quale coinvolge 4 delle 8 cartelle contenute nel preavviso di fermo, nonché l'avviso di accertamento;
- nullità/illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n.212/2000; omessa allegazione;
- omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo;
- intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata;
- illegittimità del preavviso per mancata indicazione del calcolo degli interessi– grave vizio di motivazione.
In data 25/10/2024 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente ed evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva riguardante il merito della pretesa.
La causa era trattenuta in decisione in data 27/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'ente impositore e il concessionario dei servizi di riscossione in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Ricorso inammissibile. Spese di lite compensate.