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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3942/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3214/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie illustrative.
Resistente/Appellato: Entrambe le parti resistenti presenti si riportano alle controdeduzioni sulle quali insistono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 06 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'Intimazione di Pagamento n. 29620239011904687/000, notificata il 08 maggio 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n.296201100886720270 000, relativa a IRPEF 2008, asseritamente notificata il 03 aprile 2012, recante la somma di euro 1.415,25, la cartella n.
29620170032870748 000, relativa a tasse automobilistiche 2013, asseritamente notificata il 08 gennaio
2018, recante la somma di euro 585,78, la cartella n. 29620190025108850 000, relativa a TARI 2014 e
2015, asseritamente notificata il 31 maggio 2019, recante la somma di euro 927,20, la cartella n.
29620200044961202 000, relativa a tasse automobilistiche 2017 e TARI 2016, asseritamente notificata il
19 maggio 2022, recante la somma di euro 602,31, la cartella n. 29620210112606145 000, relativa a tasse automobilistiche 2016, asseritamente notificata il 24 settembre 2022, recante la somma di euro 336,30, la cartella n. 29620220039371355 000, relativa a tasse automobilistiche 2019, asseritamente notificata il 24 settembre 2022, recante la somma di euro 303,55, l'avviso di accertamento n. TY301J401721/2019, relativa a IRPEF 2014, asseritamente notificato il 27 agsoto 2019, recante la somma di euro 4.357,11 e contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Palermo, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo e Regione Sicilia.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità derivata ex art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento.
In via preliminare si eccepisce la nullità ed illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle prodromiche cartelle in essa indicate, in violazione dell'articolo 50 del D.P.R. numero 602/1973. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione 7 e 17 L. 212/2000 e carenza di prova in ordine all'esistenza della pretesa creditoria. L'intimazione di pagamento impugnata si palesa illegittima ed assolutamente improduttiva di effetti giuridici in quanto carente di motivazione, richiesta per tutti gli atti amministrativi ex art. 7 della Legge 27 luglio 2000, numero 212. Nel caso in esame, l'atto impugnato ha ad oggetto somme asseritamente derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento in realtà mai portati a conoscenza del contribuente, di conseguenza gli stessi non potevano essere richiamati nell'atto impugnato per relationem, ma avrebbero dovuto essere specificamente allegati. La mancata allegazione degli stessi costituisce una palese violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000, art.
7. Nel caso in esame il difetto di motivazione della cartella impugnata si sostanzia anche nell'assoluta assenza di informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi, seguita dall'amministrazione agente nonché della base imponibile, di certo differente dall'importo intimato. Ed invero si denuncia che l'Agente della Riscossione, in assoluto spregio del prefato dettato normativo, si è limitato ad indicare la sola macro voce relativa all'importo complessivo degli interessi, precludendo per l'effetto al contribuente di effettuare un riscontro della validità ovvero della bontà e/o veridicità dell'importo indicato. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice e/o l'inesigibilità delle somme pretese per intervenuta prescrizione. Nel merito, si eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta decadenza della potestà riscossiva degli Enti creditori. Ed invero, come di evince dall'atto impugnato le cartella sottese e richiamate nell'atto fanno riferimento al presunto mancato pagamento di tasse e tributi inerenti gli anni dal 2008 al 20149 mai richiesti al contribuente, per cui gli Enti sono certamente decaduti ex art. 25 DPR 602/73 dalla potestà di riscuotere le somme. Si aggiunga, inoltre che le somme richieste con l'intimazione di pagamento opposta riguardanti diritto camerale annuale, tributi locali, tasse automobilistiche e tributi erariali non sono in alcun modo dovute in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale (sia a monte che a valle), anche o solo di quanto dovuto a titolo di interessi e sanzioni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare. Estraneità di ADER in ordine ai motivi di ricorso inerenti ad una presunta mancata e/o irregolare notifica dell'atto riscossivo presupposto n. TY301J401721/2019, costituito da atto c.d. impoesattivo e ad una presunta mancata notifica del predetto atto riscossivo nei termini decadenziali e/o prescrizionali propri del tributo oggetto di recupero, motivi unicamente inerente l'operato dell'ente impositore Agenzia delle
Entrate di Palermo, altro odierno contraddittore nel presente giudizio ed alle cui difese si fa rinvio. Per quanto di competenza di ADER. Regolarità del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali n.
