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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1023/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 1023/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via C. Ferrari, n. 26/D, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di C.F._1
Mauro (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale, C.F._2 che ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014 e succ. mod. e int. si indica nell'indirizzo -
PEC Email_1
Appellante
contro con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, iscritta al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA capitale sociale € P.IVA_1 P.IVA_2
75.000.000,00, Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo ANrio
[...]
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca (C.F. CP_1
), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Rosaria Fascia (C.F. C.F._3
) con studio in 20835 Muggiò (MB), Via IA, n. 7. C.F._4
Appellata
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Busto Arsizio, adducendo la estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato con la convenuta, e domandando la condanna della convenuta alla restituzione della quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, gestione e intermediazione e del premio assicurativo, per l'importo totale di euro 1239,49.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo: l'incompetenza per valore del Giudice di pace, in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
la cessazione della materia del contendere, essendo la vertenza transatta;
l'infondatezza nel merito della domanda;
l'erronea quantificazione del credito addotto da parte attrice. La convenuta invocava dunque la reiezione delle domande attoree.
Con sentenza n. 61-2024, depositata il 19.1.2024, e notificata alla parte appellante il 7.3.2024, il
Tribunale di Busto Arsizio dichiarava inammissibile la domanda attorea, in quanto coperta da giudicato. Rilevava, al riguardo, la sussistenza di una pronuncia dell'Abf sulla medesima vertenza e fra le medesime parti del giudizio.
Con atto di citazione, notificato alla parte appellata il 14.3.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la citata sentenza innanzi all'intestato Tribunale, invocando l'accoglimento della domanda proposta nel primo grado di Giudizio, e formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza, perché emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle note conclusive;
2) errore di fatto e di diritto della motivazione, concretatosi nella erronea applicazione dell'art. 128bis co 3 Tub e dell'art. 1 co 2 d.lgs. 130/2015, nella misura in cui ha ritenuto foriera di giudicato la pronuncia dell'Abf; 3) competenza per valore del Giudice di Pace;
4) fondatezza della domanda avanzata da parte attrice nel primo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che invocava il rigetto dell'appello e Controparte_1
l'infondatezza delle domande di parte appellante.
***
Preliminarmente, il Tribunale dà atto della tempestività dell'appello, promosso nel termine di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che l'appello meriti accoglimento, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
E' infondato il primo motivo di appello.
A quanto si evince dagli atti di causa, il Giudice di prime cure ha tenuto l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.1.2024, in quel contesto assegnando alle parti termine fino al 16.1.2024 per il deposito di note conclusionali scritte.
La sentenza n. 61-2024, risulta sottoscritta il 10.1.2024, ma depositata il 19.1.2024.
Orbene, rileva il Tribunale che la data di riferimento da assumere ai fini della definizione della controversia è la data di deposito. Essa è l'unica data avente valenza certificativa della pubblicazione della sentenza e del momento a partire dal quale essa produce i suoi effetti giuridici.
La data di deposito è successiva al maturare del termine per le note conclusive.
Il motivo è dunque infondato.
Osserva ad ogni modo il Tribunale che, anche ove detto motivo fosse stato ritenuto fondato, in ogni caso non avrebbe potuto determinare la rimessione della causa al primo Giudice, non rientrando fra i casi di cui all'art. 354 c.p.c., e dunque in ogni caso non avrebbe esonerato il giudice d'appello dall'esame nel merito della controversia (v. Cass. 09/03/2011 n. 5590).
E' invece fondato il secondo motivo di appello, fondato sulla inidoneità al giudicato delle pronunce dell'Arbitro ANrio e Finanziario.
In ordine alla natura di detto organo e dei suoi pronunciamenti, vanno svolti i seguenti rilievi. Secondo un'impostazione dottrinaria consolidata e condivisibile, l'abf, che si colloca sul piano Cont sistematico nell'ambito degli strumenti di alternative dispute resolution), costituisce un mezzo di risoluzione di tipo “dichiarativo”. Esso infatti, a quanto si evince dalla normativa di riferimento
(soprattutto secondaria, costituita dalle delibere del Cicr) non mira alla soluzione consensuale o conciliativa del conflitto fra le parti ma alla delibazione nel merito della controversia.
La dottrina ha motivato tale conclusione con l'incompatibilità del procedimento rispetto alla conciliazione della vertenza (rilevando, in particolare, che alla luce della normativa di riferimento l'avvio dell'iter conciliativo determina l'interruzione del procedimento stesso), e con la natura sostanzialmente decisoria del provvedimento conclusivo, volto in altri termini a distribuire “ragione” e “torto” fra le parti.
Fermo restando quanto sopra, è tuttavia indubbia la valenza non vincolante della decisione fra le parti, la cui ottemperanza è affidata a rimedi di carattere reputazionale (ad esempio, la pubblicazione dell'inottemperanza dell'intermediario alla decisione dell'ABF) ovvero, appunto, al ricorso all'autorità giurisdizionale.
In coerenza con l'orientamento dottrinale richiamato, deve anche in questa sede negarsi natura giurisdizionale all'organo, qualificando le relative pronunce quali provvedimenti amministrativi di natura decisoria, espressione della funzione regolatoria della AN d'IA.
E' infatti coerente con tale conclusione il disposto dell'art. 128-bis del Tub, il cui comma 3 fa salvo il diritto del cliente di attivare “ogni mezzo di tutela” previsto dall'ordinamento, ed il cui comma 3- bis prevede il ricorso all'Abf come mera “possibilità”.
Tali rilievi depongono per la negazione della natura giurisdizionale dell'organo e delle relative decisioni, affermata esplicitamente del resto dalla Corte costituzionale. La Consulta ha negato natura giurisdizionale all'organo, pur riconoscendo carattere giudiziale alla sua funzione di “procedere ed adottare le proprie determinazioni secundum ius”, con connotati tali da “riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela” (C. cost., ord. 21 luglio 2011, n. 218), negando la legittimazione dell'Abf a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Erroneamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto coperta da giudicato la controversia di cui al presente giudizio, su cui si è pronunciato l'Abf.
Neppure può ritenersi, come eccepito da parte appellata (la quale ha reiterato, anche nel presente giudizio, l'eccezione di cessata materia del contendere e di difetto di interessa ad agire), che la ricezione del pagamento da parte dell'istituto di credito configuri prova della transazione. Al riguardo, è sufficiente richiamare il contenuto di cui all'art. 1967 c.c., che esige la prova scritta per il negozio in esame, non desumibile di per sé da comportamenti concludenti. Non si ravvisa peraltro alcuna valenza concludente o acquiescente nella ricezione del pagamento, atteso che tale comportamento – quand'anche non sia accompagnato da rilievi sul medesimo – è anche compatibile con l'intenzione di accettare l'esborso a titolo di acconto, facendo cioè salva l'intenzione di agire per il residuo dovuto. L'eccezione di cessata materia del contendere, così come quella relativa al difetto d'interesse ad agire, sono dunque infondate.
