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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
LI AN, AT
RIBOLSI AN-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T200862 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T200862 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il 20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate Pordenone notificava alla Ricorrente_1 SPA un avviso di accertamento con il quale rettificava la base imponibile Ires e Irap sulla base di tre contestazioni: 1) indeducibilità di ammortamenti per insufficienza documentazione del costo (imponibile di € 17.437,50, rilevante ai fini Ires e Irap); 2) omessa contabilizzazione di interessi attivi su un asserito finanziamento in applicazione del transfer pricing (imponibile di € 3.702,03, rilevante ai soli fini Ires); 3) indebito utilizzo di un fondo svalutazione crediti (imponibile di € 147.875,00, rilevante ai soli fini Ires.
La Società impugnava l'atto impositivo avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone contestando la pretesa dell'Ufficio che si costituiva in giudizio controdeducendo.
Con la sentenza n. 61/02/2024, depositata in data 23/05/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone accoglieva parzialmente il ricorso annullando i rilievi relativi all'indeducibilità del macchinario per mancata documentazione del costo ex art. 105 co. 5 t.u.i.r. ed alla mancata rilevazione di interessi attivi non contabilizzati in applicazione della disciplina sul transfer price ex art. 110 comma 7 t.u.i.r.. Confermava la legittimità dell'accertamento relativamente all'indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti;
seguiva la condanna di Ricorrente_1 s.p.a. a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in €. 12.275,10.
Appella la Società Contribuente concludendo per la parziale riforma della pronuncia di primo grado relativamente al capo della sentenza che ha confermato la riprese in merito all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Pordenone controdeducendo ed appellando incidentalmente la pronuncia relativamente ai due rilievi annullati dalla Corte di primo grado.
Replica la Società appellante ritenendo tardivo e quindi inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio che,
a sua volta, ritiene legittimo l'atto ed insiste affinché venga riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società contribuente è fondato.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate contesta la indeducibilità di un costo (mancata ripresa fiscale in aumento); in particolare, la indeducibilità del costo emergerebbe dall'indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti” avvenuto nel 2017, come motivato a pag. 9 dell'avviso di accertamento, presupponendo che la
Società abbia dedotto un costo non deducibile.
La scrittura contabile da cui trae origine la ripresa dell'Ufficio è di utilizzo del fondo come risultante da libro giornale:
F.DO SVAL. CRED A Credito v/Società_1 147.000,00
Motiva altresì l'Ufficio affermando che “dall'analisi del conto “1241/0002 Credito v/Società_1” è emerso che in data 29/6/2017 detto credito viene interamente stornato con utilizzo del fondo svalutazione specifico appostato negli anni precedenti “conto 2345/0001 F.DO SVAL. CRED. CONTROLLATA” per 147.875,00 €”.
Osserva la Corte che la scrittura in Partita Doppia contempla solo conti di “stato patrimoniale” ed è materialmente inidonea a fa emergere qualsivoglia componente di costo. Per l'accantonamento rischi su crediti l'unica questione che si pone è se esso, nel momento in cui è stato contabilizzato, risultava o meno deducibile e, in caso negativo, se il contribuente lo abbia comunque dedotto. Ma, si tratta di esame che riguarda il periodo d'imposta in cui è avvenuta la contabilizzazione dell'accantonamento, nella specie nel
2009, esercizio in cui è sorto il costo per l'accantonamento.
Va ora affrontato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone, che in realtà risulta inammissibile in quanto proposto oltre i termini processuali di legge. Infatti, a fronte della sentenza di primo grado depositata in data 23 maggio 2024, l'Agenzia ha proposto l'appello incidentale il 14 gennaio 2025, quando il termine “lungo” di impugnazione era già scaduto (cioè in data 23 dicembre 2024). Risulta che tale atto si colloca cronologicamente all'interno dei 60 giorni dalla proposizione dell'appello principale del contribuente, notificato il 04 dicembre 2024, e va qualificato come controdeduzioni ai motivi dell'appello principale.
In ordine a tale specifica questione la Corte di Cassazione (da ultime: Cass., 01.07.2025, n. 17727; 14.11.2024
n. 29448) ha sostanzialmente assunto un indirizzo più stabile rispetto alla annosa oscillazione giurisprudenziale che ha riguardato il tema della “impugnazione incidentale tardiva”. Essa infatti, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale (Cass. 12387/2016; Cass. 6156/ 2018; Cass.
