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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1052/2022 promossa da:
, nato in [...], il [...], ivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Rina SC, cod. fisc.; C.F._1
-opponente;
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la CP_1 P.IVA_1
carica a presso la Casa Comunale di Piazza Coppola 2, cap 94100, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio Lorito;
-opposto avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Parte opponente: “ chiede Preliminarmente che Codesto Ecc.mo Giudice voglia rimettere la contesa
dinanzi ad un organismo di conciliazione Nel merito: precisa le conclusioni e discute la causa
insistendo su tutto quanto dedotto ed eccepito con gli tutti scritti difensivi e di causa in atti, qui da
intendersi integralmente trascritti e riportati, sulle cui domande, considerazioni e conclusioni insiste,
contesta tutto quanto ex adverso, e CHIEDE CHE la causa sia assunta a sentenza con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. vecchio rito”. Di seguito le conclusioni formulate in seno alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.: “Revocare ai sensi dell'art 177 c.p.c la propria ordinanza resa in data 6 aprile
2023 e, per l'effetto, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto Nel
merito: 1) Accogliere le eccezioni e le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio e
nell'odierna memoria e all'uopo accertare e dichiarare inammissibile, illegittimo e nullo o comunque
privare di efficacia e, per l'effetto, revocare con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto 2)
Respingere la domanda dell'opposto perchè infondata in fatto e in diritto, ma anche perché la pretesa
è inesistente e priva di titolo 3) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'inesistenza del diritto da parte del , in persona del leg. rapp. p.t.. a procedere ad CP_1
esecuzione forzata. 4) Accogliere le eccezioni e le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio
e nell'odierna memoria ed all'uopo, per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare inefficace,
inesistente, nullo o comunque privare di efficacia con qualunque formula e, per l'effetto, annullare il
decreto ingiuntivo opposto. In subordine e nella non temuta ipotesi che il Giudice non voglia
accogliere le superiori richieste:- Dichiarare la legittimità delle somme pagate dal , in CP_1
persona del leg. rapp. p.t. a favore dell'ing. per le spese di precetto, esecuzione, Pt_1
registrazione dell'ordinanza di assegnazione, di visto dell' Ordine e Cassa, e tutte le spese irripetibili;
- Condannare il in persona del leg. rapp. p.t. al rimborso in favore dell'odierno CP_1
opponente di tutte le somme versate dall' a titolo di IVA ed Irpef nonché di tutte le CP_2 pagina 2 di 22 somme irripetibili, in conseguenza dell'emissione della fattura n. 02/96 del 08/03/96. Condannare
l'opposto , in persona del leg. rapp. p.t. alla refusione delle spese, diritti ed onorari di CP_1
causa anche ex art. 96 c.p.c.”.
Parte opposta: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a ogni domanda, eccezione e
deduzione rassegnata negli scritti difensivi di parte e nei verbali di causa e chiede che la causa sia
decisa accordandosi i termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito di comparse
conclusionali e repliche”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“1)preliminarmente, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevata la
presenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
2)accertare e dichiarare l'infondatezza dei
motivi di opposizione proposti dall'Ing. avverso il decreto ingiuntivo opposto (n. Parte_1
245/2022 del Tribunale Civile di Enna del 22.07.2022; R.G. 120/2022) e per tutte le ragioni esposte in
parte motiva;
3)confermare a ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 245/2022 del Tribunale
Civile di Enna del 22.07.2022; R.G. 120/2022); 4)in ogni caso accertare e dichiarare, per tutte quante
le ragioni specificate nel corpo del presente atto, che il è creditore dell'Ing. CP_1 [...]
per la somma complessiva di € 107.258,17 oltre interessi legali dalla data del decreto Pt_1
ingiuntivo al soddisfo (oltre a compensi e spese della procedura monitoria) calcolata come differenza
tra le somme (al 50%) incassate dal professionista l'08.03.1996 e il credito risultante dal disciplinare
d'incarico (e già accertato con le sentenze n. 127/2013 del Tribunale Civile di Enna e n. 178/2015
della Corte d'Appello di Caltanissetta) oltre agli interessi al tasso legale calcolate sulla sorte capitale
con decorrenza dall'08.03.1996 al soddisfo;
5)per l'effetto, condannare l'Ing. al Parte_1
pagamento in favore del della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto ovvero CP_1
della somma maggiore o minore – con riserva d'appello in quest'ultima eventualità – che risulterà in
esito all'accertamento, oltre interessi al tasso legale dall'08.03.1996 al soddisfo e oltre ai compensi e
alle spese del giudizio monitorio;
6)ritenere in ogni caso infondate le eccezioni, rispettivamente, di pagina 3 di 22 nullità del decreto ingiuntivo opposto per identità di cause (ne bis in idem), di decadenza dell'azione
(?), di prescrizione del credito e di risarcimento del danno per lite temeraria come articolate
dall'opponente; 7)rigettare in ogni caso ciascuno dei motivi di opposizione;
8)condannare l'opponente
al pagamento di compensi e spese di lite per ritenuta soccombenza sui punti azionati con
l'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Antefatto.
Nell'anno 1984 il Comune di affidò all'opponente, , e ad altro professionista (tale CP_1 Parte_1
), un incarico attinente alla redazione dei piani di recupero di alcune zone del territorio. Persona_1
Espletato l'incarico, i due professionisti ottennero nei confronti del un decreto CP_1
ingiuntivo per la somma di £ 258.500.255 oltre interessi legali maturati e maturandi dal 20.8.1991 al soddisfo, oltre spese, competenze ed onorari (liquidati in complessive £ 1.519.600 di cui £. 99.600 per spese, £ 1.420.000, per diritti di procuratore e onorario, oltre IVA e C.P.A).
Seguì un contenzioso all'esito del quale il tribunale, con decisione confermata in sede di gravame, in parziale accoglimento dell'opposizione allora spiegata dal ridusse l'importo ingiunto in Parte_2
seno al provvedimento monitorio, contestualmente revocandolo.
Segnatamente, il tribunale condannò il al pagamento, in favore di e CP_1 Persona_1
, in solido fra loro, della somma di € 41.316,55, oltre interessi legali dal 20/08/1991 al Parte_1
soddisfo (sentenza del Tribunale di Enna n. 127/2013, in atti, nonché sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta n. 178/2015, in atti).
pagina 4 di 22 Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al tribunale, in forza della concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, i professionisti e SC diedero Pt_1
esecuzione al provvedimento monitorio ottenendo il pagamento delle somme ivi indicate.
Più precisamente, in data 14.6.1995 l'opponente , insieme al SC, notificò al Pt_1 CP_1
atto di pignoramento presso terzi, e, all'esito (marzo 1996), il tesoriere comunale versò in favore
[...]
dei due professionisti la complessiva somma di £ 377.409.600,00 – euro 194.915,8 (v. quietanza di pagamento sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Fatti di causa
Poiché l'importo pagato in forza dell'esecuzione del provvedimento monitorio poi revocato risultava nettamente superiore a quanto spettante ai professionisti all'esito del giudizio di cui si è detto, il ha chiesto e ottenuto, nei confronti di entrambi i professionisti, ingiunzioni di CP_1
pagamento volte a ottenere il recupero delle somme indebitamente corrisposte (ossia corrisposte in eccesso rispetto al somma accertata con sentenza passata in giudicato), oltre interessi e spese.
Ciò nella misura del 50% ciascuno, di modo che nei confronti del è stato ingiunto il Pt_1
pagamento di euro 67.393,03 a titolo di sorte capitale indebitamente pagata, oltre euro 39.941,74 a titolo di interessi dalla data del pagamento - marzo 1996 - a quella del ricorso monitorio - febbraio
2022 -, così per complessivi euro 107.334,77, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo e spese.
Posizioni delle parti oppone il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti deducendo: i) la violazione Parte_1
del divieto di bis in idem; ii) la decadenza e la prescrizione del credito azionato dal Comune opposto;
iii) la carenza, in ogni caso, di liquidità del credito;
iv) l'assenza di prova dell'incasso, da parte di esso opponete, della metà della somma corrisposta dal in esecuzione del provvedimento CP_1
monitorio poi revocato;
iv) l'erroneo calcolo degli interessi, anche con riferimento alla data di pagina 5 di 22 decorrenza degli stessi;
v) l'erroneo calcolo della somma dovuta a titolo di capitale, non dovendosi ricomprendere le somme destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi, né quelle destinate al pagamento delle spese legali;
vi) l'assenza, in ogni caso, di un valido titolo esecutivo e di qualsivoglia titolo per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Formula, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Il Come di Enna chiede il rigetto dell'opposizione.
Motivi
Anzitutto, visto il tenore dell'opposizione, appare necessario rammentare che il procedimento che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un processo di cognizione ove non ci si limita a verificare la legittima concessione dell'ingiunzione, ma si procede all'esame delle pretese sostanziali delle parti.
Il processo investe, in altri termini, il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria.