Il terzo motivo di appello è assorbito, considerato che parte appellata non ha reiterato nel presente giudizio l'eccezione di incompetenza per valore, che dunque non può essere esaminata.
Va a questo punto esaminato il quarto motivo di appello, con il quale parte appellante replica la domanda avanzata nel primo grado di giudizio. Il motivo è fondato.
La domanda promossa da trova fondamento in un problema giuridico attinente alla Parte_1 interpretazione dell'art. 125 sexies d.lgs. 385/1993 (Tub), e segnatamente al diritto di rimborso dei costi del credito previsto a beneficio del cliente. Il quesito essenzialmente attiene alla inclusione, nell'obbligo di “riduzione” ivi previsto, dei soli oneri c.d. “recurring” o anche dei costi “up-front”, ed alle modalità di computo dell'importo da restituirsi in entrambi i casi.
Si precisa sin d'ora che la soluzione al problema farà applicazione dei principi sanciti dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, 22/12/2022 (ud. 08/11/2022, dep. 22/12/2022), n.263. Inoltre, nel caso di specie si farà applicazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto euro-unitario. Sul punto, va sin d'ora affermato che, per le ragioni che si diranno, diversamente da quanto prospettato da parte appellata il diritto nazionale può e deve essere interpretato secondo le coordinate ermeneutiche di matrice sovranazionale, e che dette coordinate impongono la soluzione interpretativa favorevole alla pretesa di parte appellante, senza lasciare spazio per opzioni alternative.
La comprensione della sentenza necessita tuttavia di una preliminare ricostruzione storica, finalizzata a rendere contezza delle molteplici sfaccettature del problema sopra esposto, che - lungi dal circoscriversi alla portata interpretative della disposizione sopra indicata - si riverbera sul rapporto con il diritto eurounitario e sulla successione di leggi nel tempo.
La genesi dell'art 125 sexies Tub si deve all'impulso del diritto sovranazionale, e segnatamente alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
L'art. 16 della direttiva in parola prevede la facoltà di risoluzione anticipata del contratto da parte del consumatore, da attuarsi mediante restituzione anticipata del capitale originariamente erogato dall'istituto di credito, e ne disciplina le conseguenze. Segnatamente, il par. 1 prevede che “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Il sintagma «costo totale del credito» è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) della direttiva nei seguenti termini: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Prima di esaminare la corrispondente disciplina nazionale, è necessario sottolineare due elementi di rilievo nella norma appena evocata.
Il primo è che il diritto “riduzione” ha ad oggetto tutti i costi del credito, senza distinzione alcuna. Segnatamente, la lettera della disposizione include – richiamando la distinzione che, come si dirà, è sorta in merito all'applicazione della disciplina nazionale – tanto i c.d. costi recurring (ovvero soggetti a maturazione nel tempo, e destinati ad essere corrisposti periodicamente per tutta la durata del rapporto) quanto i costi c.d. up-front (ovvero i costi finalizzati alla concessione del prestito, e corrisposti di solito all'atto della stipula).
Depone in tal senso l'ampia definizione di “costi del credito” sopra indicata, e la altrettanto lata dicitura dell'art. 16 par. 1, che correla il diritto alla riduzione alla totalità dei costi del credito, senza effettuare alcuna distinzione fra le due categorie anzidette. Può invero osservarsi che l'ultimo inciso del par. 1 dell'art. 16 menziona “i costi dovuti per la restante durata del contratto”, e pertanto apparentemente circoscrive il suo ambito applicativo ai soli oneri che maturano nel tempo (quali appunto i costi recurring); tuttavia la disposizione è univoca nel precisare che il diritto del consumatore include tutti i costi del credito, quale che ne sia la natura, compresi (“che comprende”) quelli soggetti maturazione progressiva.
Il secondo dato di rilievo è che la disposizione in esame non condiziona e non subordina il diritto alla riduzione alla trasparenza delle clausole contrattuali. Esso dunque sussiste a prescindere dalla chiarezza od opacità delle pattuizioni negoziali regolative della restituzione anticipata.
Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del t.u. bancario.
In particolare, la disciplina del rimborso anticipato è stata recepita nell'art. 125-sexies TUB, il cui comma 1, prima della recente novella del 2021, recitava: «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
La nozione di “costo totale del credito”, è stata inserita nell'art. 121, comma 1, lettera e), Tub, secondo cui il «"costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Il comma 2 della norma citata prevede che «[n]el costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».
Come rilevato dalla prima giurisprudenza che si è occupata della normativa in esame, il tenore dell'art. 125 sexies si presenta parzialmente diverso dalla lettera del citato art. 16 par. 1 della direttiva sopra indicata.
Si dirà in seguito come in realtà la differenza letterale non conduca ad una necessaria eterogeneità interpretativa, e dunque non preclude l'interpretazione del diritto nazionale in senso conforme alla previsione eurounitaria.
Cionondimeno, non può sottacersi come il differente approccio letterale della norma del Tub abbia dato origine alla complessa vicenda evolutiva di cui trattasi, esitando in un vicendevole influsso di orientamenti ermeneutici e prassi applicative e determinando il legislatore ad un successivo e recente intervento.
L'art. 125 sexies Tub prima citato, invero, correla il diritto alla riduzione al “costo totale del credito”, come la citata norma sovranazionale prima menzionata, ma specifica che detto diritto è (non già comprensivo, bensì) equiparato (“pari”) ai costi dovuti per la “vita residua del contratto”.
La giurisprudenza di merito e l'Arbitro ANrio Finanziario hanno in un primo momento valorizzato detto inciso nel senso di circoscrivere l'ambito del diritto alla riduzione ai soli costi suscettibili di maturazione nel tempo (c.d. recurring) con esclusione di quelli “up-front”, che pertanto restavano esclusivamente a carico del consumatore.
A fronte di contegni abusivi degli istituti di credito successivamente consolidatisi nella prassi, le pronunce arbitrali dell'Abf avevano iniziato a riconoscere un diritto alla riduzione omnicomprensivo (idoneo cioè a includere costi del credito di qualunque natura e categoria) laddove i costi del credito non fossero stati delineati in maniera trasparente nelle condizioni contrattuali. La riducibilità delle commissioni “up-front”, in altri termini, veniva riconosciuta a condizione che le conseguenze del recesso anticipato fossero definite in modo opaco nel testo negoziale.
La AN d'IA, a sua volta, è intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38 - supplemento ordinario n. 40).
Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che «[n]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore». In successive Sezioni si precisa poi che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare «in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore» (Sezione VII-bis, «Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione», e Sezione XI, «Requisiti organizzativi», paragrafo 2, comma 1, terzo alinea, nota 1).
Il diritto alla riduzione previsto Tub dunque non era ritenuto dalla giurisprudenza e dalla AN d'IA omnicomprensivo, salva l'ipotesi di opacità delle pattuizioni contrattuali.