29620110088672070000, n. 29620170032870748000, n. 2962019002510885000, n. 29620200044961202000,
n. 29620210115606145000, n. 29620220039371355000, presupposte, tra le altre, all'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000 ed oggetto di impugnazione in questo procedimento. Conseguente inammissibilità ex artt. 19, comma 3, e 21 D.Lgs. n. 546/1992 riguardante una presunta intervenuta prescrizione dei diritti di credito oggetto di riscossione in relazione al periodo antecedente la notifica delle suddette cartelle esattoriali e/o una presunta violazione dei termini decadenziali per la predetta notifica.
Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha proceduto a notificare le predette cartelle esattoriali presupposte alla contribuente alle seguenti date, in perfetta aderenza al combinato disposto degli artt. 26
D.P.R. n. 602/1973 e 60 e seguenti D.P.R. n. 600/1973: cartella n. 2962011008867207000 in data 03/04/2012; cartella n. 29620170032870748000 in data 08/01/2018; cartella n. 29620190025108850000 in data
31/05/2019; cartella n. 29620200044961202000 in data 19/05/2022; cartella n. 29620210112606145000 in data 24/09/2022; cartella n. 29620220039371355000 in data 08/01/2018. Pertanto, stante la regolare notifica delle suindicate cartelle esattoriali presupposte, emerge ictu oculi come alla data di introduzione dell'odierno giudizio (08/07/2024) risulti abbondantemente spirato il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica delle predette cartelle, previsto a pena di decadenza, per avanzare ricorso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92. Del tutto infondate si palesano, altresì, le eccezioni di parte ricorrente inerenti un presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000. L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto, come nel caso che qui occupa, in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della Riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, in ragione della natura vincolata che lo contraddistingue, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. L'avviso di intimazione in questione è stato predisposto in conformità a quanto dettato dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e risponde a tutte le prescrizioni di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, ottemperando allo spirito dello Statuto del contribuente e garantendo chiarezza e motivazione. Nel caso di specie,
l'intimazione di pagamento riporta chiaramente, tra gli altri, il riferimento agli atti riscossivi di cui si discute, con indicazione espressa dei relativi estremi di notificazione, delle singole pretese tributarie iscritte a ruolo, nonché degli enti impositori, che hanno operato l'iscrizione dei relativi crediti. L'indicazione di tali estremi identificativi dell'atto presupposto, così come nell'odierna fattispecie, è sufficiente al fine della conformità dell'atto esattoriale allo Statuto del contribuente, senza che sia necessaria alcuna allegazione dell'atto richiamato. Le medesime considerazioni possono essere, indubbiamente, estese anche all'eccezione avversaria inerente un presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle somme richieste a titolo di interessi di mora. Invero, l'Agente della Riscossione ha pienamente assolto al suo obbligo motivazionale, indicando puntualmente le somme richieste a tale titolo dagli enti impositori, soggetti che hanno operato l'iscrizione a ruolo. Peraltro, il tasso di interesse applicato di anno in anno viene determinato con apposito atto normativo ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino.
Infine, assolutamente infondata si palesa l'eccezione avversaria di cui al motivo inerente ad una presunta prescrizione delle pretese tributarie oggetto di riscossione per il periodo successivo alla notifica degli atti riscossivi presupposti.
1) In relazione alla cartella esattoriale n. 2962011008867207000 (notificata in data 03/04/2012), inerente
IRPEF, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 06/05/2023, dell'intimazione di pagamento n. 2962022901403724000 e successivamente, con la notifica, in data
08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
2) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170032870748000 (notificata in data 08/01/2018), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 25/05/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229006275073000 e successivamente, con la notifica, in data
08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
3) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190025108850000 (notificata in data 31/05/2019), inerente
TARI, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
4) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620200044961202000 (notificata in data 19/05/2022), inerente
Tassa Auto e TARI, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
5) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620210112606145000 (notificata in data 24/09/2022), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
6) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620220039371355000 (notificata in data 24/09/2022), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
7) In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. TY301J401721/2019 (notificato dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo in data 27/08/2019), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
si osserva che la data di scadenza del termine prescrizionale dei crediti tributari, recati dagli atti riscossivi presupposti all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, va individuata anche tenendo conto dell'applicazione, ove necessario, dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), secondo cui: sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Infine, si rammenta, che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dei tributi erariali (come l'IRPEF, tributo inerente alla cartella esattoriale presupposta n. 29620110088672070000 e all'avviso di accertamento esecutivo presupposto n. TY301J401721/2019) è pari a 10 anni. Ed ancora, anche in relazione agli accessori dovuti per i predetti tributi trova applicazione la prescrizione decennale.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si osserva che le doglianze di parte ricorrente attinenti l'omessa rituale notifica della prodromica cartella di pagamento attengono esclusivamente alla procedura di riscossione, di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, unico soggetto che può essere chiamato a provarne la regolarità.
E', dunque, del tutto chiaro che le uniche considerazioni formulate riguardano esclusivamente attività di
ADER. Pertanto, non si può non eccepire il difetto di legittimazione passiva. In ogni caso la cartella di pagamento de quo è stata notificata. Ne consegue che controparte avrebbe potuto e dovuto proporre ricorso avverso le cartelle di pagamento, per fare valere eventuali vizi della pretesa impositiva. Non avendo proceduto all'impugnazione di dette cartelle le stesse si sono rese definitive. Infine si precisa per mero scrupolo difensivo che la cartella di pagamento n. 2962010025108850000 notificata in data 31.05.2019 per TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta 2014-2015, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento nn. 29745-127734, avvenuta per compiuta giacenza rispettivamente in data 09.06.2016 e in data 18.11.2016 in data 30.11.2015. La cartella di pagamento n. 29620200044961202000 notificata in data 19.05.2019 per TARI (Tassa sui rifiuti) anno di imposta 2016, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n.86596, avvenuta per compiuta giacenza in data 03.11.2017. Detti prodromici avvisi di accertamento non sono stati impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Parte ricorrente censura poi l'atto impugnato in quanto difetterebbe di adeguata motivazione. Si rileva, anche in questo caso, l'evidente difetto di legittimazione passiva in capo all'ente impositore vertendo tale doglianza su un atto proprio della procedura di riscossione del tributo, di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione unico soggetto chiamato a provare la regolarità. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Pertanto, seguendo il principio di diritto sopra riportato, l'atto esecutivo impugnato soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n.
241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Con l'ultimo motivo di ricorso controparte assume che sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito essendo decorsi i 5 anni previsti dalla normativa, dalla loro eventuale notifica al momento in cui è stato notificato l'atto oggi impugnato. Si tratta, anche in questo caso di una eccezione che può essere rivolta solo nei confronti dell'Agente della Riscossione, unico soggetto giuridico che ha nella propria disponibilità gli atti che dimostrano modalità e validità della notifica degli atti dell'esecuzione (cartelle, intimazioni, comunicazioni preventive di fermo ed ipoteca) e degli eventuali atti interruttivi notificati tra il titolo esecutivo e l'intimazione. La notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La notifica degli avvisi di accertamento nn.29745-127734 e 86596, per TARI, anni di imposta dal 2014 al 2016 è avvenuta in data 09.06.2016,18.11.2016 e 03.11.2017, per cui ampiamente entro i termini previsti. Inoltre sempre la stessa normativa, al comma 163, dispone che poiché gli avvisi si sono resi definitivi rispettivamente negli anni 2016,2017 e 2018 le cartelle avrebbero dovuto essere notificata entro il 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (cioè, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo). Le cartelle di pagamento risultano notificate il 31.05.2019 e il 19.05.2022, per cui anch'esse ampiamente entro i termini previsti. Inoltre detto termine risulta prorogato, in virtù della sospensione ex lege dell'attività esecutiva prevista dalla normativa emergenziale introdotta in occasione della pandemia da COVID 19. Nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 e fino al 31.08.2021, e della proroga dei termini di prescrizione fino al
31.12.2023, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento, risultano tutte regolarmente notificate. In particolare, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del D.lgs. n. 546/92, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione per far valere vizi inerenti una cartella di pagamento già notificata e non opposta nei termini di sessanta giorni. Per ciò che concerne, invece, l'avviso di accertamento n. TY301J401721/2019, la notifica è avvenuta a mezzo posta tramite raccomandata A/R n. 78707654092-0 del 24/07/2019. In assenza del destinatario, il notificatore ha immesso nella cassetta copia della raccomandata e ha spedito in data 12/08/2019 comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
76772108972-3, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 27/08/2019. Né in relazione ai crediti vantati può ritenersi intervenuta alcuna prescrizione. Per mero scrupolo difensivo, infatti, vale la pena ricordare, altresì, che in materia di prescrizione occorre applicare in primo luogo l'art. 2946 c.c. il quale dispone che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Considerato che
per le imposte sui redditi, IRAP e IVA il legislatore non ha previsto un termine differente, deve necessariamente trovare applicazione quello ordinario decennale, mentre invece per l'imposta di registro il legislatore ha espressamente posto, con l'art. 78 del D.P.R. n.
131/1986, il termine di dieci anni per la prescrizione dell'imposta definitivamente accertata. Per ciò che concerne, le sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, disciplina che qualora la sanzione sia correlata all'accertamento di un maggior tributo (contestato con avviso di accertamento o con cartella di pagamento), il termine prescrizionale dell'obbligazione accessoria (sanzione) segue necessariamente quello dell'obbligazione principale (tributo). Si sostiene l'applicazione del ridetto principio anche all'obbligazione accessoria degli interessi. In ordine alla richiesta di nullità dell'atto impugnato per “difetto di motivazione” e
“mancata allegazione degli atti richiamati” (motivo di impugnazione sub 2), nessuna disposizione normativa prevede che l'intimazione debba essere motivata, dal momento che si ritiene sufficiente che la stessa richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché
l'importo da corrispondere. A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, di cui controparte lamenta la violazione, è una norma che non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omissione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Sicilia, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 02 dicembre 2025 il resistente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento esecutivo non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente la quale ne è venuto a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata.
Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento esecutivo inerente a IRPEF, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 25 Maggio 2022, l'intimazione di pagamento n.
29620229006275073000 e successivamente è stata notificata in data 8 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 25 Maggio 2022, dell'intimazione di pagamento n.
29620229006275073000 e successivamente è stata notificata in data 8 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l.
73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e al Comune di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
600,00 (seicento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, in euro
600,00 (seicento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Palermo ed in euro 600,00 (seicento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Nulla per le spese nei confronti della Regione Sicilia.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3942/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011904687000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3214/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie illustrative.
Resistente/Appellato: Entrambe le parti resistenti presenti si riportano alle controdeduzioni sulle quali insistono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 06 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'Intimazione di Pagamento n. 29620239011904687/000, notificata il 08 maggio 2024, limitatamente le seguenti cartelle di pagamento n.296201100886720270 000, relativa a IRPEF 2008, asseritamente notificata il 03 aprile 2012, recante la somma di euro 1.415,25, la cartella n.