Sempre in via preliminare, appare ancora opportuno ricordare che la peculiarità del processo di opposizione a decreto ingiuntivo sta nella posizione processuale delle parti, che risulta difforme da quella sostanziale: è infatti l'opposto che, pur essendo formalmente convenuto in giudizio, riveste la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, pur avendo convenuto in giudizio l'opposto, riveste la posizione sostanziale di convenuto (Corte di cassazione, S.U., sentenza 18 settembre 2020, n.
19596).
Ne segue che, nel caso di specie, la corretta ripartizione degli oneri assertori e probatori comporta in capo all'opposto attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova del fatto CP_1
costitutivo del diritto fatto valere, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento (nel caso di specie restitutorio) di controparte, mentre in capo al , convenuto in senso sostanziale, incombe Pt_1 pagina 6 di 22 l'onere di (anzitutto) allegare e (poi) provare o la mancanza del titolo costitutivo del diritto azionato da controparte, ovvero il proprio esatto adempimento, salva la possibilità (nella fattispecie non attuata) di
contro
-eccepire, a sua volta, l'inadempimento di controparte, nel qual caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli oneri probatori si invertirebbero, spettando questa volta al creditore opposto provare preliminarmente di aver adempiuto la propria obbligazione (cfr. Sezioni Unite della
Corte di Cassazione 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso in esame, il diritto fatto valere in giudizio dall'attore in senso sostanziale, ossia dal CP_1
è il diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato a controparte sulla base di un titolo
[...]
rappresentato dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e poi revocato a conclusione di un giudizio che, come sopra indicato, venne definito con il ridimensionamento della pretesa creditoria nelle more portata a esecuzione.
Dunque, nel presente giudizio a cognizione piena, il in applicazione dei principi CP_1
relativi all'onere della prova sopra richiamati, è tenuto a provare: i) l'avvenuto pagamento in favore dell'opponente di una somma di denaro, nonché, ii) il carattere indebito del pagamento medesimo,
potendo per il resto limitarsi ad allegare la mancata restituzione dell'indebito da parte del . Pt_1
Spetta a quest'ultimo la prova, in alternativa, all'avvenuta integrale restituzione dell'indebito, della insussistenza del pagamento o del suo carattere indebito.
Ebbene, la prova del pagamento e del suo carattere indebito appare pienamente raggiunta: si veda,
quanto al pagamento, la quietanza di pagamento rilasciata dall'opponente (unitamente al Pt_1
SC) e, quanto al carattere indebito del pagamento stesso, la revoca del provvedimento giurisdizionale che quel pagamento aveva imposto (sentenze del tribunale di enna e della Corte di
Appello di Caltanissetta in atti).
pagina 7 di 22 A fronte di ciò, appare destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e, a monte, logicamente incomprensibile, la doglianza formulata dall'opponente, nella parte in cui questi sostiene la carenza di titolo in capo al per ottenere l'ingiunzione opposta. CP_1
Se, infatti, il riferimento è da intendersi alla carenza di titolo esecutivo, basterà rammentare che al fine di ottenere un decreto ingiuntivo non occorre essere muniti di titolo esecutivo, anzi, il ricorso monitorio giova al creditore proprio per munirsi di un titolo esecutivo.
Se, invece, s'intende dire che il era privo di un titolo idoneo a ottenere l'ingiunzione CP_1
di pagamento, trattasi di affermazione infondata poiché, come si è accennato, è in atti la documentazione da cui emerge chiaramente il pagamento di somme non dovute, che vanno, quindi,
restituite.
Infondate sono anche tutte le doglianze con cui si contestano i presupposti di certezza, esigibilità e liquidità del credito ingiunto.
Come accennato, il credito si compone di due voci distinte:
A) il credito per la sorte capitale nascente dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 127/2013 (poi confermata dalla sentenza n. 178/2015 resa in secondo grado dalla Corte d'Appello di Caltanissetta) o,
per meglio dire, dalla differenza tra l'importo che, in forza di tale sentenza, il è stato CP_1
condannato a pagare (pro-quota) all'odierno opponente e l'importo che lo stesso aveva nelle CP_1
more pagato a seguito dell'esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 176/1994
del 23.03.1994 poi revocato;
B) il credito per interessi compensativi autonomamente calcolati dall'Ente sulla predetta sorte capitale,
al tasso legale, a decorrere dal giorno 8.3.1996, ossia dalla data del pagamento effettuato dal Tesoriere
del (attestato, tra l'altro, da apposita ricevuta sottoscritta di pugno anche dal ) CP_1 Pt_1
pagina 8 di 22 Ebbene, quanto al credito per sorte capitale di cui al superiore punto A), la sua esistenza, liquidità ed esigibilità non appaiono revocabili in dubbio.
In ordine all'an e al quantum il credito per sorte capitale è deducibile dalla documentazione prodotta in giudizio, mediante una semplice sottrazione matematica e, precisamente, dalla sentenza n. 127/2013 e dal D.I. 176/1994 del 23.03.1994 unitamente alla quietanza di pagamento (v. in atti).
Emerge in modo chiaro che la sentenza n. 127/2013 ha rideterminato il credito, già pagato nella misura complessiva Lire 370.409.600, in quello ammontante, per quanto concerne la posizione del , a Pt_1
€ 30.064,86 (€ 20.658,27 per capitale ed € 9.406,59 per interessi).
Eseguendo una semplice sottrazione, allora, può facilmente desumersi che –con riferimento alla sola posizione del – la differenza pagata in eccesso dal ammonta esattamente ad Pt_1 CP_1
€ 67.393,03 chiesti in ripetizione dal a titolo di sorte capitale (€ 97.457,30 - € 30.064,86 = € CP_1
67.393,03).
In ordine, invece, al credito per interessi, questi appaiono correttamente quantificati nella misura di €
39.865,14.
Per un verso, infatti, nessuna specifica eccezione risulta formulata dall'opponente, che si limita a eccepire l'inesatta quantificazione, mentre, per altro verso, l'importo risulta in linea con i tassi vigenti assumendo quale sorte capitale il sopra detto importo di € 67.393,03 e, come data di decorrenza quella del giorno 8.3.1996 (ossia il giorno del pagamento) e come data finale quella del febbraio 2022 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo).
Sotto tale ultimo profilo, del tutto sfornita di fondamento giuridico è la doglianza per cui gli interessi dovrebbero decorrere dalla data della domanda e non già dalla data del pagamento.
L'opponente articola l'eccezione in questione facendo leva sul disposto dell'art. 2033 c.c., ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre pagina 9 di 22 diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Poiché esso opponente avrebbe ricevuto le somme in base a un titolo giudiziale, poi revocato, egli sarebbe da qualificare quale accipiens di buona fede, di modo che dovrà restituire gli interessi solo a far data dalla domanda.
L'infondatezza dell'assunto si coglie osservando come, secondo il condivisibile orientamento della
Corte regolatrice, la fattispecie in questione -ossia di chi riceve il pagamento in forza di titolo giudiziale poi caducato- non sia assoggettabile alla richiamata disciplina dell'indebito, non potendosi qualificare l'accipiens come percettore di buona o di mala fede.
Segnatamente, infatti, “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di
condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega
ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni
sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la
formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica
domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del
"solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto
pagamento” (così Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021) e ciò in quanto, “in tema di
decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della
sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente
esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (articolo 2033
cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale
precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di
buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi
rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e
pagina 10 di 22 della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del
pagamento e non da quello della domanda” (Cass. n. 21992 del 19/10/2007).
Quanto appena ricordato è stato di recente ribadito dalla Corte regolatrice con la pronuncia 2025 n.
901, ove si legge, condivisibilmente, quanto segue: “secondo l'orientamento interpretativo di
legittimità consolidato, per le obbligazioni restitutorie fondate sulla caducazione del titolo provvisorio
di condanna che aveva inizialmente giustificato il pagamento di cui si chiede la ripetizione, la debenza
anche degli interessi sugli importi da restituire non richiede un'apposita domanda ma segue di diritto.
Si richiama la pronuncia di questa Corte n. 34011/2021, totalmente in termini quanto alla debenza
degli interessi nell'obbligazione di restituzione a prescindere da un'apposita domanda, secondo il
quale “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi
caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza
di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o
mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di
un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal
senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di
recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Nella motivazione si evidenzia che le prestazioni da restituire in caso di riforma della sentenza che ne
aveva giustificato la corresponsione sono “prestazioni eseguite e ricevute nella comune
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi
ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva
successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale
subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del
pagamento"; ne consegue che “deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma
domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la pagina 11 di 22 restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera
ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito
un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può
ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in
base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi
degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta
alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali”; “l'accoglimento della
domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il
pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in
esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il
solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha
corrisposto”; tutto ciò comporta anche che, nell'ipotesi in cui il titolo restitutorio non sia esplicito
sulla debenza degli interessi (e non è il caso di specie) “… gli stessi sono dovuti implicitamente, perché
il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla
restituzione (purchè la domanda volta ad ottenere la restituzione … sia stata formulata), in quanto la
domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento” -in
linea con le considerazioni svolte è la giurisprudenza successiva: cfr., da ultimo, Cass n.6381/24 …”.
