Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1683 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.-t. (P.I. Controparte_1
P.IVA_1
convenuto contumace
*****
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato l'08 Ottobre 2024, l'avv. Parte_1
– sul dichiarato presupposto di aver espletato attività professionale in nome e per conto della nei seguenti procedimenti civili 1) n.r.g. 1383/2018 svoltosi Controparte_1 innanzi il Tribunale di Palermo definito con sentenza n. 2571/2020; 2) n.r.g. 68/2021 definito con sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1788/2023 – ha chiesto la condanna della propria assistita al pagamento della complessiva somma di € 8.612,00, di cui € 4.835,00 per il giudizio di I grado, ed € 3.777,00 per il giudizio di II grado, il tutto oltre spese generali al 15% e accessori, come per legge, nonché interessi di mora al saggio previsto dal D. Lgs 231/2002, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese.
Nel presente giudizio parte convenuta, ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale innanzi al Collegio fissata per il giorno 04/04/2025.
Ciò posto, il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto in ragione dell'attività professionale espletata in favore della resistente.
d.i. n.6908/17, accogliendo l'opposizione e condannando al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente. Tale decisione è stata poi confermata all'esito del giudizio di secondo grado con la sentenza n.1788/2023.
Tanto il rapporto di mandato che l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale sono incontestati. L'attività professionale trova, peraltro, conferma negli atti depositati e nel fatto che il mandato conferito è stato mantenuto fino alla conclusione del giudizio di secondo grado, come dimostrato dalle sentenze versate in atti (cfr. documenti allegati al ricorso).
Quanto alla determinazione del compenso, giova rammentare che il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto tenendo conto delle peculiarità del caso specifico (cfr. ex multis, Cass. civile sez. II, 18/10/2023, n.28885); che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cass. civile sez. II, 03/09/2021, n.23873; Cass. ordinanza 18680/2017).
Precisato ciò, il compenso va calcolato tenendo conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, del risultato concretamente ottenuto all'esito del giudizio e delle fasi effettivamente svolte (art. 4, comma 1, D.M. 55/2014).
Quanto al valore della controversia trova applicazione l'art. 5 co. 2 del D.M. 55/2014 in base al quale, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Nel caso che ci occupa, il valore della domanda è pari ad € 6.746,60, corrispondente alla pretesa fatta valere da , per le causali specificate in atti. Controparte_1
Quanto al risultato concretamente ottenuto occorre dare atto che, in entrambi i gradi di giudizio, la cliente è risultata soccombente con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Possono pertanto ragionevolmente trovare applicazione i parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base al D.M. 55/2014 vigente ratione temporis.
In definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv. , della complessiva somma di € 4.722,00, di cui € 2.738,00 per il Parte_1 primo grado di giudizio (così determinato: fase di studio € 438,00; fase introduttiva € 370,00; fase istruttoria € 1.120,00; fase decisionale € 810,00) ed € 1.984,00 per il secondo grado di giudizio (così determinato: fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 461,00; fase decisionale € 956,00).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento, le stesse sono calcolate nella misura che è liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 4.722,00, oltre Parte_1 accessori di Legge;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 al pagamento, in favore di , delle spese di lite che quantifica in € 1.500,00 Parte_1 oltre accessori di legge.
Palermo, 4/04/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo