CASS
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 14195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14195 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA PI BL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa declaratoria in dispositivo della prescrizione del reato, con rigetto nel resto. In data 25 febbraio 2025 la difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese. Ritenuto in fatto 1.RA IO LO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che - con il dispositivo - ha confermato quella del Tribunale monocratico di EN, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14195 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/03/2025 pen., in riferimento all'art. 13 della L. n. 47 del 1948, perpetrato, in qualità di direttore responsabile della testata giornalistica del CORRIERE DELLA CALABRIA, in pregiudizio di MA ZO, e condannato alle pene di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di quattro motivi, di seguito enundati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata, pur rilevando il decorso del termine massimo di prescrizione del reato, avrebbe proceduto ad una verifica sommaria della insussistenza dei presupposti di un proscioglimento pieno, in quanto il gravame aveva per oggetto, oltre ai profili penali della responsabilità, anche quelli di natura risarcitoria per la presenza della parte civile. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato, con la rubrica dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., che la pronuncia impugnata ha confermato la sentenza di primo grado dopo essersi espressa, in parte motiva, per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così incorrendo nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.3. Il terzo motivo si è soffermato sull'affermazione di reità. La motivazione della sentenza sarebbe illegittima e manifestamente illogica, in quanto le ragioni sviluppate dalla difesa avrebbero dimostrato l'insussistenza degli elementi essenziali del reato;
l'imputato avrebbe riconosciuto, nell'articolo, la legittimità delle condotte raccontate e della nomina ottenuta dalla persona offesa, a riprova della carenza dell'elemento oggettivo e soprattutto soggettivo del reato di diffamazione. La reputazione della parte civile non sarebbe affatto stata lesa. 2.4. Il quarto motivo ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della scrinninante del diritto di cronaca. Anche a voler sostenere la valenza diffamatoria dell'articolo di giornale, l'imputato avrebbe raccolto la notizia, di rilevanza pubblicistica, da fonti credibili, come l'ASP di EN, il Corriere della Sera e gli uffici giudiziari, che avrebbero aperto una indagine penale sui fatti oggetto della pubblicazione. Avrebbe, dunque, correttamente confidato nella veridicità di quanto narrato ed esposto i fatti con linearità e misura. Considerato in diritto Il ricorso è accoglibile a riguardo della doglianza che afferisce alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.11 primo motivo non coglie nel segno. 2 1.1.Puntualnnente la difesa del ricorrente ha richiamato il principio da tempo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno avuto modo di precisare che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273); sussistendo la statuizione in ordine agli effetti civili, deve trovare applicazione il principio per cui, quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda anche con il vaglio dell'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2, e non solo dell'evidenza di cause di proscioglimento "pieno" di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175). Tale dictum è stato di recente ribadito da Sez. U, 28/03/2024, Calpitano, che hanno sancito come, in coerenza con i canoni radicati dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice d'appello, chiamato ad esprimersi sull'impugnazione di una decisione di condanna dell'imputato, in primo grado, al risarcimento del danno, possa pronunciare l'assoluzione nel merito in applicazione dei dettami enunciati dalla citata pronuncia delle Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti. E tuttavia, l'indicazione erronea od impropria, in sentenza, di una massima giurisprudenziale non può refluire, automaticamente, sulla tenuta logica della