Dunque, le doglianze dell'opponente quanto all'inesistenza di un titolo per l'ingiunzione opposta,
nonché in ordine alla carenza di certezza e liquidità del credito sono infondate e, con riguardo agli interessi, appaiono altresì temerarie poiché non tengono in considerazione consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte regolatrice.
Infondata, in particolare, e ai limiti della temerarietà, appare anche la doglianza con cui si contesta il
quantum della pretesa di parte opposta sotto un diverso profilo: sostiene infatti l'opponente che non vi pagina 12 di 22 sarebbe prova dell'incasso, da parte sua, di una somma pari al 50% di quella erogata -indebitamente-
dalla tesoreria comunale.
Più precisamente, poiché il pretende dal la restituzione della metà della CP_1 Pt_1
somma di lire 377.409.600,00 (euro 194.915,8), il si oppone deducendo che né dalla Pt_1
quietanza di pagamento né da altro documento si può evincere che della complessiva somma indicata egli incassò il 50%.
L'eccezione, come accennato, appare pretestuosa e strumentale.
Basti considerare, anzitutto, che il , mentre deduce di non aver incassato il 50%, non è in Pt_1
grano nemmeno di indicare la diversa somma che avrebbe invece incassato, salvo produrre con le memorie istruttorie una fattura di minor importo. A nulla vale, si noti, la produzione di una fattura che
è atto di provenienza unilaterale, inidoneo a fornire prova di quanto effettivamente incassato alla luce della quietanza di pagamento sottoscritta.
In secondo luogo, appare di centrale rilievo osservare come analoga eccezione sia stata formulata,
nell'ambito di un parallelo giudizio di opposizione -la cui sentenza di primo grado risulta depositata in atti-, dall'altro professionista che collaborò col e che con questi incassò le somme come Pt_1
risulta dalla quietanza in atti, ossia dal SC.
Ebbene, appare assai strano che entrambi i professionisti deducano di non aver incassato il 50% delle somme, senza nemmeno riuscire a indicare, allora, la diversa percentuale incassata.
Soprattutto, vien da chiedersi, se entrambi incassarono meno di quanto a loro erogato, quale sorte abbiano avuto le somme documentalmente pagate nelle mani degli stessi dalla tesoreria comunale.
Si noti, ad abundantiam, che l'onere di provare la minore percentuale di incasso incombe nella fattispecie in esame su colui che formula la relativa eccezione: il principio di vicinanza, difatti, indica senz'altro nella persona che ha ricevuto le somme rilasciando apposita quietanza unitamente ad altro pagina 13 di 22 soggetto concreditore solidale, l'onere (prima) di allegare e (poi) di provare, la minor percentuale concretamente incassata rispetto alla somma complessivamente ricevuta. Nel caso in esame alla generica allegazione si è accompagnata la produzione di una fattura, la cui inidoneità alla prova, a fronte della quietanza rilasciata e dell'analoga eccezione formulata in altro giudizio dal concreditore solidale, non appare seriamente revocabile in dubbio.
Devesi quindi senzaltro ritenere, anche in via presuntiva, in assenza di una diversa allegazione specifica
(e di una diversa prova) che ciascuno dei professionisti trattenne il 50% delle somme complessivamente erogate dall'ente ora opposto.
Anche sotto tale profilo, quindi, il credito risulta liquido e il decreto ingiuntivo correttamente emesso.
Non coglie poi nel segno nemmeno la denunciata violazione del principio di bis in idem.
A dire dell'opponente osterebbe alla pretesa avanzata dall'amministrazione comunale opposta la circostanza per cui il tribunale, con la sentenza poi confermata in sede di appello, non si limitò a ridimensionare il credito dei professionisti oggetto di ingiunzione e di successiva opposizione da parte del ma giunse a rigettare ogni altra domanda formulata, ivi compresa la domanda CP_1
riconvenzionale allora esperita dall'ente locale per ottenere la restituzione di quanto pagato.
Dalla documentazione in atti, invece, emerge che l'odierno opposto non chiese -pur potendo-,
nell'ambito del giudizio già definito con provvedimento irrevocabile, la restituzione delle somme pagate in forza dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo poi revocato, ma solo la restituzione di quanto versato sino all'introduzione del giudizio in ragione dell'asserito inadempimento al mandato professionale.
In altri termini, la questione della restituzione delle somme erogate dalla tesoreria comunale al non entrò mai a far parte del thema decidendum della controversia già definita tra le parti e Pt_1
non risulta pertanto coperto da alcun accertamento passato in giudicato. Non sussiste alcuna prova a pagina 14 di 22 sostegno dell'eccezione formulata dall'opponente ora in esame: non risulta prodotto alcun atto difensivo col quale il introdusse il tema del pagamento delle somme portate dal CP_1
decreto ingiuntivo né, tanto meno, risulta alcuno scritto difensivo col quale il CP_1
domandò la restituzione di tali somme.
È vero che il avrebbe potuto richiedere la restituzione in quella sede, ma trattavasi di CP_1
una facoltà e non già di un onere per l'ente allora opponente, il quale ha tutto il diritto di instaurare un diverso e nuovo procedimento per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
È il caso di ricordare, sul punto, che “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme
pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in
appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può
essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione
in via estensiva nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere
formulata davanti al giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente” (Cass. 2020 n. 14601).
È proprio quanto avvenuto nella fattispecie sub iudice: l'ente comunale, che oppose il decreto ingiuntivo concesso al (e al SC), non formulò domanda di restituzione di quanto pagato Pt_1
in forza dell'esecuzione del provvedimento monitorio al giudice dell'opposizione; piuttosto, l'ente stesso decise di attendere e di formulare l'istanza con la successiva presentazione di un ricorso monitorio.
Nessuna violazione del divieto di bis in idem appare quindi ravvisabile.
Nessuna decadenza può quindi imputarsi alla parte opposta.
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto.
pagina 15 di 22 A dire dell'opponente, il diritto azionato sarebbe soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 2956
c.c. e, anche a voler ritenere la prescrizione decennale, la stessa sarebbe spirata, risalendo la pretesa dell'ente opposto agli anni 1994/1995.
Al riguardo, è palesemente erroneo il riferimento alla prescrizione breve di cui all'art. 2956 c.c. che concerne, evidentemente, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative mentre, nel caso in esame, a venire in considerazione è il diritto del
solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato sulla base di un titolo poi revocato.
Il credito è quindi senz'altro soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, e ciò a prescindere da un ipotetico diverso termine di prescrizione connesso al titolo originario del pagamento, poiché nel caso della ripetizione di indebito, il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione (v. Cass n. 28436 del 2019).
Ciò chiarito, occorre poi evidenziare che la prescrizione decennale non risulta maturata al momento della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo nei confronti del da parte del Comune Pt_1
opposto.
Sul punto si osserva quanto segue.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (2935 c.c.).
Il momento in questione può essere individuato in quello della conoscenza del carattere indebito del pagamento effettuato, e, quindi, nel momento della emissione della sentenza del tribunale di Enna che,
nel revocare il decreto ingiuntivo intanto portato a esecuzione, rideterminò (riducendolo) il credito dei professionisti che agirono contro il tra cui, appunto il . La sentenza del CP_1 Pt_1
tribunale di Enna risale al 18.3.2013. Il decreto ingiuntivo è stato notificato dall'ente comunale al in data 8.8.2022, ossia prima del decorso del decennio dal momento in cui il diritto poteva Pt_1
essere esercitato. pagina 16 di 22 A ben vedere, invero, il momento di decorrenza della prescrizione potrebbe individuarsi nella data,
certamente anteriore, del pagamento da parte dell'odierno opposto, ossia nel marzo 1996.
Ciò però non conduce a diverse conclusioni.
Difatti, non può trascurarsi che il rapporto tra le parti rimase controverso sino al passaggio in giudicato della decisione della Corte di Appello.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., e in particolare del comma 3 della disposizione in questione, la prescrizione non è quindi decorsa sino al giudicato.
Poiché la decisione della Corte di Appello risale all'anno 2015, appare di tutta evidenza che al momento della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo (anno 2022) non erano ancora decorsi dieci anni.
Ancora infondata è l'eccezione di irripetibilità delle somme relative alle spese di precetto, esecuzione,
registrazione dell'ordinanza di assegnazione, visto dell'Ordine e Cassa, e di tutte le spese inerenti a imposte, tasse e contributi, formulata dall'opponente.
Deve infatti condividersi quanto già statuito da questo tribunale nel parallelo procedimento involgente il professionista che collaborò con l'odierno opponente, in ordine alla sussistenza dell'auto-
responsabilità che l'allora creditore e odierno opponente si è assunto decidendo di procedere a pignoramento sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo, nella piena consapevolezza della rescindibilità del titolo stesso e della provvisorietà dei suoi effetti (v. Trib. Enna 2023 n. 515/2023).
