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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4216/2022 promossa da: già C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Giordano Marco, domiciliata in Salerno alla via F.P. Volpe n. 8;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliata in Napoli alla via M.
Cervantes n. 64;
CONVENUTA
(C.F. , Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO CONTUMAACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giusto atto di pignoramento ritualmente notificato, la (d'ora in Controparte_3 Parte_1
Parte poi avviava la procedura esecutiva immobiliare avente r.g.e. n. 303/2017 nei confronti di
Pneumatici & Servizi s.r.l. (allora denominata , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11
1 Autorizzata la vendita dei sette lotti oggetto della procedura, in data 23.08.2021 la creditrice procedente rinunciava alla procedura esecutiva e chiedeva ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Alla data della rinuncia all'esecuzione, in seno alla procedura erano stati incamerati complessivi euro 100.000,00 circa (distribuiti su un c/c e due libretti) derivanti da canoni di locazione dei beni pignorati, cauzioni di aggiudicatari decaduti, etc..
In data 01.09.2021 il giudice dell'esecuzione pronunciava quattordici decreti di liquidazione del compenso in favore del custode e del professionista delegato (uno per ogni lotto) e dichiarava l'estinzione della procedura, mentre il 17.09.2021 emetteva ulteriori sette decreti di liquidazione del saldo del compenso (uno per ogni lotto) in favore dell'esperto stimatore.
Il g.e. poneva il pagamento degli ausiliari a carico della procedura mediante prelievo dai libretti/cc in atti ovvero, in caso di incapienza, a carico del creditore procedente.
In data 21.09.2021 Pneumatici & Servizi s.r.l. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso i decreti di liquidazione sul presupposto che, essendo intervenuta la rinuncia alla procedura, ai sensi degli artt. 8 d.p.r. n. 115/2002, 629 e 632 c.p.c. i compensi degli ausiliari dovevano essere posti a carico della , mentre l'attivo della procedura doveva essere restituito al debitore. Controparte_3
La società opponente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei decreti di liquidazione nonché, nel merito, la parziale modifica degli stessi, ponendo il pagamento dei relativi importi a carico dell'istituto di credito, con conseguente restituzione dell'attivo al debitore o, in subordine, ai soggetti che hanno versato gli importi.
Con ordinanza del 06.07.2022 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda di sospensione ed assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
La decisione del g.e. si fonda sulle seguenti ragioni:
- fumus di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro il provvedimento di estinzione della procedura pronunciato l'01.09.2021 ed i conseguenti decreti di liquidazione andava proposto il reclamo al collegio previsto dall'art. 630 c.p.c.;
- il pagamento dei compensi va posto a carico della procedura attingendo all'attivo della stessa e ciò in omaggio al principio della cd. tara del ricavato, in forza del quale il peso economico del processo esecutivo deve gravare sul debitore.
In data 05.08.2022 Pneumatici & Servizi s.r.l. ha introdotto il merito dell'opposizione nei
Parte confronti di e dell'Avv. (custode e professionista delegato alla vendita), Controparte_4
reiterando le doglianze fatte valere in sede esecutiva.
L'Avv. è rimasto contumace. CP_4
2 Parte
Si è costituita chiedendo l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi:
- con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non è possibile chiedere una modifica e/o revoca dei provvedimento del giudice dell'esecuzione, se non previa domanda di declaratoria di illegittimità degli stessi;
- l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ed i decreti di liquidazione andavano impugnati con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.;
- è corretta la decisione di porre il pagamento a carico della procedura e, quindi, della parte esecutata;
- l'accordo transattivo giustificativo della rinuncia all'esecuzione prevedeva espressamente il pagamento delle spese di procedura da parte del debitore
Riservata la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti costituite hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione
Parte ex art. 617 c.p.c. sollevata da ed erroneamente – ancorché in via sommaria - ritenuta fondata dal giudice dell'esecuzione.
Invero, con il rimedio in esame Pneumatici & Servizi s.r.l. (allora denominata
[...]
non ha impugnato l'ordinanza dell'01.09.2021 con la quale veniva dichiarata Controparte_2
l'estinzione del processo esecutivo, bensì i decreti di liquidazione dei compensi limitatamente al profilo riguardante la parte a carico della quale porre il pagamento degli ausiliari.