motivazione quando quest'ultima si sia, in concreto, uniformata ai criteri tracciati dall'interpretazione del diritto vivente, come avvenuto nel caso di specie, ove l'apparato argomentativo della decisione d'appello - ben lungi dall'arrestare la propria analisi all'insussistenza dei presupposti dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'incolpato - ha affrontato, in modo circostanziato e completo, i motivi di gravame esposti a presidio dell'invocata esclusione della responsabilità penale, deliberata nel giudizio di prime cure. 2.11 terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata (pagg. 5 e segg.) - in doppia conforme sulla responsabilità (pagg.1 e 2 primo grado) - con esposizione piana, appropriata ed esente da critiche di illogicità manifesta, ha vagliato l'intrinseca portata diffamatoria dell'articolo del giornale II Corriere della Calabria, pubblicato on line, scritto dall'imputato, in virtù di una ricostruzione del fatto gravemente evocativa di una illecita commistione di interessi, quello del Direttore Generale dell'ASP di EN RO FA a beneficiare di una sentenza del Tribunale di EN nell'ambito di un contenzioso civile affidato al giudice Silvana Ferrentino, coniuge della persona offesa MA ZO, e quello, attribuito a quest'ultimo, ad ottenere una promozione e l'illegittimo trasferimento in mobilità ad altra sede dell'azienda sanitaria, riconducibile all'area territoriale di 3 competenza del Dirigente provinciale. I giudici del duplice grado hanno persuasivamente argomentato che, sia pure con espressioni e segmenti espositivi di contenuto miratamente ambiguo (con intercalare di "frammenti" di solo apparente contrapposto tenore), il titolo ("Caso RO, il marito della Giudice promosso e l'avvocato scaricato dall'Asp") ed il contenuto dell'articolo abbiano inteso accostare l'esito del processo giuslavoristico, favorevole al Direttore Generale, al mutamento migliorativo della posizione lavorativa di cui il MA, medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera, aveva richiesto di fruire;
con l'effetto, ragionevolmente desunto, di provocare nel lettore dell'articolo l'opinione che si sia trattato di una intesa corruttiva, volta ad uno scambio di indebiti favori tra pubblici ufficiali per il soddisfacimento di scopi personali. La struttura enunciativa della notizia possiede, dunque, chiara connotazione lesiva della reputazione, ordinariamente interpretata come proiezione della stima e della considerazione che della persona nutra il circostante tessuto sociale. 2.1. Trattasi, in altre parole, di contenuto allusivo e insinuante, che congruamente si è ritenuto assurgere a rilevanza penale in quanto immediatamente e inequivocabilmente percepibile come tale, alla luce di parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, Simone, Rv. 284044). 2.2. Occorre poi ribadire che il diritto di cronaca si differenzia da quello di critica essenzialmente in quanto il primo si concretizza - come di pertinente alla vicenda d'interesse - nella narrazione di fatti e non tanto nella elaborazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione (ex multis, sez.5 n. 935 del 16/12/1998, Ferrara, Rv. 212342); di tal che, ove il giornalista faccia seguire un giudizio critico al racconto di un fatto, non per questo il profilo di verità di quest'ultimo diviene recessivo e può essere pretermesso o trascurato. 2.3.11 diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall'art 21 della Costituzione, trova invero un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, perciò tale diritto può essere esercitato, quando ne possa derivare una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) nella verità della notizia pubblicata b) nell' interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale c) nell'obiettività dell'informazione (in motivazione, sez.5, n. 3132 del 08/11/2018, Lippera). E l'esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore (Sez. 5, n. 15176 del 15/3/2002, Di Giovacchino, Rv. 221864). La divulgazione in oggetto, oltre a far risaltare, nelle scansioni descrittive degli eventi, una sorta di infida "combine" tra la parte civile, la moglie e il futuro Direttore Generale, ne ha anche distorto la sequenza storica, perché - come si apprende dalla sentenza impugnata, pag.