29620170032870748 000, relativa a tasse automobilistiche 2013, asseritamente notificata il 08 gennaio
2018, recante la somma di euro 585,78, la cartella n. 29620190025108850 000, relativa a TARI 2014 e
2015, asseritamente notificata il 31 maggio 2019, recante la somma di euro 927,20, la cartella n.
29620200044961202 000, relativa a tasse automobilistiche 2017 e TARI 2016, asseritamente notificata il
19 maggio 2022, recante la somma di euro 602,31, la cartella n. 29620210112606145 000, relativa a tasse automobilistiche 2016, asseritamente notificata il 24 settembre 2022, recante la somma di euro 336,30, la cartella n. 29620220039371355 000, relativa a tasse automobilistiche 2019, asseritamente notificata il 24 settembre 2022, recante la somma di euro 303,55, l'avviso di accertamento n. TY301J401721/2019, relativa a IRPEF 2014, asseritamente notificato il 27 agsoto 2019, recante la somma di euro 4.357,11 e contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Palermo, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo e Regione Sicilia.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità derivata ex art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento.
In via preliminare si eccepisce la nullità ed illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle prodromiche cartelle in essa indicate, in violazione dell'articolo 50 del D.P.R. numero 602/1973. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione 7 e 17 L. 212/2000 e carenza di prova in ordine all'esistenza della pretesa creditoria. L'intimazione di pagamento impugnata si palesa illegittima ed assolutamente improduttiva di effetti giuridici in quanto carente di motivazione, richiesta per tutti gli atti amministrativi ex art. 7 della Legge 27 luglio 2000, numero 212. Nel caso in esame, l'atto impugnato ha ad oggetto somme asseritamente derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento in realtà mai portati a conoscenza del contribuente, di conseguenza gli stessi non potevano essere richiamati nell'atto impugnato per relationem, ma avrebbero dovuto essere specificamente allegati. La mancata allegazione degli stessi costituisce una palese violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000, art.
7. Nel caso in esame il difetto di motivazione della cartella impugnata si sostanzia anche nell'assoluta assenza di informazione afferente alle modalità di calcolo degli interessi, seguita dall'amministrazione agente nonché della base imponibile, di certo differente dall'importo intimato. Ed invero si denuncia che l'Agente della Riscossione, in assoluto spregio del prefato dettato normativo, si è limitato ad indicare la sola macro voce relativa all'importo complessivo degli interessi, precludendo per l'effetto al contribuente di effettuare un riscontro della validità ovvero della bontà e/o veridicità dell'importo indicato. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice e/o l'inesigibilità delle somme pretese per intervenuta prescrizione. Nel merito, si eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta decadenza della potestà riscossiva degli Enti creditori. Ed invero, come di evince dall'atto impugnato le cartella sottese e richiamate nell'atto fanno riferimento al presunto mancato pagamento di tasse e tributi inerenti gli anni dal 2008 al 20149 mai richiesti al contribuente, per cui gli Enti sono certamente decaduti ex art. 25 DPR 602/73 dalla potestà di riscuotere le somme. Si aggiunga, inoltre che le somme richieste con l'intimazione di pagamento opposta riguardanti diritto camerale annuale, tributi locali, tasse automobilistiche e tributi erariali non sono in alcun modo dovute in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale (sia a monte che a valle), anche o solo di quanto dovuto a titolo di interessi e sanzioni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare. Estraneità di ADER in ordine ai motivi di ricorso inerenti ad una presunta mancata e/o irregolare notifica dell'atto riscossivo presupposto n. TY301J401721/2019, costituito da atto c.d. impoesattivo e ad una presunta mancata notifica del predetto atto riscossivo nei termini decadenziali e/o prescrizionali propri del tributo oggetto di recupero, motivi unicamente inerente l'operato dell'ente impositore Agenzia delle
Entrate di Palermo, altro odierno contraddittore nel presente giudizio ed alle cui difese si fa rinvio. Per quanto di competenza di ADER. Regolarità del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali n.