In questo quadro interviene la sentenza “Lexitor” della Corte di giustizia, datata 11 settembre 2019 e relativa alla causa C-383/18, emessa su rinvio pregiudiziale.
La pronuncia valorizza l'espressione “costo totale del credito”, interpretata teleologicamente alla luce della ratio di effettiva tutela e protezione degli interessi del consumatore. Dopo aver rilevato che
«l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che
[…] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
La sentenza in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi c.d. recurring, ma lo estende ai costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. up-front), a prescindere dalla trasparenza delle condizioni contrattuali.
La giurisprudenza italiana successiva ha in misura prevalente recepito la sentenza appena citata, adeguandovi – in ottica di interpretazione conforme – la lettura dell'art. 125 sexies tub.
Significativa sul punto la decisione dell'ABF, collegio di coordinamento, n. 26525 del 2019.
La pronuncia muove dall'assunto che la differenza testuale fra l'art. 125 sexies tub e l'art. 16 della direttiva, non assurga ad insanabile incompatibilità, e che pertanto possa e debba comunque procedersi alla interpretazione conforme della normativa nazionale;
ha pertanto concluso che l'art. 125-sexies Tub debba interpretarsi nel senso che tutti i costi connessi al credito (sia upfront, che recurring) debbano computarsi ai fini del diritto alla riduzione, anche per i contratti stipulati prima della sentenza sovranazionale, considerata la natura retroattiva delle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia. La decisine sottolinea tuttavia la permanenza delle distinzione sotto il profilo dei criteri di calcolo del diritto alla riduzione, da attuarsi secondo il metodo “pro rata temporis” per le commissioni recurring, e secondo il criterio alternativo del “costo ammortizzato” (ovvero seguendo la curva di andamento degli interessi corrispettivi) per le commissioni upfront.
Successivamente il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n.
106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha sostituito l'art. 125-sexies t.u. bancario, introducendo (per quanto rileva in questa sede) le seguenti modifiche.
È stata anzitutto riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».
E' stato poi aggiunto un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, prevedendo che «[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN
d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La lettura della nuova disposizione induce a tre conclusioni.
La prima è che il comma 1 del nuovo art. 125 sexies tub riproduce fedelmente il contenuto dell'art. 16 par. 1 della direttiva, appianando le differenze letterali antecedenti, e in sostanza espressamente inglobando nel diritto al rimborso tutti i costi del credito up front e recurring e così recependo il dictum della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.
La seconda, ricavabile dal co. 2 dell'art. 11 octies appena citato, è che la disposizione in questione, incidendo sulla versione antecedente dell'art. 125 sexies Tub, espressamente presuppone che detta norma circoscrivesse il diritto al rimborso alle sole commissioni recurring. Detta conclusione è desumibile dal richiamo alle decisioni della AN d'IA, che come si è detto interpretavano la disposizione in questo senso.
La terza, anch'essa implicata dal co. 2 dell'art. 11 octies, è la netta demarcazione temporale fra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies, che l'art. 11 octies assoggetta al precedente regime contrastante con il diritto eurounitario, e quelli stipulati successivamente, cui si applicava la nuova versione dell'art. 125 sexies tub.
In questo quadro interviene la citata sentenza costituzionale n. 263/2022, che sancisce la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 11 octies per contrasto con gli artt. 11 e 117 co. 1 Cost.
La pronuncia muove dall'assunto, che qui merita di essere integralmente condiviso, secondo il quale la versione preesistente dell'art. 125 sexies, pur a fronte delle differenze terminologiche sopra evidenziate, poteva e doveva essere letta in senso conforme all'art. 16 della direttiva ed alla interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor.
Sul punto, può direttamente richiamarsi l'autorevole opinione della Corte costituzionale, secondo la quale (pag. 12.3.2 della sentenza in esame) “si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza
Lexitor.Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di
«costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
La sentenza afferma dunque che l'intervento legislativo del 2021, richiamando le già citate pronunce della AN d'IA, ha espressamente e retroattivamente interpretato la normativa preesistente in senso difforme dalla sistema sovranazionale, e nel contempo ha limitato nel tempo gli effetti della pronuncia interpretativa della pronuncia Lexitor della Corte di Giustizia, in sostanza precludendoli per il periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies Tub.
Essa dunque così conclude: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole « e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IA» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della AN d'IA, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost”.
All'esito della pronuncia costituzionale anzidetta, deve dunque concludersi che tutti i costi del credito
(sia up front che recurring) siano inclusi nel diritto alla riduzione, tanto per il periodo successivo alla entrata in vigore della recente novella normativa del 2021 sull'art. 125 sexies tub (in forza dell'espresso tenore letterale dell'attuale art. 125 sexies), quanto nel periodo antecedente (in forza dell'interpretazione conforme con il diritto sovranazionale e in particolare con la sentenza Lexitor). Tale conclusione, in coerenza con i tratti della disciplina sovranazionale, prescinde dall'assolvimento dell'onere di trasparenza da parte dell'istituto di credito, e cioè dalla univoca e chiara indicazione dei costi del recesso anticipato. In questi termini si è condivisibilmente assestata la giurisprudenza di merito più recente, sia antecedente (Tribunale Bologna sez. II, 07/01/2021, n.26) sia successiva all'intervento della Consulta
(ex multis, Tribunale Benevento sez. II, 09/03/2023, n.639).
A nulla vale osservare, in contrario, che tale soluzione violerebbe i limiti della interpretazione conforme. Secondo l'unanime insegnamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, l'obbligo di interpretazione conforme – a differenza del diverso strumento della disapplicazione - non trova un limite nella diretta applicabilità della norma comunitaria di riferimento, potendo e dovendo attuarsi anche con riferimento alla normativa priva di efficacia diretta e diretta applicabilità (come le direttive, a prescindere se siano self-executing), e neppure trova il proprio limite nella natura orizzontale o verticale dei rapporti implicati nel giudizio. Unici limiti alla interpretazione conforme, che la Corte Costituzionale ha condivisibilmente ritenuto insussistenti nel caso di specie, è rappresentato dai “principi generali del diritto” e dalla interpretazione “contra legem della normativa nazionale” (cfr. sul punto Corte giustizia UE sez. II, 13/01/2022, n.282). Infatti la Consulta, mentre da un lato ha rilevato che l'art. 125 sexies tub prima della novella del 2021 era suscettibile di interpretazione conforme, dall'altro lato ha sottolineato che proprio la riforma del 2021 ha precluso detto strumento ed ha pertanto reso imprescindibile l'intervento della corte costituzionale, perché ha fornito una interpretazione autentica dell'anzidetta disposizione espressamente contrastante con il diritto sovranazionale.
Chiarito quanto sopra, deve a questo punto osservarsi che il diritto alla riduzione include gli oneri di intermediazione, tipicamente riconducibili al novero degli oneri upfront.