8 - la sentenza emessa dal giudice, coniuge del MA, è del 4 27 novembre 2015, antecedente di diversi mesi rispetto alla pubblicazione dell'avviso di mobilità dell'A.S.P. di EN, effettuata il 20 luglio 2016 e di quasi un anno rispetto alla delibera che ha concesso al MA la mobilità richiesta;
mentre l'articolo del giornale ha accomunato gli accadimenti con approccio capzioso, scrivendo che la pubblicazione della delibera sarebbe avvenuta "al momento giusto per fare pendant con la sentenza...". 2.4. Difetta, allora e in primo luogo, la prova che la notizia giornalistica abbia riportato un fatto storicamente vero, presupposto indefettibile perché possa invocarsi la scrinninante dell'esercizio del diritto di cronaca (per il principio, cfr. Cass. sez. 5, n.41099 del 20/7/16, CA e altro, Rv. 268149; Cass. sez. 5, n.4938 del 28/10/10, il P.M. in proc. IM e altri, Rv. 249239). 2.5. Ed una volta esclusa la verità dei fatti riferiti, il quarto motivo di ricorso, sia pure con trame non esplicite, pone la questione dell'operatività della scriminante sotto il profilo putativo. Tuttavia, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. Si veda, sul punto Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628 che, in motivazione, ha rilevato come il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenti l' attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dall'agente, e correlativamente integri - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza - gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità; la decisione richiama altri autorevoli precedenti Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 - dep. 2000, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792. 2.6. Il ricorrente omette di confrontarsi con il passaggio della sentenza del primo giudice (pag.2), integralmente fatta propria, nel complessivo tessuto enunciativo, dalla decisione impugnata, che richiama le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'esame dibattimentale (al quale la Corte può dunque attingere, in considerazione dell'osmosi argomentativa della c.d. doppia conforme sulla responsabilità), da cui è dato evincere che alcuna verifica sia stata da lui effettuata a riscontro della veridicità del narrato dell'articolo, che sarebbe stato prodotto in quanto riportato da altre fonti di analoga natura. La fonte giornalistica citata dal ricorrente - in disparte la genericità della petizione a propria scusa, nulla essendo stato precisato quanto agli eventuali tempi, modi, contenuti della presunta pubblicazione della notizia sul Corriere della Sera - non garantisce in ogni caso la correttezza dell'adempimento informativo suscettibile di fondare l'operatività della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, in armonia con il principio generale affermato da recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni 5 dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, S., Rv. 274123); sicchè, non è sufficiente, per citare i principi ispiratori di una decisione che ha affrontato un caso similare, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa (sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117). Quanto, poi, all'assunta veicolazione della notizia dalle (sempre ipotetiche) vicissitudini giudiziarie, occorre ribadire che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato (sez.5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna c/Improta, Rv. 281211). Nella vicenda in scrutinio i motivi di ricorso non danno contezza di approfondimenti di sorta, con riferimento alla tipologia e alla tempistica dell'iscrizione della notizia di reato, alla direzione delle indagini, al loro sviluppo, alla loro conclusione. Parimenti, l'addotta scaturigine della notizia dall'interno dell'ASP di EN, in assenza di ulteriori specificazioni, è equiparabile a provenienza da fonte anonima, di estrazione confidenziale o non controllabile, inconciliabile con l'efficacia esimente del diritto di cronaca ove non sia stato adempiuto l'onere di scrupolosa verifica che grava sull'articolista (Sez.5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952; Sez.5, n. 7008 del 18/11/2019, Frignani, Rv. 278793; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091; anche in sede civile, ad esempio, la carenza di interesse pubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermata da Sez. civ. 3, n. 6784 del 07/04/2016, Rv. 639336; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011, Rv. 617848). 