In generale, sul punto deve rilevarsi che l'allora creditore agì in via esecutiva “sulla base di Pt_1
un decreto ingiuntivo che – in quanto provvisoriamente esecutivo – presupponeva una mera
valutazione sommaria dei motivi di opposizione, per cui il creditore medesimo era perfettamente
consapevole del fatto che esso avrebbe potuto essere caducato all'esito del giudizio e, ciò nonostante,
ha deciso di non attendere l'esito del processo esponendosi al rischio di dover restituire (parte di) pagina 17 di 22 quanto ricevuto in pagamento e di risarcire eventuali danni provocati o, come nel caso di specie, di
doversi far carico in via esclusiva e definitiva dei danni provocati a se medesimo in conseguenza
dell'incauta attivazione del provvedimento non definitivo” (cfr. Trib. Enna 515/2023 appena richiamata e la giurisprudenza ivi citata).
Del resto, (v. ancora la sentenza del Tribunale di Enna) la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare recentemente che nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione (così Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 14601 del 09/07/2020).
Ne discende che nessuna distinzione è contemplata tra somme che sono cadute nel personale godimento dell'accipiens (ossia di colui che ha percepito l'indebito) e somme che, sebbene anch'esse indebitamente percepite, siano state destinate dall'accipiens medesimo a specifiche finalità estranee alla propria sfera di godimento.
Pertanto, anche con riferimento alle varie voci (previdenziali, retributive, fiscali e per spese legali di recupero) indicate dall'opponente, deve ritenersi che in tutti i rapporti trilaterali, nei quali vi sia scissione tra autore materiale e destinatario effettivo del pagamento non possa esservi alcuna rilevanza discendente dalla destinazione degli importi versati che, se indebitamente corrisposti, dovranno essere integralmente restituiti (salvo specifiche ed eccezionali disposizioni di legge non applicabili nel caso di specie); diversamente opinando si addosserebbero al solvens le conseguenze dannose imputabili esclusivamente all'accipiens.
pagina 18 di 22 Ciò si ritiene debba valere, anzitutto, per le spese legali sostenute, in quanto il fatto che il Comune di avrebbe potuto evitare l'esecuzione forzata adempiendo spontaneamente, non elide il carattere di CP_1
provvisorietà del diritto azionato, provvisorietà dalla quale discende, come detto, un rischio per il creditore che quel diritto intenda azionare, per il caso in cui la pretesa venga poi esclusa o ridimensionata, rivelandosi in tal caso giustificata (ex post) la resistenza del debitore all'adempimento.
Infondati appaiono anche gli argomenti dedotti dall'opponente con riferimento alla natura di alcune voci ricomprese tra gli importi recuperati, come quelli per tributi e in particolare per IVA dovuta sui compensi, importi che andrebbero decurtati, sempre a dire dell'opponente, in quanto trattasi di somme rispetto alle quali sarebbe chiamato a rispondere in ultima istanza il creditore opposto.
Trattasi di eccezione che, anche a voler trascurare le argomentazioni spese sopra spese in ordine al rischio che il creditore si assume azionando un titolo provvisorio, non sembra tener conto delle peculiarità che caratterizzano il rapporto tributario.
Non v'è dubbio, ad esempio per quanto concerne l'IVA, che il soggetto che in definitiva deve sopportare il peso economico del tributo è colui che si avvale della prestazione, essendo quella sul valore aggiunto imposta neutrale rispetto al prestatore d'opera (nel caso di specie) professionale;
e,
tuttavia, non v'è parimenti dubbio che soggetto passivo del tributo è e rimane il professionista che quell'imposta è tenuto a riscuotere e versare all'Erario, rispondendo eventualmente di errori commessi nella quantificazione ed essendo l'unico legittimato ad agire per un eventuale recupero in caso di somme versate in assenza del presupposto impositivo o comunque in modo altrimenti indebito, tutela che invece sarebbe preclusa all'utente della prestazione soggetta ad Iva che non avrebbe alcun titolo per recuperare dall'Erario l'Iva non dovuta.
Con particolare riferimento all'IRPEF, poi, la giurisprudenza citata dall'opponente attiene all'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operato ritenute fiscali sulle retribuzioni spettanti al lavoratore, nel qual pagina 19 di 22 caso il principio (enunciato da Cass. 517/2019) è quello per cui il datore di lavoro non può ripetere le somme a tale titolo pretese nei confronti della lavoratrice perché appunto da questa non percepite,
laddove nel caso in esame non risulta provata l'applicazione di alcuna ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta, stante che come può evincersi dalla quietanza prodotta dall'opposto il , Pt_1
così come il SC, incassarono dal Tesoriere Banco di Sicilia di la “complessiva somma di L. CP_1
377.409.600”, di modo che, nel caso di specie, resta preclusa l'applicabilità dell'art. 38 d.P.R. n.
602\73, nel testo modificato dal d.lgs. n. 143\05 che legittima il sostituto d'imposta quale soggetto che ha effettuato il versamento a chiederne la ripetizione.
Ad avviso di chi è ora chiamato a giudicare, peraltro, il pagamento delle spese, come l'assolvimento dei carichi fiscali, è una forma di utilizzazione (talvolta imposta) della ricchezza percepita.
In definitiva, dunque, è fondata la pretesa del di ottenere la restituzione di quanto CP_1
pagato all'opponente in eccesso rispetto al dovuto, oltre gli interessi a far data dal pagamento;
per converso, è infondata la resistenza del . Pt_1
Va da sé che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente ai danni dell'opposto non può trovare alcun seguito, essendo piuttosto temeraria l'opposizione avanzata dal . Pt_1
La temerarietà emerge dalla palese infondatezza di tutti i motivi di opposizione sopra analizzati e che risultano formulati nonostante l'esistenza di orientamenti di legittimità consolidati e nemmeno messi seriamente in discussione dall'opponente.
Non solo, deve aggiungersi la strumentalità dell'eccezione per cui l'opponente non avrebbe incassato il
50% della somma pagata dalla tesoreria comunale, che si colora di temerarietà alla luce del parallelo giudizio di opposizione introitato dal SC, il quale ha formulato analoga eccezione, con evidente incompatibilità delle eccezioni in questione (tali per cui nessuno avrebbe incassato il 50%, ma entrambi di meno, senza però che nessuno abbia indicato il quantum incassato e spiegato per quale ragione sia pagina 20 di 22 stata rilasciata quietanza per il complessivo importo sopra indicato come pagato nelle loro mani -v. trib.
Enna 515/2013, essendosi entrambi limitati a produrre fatture di minor importo).
Per ragioni di completezza, infine, deve darsi atto della inopportunità dell'istanza di rimessione della causa innanzi a un organismo di conciliazione formulata dall'opponente e argomentata sulla base dell'avvenuta sospensione parziale, ad opera della Corte di Appello, della sentenza resa dal tribunale nell'identica controversia tra il e l'altro professionista (il SC) che col CP_1 Pt_1
ottenne (per il 50%) il pagamento indebito.
Basti rilevare che la causa appariva già matura per la decisione all'esito del deposito delle memorie istruttorie, che ciò nonostante la causa ha subito rinvii in forza della richiesta delle parti che congiuntamente avevano riferito l'esistenza di serie trattative di bonario componimento poi sfociate nel nulla, e, oltre, che la rimessione a un organismo conciliativo avrebbe verosimilmente comportato un ulteriore allungamento dei tempi processuali con sacrificio del principio della ragionevole durata del procedimento, senza considerare che la richiesta appariva di per sé già meramente dilatoria essendo fallite le trattative non avendo manifestato l'opponente l'intenzione di pagare quanto effettivamente dovuto all'ente opposto, né avendo quest'ultimo mai affermato di potersi accontentare di un minus
rispetto a quanto richiesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/14, nella somma di euro 7.052,00, oltre accessori di legge (parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della materia, scaglione di valore ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00).
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue.
Non rileva che l'opposto non abbia formulato la relativa istanza, né che non risulti dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla pagina 21 di 22 prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n.
4136-ord.) così come dall'istanza di parte: ai sensi della disposizione citata, infatti, “in ogni caso,
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, (in considerazione, specialmente,
della prolissità degli atti prodotti dall'opponente in contrasto col canone di sinteticità ora codificato ma già immanente nell'ordinamento a fronte dell'evidente infondatezza dell'opposizione, nonché
dell'insistenza su eccezioni evidentemente infondate e pretestuose), liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese sopra liquidate e, quindi, nella somma di euro 705,2.
Non è invece applicabile, ratione temporis, la condanna al pagamento di una somma in favore della
(nuovo art. 96 c. 4 c.p.c.). Controparte_3
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 7.052,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 705,2.
