Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 158/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA MURSIA C.F._1
RITA, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE C.F._2
D'ALESSANDRO, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , nella qualità di curatore speciale del Controparte_2 minore nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
); C.F._3
- parte intervenuta -
pagina 1 di 5
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. con cui e hanno chiesto la modifica delle Parte_1 Controparte_1
condizioni relative ai rapporti col figlio , nato da convivenza Persona_1 more uxorio, stabilite nel decreto n. 10025/23 del 17/10/23 di questo Tribunale, emesso nella causa n. 3482/2023 RG a seguito di accordo raggiunto tra le parti;
Premesso che le parti hanno esposto quanto segue: -con ricorso iscritto al n. 3482/2023 RG la ricorrente chiedeva la regolamentazione dei rapporti col figlio , nato da convivenza more uxorio con;
- Persona_1 Controparte_1 all'udienza del 04/07/2023 raggiungevano un accordo sull'affidamento del minore, riportato nel decreto n. cron. 10025/2023 del 17/10/2023 che non prevedeva alcun pernotto presso il padre;
veniva, altresì, statuita la prosecuzione per un periodo non inferiore ai 12 mesi della presa in carico di entrambi i genitori da parte del consultorio familiare di Catania territorialmente competente in relazione al luogo di residenza di entrambi, ai fini dell'espletamento di un percorso di educazione, aiuto e sostegno alla genitorialità per il detto periodo di
12 mesi;
-le parti hanno intrapreso regolarmente il percorso sopra indicato con il sostegno della Psicologa Dott.ssa Costanzo e su input della stessa sono addivenuti concordemente alla decisione di introdurre il pernotto del minore
[...]
nell'abitazione del padre;
-ciò premesso, hanno chiesto Per_1 congiuntamente la modifica parziale delle condizioni di cui al decreto sopra citato disponendo che “il figlio minore possa pernottare Persona_1
nell'abitazione ubicata in Catania, Via Vivaio n. 7 una volta la settimana nei giorni di sabato o di domenica a settimane alterne, osservando gli stessi orari
pagina 2 di 5 previsti per la festività scelta dal padre. Altresì, disporre che per le festività indicate nella su richiamata ordinanza il Padre possa tenere con sé il figlio - alternativamente - dalle ore 10,00 della festività scelta per poi riaccompagnarlo alle ore 12,00 dell'indomani, con preavviso alla Sig.ra - anche tramite Pt_1
avvocato- di almeno una settimana, se successivamente al giorno festivo scelto vi è un sabato e/o una domenica il pernottamento non avverrà in quanto già goduto. Infine, per il compleanno del padre l'orario viene indicato dalle ore 10,00 per poi riaccompagnarlo alle ore 12,00 dell'indomani a prescindere se il giorno in cui ricade l'evento sia di spettanza dell'uno o dell'altro. Per il compleanno della madre il bambino permarrà con la stessa a prescindere se il giorno in cui ricade l'evento sia di spettanza dell'uno o dell'altra. Per quanto attiene al resto dell'Ordinanza resterà in vigore come già formulata”;
Rilevato che:
- il Giudice delegato ha assegnato termine ai ricorrenti sino al 03/03/2025 per la notifica del ricorso al curatore speciale nominato, avv. , Controparte_2 nonché termine a quest'ultima sino al 10.03.2025 per costituirsi;
- in data 10/03/2025 si è costituita in giudizio , nella Controparte_2 qualità di curatore speciale e rappresentante processuale del minore
[...]
, chiedendo di accogliere integralmente le domande congiuntamente Per_1 avanzate dai ricorrenti a parziale modifica del decreto n. 10025/2023 del
17.10.2023;
- con memoria integrativa depositata il 25/03/2025 il curatore speciale ha dichiarato, “a fronte dell'interlocuzione avuta con i genitori del bambino, alla presenza dei rispettivi procuratori, assunte ulteriori informazioni durante una video call, tenutasi in data 12.03.2025, a rettifica, seppur parziale, delle pattuizioni componenti l'accordo intervenuto tra le parti”, di proporre le seguenti modifiche: “che il minore stia col padre il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nonché a weekend alternati, dal pomeriggio del venerdì al sabato sera per i primi 5 mesi;
dopo, ossia a partire dal 6 mese dall'omologa dell'accordo, fermo il suddetto diritto di visita infrasettimanale, il bambino
pagina 3 di 5 trascorrerà i weekend con il papà, alternando il venerdì pomeriggio al sabato sera un weekend e dal venerdì pomeriggio al sabato sino alle ore 12.00 l'altro weekend”;
Considerato che:
- le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla proposta del curatore speciale e, in armonia con le considerazioni espresse dal curatore speciale, hanno parzialmente rettificato le proprie conclusioni;
- in particolare, con note depositate in data 07/04/2025 Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni: “La sottoscritta Avv. Maria Mursia quale procuratore e difensore della signora n.q. con la presente letto Parte_1 quanto proposta dal Curatore Avv. si associa alle Controparte_2
considerazioni del Curatore. Chiede a parziale rettifica di quanto proposto che il minore stia col padre a partire dal 6 mese dall'omologa dell'accordo, fermo il diritto di visita infrasettimanale, possa tenere con se il bambino i weekend alternando un weekend dal venerdì pomeriggio alle 17:00 al sabato sino alle ore
20:30, l'altro weekend dalle 17:00 del sabato alle 20:30 della domenica. Per il resto, si chiede confermare in toto quanto già statuito con l'ordinanza n. cronol.
10025/2023 del 17.10.2023”;
- ha formulato uguali conclusioni con note datate Controparte_1
08/04/2025 che di seguito si riportano: “Il sottoscritto Avv. Salvatore
D'Alessandro, quale procuratore e difensore del Sig. n.q., letto Controparte_1
quanto proposto dal Curatore Avv. , chiede a parziale rettifica Controparte_2 di quanto proposto, che il padre a decorrere dal 6 mese dall'omologa dell'accordo, fermo il diritto di visita infrasettimanale, possa tenere con se il bambino i weekend alternando un weekend dal Venerdì pomeriggio alle 17,00 al
Sabato sino alle ore 20,30, l'altro weekend dalle 17,00 del Sabato alle 20,30 della
Domenica. Per il resto, si chiede che venga confermato in toto quanto stabilito con l'ordinanza n. cron. 10025/2023 del 17.10.2023”;
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della pagina 4 di 5 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
Ritenuto che non è necessario chiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate e richieste congiuntamente dai ricorrenti, per come parzialmente rettificate con le note del 7
- 8 aprile 2025, sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che va quindi disposta la parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 10025/2023 del 17/10/2023 reso da questo Tribunale, secondo quanto richiesto congiuntamente dai ricorrenti per come parzialmente rettificato con le note del 7 - 8 aprile 2025;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 158/2025 RGVG;
Dispone la parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n.
10025/23 del 17/10/23 di questo Tribunale secondo quanto richiesto congiuntamente dai ricorrenti per come parzialmente rettificato con le note del 7
- 8 aprile 2025;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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