Articolo 15 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 14Articolo 16
Versione
14 agosto 1975
Art. 15.
Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti al direttore aggiunto di divisione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , nonche' il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
A ciascuno degli anzidetti amministratori e' riconosciuto, altresi', il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.
Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennita' spettanti al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata ogni due anni dal comitato dei delegati.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975