Enna, 11 settembre 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1052/2022 promossa da:
, nato in [...], il [...], ivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Rina SC, cod. fisc.; C.F._1
-opponente;
contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la CP_1 P.IVA_1
carica a presso la Casa Comunale di Piazza Coppola 2, cap 94100, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio Lorito;
-opposto avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Parte opponente: “ chiede Preliminarmente che Codesto Ecc.mo Giudice voglia rimettere la contesa
dinanzi ad un organismo di conciliazione Nel merito: precisa le conclusioni e discute la causa
insistendo su tutto quanto dedotto ed eccepito con gli tutti scritti difensivi e di causa in atti, qui da
intendersi integralmente trascritti e riportati, sulle cui domande, considerazioni e conclusioni insiste,
contesta tutto quanto ex adverso, e CHIEDE CHE la causa sia assunta a sentenza con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. vecchio rito”. Di seguito le conclusioni formulate in seno alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.: “Revocare ai sensi dell'art 177 c.p.c la propria ordinanza resa in data 6 aprile
2023 e, per l'effetto, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto Nel
merito: 1) Accogliere le eccezioni e le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio e
nell'odierna memoria e all'uopo accertare e dichiarare inammissibile, illegittimo e nullo o comunque
privare di efficacia e, per l'effetto, revocare con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto 2)
Respingere la domanda dell'opposto perchè infondata in fatto e in diritto, ma anche perché la pretesa
è inesistente e priva di titolo 3) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'inesistenza del diritto da parte del , in persona del leg. rapp. p.t.. a procedere ad CP_1
esecuzione forzata. 4) Accogliere le eccezioni e le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio
e nell'odierna memoria ed all'uopo, per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare inefficace,
inesistente, nullo o comunque privare di efficacia con qualunque formula e, per l'effetto, annullare il
decreto ingiuntivo opposto. In subordine e nella non temuta ipotesi che il Giudice non voglia
accogliere le superiori richieste:- Dichiarare la legittimità delle somme pagate dal , in CP_1
persona del leg. rapp. p.t. a favore dell'ing. per le spese di precetto, esecuzione, Pt_1
registrazione dell'ordinanza di assegnazione, di visto dell' Ordine e Cassa, e tutte le spese irripetibili;
- Condannare il in persona del leg. rapp. p.t. al rimborso in favore dell'odierno CP_1
opponente di tutte le somme versate dall' a titolo di IVA ed Irpef nonché di tutte le CP_2 pagina 2 di 22 somme irripetibili, in conseguenza dell'emissione della fattura n. 02/96 del 08/03/96. Condannare
l'opposto , in persona del leg. rapp. p.t. alla refusione delle spese, diritti ed onorari di CP_1
causa anche ex art. 96 c.p.c.”.
Parte opposta: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a ogni domanda, eccezione e
deduzione rassegnata negli scritti difensivi di parte e nei verbali di causa e chiede che la causa sia
decisa accordandosi i termini ex art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito di comparse
conclusionali e repliche”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“1)preliminarmente, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rilevata la
presenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
2)accertare e dichiarare l'infondatezza dei
motivi di opposizione proposti dall'Ing. avverso il decreto ingiuntivo opposto (n. Parte_1
245/2022 del Tribunale Civile di Enna del 22.07.2022; R.G. 120/2022) e per tutte le ragioni esposte in
parte motiva;
3)confermare a ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 245/2022 del Tribunale
Civile di Enna del 22.07.2022; R.G. 120/2022); 4)in ogni caso accertare e dichiarare, per tutte quante
le ragioni specificate nel corpo del presente atto, che il è creditore dell'Ing. CP_1 [...]
per la somma complessiva di € 107.258,17 oltre interessi legali dalla data del decreto Pt_1
ingiuntivo al soddisfo (oltre a compensi e spese della procedura monitoria) calcolata come differenza
tra le somme (al 50%) incassate dal professionista l'08.03.1996 e il credito risultante dal disciplinare
d'incarico (e già accertato con le sentenze n. 127/2013 del Tribunale Civile di Enna e n. 178/2015
della Corte d'Appello di Caltanissetta) oltre agli interessi al tasso legale calcolate sulla sorte capitale
con decorrenza dall'08.03.1996 al soddisfo;
5)per l'effetto, condannare l'Ing. al Parte_1
pagamento in favore del della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto ovvero CP_1
della somma maggiore o minore – con riserva d'appello in quest'ultima eventualità – che risulterà in
esito all'accertamento, oltre interessi al tasso legale dall'08.03.1996 al soddisfo e oltre ai compensi e
alle spese del giudizio monitorio;
6)ritenere in ogni caso infondate le eccezioni, rispettivamente, di pagina 3 di 22 nullità del decreto ingiuntivo opposto per identità di cause (ne bis in idem), di decadenza dell'azione
(?), di prescrizione del credito e di risarcimento del danno per lite temeraria come articolate
dall'opponente; 7)rigettare in ogni caso ciascuno dei motivi di opposizione;
8)condannare l'opponente
al pagamento di compensi e spese di lite per ritenuta soccombenza sui punti azionati con
l'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Antefatto.
Nell'anno 1984 il Comune di affidò all'opponente, , e ad altro professionista (tale CP_1 Parte_1
), un incarico attinente alla redazione dei piani di recupero di alcune zone del territorio. Persona_1
Espletato l'incarico, i due professionisti ottennero nei confronti del un decreto CP_1
ingiuntivo per la somma di £ 258.500.255 oltre interessi legali maturati e maturandi dal 20.8.1991 al soddisfo, oltre spese, competenze ed onorari (liquidati in complessive £ 1.519.600 di cui £. 99.600 per spese, £ 1.420.000, per diritti di procuratore e onorario, oltre IVA e C.P.A).
Seguì un contenzioso all'esito del quale il tribunale, con decisione confermata in sede di gravame, in parziale accoglimento dell'opposizione allora spiegata dal ridusse l'importo ingiunto in Parte_2
seno al provvedimento monitorio, contestualmente revocandolo.
Segnatamente, il tribunale condannò il al pagamento, in favore di e CP_1 Persona_1
, in solido fra loro, della somma di € 41.316,55, oltre interessi legali dal 20/08/1991 al Parte_1
soddisfo (sentenza del Tribunale di Enna n. 127/2013, in atti, nonché sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta n. 178/2015, in atti).
pagina 4 di 22 Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al tribunale, in forza della concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, i professionisti e SC diedero Pt_1
esecuzione al provvedimento monitorio ottenendo il pagamento delle somme ivi indicate.
Più precisamente, in data 14.6.1995 l'opponente , insieme al SC, notificò al Pt_1 CP_1
atto di pignoramento presso terzi, e, all'esito (marzo 1996), il tesoriere comunale versò in favore
[...]
dei due professionisti la complessiva somma di £ 377.409.600,00 – euro 194.915,8 (v. quietanza di pagamento sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Fatti di causa
Poiché l'importo pagato in forza dell'esecuzione del provvedimento monitorio poi revocato risultava nettamente superiore a quanto spettante ai professionisti all'esito del giudizio di cui si è detto, il ha chiesto e ottenuto, nei confronti di entrambi i professionisti, ingiunzioni di CP_1
pagamento volte a ottenere il recupero delle somme indebitamente corrisposte (ossia corrisposte in eccesso rispetto al somma accertata con sentenza passata in giudicato), oltre interessi e spese.
Ciò nella misura del 50% ciascuno, di modo che nei confronti del è stato ingiunto il Pt_1
pagamento di euro 67.393,03 a titolo di sorte capitale indebitamente pagata, oltre euro 39.941,74 a titolo di interessi dalla data del pagamento - marzo 1996 - a quella del ricorso monitorio - febbraio
2022 -, così per complessivi euro 107.334,77, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo e spese.
Posizioni delle parti oppone il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti deducendo: i) la violazione Parte_1
del divieto di bis in idem; ii) la decadenza e la prescrizione del credito azionato dal Comune opposto;
iii) la carenza, in ogni caso, di liquidità del credito;
iv) l'assenza di prova dell'incasso, da parte di esso opponete, della metà della somma corrisposta dal in esecuzione del provvedimento CP_1
monitorio poi revocato;
iv) l'erroneo calcolo degli interessi, anche con riferimento alla data di pagina 5 di 22 decorrenza degli stessi;
v) l'erroneo calcolo della somma dovuta a titolo di capitale, non dovendosi ricomprendere le somme destinate al pagamento di imposte, tasse e contributi, né quelle destinate al pagamento delle spese legali;
vi) l'assenza, in ogni caso, di un valido titolo esecutivo e di qualsivoglia titolo per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Formula, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Il Come di Enna chiede il rigetto dell'opposizione.
Motivi
Anzitutto, visto il tenore dell'opposizione, appare necessario rammentare che il procedimento che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un processo di cognizione ove non ci si limita a verificare la legittima concessione dell'ingiunzione, ma si procede all'esame delle pretese sostanziali delle parti.
Il processo investe, in altri termini, il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria.