27616/2019), trattandosi cioè di una impugnazione che non dipende eziologicamente da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non deriva dalla impugnazione altrui. In quest'ottica non può farsi
"recuperare" in termini cronologici - mediante l'appello tardivo - la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse in capo alle parti era già concretamente presente al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 23903 del 2020).
Sintetizzando tali assunti – che investono appunto l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. - nella massima tratta da Cassazione, sez. 3^, 14.11.2024 n. 29448, se ne ricava il dictum secondo cui “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).
Nel caso di cui al presente contenzioso risulta dunque evidente che l'interesse dell'Agenzia ad impugnare i primi due capi della sentenza di primo grado fosse presente al momento della pubblicazione della sentenza e che fosse indipendente dal contenuto del terzo capo della sentenza stessa appellato dalla società contribuente, trattandosi di situazioni del tutto autonome e in nessun modo dipendenti le une dalle altre. Ne consegue che l'atto non è qualificabile come appello incidentale, ma quale appello principale, che avrebbe dovuto essere proposto entro il 23 dicembre 2024: essendo stato proposto in data 14 gennaio 2025, l'appello dell'Agenzia si appalesa pertanto inammissibile.
In conclusione, va accolto l'appello della società contribuente, annullandosi integralmente l'avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone per l'esercizio 2017.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore delle Ricorrente_1
Spa come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, accoglie l'appello principale proposto da Ricorrente_1 spa nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone n. 61/2024 dd.
23.05.2024, per l'effetto annullando integralmente l'avviso di accertamento IRES, IRAP e altro 2017 n.
TI703T200862 di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, avverso la medesima sentenza;
condanna la
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, a rifondere a Ricorrente_1 spa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida d'ufficio - in difetto di notula - in €. 6.000,00 (seimila//00) oltre accessori di legge per ciascun grado del giudizio;
dispone la restituzione a favore del ricorrente del CUT assolto per entrambi i gradi. Il Presidente Oliviero Drigani
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
LI AN, AT
RIBOLSI AN-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T200862 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI703T200862 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il 20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate Pordenone notificava alla Ricorrente_1 SPA un avviso di accertamento con il quale rettificava la base imponibile Ires e Irap sulla base di tre contestazioni: 1) indeducibilità di ammortamenti per insufficienza documentazione del costo (imponibile di € 17.437,50, rilevante ai fini Ires e Irap); 2) omessa contabilizzazione di interessi attivi su un asserito finanziamento in applicazione del transfer pricing (imponibile di € 3.702,03, rilevante ai soli fini Ires); 3) indebito utilizzo di un fondo svalutazione crediti (imponibile di € 147.875,00, rilevante ai soli fini Ires.
La Società impugnava l'atto impositivo avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone contestando la pretesa dell'Ufficio che si costituiva in giudizio controdeducendo.
Con la sentenza n. 61/02/2024, depositata in data 23/05/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone accoglieva parzialmente il ricorso annullando i rilievi relativi all'indeducibilità del macchinario per mancata documentazione del costo ex art. 105 co. 5 t.u.i.r. ed alla mancata rilevazione di interessi attivi non contabilizzati in applicazione della disciplina sul transfer price ex art. 110 comma 7 t.u.i.r.. Confermava la legittimità dell'accertamento relativamente all'indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti;
seguiva la condanna di Ricorrente_1 s.p.a. a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in €. 12.275,10.
Appella la Società Contribuente concludendo per la parziale riforma della pronuncia di primo grado relativamente al capo della sentenza che ha confermato la riprese in merito all'utilizzo del fondo svalutazione crediti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Pordenone controdeducendo ed appellando incidentalmente la pronuncia relativamente ai due rilievi annullati dalla Corte di primo grado.
Replica la Società appellante ritenendo tardivo e quindi inammissibile l'appello incidentale dell'Ufficio che,
a sua volta, ritiene legittimo l'atto ed insiste affinché venga riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della Società contribuente è fondato.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate contesta la indeducibilità di un costo (mancata ripresa fiscale in aumento); in particolare, la indeducibilità del costo emergerebbe dall'indebito utilizzo del fondo svalutazione crediti” avvenuto nel 2017, come motivato a pag. 9 dell'avviso di accertamento, presupponendo che la
Società abbia dedotto un costo non deducibile.
