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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12646/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A località_1
contro
Comune di Anzio - P.za Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 329636 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 329636 del 7 giugno 2022, notificato in data 19 luglio 2022, con cui il Comune di Anzio ha accertato un parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2017, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.055,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un appartamento sito in Anzio, Indirizzo_2, acquistato nell'anno 2010 unitamente a tre garage pertinenziali, e ha sostenuto di avere correttamente fruito dell'agevolazione IMU per abitazione principale in quanto, all'epoca dei fatti, non risultava proprietario di altri immobili.
Ha rappresentato di avere contratto matrimonio optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e ha dedotto che l'avviso impugnato sarebbe risultato carente di motivazione e lesivo dei principi di affidamento, buona fede e irretroattività, chiedendone l'annullamento integrale, nonché la restituzione delle somme versate nelle more del giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, depositando controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, con cui ha contestato integralmente il ricorso, evidenziando che:
il ricorso è inammissibile perché mai notificato;
l'avviso di accertamento ha riguardato un parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2017;
l'accertamento è stato emesso a seguito di istruttoria regolarmente espletata;
il ricorrente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'importo accertato in data 1° settembre 2022, determinando il consolidamento della pretesa tributaria;
il ricorso è risultato privo di prova documentale idonea a dimostrare il diritto alle agevolazioni invocate.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che, in atti, figura la ricevuta di protocollazione, da parte del Comune, del ricorso in data 4.10.2022.
Ciò premesso, dagli atti è emerso che l'avviso di accertamento impugnato ha avuto ad oggetto il parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2017, in relazione agli immobili indicati nell'atto, e che il Comune ha fondato la propria pretesa su risultanze istruttorie non specificamente contestate sotto il profilo fattuale.
Il ricorrente ha basato le proprie censure su argomentazioni di carattere generale e interpretativo, richiamando principi costituzionali, orientamenti giurisprudenziali e valutazioni di equità, ma non ha fornito alcuna prova concreta idonea a dimostrare:
l'effettiva spettanza dell'agevolazione IMU per l'anno d'imposta 2017;
l'erroneità dei dati posti a base dell'accertamento;
l'effettiva dimora presso l'immobile oggetto dell'accertamento;
la sussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile fondato su comportamenti univoci dell'Amministrazione. Secondo un principio consolidato, in materia tributaria, l'onere della prova dei presupposti per fruire di agevolazioni o esenzioni incombe sul contribuente, il quale deve dimostrare puntualmente la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi a prospettare una ricostruzione soggettiva della disciplina IMU e a richiamare circostanze non supportate da idonea documentazione.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi legittimo, risultando il ricorso privo di adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ND TE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12646/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A località_1
contro
Comune di Anzio - P.za Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 329636 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 329636 del 7 giugno 2022, notificato in data 19 luglio 2022, con cui il Comune di Anzio ha accertato un parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2017, richiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.055,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un appartamento sito in Anzio, Indirizzo_2, acquistato nell'anno 2010 unitamente a tre garage pertinenziali, e ha sostenuto di avere correttamente fruito dell'agevolazione IMU per abitazione principale in quanto, all'epoca dei fatti, non risultava proprietario di altri immobili.
Ha rappresentato di avere contratto matrimonio optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e ha dedotto che l'avviso impugnato sarebbe risultato carente di motivazione e lesivo dei principi di affidamento, buona fede e irretroattività, chiedendone l'annullamento integrale, nonché la restituzione delle somme versate nelle more del giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, depositando controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, con cui ha contestato integralmente il ricorso, evidenziando che:
il ricorso è inammissibile perché mai notificato;
l'avviso di accertamento ha riguardato un parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2017;
l'accertamento è stato emesso a seguito di istruttoria regolarmente espletata;
il ricorrente ha provveduto spontaneamente al pagamento dell'importo accertato in data 1° settembre 2022, determinando il consolidamento della pretesa tributaria;
il ricorso è risultato privo di prova documentale idonea a dimostrare il diritto alle agevolazioni invocate.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che, in atti, figura la ricevuta di protocollazione, da parte del Comune, del ricorso in data 4.10.2022.
Ciò premesso, dagli atti è emerso che l'avviso di accertamento impugnato ha avuto ad oggetto il parziale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2017, in relazione agli immobili indicati nell'atto, e che il Comune ha fondato la propria pretesa su risultanze istruttorie non specificamente contestate sotto il profilo fattuale.
Il ricorrente ha basato le proprie censure su argomentazioni di carattere generale e interpretativo, richiamando principi costituzionali, orientamenti giurisprudenziali e valutazioni di equità, ma non ha fornito alcuna prova concreta idonea a dimostrare:
l'effettiva spettanza dell'agevolazione IMU per l'anno d'imposta 2017;
l'erroneità dei dati posti a base dell'accertamento;
l'effettiva dimora presso l'immobile oggetto dell'accertamento;
la sussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile fondato su comportamenti univoci dell'Amministrazione. Secondo un principio consolidato, in materia tributaria, l'onere della prova dei presupposti per fruire di agevolazioni o esenzioni incombe sul contribuente, il quale deve dimostrare puntualmente la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere, limitandosi a prospettare una ricostruzione soggettiva della disciplina IMU e a richiamare circostanze non supportate da idonea documentazione.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi legittimo, risultando il ricorso privo di adeguato supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ND TE