Sempre in via preliminare, appare ancora opportuno ricordare che la peculiarità del processo di opposizione a decreto ingiuntivo sta nella posizione processuale delle parti, che risulta difforme da quella sostanziale: è infatti l'opposto che, pur essendo formalmente convenuto in giudizio, riveste la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, pur avendo convenuto in giudizio l'opposto, riveste la posizione sostanziale di convenuto (Corte di cassazione, S.U., sentenza 18 settembre 2020, n.
19596).
Ne segue che, nel caso di specie, la corretta ripartizione degli oneri assertori e probatori comporta in capo all'opposto attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova del fatto CP_1
costitutivo del diritto fatto valere, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento (nel caso di specie restitutorio) di controparte, mentre in capo al , convenuto in senso sostanziale, incombe Pt_1 pagina 6 di 22 l'onere di (anzitutto) allegare e (poi) provare o la mancanza del titolo costitutivo del diritto azionato da controparte, ovvero il proprio esatto adempimento, salva la possibilità (nella fattispecie non attuata) di
contro
-eccepire, a sua volta, l'inadempimento di controparte, nel qual caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli oneri probatori si invertirebbero, spettando questa volta al creditore opposto provare preliminarmente di aver adempiuto la propria obbligazione (cfr. Sezioni Unite della
Corte di Cassazione 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso in esame, il diritto fatto valere in giudizio dall'attore in senso sostanziale, ossia dal CP_1
è il diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato a controparte sulla base di un titolo
[...]
rappresentato dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e poi revocato a conclusione di un giudizio che, come sopra indicato, venne definito con il ridimensionamento della pretesa creditoria nelle more portata a esecuzione.
Dunque, nel presente giudizio a cognizione piena, il in applicazione dei principi CP_1
relativi all'onere della prova sopra richiamati, è tenuto a provare: i) l'avvenuto pagamento in favore dell'opponente di una somma di denaro, nonché, ii) il carattere indebito del pagamento medesimo,
potendo per il resto limitarsi ad allegare la mancata restituzione dell'indebito da parte del . Pt_1
Spetta a quest'ultimo la prova, in alternativa, all'avvenuta integrale restituzione dell'indebito, della insussistenza del pagamento o del suo carattere indebito.
Ebbene, la prova del pagamento e del suo carattere indebito appare pienamente raggiunta: si veda,
quanto al pagamento, la quietanza di pagamento rilasciata dall'opponente (unitamente al Pt_1
SC) e, quanto al carattere indebito del pagamento stesso, la revoca del provvedimento giurisdizionale che quel pagamento aveva imposto (sentenze del tribunale di enna e della Corte di
Appello di Caltanissetta in atti).
pagina 7 di 22 A fronte di ciò, appare destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e, a monte, logicamente incomprensibile, la doglianza formulata dall'opponente, nella parte in cui questi sostiene la carenza di titolo in capo al per ottenere l'ingiunzione opposta. CP_1
Se, infatti, il riferimento è da intendersi alla carenza di titolo esecutivo, basterà rammentare che al fine di ottenere un decreto ingiuntivo non occorre essere muniti di titolo esecutivo, anzi, il ricorso monitorio giova al creditore proprio per munirsi di un titolo esecutivo.
Se, invece, s'intende dire che il era privo di un titolo idoneo a ottenere l'ingiunzione CP_1
di pagamento, trattasi di affermazione infondata poiché, come si è accennato, è in atti la documentazione da cui emerge chiaramente il pagamento di somme non dovute, che vanno, quindi,
restituite.
Infondate sono anche tutte le doglianze con cui si contestano i presupposti di certezza, esigibilità e liquidità del credito ingiunto.
Come accennato, il credito si compone di due voci distinte:
A) il credito per la sorte capitale nascente dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 127/2013 (poi confermata dalla sentenza n. 178/2015 resa in secondo grado dalla Corte d'Appello di Caltanissetta) o,
per meglio dire, dalla differenza tra l'importo che, in forza di tale sentenza, il è stato CP_1
condannato a pagare (pro-quota) all'odierno opponente e l'importo che lo stesso aveva nelle CP_1
more pagato a seguito dell'esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 176/1994
del 23.03.1994 poi revocato;
B) il credito per interessi compensativi autonomamente calcolati dall'Ente sulla predetta sorte capitale,
al tasso legale, a decorrere dal giorno 8.3.1996, ossia dalla data del pagamento effettuato dal Tesoriere
del (attestato, tra l'altro, da apposita ricevuta sottoscritta di pugno anche dal ) CP_1 Pt_1
pagina 8 di 22 Ebbene, quanto al credito per sorte capitale di cui al superiore punto A), la sua esistenza, liquidità ed esigibilità non appaiono revocabili in dubbio.
In ordine all'an e al quantum il credito per sorte capitale è deducibile dalla documentazione prodotta in giudizio, mediante una semplice sottrazione matematica e, precisamente, dalla sentenza n. 127/2013 e dal D.I. 176/1994 del 23.03.1994 unitamente alla quietanza di pagamento (v. in atti).
Emerge in modo chiaro che la sentenza n. 127/2013 ha rideterminato il credito, già pagato nella misura complessiva Lire 370.409.600, in quello ammontante, per quanto concerne la posizione del , a Pt_1
€ 30.064,86 (€ 20.658,27 per capitale ed € 9.406,59 per interessi).
Eseguendo una semplice sottrazione, allora, può facilmente desumersi che –con riferimento alla sola posizione del – la differenza pagata in eccesso dal ammonta esattamente ad Pt_1 CP_1
€ 67.393,03 chiesti in ripetizione dal a titolo di sorte capitale (€ 97.457,30 - € 30.064,86 = € CP_1
67.393,03).
In ordine, invece, al credito per interessi, questi appaiono correttamente quantificati nella misura di €
39.865,14.
Per un verso, infatti, nessuna specifica eccezione risulta formulata dall'opponente, che si limita a eccepire l'inesatta quantificazione, mentre, per altro verso, l'importo risulta in linea con i tassi vigenti assumendo quale sorte capitale il sopra detto importo di € 67.393,03 e, come data di decorrenza quella del giorno 8.3.1996 (ossia il giorno del pagamento) e come data finale quella del febbraio 2022 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo).
Sotto tale ultimo profilo, del tutto sfornita di fondamento giuridico è la doglianza per cui gli interessi dovrebbero decorrere dalla data della domanda e non già dalla data del pagamento.
L'opponente articola l'eccezione in questione facendo leva sul disposto dell'art. 2033 c.c., ai sensi del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre pagina 9 di 22 diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Poiché esso opponente avrebbe ricevuto le somme in base a un titolo giudiziale, poi revocato, egli sarebbe da qualificare quale accipiens di buona fede, di modo che dovrà restituire gli interessi solo a far data dalla domanda.
L'infondatezza dell'assunto si coglie osservando come, secondo il condivisibile orientamento della
Corte regolatrice, la fattispecie in questione -ossia di chi riceve il pagamento in forza di titolo giudiziale poi caducato- non sia assoggettabile alla richiamata disciplina dell'indebito, non potendosi qualificare l'accipiens come percettore di buona o di mala fede.
Segnatamente, infatti, “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di
condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega
ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni
sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la
formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica
domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del
"solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto
pagamento” (così Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021) e ciò in quanto, “in tema di
decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della
sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente
esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (articolo 2033
cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale
precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di
buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi
rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e
pagina 10 di 22 della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del
pagamento e non da quello della domanda” (Cass. n. 21992 del 19/10/2007).
Quanto appena ricordato è stato di recente ribadito dalla Corte regolatrice con la pronuncia 2025 n.
901, ove si legge, condivisibilmente, quanto segue: “secondo l'orientamento interpretativo di
legittimità consolidato, per le obbligazioni restitutorie fondate sulla caducazione del titolo provvisorio
di condanna che aveva inizialmente giustificato il pagamento di cui si chiede la ripetizione, la debenza
anche degli interessi sugli importi da restituire non richiede un'apposita domanda ma segue di diritto.
Si richiama la pronuncia di questa Corte n. 34011/2021, totalmente in termini quanto alla debenza
degli interessi nell'obbligazione di restituzione a prescindere da un'apposita domanda, secondo il
quale “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi
caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza
di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o
mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di
un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal
senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di
recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Nella motivazione si evidenzia che le prestazioni da restituire in caso di riforma della sentenza che ne
aveva giustificato la corresponsione sono “prestazioni eseguite e ricevute nella comune
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi
ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva
successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale
subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del
pagamento"; ne consegue che “deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma
domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la pagina 11 di 22 restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera
ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito
un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può
ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in
base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi
degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta
alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali”; “l'accoglimento della
domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il
pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in
esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il
solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha
corrisposto”; tutto ciò comporta anche che, nell'ipotesi in cui il titolo restitutorio non sia esplicito
sulla debenza degli interessi (e non è il caso di specie) “… gli stessi sono dovuti implicitamente, perché
il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia stato accertato come avente diritto alla
restituzione (purchè la domanda volta ad ottenere la restituzione … sia stata formulata), in quanto la
domanda restitutoria implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento” -in
linea con le considerazioni svolte è la giurisprudenza successiva: cfr., da ultimo, Cass n.6381/24 …”.
