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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1228/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Acri, elettivamente domiciliato in Prato, via Roma n. 579/G presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , nata il [...] a [...] – Controparte_1 C.F._2
Cuba, contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra per i motivi emersi in sede istruttoria e di cui in narrativa;
- nella denegata e Controparte_1 pagina 1 di 6 non creduta ipotesi di non accoglimento della richiesta di addebito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento. Controparte_1
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pubblico Ministero: «Visto» del 2/07/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2023, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale da sposata a Cuba mediante rito civile in data Controparte_1
13/01/2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prato in data 3/12/2009, con addebito a carico della convenuta, domandando altresì l'assegnazione della casa coniugale e di accertare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento.
Il ricorrente, premettendo di avere iniziato una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
conosciuta a Cuba, nel 2008, e che dopo il matrimonio la residenza familiare venne
[...]
stabilita a Prato, via Gora del Pero n. 45/2, ha allegato che la moglie, dopo essersi recata a Cuba dalla madre a maggio 2022 come di consueto, non è rientrata in Italia ad ottobre 2022 e ha comunicato al marito che non avrebbe fatto ritorno a casa, senza dire dove fosse e con chi, malgrado le reiterate richieste del sig. Ha inoltre esposto che, dalle ricerche effettuate Parte_1
tramite social network, risulterebbe che la moglie stia frequentando un altro uomo, in violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Il ricorrente ha quindi rilevato come l'allontanamento improvviso e immotivato dalla casa coniugale senza fornire alcuna giustificazione al marito, spiegabile solo col fatto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale, in violazione dell'obbligo di fedeltà, impone di addebitare la responsabilità della separazione alla convenuta.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione è stato sentito e, all'esito, il giudice Parte_1
delegato, in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e sono state ammesse le prove.
La causa, istruita con la prova per testi dedotta dal ricorrente, nei limiti dei capitoli ammessi, assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione e successivamente, ritenuta la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, rimessa al giudice delegato con ordine di rinnovazione della predetta notificazione.
Il giudice delegato, rilevata la regolarità della notificazione rinnovata e dichiarata la contumacia di , ha nuovamente rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Controparte_1
pagina 2 di 6 ***
Status
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso, dalle dichiarazioni rese personalmente dal sig. Parte_1 in sede di audizione e dalle prove testimoniali assunte, emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi che, ai sensi dell'art. 151 c.c., costituisce il presupposto della pronuncia di separazione: è infatti provato che la moglie abbia abbandonato la casa coniugale senza preavviso e senza dare spiegazioni al marito.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale, a seguito dei rilievi del giudice delegato nell'ordinanza del 4/10/2023, non è stata riproposta e deve intendersi rinunciata.
Addebito
La domanda di addebito della responsabilità della separazione alla convenuta merita accoglimento.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9074 del 20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana
(art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità
pagina 3 di 6 temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del
22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
v. anche
Cass., n. 31351 del 24/10/2022).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece al coniuge destinatario della domanda provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018;
Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
Con specifico riguardo all'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, è stato condivisibilmente rilevato che tale condotta costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa (Cass., n. 25966 del 15/12/2016).
In relazione al riparto dell'onere della prova, è stato però precisato che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile, anche per una sola persona della coppia, e in conseguenza di tale fatto (Cass., n. 648 del
15/01/2020; n. 11792 del 05/05/2021; n. 11032 del 24/04/2024).
Le risultanze dell'istruttoria hanno dimostrato il volontario e definitivo abbandono da parte di della casa coniugale, deciso inaspettatamente e unilateralmente dalla stessa Controparte_1
senza preventivamente spiegare al marito le ragioni di questa decisione e senza consentirgli di pagina 4 di 6 interloquire sulla scelta. Tale condotta, costituente una violazione del dovere di coabitazione di particolare gravità per le modalità in cui è stata perpetrata, è indubbiamente idonea, sotto il profilo eziologico, a causare l'intollerabilità della convivenza.
La convenuta, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'esistenza di una giusta causa di tale comportamento, come l'anteriorità della crisi coniugale.
