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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14487/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14487/2013 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) res. in VIA VIRO ADOLFO CARLUCCI N. 9 PALO DEL C.F._1
COLLE rappr. e dif. dall'Avv. MAGGIOLINO MARIA LUISA
( e dall'Avv. PALMIOTTO ENZA ( ) C.F._2 C.F._3
VIA ABATE GIMMA, 147 BARI
ATTORE
contro
nato a il 16.10.1986 a Bitonto (BA), ed ivi residente alla Controparte_1
Via Corte Mastromarino n.9/13 ( ) C.F._4
rappr. e dif. dall'Avv. LOVASCIO FRANCESCO ( ) C.F._5
CONVENUTO
1 -----------
A seguito dell'udienza del 25.3.2025, fissata con decreto del 21/1/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
Successivamente questo giudice con decreto del 26.3.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 23.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021; 23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 24 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14487/2013 promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) res. in VIA VIRO ADOLFO CARLUCCI N. 9 PALO DEL C.F._1
COLLE rappr. e dif. dall'Avv. MAGGIOLINO MARIA LUISA
( e dall'Avv. PALMIOTTO ENZA ( ) C.F._2 C.F._3
VIA ABATE GIMMA, 147 BARI
ATTORE
contro
nato a il 16.10.1986 a Bitonto (BA), ed ivi residente alla Controparte_1
Via Corte Mastromarino n.9/13 ( ) C.F._4
rappr. e dif. dall'Avv. LOVASCIO FRANCESCO ( ) C.F._5
CONVENUTO
1 -----------
A seguito dell'udienza del 25.3.2025, fissata con decreto del 21/1/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
Successivamente questo giudice con decreto del 26.3.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 23.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021; 23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 24 aprile 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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