29620110088672070000, n. 29620170032870748000, n. 2962019002510885000, n. 29620200044961202000,
n. 29620210115606145000, n. 29620220039371355000, presupposte, tra le altre, all'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000 ed oggetto di impugnazione in questo procedimento. Conseguente inammissibilità ex artt. 19, comma 3, e 21 D.Lgs. n. 546/1992 riguardante una presunta intervenuta prescrizione dei diritti di credito oggetto di riscossione in relazione al periodo antecedente la notifica delle suddette cartelle esattoriali e/o una presunta violazione dei termini decadenziali per la predetta notifica.
Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha proceduto a notificare le predette cartelle esattoriali presupposte alla contribuente alle seguenti date, in perfetta aderenza al combinato disposto degli artt. 26
D.P.R. n. 602/1973 e 60 e seguenti D.P.R. n. 600/1973: cartella n. 2962011008867207000 in data 03/04/2012; cartella n. 29620170032870748000 in data 08/01/2018; cartella n. 29620190025108850000 in data
31/05/2019; cartella n. 29620200044961202000 in data 19/05/2022; cartella n. 29620210112606145000 in data 24/09/2022; cartella n. 29620220039371355000 in data 08/01/2018. Pertanto, stante la regolare notifica delle suindicate cartelle esattoriali presupposte, emerge ictu oculi come alla data di introduzione dell'odierno giudizio (08/07/2024) risulti abbondantemente spirato il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica delle predette cartelle, previsto a pena di decadenza, per avanzare ricorso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92. Del tutto infondate si palesano, altresì, le eccezioni di parte ricorrente inerenti un presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000. L'avviso che contiene l'intimazione di pagamento, redatto, come nel caso che qui occupa, in conformità al modello previsto dalla legge e notificato dall'Agente della Riscossione, non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, in ragione della natura vincolata che lo contraddistingue, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. L'avviso di intimazione in questione è stato predisposto in conformità a quanto dettato dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e risponde a tutte le prescrizioni di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, ottemperando allo spirito dello Statuto del contribuente e garantendo chiarezza e motivazione. Nel caso di specie,
l'intimazione di pagamento riporta chiaramente, tra gli altri, il riferimento agli atti riscossivi di cui si discute, con indicazione espressa dei relativi estremi di notificazione, delle singole pretese tributarie iscritte a ruolo, nonché degli enti impositori, che hanno operato l'iscrizione dei relativi crediti. L'indicazione di tali estremi identificativi dell'atto presupposto, così come nell'odierna fattispecie, è sufficiente al fine della conformità dell'atto esattoriale allo Statuto del contribuente, senza che sia necessaria alcuna allegazione dell'atto richiamato. Le medesime considerazioni possono essere, indubbiamente, estese anche all'eccezione avversaria inerente un presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento impugnata, relativamente alle somme richieste a titolo di interessi di mora. Invero, l'Agente della Riscossione ha pienamente assolto al suo obbligo motivazionale, indicando puntualmente le somme richieste a tale titolo dagli enti impositori, soggetti che hanno operato l'iscrizione a ruolo. Peraltro, il tasso di interesse applicato di anno in anno viene determinato con apposito atto normativo ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino.
Infine, assolutamente infondata si palesa l'eccezione avversaria di cui al motivo inerente ad una presunta prescrizione delle pretese tributarie oggetto di riscossione per il periodo successivo alla notifica degli atti riscossivi presupposti.