In particolare il teste padre del ricorrente, ha dichiarato: che ogni anno la Testimone_1
nuora, nel mese di maggio, tornava a Cuba, suo paese di origine, per fare visita alla famiglia;
che nell'anno 2022 ella è partita nel mese di aprile affermando che la madre stava male;
che tuttavia, nel mese di ottobre, non ha fatto rientro a casa come di solito accadeva e ha inviato un messaggio al marito col telefono cellulare dicendo che probabilmente sarebbe tornata in Italia e che però sarebbe andata a vivere da una zia perché non se la sentiva più di stare con lui.
Il teste è apparso attendibile perché, nonostante il legame di parentela con il ricorrente, ha reso dichiarazioni chiare, precise e circostanziate e ha dimostrato di conoscere direttamente i fatti in quanto i coniugi erano soliti trascorrere molto tempo a casa dei genitori del marito.
Il teste amico dell'attore, ha dichiarato che dal mese Testimone_2 Parte_1
di ottobre 2022, chiese alla moglie telefonicamente di fare rientro a casa al fine di parlare di persona del loro rapporto matrimoniale e che provò più volte a telefonare a senza avere CP_1
risposta.
La testimonianza, pur essendo de relato ex parte actoris, è attendibile sia perché si basa su confidenze che il teste ha ricevuto dall'amico nell'immediatezza dei fatti, sia perché trova riscontro nella deposizione testimoniale del teste Testimone_1
È accertato, pertanto, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di coabitazione e l'intollerabilità della convivenza, che di per sé è sufficiente ad addebitare la responsabilità della separazione alla moglie, senza necessità di esaminare ed accertare se via sia stata altresì violazione dell'obbligo di fedeltà.
Mantenimento della moglie
Stante l'addebito della separazione alla convenuta, quest'ultima non ha diritto all'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., talché ogni accertamento sul punto è assorbito.
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato decreto), per le fasi di studio, introduttiva,
pagina 5 di 6 istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e della contumacia della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati a CI de VI (Cuba) il 13/01/2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 193, parte II, serie C dell'anno 2009;
2) dichiara che la responsabilità della separazione è addebitabile alla moglie CP_1
[...]
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1228/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Acri, elettivamente domiciliato in Prato, via Roma n. 579/G presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, c.f. , nata il [...] a [...] – Controparte_1 C.F._2
Cuba, contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla sig.ra per i motivi emersi in sede istruttoria e di cui in narrativa;
- nella denegata e Controparte_1 pagina 1 di 6 non creduta ipotesi di non accoglimento della richiesta di addebito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento. Controparte_1
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pubblico Ministero: «Visto» del 2/07/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2023, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale da sposata a Cuba mediante rito civile in data Controparte_1
13/01/2009, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prato in data 3/12/2009, con addebito a carico della convenuta, domandando altresì l'assegnazione della casa coniugale e di accertare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento.
Il ricorrente, premettendo di avere iniziato una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
conosciuta a Cuba, nel 2008, e che dopo il matrimonio la residenza familiare venne
[...]
stabilita a Prato, via Gora del Pero n. 45/2, ha allegato che la moglie, dopo essersi recata a Cuba dalla madre a maggio 2022 come di consueto, non è rientrata in Italia ad ottobre 2022 e ha comunicato al marito che non avrebbe fatto ritorno a casa, senza dire dove fosse e con chi, malgrado le reiterate richieste del sig. Ha inoltre esposto che, dalle ricerche effettuate Parte_1
tramite social network, risulterebbe che la moglie stia frequentando un altro uomo, in violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Il ricorrente ha quindi rilevato come l'allontanamento improvviso e immotivato dalla casa coniugale senza fornire alcuna giustificazione al marito, spiegabile solo col fatto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale, in violazione dell'obbligo di fedeltà, impone di addebitare la responsabilità della separazione alla convenuta.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione è stato sentito e, all'esito, il giudice Parte_1
delegato, in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e sono state ammesse le prove.
La causa, istruita con la prova per testi dedotta dal ricorrente, nei limiti dei capitoli ammessi, assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione e successivamente, ritenuta la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, rimessa al giudice delegato con ordine di rinnovazione della predetta notificazione.