Trova dunque applicazione l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione - condiviso dallo scrivente magistrato – secondo cui “avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso;
b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo
3 esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese” (tra le tante, cfr. Cass civ. n. 21874/2021, n. 12434/2021, n. 2097172017, etc.).
E' stato infatti affermato che “in caso di decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione, laddove si intenda contestare il provvedimento nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento, e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo (in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.
617 c.p.c., laddove si intenda, come nella specie, mettere in discussione l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. n. 21874/2021).
Nel caso in esame, la società opponente non ha contestato né la dichiarazione di estinzione della procedura (in questo caso dovendosi proporre il reclamo ex art. 620 c.p.c.), né la quantificazione dei compensi degli ausiliari (in questo caso dovendosi proporre l'impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002), ma ha contestato l'individuazione della parte tenuta al pagamento.
Da tanto consegue la corretta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Parte Infondata è anche l'eccezione di secondo la quale sarebbe inammissibile la domanda di revoca/modifica degli atti impugnati, in quanto non preceduta dalla richiesta di accertamento dell'illegittimità degli stessi.
Difatti, dalla lettura del ricorso si evince come la domanda di parziale revoca/modifica degli atti si fondi proprio sulla ritenuta illegittimità degli stessi, sicché le domande sono ammissibili in quanto presuppongono il previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti opposti.
Peraltro, nella parte conclusiva dell'atto di citazione la società opponente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei decreti di liquidazione.
Trattasi non certo di una domanda nuova, bensì di una mera precisazione di quelle avanzate con il ricorso oppositivo, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta.
Passando al merito dell'opposizione, la stessa investe l'individuazione della parte (creditore o debitore) su cui far gravare il pagamento dei compensi degli ausiliari liquidati successivamente alla rinuncia alla procedura esecutiva.
Secondo l'opponente, le stesse dovrebbero gravare sul creditore rinunciante.
Viceversa, secondo quest'ultimo le spese dovrebbero essere sopportate dalla parte debitrice quale soggetto che ha cagionato la procedura esecutiva.
La tesi da accogliere è quella della società opponente.
4 Invero, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- l'art. 509 c.p.c., a mente del quale “la somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario”;
- l'art. 629 c.p.c. il quale, dopo aver disciplinato l'ipotesi di estinzione del processo esecutivo per rinuncia dei creditori muniti di titolo esecutivo, prevede che “in quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306”;
- l'art. 632 c.p.c., ai sensi del quale “con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591bis. Se
l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma;
- l'art. 310 ult. co. c.p.c., ai sensi del quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
- l'art. 8 d.p.r. n. 115/2002, ai sensi del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.
Dai riferimenti legislativi sopra richiamati si evince che, verificatasi l'estinzione del processo esecutivo per effetto della rinuncia da parte del creditore, la somma ricavata dalla procedura deve essere restituita al debitore.
Su quest'ultimo non possono infatti farsi gravare le spese necessarie al pagamento degli ausiliari e ciò sia perché per effetto dell'estinzione della procedura non vi è più una parte esecutata, sia perché gli ausiliari sono stati nominati nell'interesse di una parte (il creditore procedente) che ha successivamente rinunciato al processo, con la conseguenza che è quest'ultima a dover essere gravata del pagamento.
Una diversa soluzione può operare soltanto laddove il creditore ed il debitore presentino una richiesta congiunta di imputazione delle spese a carico della parte esecutata.
Nel caso in esame alcuna istanza congiunta è stata formulata al g.e.; viceversa, nell'atto di Parte rinuncia ha chiesto al g.e. di procedere alla estinzione della procedura ed all'ordine di
5 cancellazione del pignoramento. Parte
Peraltro, nella comunicazione trasmessa il 03.08.2021 da alla società debitrice, l'istituto di credito dichiarava di aver ricevuto l'importo di euro 1.400.000,00 a tacitazione della sorta capitale, degli interessi e delle spese.
Né la conclusione qui raggiunta può ritenersi pregiudizievole per il creditore procedente che intenda evitare, una volta concluso l'accordo transattivo col debitore, di trovarsi esposto in futuro all'obbligo di pagare gli ausiliari e che, per tale ragione, intenda porre il pagamento a carico del debitore.
In questo caso, oltre alla citata possibilità di una domanda congiunta rivolta al g.e., il creditore ha la possibilità di depositare istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. ed al contempo di chiedere al g.e. di quantificare i compensi fino a quel momento dovuti agli ausiliari, così da inserire anche tali somme nella trattativa di bonario componimento.