Dunque, le doglianze dell'opponente quanto all'inesistenza di un titolo per l'ingiunzione opposta,
nonché in ordine alla carenza di certezza e liquidità del credito sono infondate e, con riguardo agli interessi, appaiono altresì temerarie poiché non tengono in considerazione consolidati orientamenti della giurisprudenza della Corte regolatrice.
Infondata, in particolare, e ai limiti della temerarietà, appare anche la doglianza con cui si contesta il
quantum della pretesa di parte opposta sotto un diverso profilo: sostiene infatti l'opponente che non vi pagina 12 di 22 sarebbe prova dell'incasso, da parte sua, di una somma pari al 50% di quella erogata -indebitamente-
dalla tesoreria comunale.
Più precisamente, poiché il pretende dal la restituzione della metà della CP_1 Pt_1
somma di lire 377.409.600,00 (euro 194.915,8), il si oppone deducendo che né dalla Pt_1
quietanza di pagamento né da altro documento si può evincere che della complessiva somma indicata egli incassò il 50%.
L'eccezione, come accennato, appare pretestuosa e strumentale.
Basti considerare, anzitutto, che il , mentre deduce di non aver incassato il 50%, non è in Pt_1
grano nemmeno di indicare la diversa somma che avrebbe invece incassato, salvo produrre con le memorie istruttorie una fattura di minor importo. A nulla vale, si noti, la produzione di una fattura che
è atto di provenienza unilaterale, inidoneo a fornire prova di quanto effettivamente incassato alla luce della quietanza di pagamento sottoscritta.
In secondo luogo, appare di centrale rilievo osservare come analoga eccezione sia stata formulata,
nell'ambito di un parallelo giudizio di opposizione -la cui sentenza di primo grado risulta depositata in atti-, dall'altro professionista che collaborò col e che con questi incassò le somme come Pt_1
risulta dalla quietanza in atti, ossia dal SC.
Ebbene, appare assai strano che entrambi i professionisti deducano di non aver incassato il 50% delle somme, senza nemmeno riuscire a indicare, allora, la diversa percentuale incassata.
Soprattutto, vien da chiedersi, se entrambi incassarono meno di quanto a loro erogato, quale sorte abbiano avuto le somme documentalmente pagate nelle mani degli stessi dalla tesoreria comunale.
Si noti, ad abundantiam, che l'onere di provare la minore percentuale di incasso incombe nella fattispecie in esame su colui che formula la relativa eccezione: il principio di vicinanza, difatti, indica senz'altro nella persona che ha ricevuto le somme rilasciando apposita quietanza unitamente ad altro pagina 13 di 22 soggetto concreditore solidale, l'onere (prima) di allegare e (poi) di provare, la minor percentuale concretamente incassata rispetto alla somma complessivamente ricevuta. Nel caso in esame alla generica allegazione si è accompagnata la produzione di una fattura, la cui inidoneità alla prova, a fronte della quietanza rilasciata e dell'analoga eccezione formulata in altro giudizio dal concreditore solidale, non appare seriamente revocabile in dubbio.
Devesi quindi senzaltro ritenere, anche in via presuntiva, in assenza di una diversa allegazione specifica
(e di una diversa prova) che ciascuno dei professionisti trattenne il 50% delle somme complessivamente erogate dall'ente ora opposto.
Anche sotto tale profilo, quindi, il credito risulta liquido e il decreto ingiuntivo correttamente emesso.
Non coglie poi nel segno nemmeno la denunciata violazione del principio di bis in idem.
A dire dell'opponente osterebbe alla pretesa avanzata dall'amministrazione comunale opposta la circostanza per cui il tribunale, con la sentenza poi confermata in sede di appello, non si limitò a ridimensionare il credito dei professionisti oggetto di ingiunzione e di successiva opposizione da parte del ma giunse a rigettare ogni altra domanda formulata, ivi compresa la domanda CP_1
riconvenzionale allora esperita dall'ente locale per ottenere la restituzione di quanto pagato.
Dalla documentazione in atti, invece, emerge che l'odierno opposto non chiese -pur potendo-,
nell'ambito del giudizio già definito con provvedimento irrevocabile, la restituzione delle somme pagate in forza dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo poi revocato, ma solo la restituzione di quanto versato sino all'introduzione del giudizio in ragione dell'asserito inadempimento al mandato professionale.
In altri termini, la questione della restituzione delle somme erogate dalla tesoreria comunale al non entrò mai a far parte del thema decidendum della controversia già definita tra le parti e Pt_1
non risulta pertanto coperto da alcun accertamento passato in giudicato. Non sussiste alcuna prova a pagina 14 di 22 sostegno dell'eccezione formulata dall'opponente ora in esame: non risulta prodotto alcun atto difensivo col quale il introdusse il tema del pagamento delle somme portate dal CP_1
decreto ingiuntivo né, tanto meno, risulta alcuno scritto difensivo col quale il CP_1
domandò la restituzione di tali somme.
È vero che il avrebbe potuto richiedere la restituzione in quella sede, ma trattavasi di CP_1
una facoltà e non già di un onere per l'ente allora opponente, il quale ha tutto il diritto di instaurare un diverso e nuovo procedimento per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
È il caso di ricordare, sul punto, che “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme
pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in
appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può
essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione
in via estensiva nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere
formulata davanti al giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente” (Cass. 2020 n. 14601).
È proprio quanto avvenuto nella fattispecie sub iudice: l'ente comunale, che oppose il decreto ingiuntivo concesso al (e al SC), non formulò domanda di restituzione di quanto pagato Pt_1
in forza dell'esecuzione del provvedimento monitorio al giudice dell'opposizione; piuttosto, l'ente stesso decise di attendere e di formulare l'istanza con la successiva presentazione di un ricorso monitorio.
Nessuna violazione del divieto di bis in idem appare quindi ravvisabile.
Nessuna decadenza può quindi imputarsi alla parte opposta.
Né appare fondata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto.
pagina 15 di 22 A dire dell'opponente, il diritto azionato sarebbe soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 2956
c.c. e, anche a voler ritenere la prescrizione decennale, la stessa sarebbe spirata, risalendo la pretesa dell'ente opposto agli anni 1994/1995.
Al riguardo, è palesemente erroneo il riferimento alla prescrizione breve di cui all'art. 2956 c.c. che concerne, evidentemente, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative mentre, nel caso in esame, a venire in considerazione è il diritto del
solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato sulla base di un titolo poi revocato.
Il credito è quindi senz'altro soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, e ciò a prescindere da un ipotetico diverso termine di prescrizione connesso al titolo originario del pagamento, poiché nel caso della ripetizione di indebito, il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione (v. Cass n. 28436 del 2019).
Ciò chiarito, occorre poi evidenziare che la prescrizione decennale non risulta maturata al momento della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo nei confronti del da parte del Comune Pt_1
opposto.
Sul punto si osserva quanto segue.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (2935 c.c.).
Il momento in questione può essere individuato in quello della conoscenza del carattere indebito del pagamento effettuato, e, quindi, nel momento della emissione della sentenza del tribunale di Enna che,
nel revocare il decreto ingiuntivo intanto portato a esecuzione, rideterminò (riducendolo) il credito dei professionisti che agirono contro il tra cui, appunto il . La sentenza del CP_1 Pt_1
tribunale di Enna risale al 18.3.2013. Il decreto ingiuntivo è stato notificato dall'ente comunale al in data 8.8.2022, ossia prima del decorso del decennio dal momento in cui il diritto poteva Pt_1
essere esercitato. pagina 16 di 22 A ben vedere, invero, il momento di decorrenza della prescrizione potrebbe individuarsi nella data,
certamente anteriore, del pagamento da parte dell'odierno opposto, ossia nel marzo 1996.
Ciò però non conduce a diverse conclusioni.
Difatti, non può trascurarsi che il rapporto tra le parti rimase controverso sino al passaggio in giudicato della decisione della Corte di Appello.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., e in particolare del comma 3 della disposizione in questione, la prescrizione non è quindi decorsa sino al giudicato.
Poiché la decisione della Corte di Appello risale all'anno 2015, appare di tutta evidenza che al momento della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo (anno 2022) non erano ancora decorsi dieci anni.
Ancora infondata è l'eccezione di irripetibilità delle somme relative alle spese di precetto, esecuzione,
registrazione dell'ordinanza di assegnazione, visto dell'Ordine e Cassa, e di tutte le spese inerenti a imposte, tasse e contributi, formulata dall'opponente.
Deve infatti condividersi quanto già statuito da questo tribunale nel parallelo procedimento involgente il professionista che collaborò con l'odierno opponente, in ordine alla sussistenza dell'auto-
responsabilità che l'allora creditore e odierno opponente si è assunto decidendo di procedere a pignoramento sulla base di un titolo solo provvisoriamente esecutivo, nella piena consapevolezza della rescindibilità del titolo stesso e della provvisorietà dei suoi effetti (v. Trib. Enna 2023 n. 515/2023).