3.11 secondo motivo di ricorso articola invece osservazioni fondate, configurandosi un'ipotesi di palese contrasto tra le proposizioni della parte motiva - da cui si enuclea l'univoca volontà del giudice, quella di dichiarare l'estinzione del reato, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione - e la lettera del dispositivo, nel quale la manifestazione di quella volontà avrebbe dovuto pedissequamente tradursi. In effetti, la data del commesso reato è quella del 1 novembre 2016 e, pertanto, si era consumato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei alla data del verdetto di seconda istanza. Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione mentre, al lume dei rilievi formulati a riguardo dei motivi primo, terzo e quarto, il 6 ricorso non può meritare accoglimento agli effetti civili, del resto espressamente confermati dalla pronunzia della Corte territoriale (pag.9).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, 07/03/2025 Il consi1ir estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa declaratoria in dispositivo della prescrizione del reato, con rigetto nel resto. In data 25 febbraio 2025 la difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese. Ritenuto in fatto 1.RA IO LO ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che - con il dispositivo - ha confermato quella del Tribunale monocratico di EN, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 cod. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14195 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/03/2025 pen., in riferimento all'art. 13 della L. n. 47 del 1948, perpetrato, in qualità di direttore responsabile della testata giornalistica del CORRIERE DELLA CALABRIA, in pregiudizio di MA ZO, e condannato alle pene di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di quattro motivi, di seguito enundati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata, pur rilevando il decorso del termine massimo di prescrizione del reato, avrebbe proceduto ad una verifica sommaria della insussistenza dei presupposti di un proscioglimento pieno, in quanto il gravame aveva per oggetto, oltre ai profili penali della responsabilità, anche quelli di natura risarcitoria per la presenza della parte civile. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato, con la rubrica dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., che la pronuncia impugnata ha confermato la sentenza di primo grado dopo essersi espressa, in parte motiva, per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così incorrendo nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.3. Il terzo motivo si è soffermato sull'affermazione di reità. La motivazione della sentenza sarebbe illegittima e manifestamente illogica, in quanto le ragioni sviluppate dalla difesa avrebbero dimostrato l'insussistenza degli elementi essenziali del reato;
l'imputato avrebbe riconosciuto, nell'articolo, la legittimità delle condotte raccontate e della nomina ottenuta dalla persona offesa, a riprova della carenza dell'elemento oggettivo e soprattutto soggettivo del reato di diffamazione. La reputazione della parte civile non sarebbe affatto stata lesa. 2.4. Il quarto motivo ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della scrinninante del diritto di cronaca. Anche a voler sostenere la valenza diffamatoria dell'articolo di giornale, l'imputato avrebbe raccolto la notizia, di rilevanza pubblicistica, da fonti credibili, come l'ASP di EN, il Corriere della Sera e gli uffici giudiziari, che avrebbero aperto una indagine penale sui fatti oggetto della pubblicazione. Avrebbe, dunque, correttamente confidato nella veridicità di quanto narrato ed esposto i fatti con linearità e misura. Considerato in diritto Il ricorso è accoglibile a riguardo della doglianza che afferisce alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1.11 primo motivo non coglie nel segno. 2 1.1.Puntualnnente la difesa del ricorrente ha richiamato il principio da tempo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno avuto modo di precisare che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273); sussistendo la statuizione in ordine agli effetti civili, deve trovare applicazione il principio per cui, quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda anche con il vaglio dell'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2, e non solo dell'evidenza di cause di proscioglimento "pieno" di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175). Tale dictum è stato di recente ribadito da Sez. U, 28/03/2024, Calpitano, che hanno sancito come, in coerenza con i canoni radicati dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice d'appello, chiamato ad esprimersi sull'impugnazione di una decisione di condanna dell'imputato, in primo