La scrittura contabile da cui trae origine la ripresa dell'Ufficio è di utilizzo del fondo come risultante da libro giornale:
F.DO SVAL. CRED A Credito v/Società_1 147.000,00
Motiva altresì l'Ufficio affermando che “dall'analisi del conto “1241/0002 Credito v/Società_1” è emerso che in data 29/6/2017 detto credito viene interamente stornato con utilizzo del fondo svalutazione specifico appostato negli anni precedenti “conto 2345/0001 F.DO SVAL. CRED. CONTROLLATA” per 147.875,00 €”.
Osserva la Corte che la scrittura in Partita Doppia contempla solo conti di “stato patrimoniale” ed è materialmente inidonea a fa emergere qualsivoglia componente di costo. Per l'accantonamento rischi su crediti l'unica questione che si pone è se esso, nel momento in cui è stato contabilizzato, risultava o meno deducibile e, in caso negativo, se il contribuente lo abbia comunque dedotto. Ma, si tratta di esame che riguarda il periodo d'imposta in cui è avvenuta la contabilizzazione dell'accantonamento, nella specie nel
2009, esercizio in cui è sorto il costo per l'accantonamento.
Va ora affrontato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone, che in realtà risulta inammissibile in quanto proposto oltre i termini processuali di legge. Infatti, a fronte della sentenza di primo grado depositata in data 23 maggio 2024, l'Agenzia ha proposto l'appello incidentale il 14 gennaio 2025, quando il termine “lungo” di impugnazione era già scaduto (cioè in data 23 dicembre 2024). Risulta che tale atto si colloca cronologicamente all'interno dei 60 giorni dalla proposizione dell'appello principale del contribuente, notificato il 04 dicembre 2024, e va qualificato come controdeduzioni ai motivi dell'appello principale.
In ordine a tale specifica questione la Corte di Cassazione (da ultime: Cass., 01.07.2025, n. 17727; 14.11.2024
n. 29448) ha sostanzialmente assunto un indirizzo più stabile rispetto alla annosa oscillazione giurisprudenziale che ha riguardato il tema della “impugnazione incidentale tardiva”. Essa infatti, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale (Cass. 12387/2016; Cass. 6156/ 2018; Cass.
27616/2019), trattandosi cioè di una impugnazione che non dipende eziologicamente da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non deriva dalla impugnazione altrui. In quest'ottica non può farsi
"recuperare" in termini cronologici - mediante l'appello tardivo - la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse in capo alle parti era già concretamente presente al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 23903 del 2020).
Sintetizzando tali assunti – che investono appunto l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. - nella massima tratta da Cassazione, sez. 3^, 14.11.2024 n. 29448, se ne ricava il dictum secondo cui “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).
Nel caso di cui al presente contenzioso risulta dunque evidente che l'interesse dell'Agenzia ad impugnare i primi due capi della sentenza di primo grado fosse presente al momento della pubblicazione della sentenza e che fosse indipendente dal contenuto del terzo capo della sentenza stessa appellato dalla società contribuente, trattandosi di situazioni del tutto autonome e in nessun modo dipendenti le une dalle altre. Ne consegue che l'atto non è qualificabile come appello incidentale, ma quale appello principale, che avrebbe dovuto essere proposto entro il 23 dicembre 2024: essendo stato proposto in data 14 gennaio 2025, l'appello dell'Agenzia si appalesa pertanto inammissibile.
In conclusione, va accolto l'appello della società contribuente, annullandosi integralmente l'avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone per l'esercizio 2017.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore delle Ricorrente_1
Spa come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, accoglie l'appello principale proposto da Ricorrente_1 spa nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone n. 61/2024 dd.
23.05.2024, per l'effetto annullando integralmente l'avviso di accertamento IRES, IRAP e altro 2017 n.
TI703T200862 di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, avverso la medesima sentenza;
condanna la
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, a rifondere a Ricorrente_1 spa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida d'ufficio - in difetto di notula - in €. 6.000,00 (seimila//00) oltre accessori di legge per ciascun grado del giudizio;
dispone la restituzione a favore del ricorrente del CUT assolto per entrambi i gradi. Il Presidente Oliviero Drigani