1) In relazione alla cartella esattoriale n. 2962011008867207000 (notificata in data 03/04/2012), inerente
IRPEF, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 06/05/2023, dell'intimazione di pagamento n. 2962022901403724000 e successivamente, con la notifica, in data
08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
2) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620170032870748000 (notificata in data 08/01/2018), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto, dapprima, con la notifica, in data 25/05/2022, dell'intimazione di pagamento n. 29620229006275073000 e successivamente, con la notifica, in data
08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
3) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620190025108850000 (notificata in data 31/05/2019), inerente
TARI, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
4) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620200044961202000 (notificata in data 19/05/2022), inerente
Tassa Auto e TARI, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
5) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620210112606145000 (notificata in data 24/09/2022), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
6) In relazione alla cartella esattoriale n. 29620220039371355000 (notificata in data 24/09/2022), inerente
Tassa Auto, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
7) In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. TY301J401721/2019 (notificato dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo in data 27/08/2019), inerente a IRPEF, il termine prescrizionale è stato interrotto con la notifica, in data 08/05/2024, dell'intimazione di pagamento n. 29620239011904687000, atto oggi impugnato da parte ricorrente;
si osserva che la data di scadenza del termine prescrizionale dei crediti tributari, recati dagli atti riscossivi presupposti all'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, va individuata anche tenendo conto dell'applicazione, ove necessario, dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), secondo cui: sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Infine, si rammenta, che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione dei tributi erariali (come l'IRPEF, tributo inerente alla cartella esattoriale presupposta n. 29620110088672070000 e all'avviso di accertamento esecutivo presupposto n. TY301J401721/2019) è pari a 10 anni. Ed ancora, anche in relazione agli accessori dovuti per i predetti tributi trova applicazione la prescrizione decennale.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente si osserva che le doglianze di parte ricorrente attinenti l'omessa rituale notifica della prodromica cartella di pagamento attengono esclusivamente alla procedura di riscossione, di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, unico soggetto che può essere chiamato a provarne la regolarità.
E', dunque, del tutto chiaro che le uniche considerazioni formulate riguardano esclusivamente attività di
ADER. Pertanto, non si può non eccepire il difetto di legittimazione passiva. In ogni caso la cartella di pagamento de quo è stata notificata. Ne consegue che controparte avrebbe potuto e dovuto proporre ricorso avverso le cartelle di pagamento, per fare valere eventuali vizi della pretesa impositiva. Non avendo proceduto all'impugnazione di dette cartelle le stesse si sono rese definitive. Infine si precisa per mero scrupolo difensivo che la cartella di pagamento n. 2962010025108850000 notificata in data 31.05.2019 per TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta 2014-2015, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento nn. 29745-127734, avvenuta per compiuta giacenza rispettivamente in data 09.06.2016 e in data 18.11.2016 in data 30.11.2015. La cartella di pagamento n. 29620200044961202000 notificata in data 19.05.2019 per TARI (Tassa sui rifiuti) anno di imposta 2016, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n.86596, avvenuta per compiuta giacenza in data 03.11.2017. Detti prodromici avvisi di accertamento non sono stati impugnati e, pertanto, sono divenuti definitivi. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Parte ricorrente censura poi l'atto impugnato in quanto difetterebbe di adeguata motivazione. Si rileva, anche in questo caso, l'evidente difetto di legittimazione passiva in capo all'ente impositore vertendo tale doglianza su un atto proprio della procedura di riscossione del tributo, di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione unico soggetto chiamato a provare la regolarità. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Pertanto, seguendo il principio di diritto sopra riportato, l'atto esecutivo impugnato soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n.