grado, al risarcimento del danno, possa pronunciare l'assoluzione nel merito in applicazione dei dettami enunciati dalla citata pronuncia delle Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti. E tuttavia, l'indicazione erronea od impropria, in sentenza, di una massima giurisprudenziale non può refluire, automaticamente, sulla tenuta logica della motivazione quando quest'ultima si sia, in concreto, uniformata ai criteri tracciati dall'interpretazione del diritto vivente, come avvenuto nel caso di specie, ove l'apparato argomentativo della decisione d'appello - ben lungi dall'arrestare la propria analisi all'insussistenza dei presupposti dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'incolpato - ha affrontato, in modo circostanziato e completo, i motivi di gravame esposti a presidio dell'invocata esclusione della responsabilità penale, deliberata nel giudizio di prime cure. 2.11 terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata (pagg. 5 e segg.) - in doppia conforme sulla responsabilità (pagg.1 e 2 primo grado) - con esposizione piana, appropriata ed esente da critiche di illogicità manifesta, ha vagliato l'intrinseca portata diffamatoria dell'articolo del giornale II Corriere della Calabria, pubblicato on line, scritto dall'imputato, in virtù di una ricostruzione del fatto gravemente evocativa di una illecita commistione di interessi, quello del Direttore Generale dell'ASP di EN RO FA a beneficiare di una sentenza del Tribunale di EN nell'ambito di un contenzioso civile affidato al giudice Silvana Ferrentino, coniuge della persona offesa MA ZO, e quello, attribuito a quest'ultimo, ad ottenere una promozione e l'illegittimo trasferimento in mobilità ad altra sede dell'azienda sanitaria, riconducibile all'area territoriale di 3 competenza del Dirigente provinciale. I giudici del duplice grado hanno persuasivamente argomentato che, sia pure con espressioni e segmenti espositivi di contenuto miratamente ambiguo (con intercalare di "frammenti" di solo apparente contrapposto tenore), il titolo ("Caso RO, il marito della Giudice promosso e l'avvocato scaricato dall'Asp") ed il contenuto dell'articolo abbiano inteso accostare l'esito del processo giuslavoristico, favorevole al Direttore Generale, al mutamento migliorativo della posizione lavorativa di cui il MA, medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera, aveva richiesto di fruire;
con l'effetto, ragionevolmente desunto, di provocare nel lettore dell'articolo l'opinione che si sia trattato di una intesa corruttiva, volta ad uno scambio di indebiti favori tra pubblici ufficiali per il soddisfacimento di scopi personali. La struttura enunciativa della notizia possiede, dunque, chiara connotazione lesiva della reputazione, ordinariamente interpretata come proiezione della stima e della considerazione che della persona nutra il circostante tessuto sociale. 2.1. Trattasi, in altre parole, di contenuto allusivo e insinuante, che congruamente si è ritenuto assurgere a rilevanza penale in quanto immediatamente e inequivocabilmente percepibile come tale, alla luce di parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, Simone, Rv. 284044). 2.2. Occorre poi ribadire che il diritto di cronaca si differenzia da quello di critica essenzialmente in quanto il primo si concretizza - come di pertinente alla vicenda d'interesse - nella narrazione di fatti e non tanto nella elaborazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione (ex multis, sez.5 n. 935 del 16/12/1998, Ferrara, Rv. 212342); di tal che, ove il giornalista faccia seguire un giudizio critico al racconto di un fatto, non per questo il profilo di verità di quest'ultimo diviene recessivo e può essere pretermesso o trascurato. 2.3.11 diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall'art 21 della Costituzione, trova invero un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, perciò tale diritto può essere esercitato, quando ne possa derivare una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) nella verità della notizia pubblicata b) nell' interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale c) nell'obiettività dell'informazione (in motivazione, sez.5, n. 3132 del 08/11/2018, Lippera). E l'esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore (Sez. 5, n. 15176 del 15/3/2002, Di Giovacchino, Rv. 221864). La divulgazione in oggetto, oltre a far risaltare, nelle scansioni descrittive degli eventi, una sorta di infida "combine" tra la parte civile, la moglie e il futuro Direttore Generale, ne ha anche distorto la sequenza storica, perché - come si apprende dalla sentenza impugnata, pag.
