Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.