Tale conclusione si ricava univocamente dall'attuale comma terzo dell'art. 125 sexies tub, che sebbene introdotto con la legge n. 106-2021, fornisce un importante contributo ermeneutico per la interpretazione della precedente disciplina. La disposizione prevede il diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell'intermediario per la quota della commissione di intermediazione rimborsata al consumatore, e pertanto espressamente presuppone la rimborsabilità dell'onere di intermediazione in favore del cliente.
A tale conclusione non osta la circostanza che l'onere di intermediazione sia destinato ad un soggetto diverso dall'ente finanziatore, considerato che proprio a tal fine la disciplina prevede il diritto di regresso dell'istituto di credito, e rilevato altresì che l'art. 121 co. 2 tub include fra i “costi del credito” passibili di riduzione anche i premi assicurativi, anch'essi potenzialmente destinati a soggetti terzi rispetto al rapporto creditizio.
Neppure può affermarsi, in senso contrario alla rimborsabilità degli oneri di intermediazione, che gli stessi sarebbero correlati ad un servizio accessorio, e pertanto sarebbero dovuti solo ove obbligatori, ai sensi del citato art. 3 lett. par. 1 g) della direttiva n. 48/2008. Al riguardo è sufficiente osservare che l'attività di intermediazione, per come definita dall'art. 121 co. 1 lett. H) tub, è direttamente funzionale (fra l'altro) alla conclusione del contratto di finanziamento. Dunque, da un lato tale attività non può propriamente qualificarsi come servizio accessorio, in quanto necessario antecedente della stipula del negozio, mentre dall'altro (ed in ogni caso) essa è pertanto per definizione qualificabile
“requisito per ottenere il credito” ai sensi del comma 2 dell'art. 121, ed è dunque suscettibile in ogni caso di rientrare nel novero dei costi del credito rimborsabili.
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 125 sexies tub, ed è pertanto soggetto alla precedente versione della norma, da interpretarsi in coerenza con il diritto sovranazionale. A quanto emerge dalla documentazione dimessa in atti da parte appellata (doc. 3) in data 13.05.2011 Con ha stipulato con il contratto di finanziamento n. 308983 rimborsabile Parte_1 mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 19.920,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 166,00 ciascuna. Al contratto, sono state applicate dalla AN le seguenti commissioni: − € 300,00 a titolo di spese di istruttoria (di cui alla voce A del prospetto economico, contenuto a pag. 1 del documento in esame); − € 697,20 a titolo di commissioni di attivazione (di cui alla voce B del prospetto economico); − € 1.998,56 a titolo di commissioni di gestione (di cui alla voce C del prospetto economico); - euro 1892,4 per oneri di intermediazione
(voce D); - euro 48,15 per rivalsa degli oneri erariali (voce F).
Con E' incontestato che per effetto dell'estinzione del contratto, abbia rimborsato a la Parte_1 somma di € 980,26, relative alle commissioni di gestione non maturate, astenendosi dal versare gli importi relativi agli altri costi e spese.
La clausola delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 2.1, che esclude la rimborsabilità dei costi “upfront” di cui alle citate voci A-B-D-F (clausola che, diversamente da quanto affermato da parte convenuta, ha un esplicito valore negoziale, perché delimita l'obbligo restitutorio in capo all'istituto di credito), dev'essere dichiarata nulla, per violazione di norma imperativa, e segnatamente dell'art. 125 sexies Tub interpretato in ottica conforme al diritto eurounitario.
Pertanto, il consumatore convenuto ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito, inclusivi non solo della commissione di gestione (che risulta essere già stata “ridotta”, per circostanza incontestata,
e che costituisce una commissione recurring) ma anche dei seguenti costi upfront: spese di istruttoria per € 300,00; commissioni di attivazione per € 697,20; oneri di intermediazione per €.1.892,40 e premi assicurativi per €.287,00. E' incontestato che la riduzione proporzionale di detti importi implichi un saldo dare/avere, a favore di parte appellante, per euro € 1.293,49.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, parte appellata dev'essere condannata a pagare in favore di parte appellante la somma di euro € 1.293,49, oltre interessi moratori al tasso legale (art. 1284 co 1 c.c. e art. 1224 co 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
Al riguardo, va osservato che ha in primo grado chiesto l'applicazione degli interessi Parte_1 moraotri al saggio legale dalla sentenza al saldo, mentre solo in secondo grado ha per la prima volta chiesto l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c., con decorrenza dall'11.5.2019
(adducendo al riguardo una costituzione in mora, non addotta nel primo grado di giudizio) al saldo.
La rinnovata qualificazione e decorrenza degli interessi integra una pretesa nuova, insuscettibile di accoglimento.
Al riguardo, va richiamato il condivisibile insegnamento secondo il quale “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello” (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n.36659). Va infine respinta l'eccezione, mossa da parte appellata, circa la quantificazione dell'importo oggetto della domanda di parte appellante. Secondo le deduzioni di parte appellata, non potrebbe applicarsi il criterio di computo c.d. pro rata temporis, dovendo per contro farsi applicazione di quello contrattualmente previsto dalle parti, ovvero il criterio del “costo ammortizzato”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che nel contratto per cui è causa non è previsto alcun criterio di calcolo in relazione agli oneri di restituzione di cui al punto 2.1 delle condizioni generali, relativo ai costi. Il criterio in parola è dunque previsto in relazione agli interessi corrispettivi, che presentano una ratio difforme ed incoerente con quella delle spese e commissioni oggetto del presente giudizio.
Inoltre non si vede come il criterio del costo ammortizzato, previsto dall'art. 2426 c.c. comma 1, n. 8 in relazione alle scritture contabili delle persone giuridiche, possa o debba trovare applicazione a carico di una persona fisica, che non risulta svolgere attività di impresa.
Deve pertanto ribadirsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale (da ultimo Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470) secondo il quale tanto in relazione ai costi recurring quanto agli up-front il criterio di computo ai fini dell'art. 125 sexies Tub è il c.d. “pro rata temporis”, correttamente applicato nel caso di specie.
Conclusivamente, in riforma dell'appellata sentenza, parte appellata dev'essere condannata a pagare nei confronti di parte appellante l'importo di € 1.293,49, oltre interessi moratori al tasso legale (art. 1284 co 1 c.c. e art. 1224 co 1 c.c.) dalla sentenza al saldo. Tutte le eccezioni e domande svolte da parte appellata devono essere respinte.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola limitativa della ripetibilità di costi e commissioni pattuita nel contratto per cui è causa, e condanna a pagare nei confronti di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.293,49, oltre interessi come da motivazione;
2) rigetta ogni domanda promossa da Controparte_1
3) compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
18 giugno 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.r.g. 1023/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via C. Ferrari, n. 26/D, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di C.F._1
Mauro (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale, C.F._2 che ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 90 del 24/06/2014 e succ. mod. e int. si indica nell'indirizzo -
PEC Email_1
Appellante
contro con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, iscritta al Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA capitale sociale € P.IVA_1 P.IVA_2
75.000.000,00, Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo ANrio
[...]