8 - la sentenza emessa dal giudice, coniuge del MA, è del 4 27 novembre 2015, antecedente di diversi mesi rispetto alla pubblicazione dell'avviso di mobilità dell'A.S.P. di EN, effettuata il 20 luglio 2016 e di quasi un anno rispetto alla delibera che ha concesso al MA la mobilità richiesta;
mentre l'articolo del giornale ha accomunato gli accadimenti con approccio capzioso, scrivendo che la pubblicazione della delibera sarebbe avvenuta "al momento giusto per fare pendant con la sentenza...". 2.4. Difetta, allora e in primo luogo, la prova che la notizia giornalistica abbia riportato un fatto storicamente vero, presupposto indefettibile perché possa invocarsi la scrinninante dell'esercizio del diritto di cronaca (per il principio, cfr. Cass. sez. 5, n.41099 del 20/7/16, CA e altro, Rv. 268149; Cass. sez. 5, n.4938 del 28/10/10, il P.M. in proc. IM e altri, Rv. 249239). 2.5. Ed una volta esclusa la verità dei fatti riferiti, il quarto motivo di ricorso, sia pure con trame non esplicite, pone la questione dell'operatività della scriminante sotto il profilo putativo. Tuttavia, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. Si veda, sul punto Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628 che, in motivazione, ha rilevato come il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenti l' attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dall'agente, e correlativamente integri - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza - gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità; la decisione richiama altri autorevoli precedenti Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 - dep. 2000, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792. 2.6. Il ricorrente omette di confrontarsi con il passaggio della sentenza del primo giudice (pag.2), integralmente fatta propria, nel complessivo tessuto enunciativo, dalla decisione impugnata, che richiama le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'esame dibattimentale (al quale la Corte può dunque attingere, in considerazione dell'osmosi argomentativa della c.d. doppia conforme sulla responsabilità), da cui è dato evincere che alcuna verifica sia stata da lui effettuata a riscontro della veridicità del narrato dell'articolo, che sarebbe stato prodotto in quanto riportato da altre fonti di analoga natura. La fonte giornalistica citata dal ricorrente - in disparte la genericità della petizione a propria scusa, nulla essendo stato precisato quanto agli eventuali tempi, modi, contenuti della presunta pubblicazione della notizia sul Corriere della Sera - non garantisce in ogni caso la correttezza dell'adempimento informativo suscettibile di fondare l'operatività della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, in armonia con il principio generale affermato da recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni 5 dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, S., Rv. 274123); sicchè, non è sufficiente, per citare i principi ispiratori di una decisione che ha affrontato un caso similare, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa (sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117). Quanto, poi, all'assunta veicolazione della notizia dalle (sempre ipotetiche) vicissitudini giudiziarie, occorre ribadire che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato (sez.5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna c/Improta, Rv. 281211). Nella vicenda in scrutinio i motivi di ricorso non danno contezza di approfondimenti di sorta, con riferimento alla tipologia e alla tempistica dell'iscrizione della notizia di reato, alla direzione delle indagini, al loro sviluppo, alla loro conclusione. Parimenti, l'addotta scaturigine della notizia dall'interno dell'ASP di EN, in assenza di ulteriori specificazioni, è equiparabile a provenienza da fonte anonima, di estrazione confidenziale o non controllabile, inconciliabile con l'efficacia esimente del diritto di cronaca ove non sia stato adempiuto l'onere di scrupolosa verifica che grava sull'articolista (Sez.5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952; Sez.5, n. 7008 del 18/11/2019, Frignani, Rv. 278793; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091; anche in sede civile, ad esempio, la carenza di interesse pubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermata da Sez. civ. 3, n. 6784 del 07/04/2016, Rv. 639336; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011, Rv. 617848). 3.11 secondo motivo di ricorso articola invece osservazioni fondate, configurandosi un'ipotesi di palese contrasto tra le proposizioni della parte motiva - da cui si enuclea l'univoca volontà del giudice, quella di dichiarare l'estinzione del reato, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione - e la lettera del dispositivo, nel quale la manifestazione di quella volontà avrebbe dovuto pedissequamente tradursi. In effetti, la data del commesso reato è quella del 1 novembre 2016 e, pertanto, si era consumato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei alla data del verdetto di seconda istanza. Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione mentre, al lume dei rilievi formulati a riguardo dei motivi primo, terzo e quarto, il 6 ricorso non può meritare accoglimento agli effetti civili, del resto espressamente confermati dalla pronunzia della Corte territoriale (pag.9).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, 07/03/2025 Il consi1ir estensore Il Presidente