In assenza di ciò e depositata semplicemente la rinuncia alla procedura, i compensi successivamente liquidati dal g.e. vanno posti a carico del creditore, mentre l'eventuale attivo della procedura va restituito a colui che non è più parte esecutata, essendosi estinto il processo esecutivo.
Ad una diversa conclusione non conduce nemmeno il principio della cd. tara del ricavato.
Lo stesso sta a significare che a differenza che nel giudizio di cognizione, nel processo esecutivo non è possibile individuare una parte “vittoriosa” e una parte “soccombente” sicché, se il giudice liquida somme dovute a titolo di spese, queste ultime devono gravare sul ricavato dell'esecuzione, che comprende anche le rendite e i proventi della cosa pignorata.
Tuttavia, tale principio opera nel caso in cui la procedura giunga al suo esito fisiologico, ossia alla distribuzione del ricavato conseguente alla vendita del bene pignorato ed alla soddisfazione del credito in executivis.
Viceversa, qualora il processo esecutivo si estingua poiché allo stesso abbia rinunciato il creditore, è su quest'ultimo che devono gravare le spese di esecuzione, mentre l'attivo della procedura va restituito al titolare del bene ormai svincolato dal pignoramento.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di parziale illegittimità dei quattordici decreti di liquidazione emessi in data 01.09.2021 e degli ulteriori sette decreti di liquidazione emessi il 17.09.2021.
Per l'effetto, il pagamento degli importi ivi indicati va posto a carico della creditrice
[...]
, con conseguente restituzione al debitore dell'attivo della procedura esecutiva. Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
6 L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Pneumatici & Servizi s.r.l. (già Controparte_2
;
[...]
2) dichiara la parziale illegittimità dei quattordici decreti emessi in data 01.09.2021 e degli ulteriori sette decreti emessi il 17.09.2021, aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti a custode, professionista delegato alla vendita ed esperto stimatore;
3) pone il pagamento degli importi ivi indicati a carico della , Parte_3
con conseguente restituzione al debitore dell'attivo della procedura esecutiva;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
Pneumatici & Servizi s.r.l., che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi ed euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco
Giordano dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 27/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4216/2022 promossa da: già C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Giordano Marco, domiciliata in Salerno alla via F.P. Volpe n. 8;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli Avv.ti Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliata in Napoli alla via M.
Cervantes n. 64;
CONVENUTA
(C.F. , Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO CONTUMAACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giusto atto di pignoramento ritualmente notificato, la (d'ora in Controparte_3 Parte_1
Parte poi avviava la procedura esecutiva immobiliare avente r.g.e. n. 303/2017 nei confronti di
Pneumatici & Servizi s.r.l. (allora denominata , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11
1 Autorizzata la vendita dei sette lotti oggetto della procedura, in data 23.08.2021 la creditrice procedente rinunciava alla procedura esecutiva e chiedeva ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Alla data della rinuncia all'esecuzione, in seno alla procedura erano stati incamerati complessivi euro 100.000,00 circa (distribuiti su un c/c e due libretti) derivanti da canoni di locazione dei beni pignorati, cauzioni di aggiudicatari decaduti, etc..
In data 01.09.2021 il giudice dell'esecuzione pronunciava quattordici decreti di liquidazione del compenso in favore del custode e del professionista delegato (uno per ogni lotto) e dichiarava l'estinzione della procedura, mentre il 17.09.2021 emetteva ulteriori sette decreti di liquidazione del saldo del compenso (uno per ogni lotto) in favore dell'esperto stimatore.
Il g.e. poneva il pagamento degli ausiliari a carico della procedura mediante prelievo dai libretti/cc in atti ovvero, in caso di incapienza, a carico del creditore procedente.
In data 21.09.2021 Pneumatici & Servizi s.r.l. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso i decreti di liquidazione sul presupposto che, essendo intervenuta la rinuncia alla procedura, ai sensi degli artt. 8 d.p.r. n. 115/2002, 629 e 632 c.p.c. i compensi degli ausiliari dovevano essere posti a carico della , mentre l'attivo della procedura doveva essere restituito al debitore. Controparte_3
La società opponente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei decreti di liquidazione nonché, nel merito, la parziale modifica degli stessi, ponendo il pagamento dei relativi importi a carico dell'istituto di credito, con conseguente restituzione dell'attivo al debitore o, in subordine, ai soggetti che hanno versato gli importi.