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca (C.F. CP_1
), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Rosaria Fascia (C.F. C.F._3
) con studio in 20835 Muggiò (MB), Via IA, n. 7. C.F._4
Appellata
OGGETTO: Mutuo.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.6.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Busto Arsizio, adducendo la estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato con la convenuta, e domandando la condanna della convenuta alla restituzione della quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, gestione e intermediazione e del premio assicurativo, per l'importo totale di euro 1239,49.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo: l'incompetenza per valore del Giudice di pace, in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
la cessazione della materia del contendere, essendo la vertenza transatta;
l'infondatezza nel merito della domanda;
l'erronea quantificazione del credito addotto da parte attrice. La convenuta invocava dunque la reiezione delle domande attoree.
Con sentenza n. 61-2024, depositata il 19.1.2024, e notificata alla parte appellante il 7.3.2024, il
Tribunale di Busto Arsizio dichiarava inammissibile la domanda attorea, in quanto coperta da giudicato. Rilevava, al riguardo, la sussistenza di una pronuncia dell'Abf sulla medesima vertenza e fra le medesime parti del giudizio.
Con atto di citazione, notificato alla parte appellata il 14.3.2024, proponeva Parte_1 appello avverso la citata sentenza innanzi all'intestato Tribunale, invocando l'accoglimento della domanda proposta nel primo grado di Giudizio, e formulando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza, perché emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle note conclusive;
2) errore di fatto e di diritto della motivazione, concretatosi nella erronea applicazione dell'art. 128bis co 3 Tub e dell'art. 1 co 2 d.lgs. 130/2015, nella misura in cui ha ritenuto foriera di giudicato la pronuncia dell'Abf; 3) competenza per valore del Giudice di Pace;
4) fondatezza della domanda avanzata da parte attrice nel primo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che invocava il rigetto dell'appello e Controparte_1
l'infondatezza delle domande di parte appellante.
***
Preliminarmente, il Tribunale dà atto della tempestività dell'appello, promosso nel termine di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che l'appello meriti accoglimento, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
E' infondato il primo motivo di appello.
A quanto si evince dagli atti di causa, il Giudice di prime cure ha tenuto l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.1.2024, in quel contesto assegnando alle parti termine fino al 16.1.2024 per il deposito di note conclusionali scritte.
La sentenza n. 61-2024, risulta sottoscritta il 10.1.2024, ma depositata il 19.1.2024.
Orbene, rileva il Tribunale che la data di riferimento da assumere ai fini della definizione della controversia è la data di deposito. Essa è l'unica data avente valenza certificativa della pubblicazione della sentenza e del momento a partire dal quale essa produce i suoi effetti giuridici.
La data di deposito è successiva al maturare del termine per le note conclusive.
Il motivo è dunque infondato.
Osserva ad ogni modo il Tribunale che, anche ove detto motivo fosse stato ritenuto fondato, in ogni caso non avrebbe potuto determinare la rimessione della causa al primo Giudice, non rientrando fra i casi di cui all'art. 354 c.p.c., e dunque in ogni caso non avrebbe esonerato il giudice d'appello dall'esame nel merito della controversia (v. Cass. 09/03/2011 n. 5590).
E' invece fondato il secondo motivo di appello, fondato sulla inidoneità al giudicato delle pronunce dell'Arbitro ANrio e Finanziario.
In ordine alla natura di detto organo e dei suoi pronunciamenti, vanno svolti i seguenti rilievi. Secondo un'impostazione dottrinaria consolidata e condivisibile, l'abf, che si colloca sul piano Cont sistematico nell'ambito degli strumenti di alternative dispute resolution), costituisce un mezzo di risoluzione di tipo “dichiarativo”. Esso infatti, a quanto si evince dalla normativa di riferimento
(soprattutto secondaria, costituita dalle delibere del Cicr) non mira alla soluzione consensuale o conciliativa del conflitto fra le parti ma alla delibazione nel merito della controversia.
La dottrina ha motivato tale conclusione con l'incompatibilità del procedimento rispetto alla conciliazione della vertenza (rilevando, in particolare, che alla luce della normativa di riferimento l'avvio dell'iter conciliativo determina l'interruzione del procedimento stesso), e con la natura sostanzialmente decisoria del provvedimento conclusivo, volto in altri termini a distribuire “ragione” e “torto” fra le parti.
Fermo restando quanto sopra, è tuttavia indubbia la valenza non vincolante della decisione fra le parti, la cui ottemperanza è affidata a rimedi di carattere reputazionale (ad esempio, la pubblicazione dell'inottemperanza dell'intermediario alla decisione dell'ABF) ovvero, appunto, al ricorso all'autorità giurisdizionale.
In coerenza con l'orientamento dottrinale richiamato, deve anche in questa sede negarsi natura giurisdizionale all'organo, qualificando le relative pronunce quali provvedimenti amministrativi di natura decisoria, espressione della funzione regolatoria della AN d'IA.
E' infatti coerente con tale conclusione il disposto dell'art. 128-bis del Tub, il cui comma 3 fa salvo il diritto del cliente di attivare “ogni mezzo di tutela” previsto dall'ordinamento, ed il cui comma 3- bis prevede il ricorso all'Abf come mera “possibilità”.
Tali rilievi depongono per la negazione della natura giurisdizionale dell'organo e delle relative decisioni, affermata esplicitamente del resto dalla Corte costituzionale. La Consulta ha negato natura giurisdizionale all'organo, pur riconoscendo carattere giudiziale alla sua funzione di “procedere ed adottare le proprie determinazioni secundum ius”, con connotati tali da “riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela” (C. cost., ord. 21 luglio 2011, n. 218), negando la legittimazione dell'Abf a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Erroneamente, dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto coperta da giudicato la controversia di cui al presente giudizio, su cui si è pronunciato l'Abf.
Neppure può ritenersi, come eccepito da parte appellata (la quale ha reiterato, anche nel presente giudizio, l'eccezione di cessata materia del contendere e di difetto di interessa ad agire), che la ricezione del pagamento da parte dell'istituto di credito configuri prova della transazione. Al riguardo, è sufficiente richiamare il contenuto di cui all'art. 1967 c.c., che esige la prova scritta per il negozio in esame, non desumibile di per sé da comportamenti concludenti. Non si ravvisa peraltro alcuna valenza concludente o acquiescente nella ricezione del pagamento, atteso che tale comportamento – quand'anche non sia accompagnato da rilievi sul medesimo – è anche compatibile con l'intenzione di accettare l'esborso a titolo di acconto, facendo cioè salva l'intenzione di agire per il residuo dovuto. L'eccezione di cessata materia del contendere, così come quella relativa al difetto d'interesse ad agire, sono dunque infondate.
