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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
Parte_1
[...] con il patrocinio dell'Avv. MANSUETO GIOVANNI (C.F. CodiceFiscale_1 ricorrenti e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 18/01/2025 e Parte_1 Parte_1
hanno adito questa A.G. chiedendo condanna della resistente Amministrazione
[...] agamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in CP_2 el servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
. CP_1
La ricorrente determinava il quantum in € 314,28, avendo lavorato Parte_1 come docente a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi 194 giorni, in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31.12.2021 e di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
1 La ricorrente , invece, determinava il quantum in € 312,34, avendo Parte_1 lavorato come docente a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 62 giorni, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
Non si opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente mentre eccepiva Pt_1 che la richiesta della ricorrente non considererebb terminazione del Parte_1 quantum 5 giorni di assenza i detrazione economica (dal 23/05/2021 al 27/05/2021), documentati con estratto dello stato matricolare allegato alla memoria.
Deduceva che, pertanto, il numero di giorni complessivo per cui si sarebbe dovuto riconoscer il beneficio economico per tale ricorrente fosse di 189 e non 194 e chiedeva che l'importo da riconoscere a quest'ultima venisse ricalcolato in € 306,18.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
Le ricorrenti lamentano di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi delle parti ricorrenti ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Alla luce di ciò, sebbene i calcoli riportati nell'atto introduttivo appaiano esenti da errori, alla somma richiesta dalla ricorrente va sottratta quella relativa alle giornate di Parte_1 assenza suscettibili di detrazione economica (pari a 5 x 1,62= € 8,10) documentate dal CP_4 spettando quindi un importo pari ad € 306,18.
Quanto alla ricorrente , attesa l'esattezza dei calcoli e la non contestazione del Pt_1 CP_4 deve esserle riconosci rto indicato nell'atto introduttivo, pari a € 312,24.
2 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale ex art. 4 co.
2. D.M. n. 55/2014 per la presenza di più parti nel medesimo ricorso, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_1
così dispone:
[...]
- accoglie le domande;
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'erogazione della retribuzione indicata in motivazione (nella misura di € 306,18 per la ricorrente € 312,24 per la Parte_1 ricorrente ) con riferimento ai periodi durante lavorato a tempo Pt_1 determina ocente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € ompensi, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
Parte_1
[...] con il patrocinio dell'Avv. MANSUETO GIOVANNI (C.F. CodiceFiscale_1 ricorrenti e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 18/01/2025 e Parte_1 Parte_1
hanno adito questa A.G. chiedendo condanna della resistente Amministrazione
[...] agamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in CP_2 el servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
. CP_1
La ricorrente determinava il quantum in € 314,28, avendo lavorato Parte_1 come docente a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi 194 giorni, in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31.12.2021 e di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
1 La ricorrente , invece, determinava il quantum in € 312,34, avendo Parte_1 lavorato come docente a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 62 giorni, in ragione di € 184,50 lordi mensili dal 1.1.2022.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
Non si opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente mentre eccepiva Pt_1 che la richiesta della ricorrente non considererebb terminazione del Parte_1 quantum 5 giorni di assenza i detrazione economica (dal 23/05/2021 al 27/05/2021), documentati con estratto dello stato matricolare allegato alla memoria.
Deduceva che, pertanto, il numero di giorni complessivo per cui si sarebbe dovuto riconoscer il beneficio economico per tale ricorrente fosse di 189 e non 194 e chiedeva che l'importo da riconoscere a quest'ultima venisse ricalcolato in € 306,18.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
Le ricorrenti lamentano di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi delle parti ricorrenti ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Occorre precisare che il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Alla luce di ciò, sebbene i calcoli riportati nell'atto introduttivo appaiano esenti da errori, alla somma richiesta dalla ricorrente va sottratta quella relativa alle giornate di Parte_1 assenza suscettibili di detrazione economica (pari a 5 x 1,62= € 8,10) documentate dal CP_4 spettando quindi un importo pari ad € 306,18.
Quanto alla ricorrente , attesa l'esattezza dei calcoli e la non contestazione del Pt_1 CP_4 deve esserle riconosci rto indicato nell'atto introduttivo, pari a € 312,24.
2 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicato l'aumento percentuale ex art. 4 co.
2. D.M. n. 55/2014 per la presenza di più parti nel medesimo ricorso, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_1
così dispone:
[...]
- accoglie le domande;
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'erogazione della retribuzione indicata in motivazione (nella misura di € 306,18 per la ricorrente € 312,24 per la Parte_1 ricorrente ) con riferimento ai periodi durante lavorato a tempo Pt_1 determina ocente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta con accessori di legge sino al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € ompensi, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.