Con ordinanza del 06.07.2022 il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda di sospensione ed assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
La decisione del g.e. si fonda sulle seguenti ragioni:
- fumus di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro il provvedimento di estinzione della procedura pronunciato l'01.09.2021 ed i conseguenti decreti di liquidazione andava proposto il reclamo al collegio previsto dall'art. 630 c.p.c.;
- il pagamento dei compensi va posto a carico della procedura attingendo all'attivo della stessa e ciò in omaggio al principio della cd. tara del ricavato, in forza del quale il peso economico del processo esecutivo deve gravare sul debitore.
In data 05.08.2022 Pneumatici & Servizi s.r.l. ha introdotto il merito dell'opposizione nei
Parte confronti di e dell'Avv. (custode e professionista delegato alla vendita), Controparte_4
reiterando le doglianze fatte valere in sede esecutiva.
L'Avv. è rimasto contumace. CP_4
2 Parte
Si è costituita chiedendo l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'opposizione per i seguenti motivi:
- con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non è possibile chiedere una modifica e/o revoca dei provvedimento del giudice dell'esecuzione, se non previa domanda di declaratoria di illegittimità degli stessi;
- l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ed i decreti di liquidazione andavano impugnati con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.;
- è corretta la decisione di porre il pagamento a carico della procedura e, quindi, della parte esecutata;
- l'accordo transattivo giustificativo della rinuncia all'esecuzione prevedeva espressamente il pagamento delle spese di procedura da parte del debitore
Riservata la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti costituite hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione
Parte ex art. 617 c.p.c. sollevata da ed erroneamente – ancorché in via sommaria - ritenuta fondata dal giudice dell'esecuzione.
Invero, con il rimedio in esame Pneumatici & Servizi s.r.l. (allora denominata
[...]
non ha impugnato l'ordinanza dell'01.09.2021 con la quale veniva dichiarata Controparte_2
l'estinzione del processo esecutivo, bensì i decreti di liquidazione dei compensi limitatamente al profilo riguardante la parte a carico della quale porre il pagamento degli ausiliari.
Trova dunque applicazione l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione - condiviso dallo scrivente magistrato – secondo cui “avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso;
b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo
3 esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese” (tra le tante, cfr. Cass civ. n. 21874/2021, n. 12434/2021, n. 2097172017, etc.).
E' stato infatti affermato che “in caso di decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione, laddove si intenda contestare il provvedimento nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento, e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo (in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.
617 c.p.c., laddove si intenda, come nella specie, mettere in discussione l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. n. 21874/2021).
Nel caso in esame, la società opponente non ha contestato né la dichiarazione di estinzione della procedura (in questo caso dovendosi proporre il reclamo ex art. 620 c.p.c.), né la quantificazione dei compensi degli ausiliari (in questo caso dovendosi proporre l'impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002), ma ha contestato l'individuazione della parte tenuta al pagamento.
Da tanto consegue la corretta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Parte Infondata è anche l'eccezione di secondo la quale sarebbe inammissibile la domanda di revoca/modifica degli atti impugnati, in quanto non preceduta dalla richiesta di accertamento dell'illegittimità degli stessi.
Difatti, dalla lettura del ricorso si evince come la domanda di parziale revoca/modifica degli atti si fondi proprio sulla ritenuta illegittimità degli stessi, sicché le domande sono ammissibili in quanto presuppongono il previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti opposti.
Peraltro, nella parte conclusiva dell'atto di citazione la società opponente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei decreti di liquidazione.
Trattasi non certo di una domanda nuova, bensì di una mera precisazione di quelle avanzate con il ricorso oppositivo, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta.
Passando al merito dell'opposizione, la stessa investe l'individuazione della parte (creditore o debitore) su cui far gravare il pagamento dei compensi degli ausiliari liquidati successivamente alla rinuncia alla procedura esecutiva.
Secondo l'opponente, le stesse dovrebbero gravare sul creditore rinunciante.
Viceversa, secondo quest'ultimo le spese dovrebbero essere sopportate dalla parte debitrice quale soggetto che ha cagionato la procedura esecutiva.
La tesi da accogliere è quella della società opponente.