Il terzo motivo di appello è assorbito, considerato che parte appellata non ha reiterato nel presente giudizio l'eccezione di incompetenza per valore, che dunque non può essere esaminata.
Va a questo punto esaminato il quarto motivo di appello, con il quale parte appellante replica la domanda avanzata nel primo grado di giudizio. Il motivo è fondato.
La domanda promossa da trova fondamento in un problema giuridico attinente alla Parte_1 interpretazione dell'art. 125 sexies d.lgs. 385/1993 (Tub), e segnatamente al diritto di rimborso dei costi del credito previsto a beneficio del cliente. Il quesito essenzialmente attiene alla inclusione, nell'obbligo di “riduzione” ivi previsto, dei soli oneri c.d. “recurring” o anche dei costi “up-front”, ed alle modalità di computo dell'importo da restituirsi in entrambi i casi.
Si precisa sin d'ora che la soluzione al problema farà applicazione dei principi sanciti dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, 22/12/2022 (ud. 08/11/2022, dep. 22/12/2022), n.263. Inoltre, nel caso di specie si farà applicazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce del diritto euro-unitario. Sul punto, va sin d'ora affermato che, per le ragioni che si diranno, diversamente da quanto prospettato da parte appellata il diritto nazionale può e deve essere interpretato secondo le coordinate ermeneutiche di matrice sovranazionale, e che dette coordinate impongono la soluzione interpretativa favorevole alla pretesa di parte appellante, senza lasciare spazio per opzioni alternative.
La comprensione della sentenza necessita tuttavia di una preliminare ricostruzione storica, finalizzata a rendere contezza delle molteplici sfaccettature del problema sopra esposto, che - lungi dal circoscriversi alla portata interpretative della disposizione sopra indicata - si riverbera sul rapporto con il diritto eurounitario e sulla successione di leggi nel tempo.
La genesi dell'art 125 sexies Tub si deve all'impulso del diritto sovranazionale, e segnatamente alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
L'art. 16 della direttiva in parola prevede la facoltà di risoluzione anticipata del contratto da parte del consumatore, da attuarsi mediante restituzione anticipata del capitale originariamente erogato dall'istituto di credito, e ne disciplina le conseguenze. Segnatamente, il par. 1 prevede che “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Il sintagma «costo totale del credito» è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) della direttiva nei seguenti termini: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Prima di esaminare la corrispondente disciplina nazionale, è necessario sottolineare due elementi di rilievo nella norma appena evocata.
Il primo è che il diritto “riduzione” ha ad oggetto tutti i costi del credito, senza distinzione alcuna. Segnatamente, la lettera della disposizione include – richiamando la distinzione che, come si dirà, è sorta in merito all'applicazione della disciplina nazionale – tanto i c.d. costi recurring (ovvero soggetti a maturazione nel tempo, e destinati ad essere corrisposti periodicamente per tutta la durata del rapporto) quanto i costi c.d. up-front (ovvero i costi finalizzati alla concessione del prestito, e corrisposti di solito all'atto della stipula).
Depone in tal senso l'ampia definizione di “costi del credito” sopra indicata, e la altrettanto lata dicitura dell'art. 16 par. 1, che correla il diritto alla riduzione alla totalità dei costi del credito, senza effettuare alcuna distinzione fra le due categorie anzidette. Può invero osservarsi che l'ultimo inciso del par. 1 dell'art. 16 menziona “i costi dovuti per la restante durata del contratto”, e pertanto apparentemente circoscrive il suo ambito applicativo ai soli oneri che maturano nel tempo (quali appunto i costi recurring); tuttavia la disposizione è univoca nel precisare che il diritto del consumatore include tutti i costi del credito, quale che ne sia la natura, compresi (“che comprende”) quelli soggetti maturazione progressiva.
Il secondo dato di rilievo è che la disposizione in esame non condiziona e non subordina il diritto alla riduzione alla trasparenza delle clausole contrattuali. Esso dunque sussiste a prescindere dalla chiarezza od opacità delle pattuizioni negoziali regolative della restituzione anticipata.
Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del t.u. bancario.
In particolare, la disciplina del rimborso anticipato è stata recepita nell'art. 125-sexies TUB, il cui comma 1, prima della recente novella del 2021, recitava: «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
La nozione di “costo totale del credito”, è stata inserita nell'art. 121, comma 1, lettera e), Tub, secondo cui il «"costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Il comma 2 della norma citata prevede che «[n]el costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».
Come rilevato dalla prima giurisprudenza che si è occupata della normativa in esame, il tenore dell'art. 125 sexies si presenta parzialmente diverso dalla lettera del citato art. 16 par. 1 della direttiva sopra indicata.
Si dirà in seguito come in realtà la differenza letterale non conduca ad una necessaria eterogeneità interpretativa, e dunque non preclude l'interpretazione del diritto nazionale in senso conforme alla previsione eurounitaria.
Cionondimeno, non può sottacersi come il differente approccio letterale della norma del Tub abbia dato origine alla complessa vicenda evolutiva di cui trattasi, esitando in un vicendevole influsso di orientamenti ermeneutici e prassi applicative e determinando il legislatore ad un successivo e recente intervento.
L'art. 125 sexies Tub prima citato, invero, correla il diritto alla riduzione al “costo totale del credito”, come la citata norma sovranazionale prima menzionata, ma specifica che detto diritto è (non già comprensivo, bensì) equiparato (“pari”) ai costi dovuti per la “vita residua del contratto”.
La giurisprudenza di merito e l'Arbitro ANrio Finanziario hanno in un primo momento valorizzato detto inciso nel senso di circoscrivere l'ambito del diritto alla riduzione ai soli costi suscettibili di maturazione nel tempo (c.d. recurring) con esclusione di quelli “up-front”, che pertanto restavano esclusivamente a carico del consumatore.
A fronte di contegni abusivi degli istituti di credito successivamente consolidatisi nella prassi, le pronunce arbitrali dell'Abf avevano iniziato a riconoscere un diritto alla riduzione omnicomprensivo (idoneo cioè a includere costi del credito di qualunque natura e categoria) laddove i costi del credito non fossero stati delineati in maniera trasparente nelle condizioni contrattuali. La riducibilità delle commissioni “up-front”, in altri termini, veniva riconosciuta a condizione che le conseguenze del recesso anticipato fossero definite in modo opaco nel testo negoziale.
La AN d'IA, a sua volta, è intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38 - supplemento ordinario n. 40).
Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che «[n]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore». In successive Sezioni si precisa poi che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare «in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore» (Sezione VII-bis, «Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione», e Sezione XI, «Requisiti organizzativi», paragrafo 2, comma 1, terzo alinea, nota 1).