Il giudice delegato, rilevata la regolarità della notificazione rinnovata e dichiarata la contumacia di , ha nuovamente rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Controparte_1
pagina 2 di 6 ***
Status
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso, dalle dichiarazioni rese personalmente dal sig. Parte_1 in sede di audizione e dalle prove testimoniali assunte, emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi che, ai sensi dell'art. 151 c.c., costituisce il presupposto della pronuncia di separazione: è infatti provato che la moglie abbia abbandonato la casa coniugale senza preavviso e senza dare spiegazioni al marito.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale, a seguito dei rilievi del giudice delegato nell'ordinanza del 4/10/2023, non è stata riproposta e deve intendersi rinunciata.
Addebito
La domanda di addebito della responsabilità della separazione alla convenuta merita accoglimento.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9074 del 20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana
(art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità
pagina 3 di 6 temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del
22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa;
v. anche
Cass., n. 31351 del 24/10/2022).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece al coniuge destinatario della domanda provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018;
Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
Con specifico riguardo all'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, è stato condivisibilmente rilevato che tale condotta costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa (Cass., n. 25966 del 15/12/2016).
In relazione al riparto dell'onere della prova, è stato però precisato che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile, anche per una sola persona della coppia, e in conseguenza di tale fatto (Cass., n. 648 del
15/01/2020; n. 11792 del 05/05/2021; n. 11032 del 24/04/2024).
Le risultanze dell'istruttoria hanno dimostrato il volontario e definitivo abbandono da parte di della casa coniugale, deciso inaspettatamente e unilateralmente dalla stessa Controparte_1
senza preventivamente spiegare al marito le ragioni di questa decisione e senza consentirgli di pagina 4 di 6 interloquire sulla scelta. Tale condotta, costituente una violazione del dovere di coabitazione di particolare gravità per le modalità in cui è stata perpetrata, è indubbiamente idonea, sotto il profilo eziologico, a causare l'intollerabilità della convivenza.
La convenuta, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'esistenza di una giusta causa di tale comportamento, come l'anteriorità della crisi coniugale.
In particolare il teste padre del ricorrente, ha dichiarato: che ogni anno la Testimone_1
nuora, nel mese di maggio, tornava a Cuba, suo paese di origine, per fare visita alla famiglia;
che nell'anno 2022 ella è partita nel mese di aprile affermando che la madre stava male;
che tuttavia, nel mese di ottobre, non ha fatto rientro a casa come di solito accadeva e ha inviato un messaggio al marito col telefono cellulare dicendo che probabilmente sarebbe tornata in Italia e che però sarebbe andata a vivere da una zia perché non se la sentiva più di stare con lui.
Il teste è apparso attendibile perché, nonostante il legame di parentela con il ricorrente, ha reso dichiarazioni chiare, precise e circostanziate e ha dimostrato di conoscere direttamente i fatti in quanto i coniugi erano soliti trascorrere molto tempo a casa dei genitori del marito.
Il teste amico dell'attore, ha dichiarato che dal mese Testimone_2 Parte_1
di ottobre 2022, chiese alla moglie telefonicamente di fare rientro a casa al fine di parlare di persona del loro rapporto matrimoniale e che provò più volte a telefonare a senza avere CP_1
risposta.
La testimonianza, pur essendo de relato ex parte actoris, è attendibile sia perché si basa su confidenze che il teste ha ricevuto dall'amico nell'immediatezza dei fatti, sia perché trova riscontro nella deposizione testimoniale del teste Testimone_1
È accertato, pertanto, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di coabitazione e l'intollerabilità della convivenza, che di per sé è sufficiente ad addebitare la responsabilità della separazione alla moglie, senza necessità di esaminare ed accertare se via sia stata altresì violazione dell'obbligo di fedeltà.
Mantenimento della moglie
Stante l'addebito della separazione alla convenuta, quest'ultima non ha diritto all'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., talché ogni accertamento sul punto è assorbito.
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato decreto), per le fasi di studio, introduttiva,
pagina 5 di 6 istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% in ragione del numero e della complessità delle questioni trattate e della contumacia della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati a CI de VI (Cuba) il 13/01/2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 193, parte II, serie C dell'anno 2009;
2) dichiara che la responsabilità della separazione è addebitabile alla moglie CP_1
[...]
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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