In generale, sul punto deve rilevarsi che l'allora creditore agì in via esecutiva “sulla base di Pt_1
un decreto ingiuntivo che – in quanto provvisoriamente esecutivo – presupponeva una mera
valutazione sommaria dei motivi di opposizione, per cui il creditore medesimo era perfettamente
consapevole del fatto che esso avrebbe potuto essere caducato all'esito del giudizio e, ciò nonostante,
ha deciso di non attendere l'esito del processo esponendosi al rischio di dover restituire (parte di) pagina 17 di 22 quanto ricevuto in pagamento e di risarcire eventuali danni provocati o, come nel caso di specie, di
doversi far carico in via esclusiva e definitiva dei danni provocati a se medesimo in conseguenza
dell'incauta attivazione del provvedimento non definitivo” (cfr. Trib. Enna 515/2023 appena richiamata e la giurisprudenza ivi citata).
Del resto, (v. ancora la sentenza del Tribunale di Enna) la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare recentemente che nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione (così Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 14601 del 09/07/2020).
Ne discende che nessuna distinzione è contemplata tra somme che sono cadute nel personale godimento dell'accipiens (ossia di colui che ha percepito l'indebito) e somme che, sebbene anch'esse indebitamente percepite, siano state destinate dall'accipiens medesimo a specifiche finalità estranee alla propria sfera di godimento.
Pertanto, anche con riferimento alle varie voci (previdenziali, retributive, fiscali e per spese legali di recupero) indicate dall'opponente, deve ritenersi che in tutti i rapporti trilaterali, nei quali vi sia scissione tra autore materiale e destinatario effettivo del pagamento non possa esservi alcuna rilevanza discendente dalla destinazione degli importi versati che, se indebitamente corrisposti, dovranno essere integralmente restituiti (salvo specifiche ed eccezionali disposizioni di legge non applicabili nel caso di specie); diversamente opinando si addosserebbero al solvens le conseguenze dannose imputabili esclusivamente all'accipiens.
pagina 18 di 22 Ciò si ritiene debba valere, anzitutto, per le spese legali sostenute, in quanto il fatto che il Comune di avrebbe potuto evitare l'esecuzione forzata adempiendo spontaneamente, non elide il carattere di CP_1
provvisorietà del diritto azionato, provvisorietà dalla quale discende, come detto, un rischio per il creditore che quel diritto intenda azionare, per il caso in cui la pretesa venga poi esclusa o ridimensionata, rivelandosi in tal caso giustificata (ex post) la resistenza del debitore all'adempimento.
Infondati appaiono anche gli argomenti dedotti dall'opponente con riferimento alla natura di alcune voci ricomprese tra gli importi recuperati, come quelli per tributi e in particolare per IVA dovuta sui compensi, importi che andrebbero decurtati, sempre a dire dell'opponente, in quanto trattasi di somme rispetto alle quali sarebbe chiamato a rispondere in ultima istanza il creditore opposto.
Trattasi di eccezione che, anche a voler trascurare le argomentazioni spese sopra spese in ordine al rischio che il creditore si assume azionando un titolo provvisorio, non sembra tener conto delle peculiarità che caratterizzano il rapporto tributario.
Non v'è dubbio, ad esempio per quanto concerne l'IVA, che il soggetto che in definitiva deve sopportare il peso economico del tributo è colui che si avvale della prestazione, essendo quella sul valore aggiunto imposta neutrale rispetto al prestatore d'opera (nel caso di specie) professionale;
e,
tuttavia, non v'è parimenti dubbio che soggetto passivo del tributo è e rimane il professionista che quell'imposta è tenuto a riscuotere e versare all'Erario, rispondendo eventualmente di errori commessi nella quantificazione ed essendo l'unico legittimato ad agire per un eventuale recupero in caso di somme versate in assenza del presupposto impositivo o comunque in modo altrimenti indebito, tutela che invece sarebbe preclusa all'utente della prestazione soggetta ad Iva che non avrebbe alcun titolo per recuperare dall'Erario l'Iva non dovuta.
Con particolare riferimento all'IRPEF, poi, la giurisprudenza citata dall'opponente attiene all'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia operato ritenute fiscali sulle retribuzioni spettanti al lavoratore, nel qual pagina 19 di 22 caso il principio (enunciato da Cass. 517/2019) è quello per cui il datore di lavoro non può ripetere le somme a tale titolo pretese nei confronti della lavoratrice perché appunto da questa non percepite,
laddove nel caso in esame non risulta provata l'applicazione di alcuna ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta, stante che come può evincersi dalla quietanza prodotta dall'opposto il , Pt_1
così come il SC, incassarono dal Tesoriere Banco di Sicilia di la “complessiva somma di L. CP_1
377.409.600”, di modo che, nel caso di specie, resta preclusa l'applicabilità dell'art. 38 d.P.R. n.
602\73, nel testo modificato dal d.lgs. n. 143\05 che legittima il sostituto d'imposta quale soggetto che ha effettuato il versamento a chiederne la ripetizione.
Ad avviso di chi è ora chiamato a giudicare, peraltro, il pagamento delle spese, come l'assolvimento dei carichi fiscali, è una forma di utilizzazione (talvolta imposta) della ricchezza percepita.
In definitiva, dunque, è fondata la pretesa del di ottenere la restituzione di quanto CP_1
pagato all'opponente in eccesso rispetto al dovuto, oltre gli interessi a far data dal pagamento;
per converso, è infondata la resistenza del . Pt_1
Va da sé che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente ai danni dell'opposto non può trovare alcun seguito, essendo piuttosto temeraria l'opposizione avanzata dal . Pt_1
La temerarietà emerge dalla palese infondatezza di tutti i motivi di opposizione sopra analizzati e che risultano formulati nonostante l'esistenza di orientamenti di legittimità consolidati e nemmeno messi seriamente in discussione dall'opponente.
Non solo, deve aggiungersi la strumentalità dell'eccezione per cui l'opponente non avrebbe incassato il
50% della somma pagata dalla tesoreria comunale, che si colora di temerarietà alla luce del parallelo giudizio di opposizione introitato dal SC, il quale ha formulato analoga eccezione, con evidente incompatibilità delle eccezioni in questione (tali per cui nessuno avrebbe incassato il 50%, ma entrambi di meno, senza però che nessuno abbia indicato il quantum incassato e spiegato per quale ragione sia pagina 20 di 22 stata rilasciata quietanza per il complessivo importo sopra indicato come pagato nelle loro mani -v. trib.
Enna 515/2013, essendosi entrambi limitati a produrre fatture di minor importo).
Per ragioni di completezza, infine, deve darsi atto della inopportunità dell'istanza di rimessione della causa innanzi a un organismo di conciliazione formulata dall'opponente e argomentata sulla base dell'avvenuta sospensione parziale, ad opera della Corte di Appello, della sentenza resa dal tribunale nell'identica controversia tra il e l'altro professionista (il SC) che col CP_1 Pt_1
ottenne (per il 50%) il pagamento indebito.
Basti rilevare che la causa appariva già matura per la decisione all'esito del deposito delle memorie istruttorie, che ciò nonostante la causa ha subito rinvii in forza della richiesta delle parti che congiuntamente avevano riferito l'esistenza di serie trattative di bonario componimento poi sfociate nel nulla, e, oltre, che la rimessione a un organismo conciliativo avrebbe verosimilmente comportato un ulteriore allungamento dei tempi processuali con sacrificio del principio della ragionevole durata del procedimento, senza considerare che la richiesta appariva di per sé già meramente dilatoria essendo fallite le trattative non avendo manifestato l'opponente l'intenzione di pagare quanto effettivamente dovuto all'ente opposto, né avendo quest'ultimo mai affermato di potersi accontentare di un minus
rispetto a quanto richiesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/14, nella somma di euro 7.052,00, oltre accessori di legge (parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della materia, scaglione di valore ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00).
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. si osserva quanto segue.
Non rileva che l'opposto non abbia formulato la relativa istanza, né che non risulti dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla pagina 21 di 22 prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n.
4136-ord.) così come dall'istanza di parte: ai sensi della disposizione citata, infatti, “in ogni caso,
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, (in considerazione, specialmente,
della prolissità degli atti prodotti dall'opponente in contrasto col canone di sinteticità ora codificato ma già immanente nell'ordinamento a fronte dell'evidente infondatezza dell'opposizione, nonché
dell'insistenza su eccezioni evidentemente infondate e pretestuose), liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese sopra liquidate e, quindi, nella somma di euro 705,2.
Non è invece applicabile, ratione temporis, la condanna al pagamento di una somma in favore della
(nuovo art. 96 c. 4 c.p.c.). Controparte_3
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 7.052,00, oltre accessori di legge;
condanna altresì l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 705,2.
Enna, 11 settembre 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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