Il diritto alla riduzione previsto Tub dunque non era ritenuto dalla giurisprudenza e dalla AN d'IA omnicomprensivo, salva l'ipotesi di opacità delle pattuizioni contrattuali.
In questo quadro interviene la sentenza “Lexitor” della Corte di giustizia, datata 11 settembre 2019 e relativa alla causa C-383/18, emessa su rinvio pregiudiziale.
La pronuncia valorizza l'espressione “costo totale del credito”, interpretata teleologicamente alla luce della ratio di effettiva tutela e protezione degli interessi del consumatore. Dopo aver rilevato che
«l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che
[…] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
La sentenza in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi c.d. recurring, ma lo estende ai costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. up-front), a prescindere dalla trasparenza delle condizioni contrattuali.
La giurisprudenza italiana successiva ha in misura prevalente recepito la sentenza appena citata, adeguandovi – in ottica di interpretazione conforme – la lettura dell'art. 125 sexies tub.
Significativa sul punto la decisione dell'ABF, collegio di coordinamento, n. 26525 del 2019.
La pronuncia muove dall'assunto che la differenza testuale fra l'art. 125 sexies tub e l'art. 16 della direttiva, non assurga ad insanabile incompatibilità, e che pertanto possa e debba comunque procedersi alla interpretazione conforme della normativa nazionale;
ha pertanto concluso che l'art. 125-sexies Tub debba interpretarsi nel senso che tutti i costi connessi al credito (sia upfront, che recurring) debbano computarsi ai fini del diritto alla riduzione, anche per i contratti stipulati prima della sentenza sovranazionale, considerata la natura retroattiva delle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia. La decisine sottolinea tuttavia la permanenza delle distinzione sotto il profilo dei criteri di calcolo del diritto alla riduzione, da attuarsi secondo il metodo “pro rata temporis” per le commissioni recurring, e secondo il criterio alternativo del “costo ammortizzato” (ovvero seguendo la curva di andamento degli interessi corrispettivi) per le commissioni upfront.
Successivamente il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n.
106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha sostituito l'art. 125-sexies t.u. bancario, introducendo (per quanto rileva in questa sede) le seguenti modifiche.
È stata anzitutto riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».
E' stato poi aggiunto un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, prevedendo che «[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN
d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La lettura della nuova disposizione induce a tre conclusioni.
La prima è che il comma 1 del nuovo art. 125 sexies tub riproduce fedelmente il contenuto dell'art. 16 par. 1 della direttiva, appianando le differenze letterali antecedenti, e in sostanza espressamente inglobando nel diritto al rimborso tutti i costi del credito up front e recurring e così recependo il dictum della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.
La seconda, ricavabile dal co. 2 dell'art. 11 octies appena citato, è che la disposizione in questione, incidendo sulla versione antecedente dell'art. 125 sexies Tub, espressamente presuppone che detta norma circoscrivesse il diritto al rimborso alle sole commissioni recurring. Detta conclusione è desumibile dal richiamo alle decisioni della AN d'IA, che come si è detto interpretavano la disposizione in questo senso.
La terza, anch'essa implicata dal co. 2 dell'art. 11 octies, è la netta demarcazione temporale fra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies, che l'art. 11 octies assoggetta al precedente regime contrastante con il diritto eurounitario, e quelli stipulati successivamente, cui si applicava la nuova versione dell'art. 125 sexies tub.
In questo quadro interviene la citata sentenza costituzionale n. 263/2022, che sancisce la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 11 octies per contrasto con gli artt. 11 e 117 co. 1 Cost.
La pronuncia muove dall'assunto, che qui merita di essere integralmente condiviso, secondo il quale la versione preesistente dell'art. 125 sexies, pur a fronte delle differenze terminologiche sopra evidenziate, poteva e doveva essere letta in senso conforme all'art. 16 della direttiva ed alla interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor.
Sul punto, può direttamente richiamarsi l'autorevole opinione della Corte costituzionale, secondo la quale (pag. 12.3.2 della sentenza in esame) “si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza
Lexitor.Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di
«costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor”.
La sentenza afferma dunque che l'intervento legislativo del 2021, richiamando le già citate pronunce della AN d'IA, ha espressamente e retroattivamente interpretato la normativa preesistente in senso difforme dalla sistema sovranazionale, e nel contempo ha limitato nel tempo gli effetti della pronuncia interpretativa della pronuncia Lexitor della Corte di Giustizia, in sostanza precludendoli per il periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies Tub.
Essa dunque così conclude: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole « e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'IA» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della AN d'IA, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost”.
All'esito della pronuncia costituzionale anzidetta, deve dunque concludersi che tutti i costi del credito
(sia up front che recurring) siano inclusi nel diritto alla riduzione, tanto per il periodo successivo alla entrata in vigore della recente novella normativa del 2021 sull'art. 125 sexies tub (in forza dell'espresso tenore letterale dell'attuale art. 125 sexies), quanto nel periodo antecedente (in forza dell'interpretazione conforme con il diritto sovranazionale e in particolare con la sentenza Lexitor). Tale conclusione, in coerenza con i tratti della disciplina sovranazionale, prescinde dall'assolvimento dell'onere di trasparenza da parte dell'istituto di credito, e cioè dalla univoca e chiara indicazione dei costi del recesso anticipato. In questi termini si è condivisibilmente assestata la giurisprudenza di merito più recente, sia antecedente (Tribunale Bologna sez. II, 07/01/2021, n.26) sia successiva all'intervento della Consulta
(ex multis, Tribunale Benevento sez. II, 09/03/2023, n.639).
A nulla vale osservare, in contrario, che tale soluzione violerebbe i limiti della interpretazione conforme. Secondo l'unanime insegnamento della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, l'obbligo di interpretazione conforme – a differenza del diverso strumento della disapplicazione - non trova un limite nella diretta applicabilità della norma comunitaria di riferimento, potendo e dovendo attuarsi anche con riferimento alla normativa priva di efficacia diretta e diretta applicabilità (come le direttive, a prescindere se siano self-executing), e neppure trova il proprio limite nella natura orizzontale o verticale dei rapporti implicati nel giudizio. Unici limiti alla interpretazione conforme, che la Corte Costituzionale ha condivisibilmente ritenuto insussistenti nel caso di specie, è rappresentato dai “principi generali del diritto” e dalla interpretazione “contra legem della normativa nazionale” (cfr. sul punto Corte giustizia UE sez. II, 13/01/2022, n.282). Infatti la Consulta, mentre da un lato ha rilevato che l'art. 125 sexies tub prima della novella del 2021 era suscettibile di interpretazione conforme, dall'altro lato ha sottolineato che proprio la riforma del 2021 ha precluso detto strumento ed ha pertanto reso imprescindibile l'intervento della corte costituzionale, perché ha fornito una interpretazione autentica dell'anzidetta disposizione espressamente contrastante con il diritto sovranazionale.
