Decreto cautelare 27 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Barbolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cappelletti e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del 21 aprile 2022, emesso Dirigente del Servizio Casa del Comune di Firenze, notificato in pari data, che dispone il rigetto dell'istanza di inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti di detto Comune della Signora -OMISSIS-, e di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- Veronika ha impugnato il provvedimento (-OMISSIS-) del 21 aprile 2022, con cui il Comune di Firenze ha disposto il rigetto dell'istanza di inserimento nella graduatoria “Emergenza Sfratti” di detto Comune e nei confronti della ricorrente.
L’11 marzo 2022 la Signora -OMISSIS-, avendo avuto notizia del fatto che il convalidato sfratto per morosità dell'immobile a suo tempo concessole in locazione sarebbe stato eseguito il successivo 30 maggio 2022, aveva depositato presso il Comune di Firenze un’istanza per l'inserimento nella Graduatoria Emergenza Sfratti, al fine di poter reperire una sistemazione alloggiativa alternativa.
Con la nota (prot.-OMISSIS-) del 23 marzo 2022 il Comune di Firenze aveva comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, evidenziando che “… da un controllo sul portale dell'Agenzia delle Entrate, non risulta un calo di reddito tra l'anno 2019 (inizio morosità maggio 2019) e l'anno precedente 2018 in quanto risulta aver sempre percepito l'assegno sociale. Inoltre nella domanda dichiara che suo figlio contribuiva ad aiutarla ma a causa del covid è stato licenziato, tale motivazione, anche se non contemplata dalla normativa vigente, è comunque successiva all'inizio dell'interruzione del pagamento del canone di locazione .. .”.
Malgrado le successive osservazioni il Comune di Firenze emanava il rigetto definitivo dell’istanza, così come sopra evidenziato.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell'art. 14, comma 3, della L. reg. Toscana n. 2 del 02.01.2019 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e mobilità del Comune di Firenze (Deliberazione n. 61 del Consiglio Comunale del 09.12.2019), oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, istruttoria e travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si è costituito il Comune di Firenze, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito del decreto monocratico di questo Tribunale n. 333/2022 l’Amministrazione ha riesaminato la domanda del ricorrente, confermando il rigetto della stessa.
Con l’ordinanza n. 381/2022 questo Tribunale ha poi respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come ha evidenziato l’Amministrazione il procedimento per l’inserimento nella graduatoria emergenza sfratti è disciplinato dall’art. 14 della L.R.T. n. 2/2019 e dall’art. 11 del “ Regolamento Comunale delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Firenze in applicazione della legge regione toscana 2.1.2019, n. 2 del Regolamento Comunale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ”.
La norma regionale prevede la facoltà dei Comuni, all’interno di una determinata percentuale di alloggi di ERP, di disporre utilizzi provvisori dei medesimi a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a tali alloggi, che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da alcune fattispecie tassativamente indicate, derivanti, per quanto qui interessa da: “c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole come definita al comma 3”.
Al successivo comma 3 dell’art. 14 si prevedono dette specifiche ipotesi di morosità che consentono l’inserimento nell’elenco sopra citato e che riguardano ad esempio a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero- professionali o di imprese registrate.
Ciò premesso è evidente che la motivazione della ricorrente dedotta nell’istanza non era suscettibile di rientrare in una delle ipotesi sopra citate, in quanto la ricorrente aveva dichiarato che la causa del mancato versamento dei canoni di locazione era dovuto alla seguente motivazione: “ ricevo un assegno sociale pari a 550 euro il quale non mi permette di far fronte ai beni di prima necessità perciò mio figlio contribuiva ad aiutarmi ma causa OV è stato licenziato in quanto l’hotel è fallito ed ha chiuso l’attività ”.
Sempre l’Amministrazione e nel preavviso di rigetto aveva evidenziato che la richiedente non aveva indicato né una causa tra quelle elencate all’art. 14 comma 3 della L.R.T. 2/2019, né alcuna altra motivazione ad esse assimilabile.
La stessa richiedente non aveva dimostrato di aver patito una perdita della capacità reddituale, in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto dare rilievo alla situazione del figlio che non faceva parte del nucleo familiare della richiedente.
L’argomentazione riferita al periodo di emergenza OV risultava comunque irrilevante, sia in quanto riferita al figlio (che come si è visto non faceva parte del nucleo familiare) sia, ancora in considerazione del fatto che l’inizio della morosità, indicato nell’istanza nel maggio 2019, risultava antecedente alla data di inizio dell’emergenza sanitaria da OV 19, individuata nel 31.1.2020 così come previsto dalla Delibera Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.
Ne consegue che la condizione di morosità della ricorrente non rientra nei presupposti della disciplina regionale e che, nel contempo, non è stata allegata né provata alcuna riduzione della capacità reddituale sopravvenuta alla stipulazione del contratto di locazione.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
OV UT, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UT | CA IA |
IL SEGRETARIO