241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Con l'ultimo motivo di ricorso controparte assume che sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale del diritto di credito essendo decorsi i 5 anni previsti dalla normativa, dalla loro eventuale notifica al momento in cui è stato notificato l'atto oggi impugnato. Si tratta, anche in questo caso di una eccezione che può essere rivolta solo nei confronti dell'Agente della Riscossione, unico soggetto giuridico che ha nella propria disponibilità gli atti che dimostrano modalità e validità della notifica degli atti dell'esecuzione (cartelle, intimazioni, comunicazioni preventive di fermo ed ipoteca) e degli eventuali atti interruttivi notificati tra il titolo esecutivo e l'intimazione. La notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La notifica degli avvisi di accertamento nn.29745-127734 e 86596, per TARI, anni di imposta dal 2014 al 2016 è avvenuta in data 09.06.2016,18.11.2016 e 03.11.2017, per cui ampiamente entro i termini previsti. Inoltre sempre la stessa normativa, al comma 163, dispone che poiché gli avvisi si sono resi definitivi rispettivamente negli anni 2016,2017 e 2018 le cartelle avrebbero dovuto essere notificata entro il 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (cioè, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo). Le cartelle di pagamento risultano notificate il 31.05.2019 e il 19.05.2022, per cui anch'esse ampiamente entro i termini previsti. Inoltre detto termine risulta prorogato, in virtù della sospensione ex lege dell'attività esecutiva prevista dalla normativa emergenziale introdotta in occasione della pandemia da COVID 19. Nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, vigente durante il periodo emergenziale da COVID 19, dal 08.03.2020 e fino al 31.08.2021, e della proroga dei termini di prescrizione fino al
31.12.2023, in virtù di quanto previsto dall'articolo 68 del DL 18/2020 e dal richiamato art.12 D.Lgs.159/2015.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento, risultano tutte regolarmente notificate. In particolare, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del D.lgs. n. 546/92, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione per far valere vizi inerenti una cartella di pagamento già notificata e non opposta nei termini di sessanta giorni. Per ciò che concerne, invece, l'avviso di accertamento n. TY301J401721/2019, la notifica è avvenuta a mezzo posta tramite raccomandata A/R n. 78707654092-0 del 24/07/2019. In assenza del destinatario, il notificatore ha immesso nella cassetta copia della raccomandata e ha spedito in data 12/08/2019 comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.
76772108972-3, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 27/08/2019. Né in relazione ai crediti vantati può ritenersi intervenuta alcuna prescrizione. Per mero scrupolo difensivo, infatti, vale la pena ricordare, altresì, che in materia di prescrizione occorre applicare in primo luogo l'art. 2946 c.c. il quale dispone che i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Considerato che
per le imposte sui redditi, IRAP e IVA il legislatore non ha previsto un termine differente, deve necessariamente trovare applicazione quello ordinario decennale, mentre invece per l'imposta di registro il legislatore ha espressamente posto, con l'art. 78 del D.P.R. n.
131/1986, il termine di dieci anni per la prescrizione dell'imposta definitivamente accertata. Per ciò che concerne, le sanzioni, l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, disciplina che qualora la sanzione sia correlata all'accertamento di un maggior tributo (contestato con avviso di accertamento o con cartella di pagamento), il termine prescrizionale dell'obbligazione accessoria (sanzione) segue necessariamente quello dell'obbligazione principale (tributo). Si sostiene l'applicazione del ridetto principio anche all'obbligazione accessoria degli interessi. In ordine alla richiesta di nullità dell'atto impugnato per “difetto di motivazione” e
“mancata allegazione degli atti richiamati” (motivo di impugnazione sub 2), nessuna disposizione normativa prevede che l'intimazione debba essere motivata, dal momento che si ritiene sufficiente che la stessa richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché
l'importo da corrispondere. A ciò si aggiunga poi che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, di cui controparte lamenta la violazione, è una norma che non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omissione.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Sicilia, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 27 novembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 02 dicembre 2025 il resistente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento esecutivo non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente la quale ne è venuto a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata.
Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento esecutivo inerente a IRPEF, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 25 Maggio 2022, l'intimazione di pagamento n.
29620229006275073000 e successivamente è stata notificata in data 8 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 25 Maggio 2022, dell'intimazione di pagamento n.
29620229006275073000 e successivamente è stata notificata in data 8 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi
1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l.
73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di
COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo e al Comune di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
600,00 (seicento/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, in euro
600,00 (seicento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Palermo ed in euro 600,00 (seicento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Nulla per le spese nei confronti della Regione Sicilia.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)