4 Invero, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- l'art. 509 c.p.c., a mente del quale “la somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario”;
- l'art. 629 c.p.c. il quale, dopo aver disciplinato l'ipotesi di estinzione del processo esecutivo per rinuncia dei creditori muniti di titolo esecutivo, prevede che “in quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306”;
- l'art. 632 c.p.c., ai sensi del quale “con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591bis. Se
l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma;
- l'art. 310 ult. co. c.p.c., ai sensi del quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
- l'art. 8 d.p.r. n. 115/2002, ai sensi del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.
Dai riferimenti legislativi sopra richiamati si evince che, verificatasi l'estinzione del processo esecutivo per effetto della rinuncia da parte del creditore, la somma ricavata dalla procedura deve essere restituita al debitore.
Su quest'ultimo non possono infatti farsi gravare le spese necessarie al pagamento degli ausiliari e ciò sia perché per effetto dell'estinzione della procedura non vi è più una parte esecutata, sia perché gli ausiliari sono stati nominati nell'interesse di una parte (il creditore procedente) che ha successivamente rinunciato al processo, con la conseguenza che è quest'ultima a dover essere gravata del pagamento.
Una diversa soluzione può operare soltanto laddove il creditore ed il debitore presentino una richiesta congiunta di imputazione delle spese a carico della parte esecutata.
Nel caso in esame alcuna istanza congiunta è stata formulata al g.e.; viceversa, nell'atto di Parte rinuncia ha chiesto al g.e. di procedere alla estinzione della procedura ed all'ordine di
5 cancellazione del pignoramento. Parte
Peraltro, nella comunicazione trasmessa il 03.08.2021 da alla società debitrice, l'istituto di credito dichiarava di aver ricevuto l'importo di euro 1.400.000,00 a tacitazione della sorta capitale, degli interessi e delle spese.
Né la conclusione qui raggiunta può ritenersi pregiudizievole per il creditore procedente che intenda evitare, una volta concluso l'accordo transattivo col debitore, di trovarsi esposto in futuro all'obbligo di pagare gli ausiliari e che, per tale ragione, intenda porre il pagamento a carico del debitore.
In questo caso, oltre alla citata possibilità di una domanda congiunta rivolta al g.e., il creditore ha la possibilità di depositare istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. ed al contempo di chiedere al g.e. di quantificare i compensi fino a quel momento dovuti agli ausiliari, così da inserire anche tali somme nella trattativa di bonario componimento.
In assenza di ciò e depositata semplicemente la rinuncia alla procedura, i compensi successivamente liquidati dal g.e. vanno posti a carico del creditore, mentre l'eventuale attivo della procedura va restituito a colui che non è più parte esecutata, essendosi estinto il processo esecutivo.
Ad una diversa conclusione non conduce nemmeno il principio della cd. tara del ricavato.
Lo stesso sta a significare che a differenza che nel giudizio di cognizione, nel processo esecutivo non è possibile individuare una parte “vittoriosa” e una parte “soccombente” sicché, se il giudice liquida somme dovute a titolo di spese, queste ultime devono gravare sul ricavato dell'esecuzione, che comprende anche le rendite e i proventi della cosa pignorata.
Tuttavia, tale principio opera nel caso in cui la procedura giunga al suo esito fisiologico, ossia alla distribuzione del ricavato conseguente alla vendita del bene pignorato ed alla soddisfazione del credito in executivis.
Viceversa, qualora il processo esecutivo si estingua poiché allo stesso abbia rinunciato il creditore, è su quest'ultimo che devono gravare le spese di esecuzione, mentre l'attivo della procedura va restituito al titolare del bene ormai svincolato dal pignoramento.
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di parziale illegittimità dei quattordici decreti di liquidazione emessi in data 01.09.2021 e degli ulteriori sette decreti di liquidazione emessi il 17.09.2021.
Per l'effetto, il pagamento degli importi ivi indicati va posto a carico della creditrice
[...]
, con conseguente restituzione al debitore dell'attivo della procedura esecutiva. Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
6 L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Pneumatici & Servizi s.r.l. (già Controparte_2
;
[...]
2) dichiara la parziale illegittimità dei quattordici decreti emessi in data 01.09.2021 e degli ulteriori sette decreti emessi il 17.09.2021, aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti a custode, professionista delegato alla vendita ed esperto stimatore;
3) pone il pagamento degli importi ivi indicati a carico della , Parte_3
con conseguente restituzione al debitore dell'attivo della procedura esecutiva;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3
Pneumatici & Servizi s.r.l., che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi ed euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco
Giordano dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, 27/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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