Chiarito quanto sopra, deve a questo punto osservarsi che il diritto alla riduzione include gli oneri di intermediazione, tipicamente riconducibili al novero degli oneri upfront.
Tale conclusione si ricava univocamente dall'attuale comma terzo dell'art. 125 sexies tub, che sebbene introdotto con la legge n. 106-2021, fornisce un importante contributo ermeneutico per la interpretazione della precedente disciplina. La disposizione prevede il diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell'intermediario per la quota della commissione di intermediazione rimborsata al consumatore, e pertanto espressamente presuppone la rimborsabilità dell'onere di intermediazione in favore del cliente.
A tale conclusione non osta la circostanza che l'onere di intermediazione sia destinato ad un soggetto diverso dall'ente finanziatore, considerato che proprio a tal fine la disciplina prevede il diritto di regresso dell'istituto di credito, e rilevato altresì che l'art. 121 co. 2 tub include fra i “costi del credito” passibili di riduzione anche i premi assicurativi, anch'essi potenzialmente destinati a soggetti terzi rispetto al rapporto creditizio.
Neppure può affermarsi, in senso contrario alla rimborsabilità degli oneri di intermediazione, che gli stessi sarebbero correlati ad un servizio accessorio, e pertanto sarebbero dovuti solo ove obbligatori, ai sensi del citato art. 3 lett. par. 1 g) della direttiva n. 48/2008. Al riguardo è sufficiente osservare che l'attività di intermediazione, per come definita dall'art. 121 co. 1 lett. H) tub, è direttamente funzionale (fra l'altro) alla conclusione del contratto di finanziamento. Dunque, da un lato tale attività non può propriamente qualificarsi come servizio accessorio, in quanto necessario antecedente della stipula del negozio, mentre dall'altro (ed in ogni caso) essa è pertanto per definizione qualificabile
“requisito per ottenere il credito” ai sensi del comma 2 dell'art. 121, ed è dunque suscettibile in ogni caso di rientrare nel novero dei costi del credito rimborsabili.
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 125 sexies tub, ed è pertanto soggetto alla precedente versione della norma, da interpretarsi in coerenza con il diritto sovranazionale. A quanto emerge dalla documentazione dimessa in atti da parte appellata (doc. 3) in data 13.05.2011 Con ha stipulato con il contratto di finanziamento n. 308983 rimborsabile Parte_1 mediante cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 19.920,00, rimborsabile in 120 (centoventi) rate mensili da € 166,00 ciascuna. Al contratto, sono state applicate dalla AN le seguenti commissioni: − € 300,00 a titolo di spese di istruttoria (di cui alla voce A del prospetto economico, contenuto a pag. 1 del documento in esame); − € 697,20 a titolo di commissioni di attivazione (di cui alla voce B del prospetto economico); − € 1.998,56 a titolo di commissioni di gestione (di cui alla voce C del prospetto economico); - euro 1892,4 per oneri di intermediazione
(voce D); - euro 48,15 per rivalsa degli oneri erariali (voce F).
Con E' incontestato che per effetto dell'estinzione del contratto, abbia rimborsato a la Parte_1 somma di € 980,26, relative alle commissioni di gestione non maturate, astenendosi dal versare gli importi relativi agli altri costi e spese.
La clausola delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 2.1, che esclude la rimborsabilità dei costi “upfront” di cui alle citate voci A-B-D-F (clausola che, diversamente da quanto affermato da parte convenuta, ha un esplicito valore negoziale, perché delimita l'obbligo restitutorio in capo all'istituto di credito), dev'essere dichiarata nulla, per violazione di norma imperativa, e segnatamente dell'art. 125 sexies Tub interpretato in ottica conforme al diritto eurounitario.
Pertanto, il consumatore convenuto ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito, inclusivi non solo della commissione di gestione (che risulta essere già stata “ridotta”, per circostanza incontestata,
e che costituisce una commissione recurring) ma anche dei seguenti costi upfront: spese di istruttoria per € 300,00; commissioni di attivazione per € 697,20; oneri di intermediazione per €.1.892,40 e premi assicurativi per €.287,00. E' incontestato che la riduzione proporzionale di detti importi implichi un saldo dare/avere, a favore di parte appellante, per euro € 1.293,49.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, parte appellata dev'essere condannata a pagare in favore di parte appellante la somma di euro € 1.293,49, oltre interessi moratori al tasso legale (art. 1284 co 1 c.c. e art. 1224 co 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
Al riguardo, va osservato che ha in primo grado chiesto l'applicazione degli interessi Parte_1 moraotri al saggio legale dalla sentenza al saldo, mentre solo in secondo grado ha per la prima volta chiesto l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c., con decorrenza dall'11.5.2019
(adducendo al riguardo una costituzione in mora, non addotta nel primo grado di giudizio) al saldo.
La rinnovata qualificazione e decorrenza degli interessi integra una pretesa nuova, insuscettibile di accoglimento.
Al riguardo, va richiamato il condivisibile insegnamento secondo il quale “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello” (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n.36659). Va infine respinta l'eccezione, mossa da parte appellata, circa la quantificazione dell'importo oggetto della domanda di parte appellante. Secondo le deduzioni di parte appellata, non potrebbe applicarsi il criterio di computo c.d. pro rata temporis, dovendo per contro farsi applicazione di quello contrattualmente previsto dalle parti, ovvero il criterio del “costo ammortizzato”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che nel contratto per cui è causa non è previsto alcun criterio di calcolo in relazione agli oneri di restituzione di cui al punto 2.1 delle condizioni generali, relativo ai costi. Il criterio in parola è dunque previsto in relazione agli interessi corrispettivi, che presentano una ratio difforme ed incoerente con quella delle spese e commissioni oggetto del presente giudizio.
Inoltre non si vede come il criterio del costo ammortizzato, previsto dall'art. 2426 c.c. comma 1, n. 8 in relazione alle scritture contabili delle persone giuridiche, possa o debba trovare applicazione a carico di una persona fisica, che non risulta svolgere attività di impresa.
Deve pertanto ribadirsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale (da ultimo Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n.5470) secondo il quale tanto in relazione ai costi recurring quanto agli up-front il criterio di computo ai fini dell'art. 125 sexies Tub è il c.d. “pro rata temporis”, correttamente applicato nel caso di specie.
Conclusivamente, in riforma dell'appellata sentenza, parte appellata dev'essere condannata a pagare nei confronti di parte appellante l'importo di € 1.293,49, oltre interessi moratori al tasso legale (art. 1284 co 1 c.c. e art. 1224 co 1 c.c.) dalla sentenza al saldo. Tutte le eccezioni e domande svolte da parte appellata devono essere respinte.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della clausola limitativa della ripetibilità di costi e commissioni pattuita nel contratto per cui è causa, e condanna a pagare nei confronti di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.293,49, oltre interessi come da motivazione;
2) rigetta ogni domanda promossa da Controparte_1
3) compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
18 giugno 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina