TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1418 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASSONE GIULIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
CECCARDI 1/6 16121 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha insistito come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto la separazione da coniuge Parte_1 Controparte_2
per matrimonio contratto ad Albenga in data 11.1.2016 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1, p. 1, anno 2016.
Più precisamente, con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione, con addebito al marito, nonché un contributo di mantenimento per sé pari a 400,00 euro.
Pt_ Per_ La Sig.ra nulla ha invece chiesto rispetto ai due figli nati dall'unione coniugale, (29.7.2014) e
(8.6.2017), in quanto – come dalla stessa chiarito - da tempo dati in adozione ad altre Persona_2
famiglie. Malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio, Controparte_2
ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Sentita la ricorrente all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. e acquisita documentazione reddituale del convenuto mediante l'Agenzia delle Entrate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che dall'anno scorso vivono separati di fatto.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_2
Con riguardo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno sinteticamente ad esporre.
Nel ricorso introduttivo, l'attrice lamenta che il matrimonio sarebbe entrato in crisi, perché il CP_2
sarebbe assuntore abituale di sostanze stupefacenti e alcool, oltre che spacciatore, avrebbe perpetrato ai danni della consorte reiterati maltrattamenti ed infine avrebbe sperperato denaro.
Sennonché le condotte imputate al resistente in ricorso sono descritte in termini assolutamente generici, senza alcuno specifico riferimento che le contestualizzi e le circostanzi meglio.
La resistente non ha offerto adeguati mezzi istruttori a supporto di tali generiche allegazioni, limitandosi a chiedere al Giudicante di ammettere, “occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze sopra illustrate, con riserva di ulteriori nuove difese, nuove domande e nuovi mezzi di prova ex art. 473 bis c. 17 e
c. 19 c.p.c.”.
Dunque, la difesa della ricorrente non ha articolato alcuno specifico capitolo di prova, facendo rinvio, per individuare l'oggetto della prova orale richiesta, alla precedente parte narrativa (letteralmente “alle circostanze sopra illustrate”).
Sennonché la parte narrativa cui la ricorrente ha fatto espresso rinvio è estremamente generica e a tratti anche valutativa.
L'unico fatto riferito che viene collocato temporalmente è un episodio occorso ad ottobre 2024 che, peraltro, non vale a supportare le allegazioni attoree in ordine alla condotta maltrattante del coniuge, al di lui abuso di sostanze ed allo sperpero di denaro dallo stesso compiuto (l'episodio, caso mai, sembra dimostrare la lontananza anche affettiva dei coniugi in conseguenza della crisi che ha travolto la loro unione).
La genericità del ricorso, di conseguenza, esclude l'ammissibilità della prova orale richiesta da parte ricorrente.
Nel contempo, ha impedito al Giudice rel. l'esercizio dei poteri istruttori officiosi, previsti nel caso di allegazioni di violenza domestica o di genere. Sicché non vi è alcun riscontro probatorio in atti alle allegazioni contenute in ricorso.
La Procura della Repubblica – Sede ha dato atto che non esistono procedimenti relativi alle violenze allegate dall'attrice (la quale in ricorso ha rappresentato di non essersi mai recata in ospedale per farsi refertare, con ciò escludendo in radice la possibilità per il Giudicante di procedere ad indagini in tal senso).
La stessa ricorrente, sentita in occasione dell'udienza del 24.9.2025, ha dichiarato: “il matrimonio è finito perché non andavo d'accordo con mia ER con la quale avevo battibecchi (nell'ultimo periodo vivevamo insieme) poi mio marito ha sempre avuto brutte frequentazioni e certi giri che non mi piacevano (spaccio di droga, girava con i marocchini). Mi chiedeva sempre i soldi per le sigarette ed il vino. Le mani addosso non me le ha mai messe. Una volta sola mi ha tirato una sberla. No, le mani addosso non me le ha mai messe, ma mia ER mi insultava. Mi diceva che sono una puttana e che non sono stata capace a crescere i miei figli e per questo me li hanno tolti, che non sono stata una buona moglie. Io ho detto sempre a mio marito:
“se stai con me la strada è quella” cioè a dire devi comportarti nel rispetto della legge”.
Le dichiarazioni rese dimostrano che per la stessa ricorrente le cause della crisi che ha condotto alla disgregazione dell'unità coniugale non sono da ricercarsi nei maltrattamenti perpetrati dal marito;
la donna ha ripetuto più volte che il marito non le ha mai messo le mani addosso.
Né le dichiarazioni attoree valgono di per sé sole ed in difetto di altri riscontri a dimostrare che il matrimonio di questa coppia è entrato in crisi per l'abuso di sostanze praticato dal convenuto né per la presunta attività di spaccio che lo stesso avrebbe compiuto.
La ricorrente stessa ha ammesso che il marito ha sempre lavorato come cameriere e che il tenore di vita della famiglia era pessimo.
Né in atti è stata offerta alcuna evidenza del fatto che il sperperasse denaro. CP_2
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente va, pertanto, respinta.
Resta da affrontare la questione economica.
All'udienza del 24.9.2025, la ricorrente ha confermato di aver lavorato fino al 2023, di essere priva di occupazione, di percepire la pensione di invalidità per 333,33 euro nonché il reddito di inclusione per
500,00 euro circa (nessun documento attestante l'importo esatto percepito a titolo di reddito di inclusione
è stato versato in atti).
La donna ha pure rappresentato di non vivere presso la famiglia dell'amico come Persona_3
affermato in ricorso, ma di vivere insieme ad una zia senza sopportare oneri alloggiativi, ma facendosi carico delle utenze.
Successivamente, è stata versata in atti una dichiarazione di tale MA RA nella quale si spiega che: la
Pt_ Sig.ra è ospitata a titolo gratuito dalla RA presso l'abitazione di Nizza Monferrato (AT) in Via 1613 n. 41; la Sig.ra MA RA in effetti non è la zia della ricorrente che la chiama così per rispetto dell'età e
Pt_ confidenza;
la Sig.ra paga le utenze e provvede al suo mantenimento.
Ciò che rileva è che la ricorrente ha entrate complessive per 830,00 euro circa e non sopporta oneri alloggiativi.
Pt_ La Sig.ra col ricorso ha depositato gli estratti del conto corrente, acceso presso le , ma in una CP_3
versione in gran parte illeggibile.
Nel nuovo termine assegnato col provvedimento del 24.9.2025, non ha provveduto ad integrare ed aggiornare gli estratti in modo che fossero tutti leggibili (la difesa attorea ha rappresentato che la Sig.ra
Pt_
avrebbe consegnato le copie degli estratti da depositare soltanto tardivamente, quando il termine per la relativa produzione era già decorso).
Peraltro, fra le movimentazioni leggibili presenti negli estratti depositati compare un accredito in data
22.1.2024 con causale “accredito stipendio o pensione” per 2731,56 euro (ragionevolmente si tratta degli arretrati della pensione d'invalidità) e comunque compaiono gli accrediti della pensione di invalidità per
333,33 euro mensili.
Pt_ Infine, il Collegio osserva che la è stata dichiarata “invalido parziale”, senza che emerga la sua impossibilità oggettiva, in ragione delle di lei condizioni psico-fisiche, di prestare attività lavorativa. Anzi, la donna ha lavorato, per sua stessa ammissione, fino al 2023 (cameriera e addetta alle pulizie in nero) e poi ha smesso perché: “non me la sono più sentita di andare, perché ho avuto una crisi depressiva”.
Quanto al resistente, le indagini esperite per il tramite dell'Agenzia delle Entrate hanno consentito di accertare che: nell'anno d'imposta 2024 ha percepito da redditi netti per 13.010,69 Parte_2
euro (pari a circa 1084,00 euro su 12 mensilità); nell'anno d'imposta 2023 ha percepito sempre dal medesimo datore di lavoro redditi netti per 17297,06 euro (pari a circa 1441,00 euro su 12 mensilità); nell'anno d'imposta 2022 ha percepito 417,50 euro netti dall'INAIL, 2586,39 euro dall'INPS e 12818,50 euro dal già citato (nel complesso circa 1318,00 euro su 12 mensilità). Parte_2
Non è dato sapere se l'uomo sopporti o meno oneri alloggiativi in relazione alla sua residenza in Albenga,
Via Roma 40/1.
Pertanto, risultano smentite le allegazioni attoree per cui il percepirebbe dalla propria attività CP_2
Pt_ lavorativa circa 1600/1800,00 euro mensili e, rilevato che, per ammissione della stessa , il resistente sta svolgendo la stessa attività svolta durante il matrimonio (cameriere) ed alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, risulta provato che il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio era piuttosto basso. D'altra parte, la ricorrente stessa ha dedotto che la vita matrimoniale è stata connotata dalla mancanza di risorse economiche. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un contributo di mantenimento in suo favore a carico del coniuge, anche considerato che – come si può agevolmente constatare – fra le più recenti entrate di ciascuno non esiste alcuna disparità.
Tenuto conto delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda attorea di mantenimento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN RO Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1418 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASSONE GIULIA GIOVANNA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA
CECCARDI 1/6 16121 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha insistito come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con cui ha chiesto la separazione da coniuge Parte_1 Controparte_2
per matrimonio contratto ad Albenga in data 11.1.2016 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1, p. 1, anno 2016.
Più precisamente, con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione, con addebito al marito, nonché un contributo di mantenimento per sé pari a 400,00 euro.
Pt_ Per_ La Sig.ra nulla ha invece chiesto rispetto ai due figli nati dall'unione coniugale, (29.7.2014) e
(8.6.2017), in quanto – come dalla stessa chiarito - da tempo dati in adozione ad altre Persona_2
famiglie. Malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio, Controparte_2
ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Sentita la ricorrente all'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c. e acquisita documentazione reddituale del convenuto mediante l'Agenzia delle Entrate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che dall'anno scorso vivono separati di fatto.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_2
Con riguardo alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno sinteticamente ad esporre.
Nel ricorso introduttivo, l'attrice lamenta che il matrimonio sarebbe entrato in crisi, perché il CP_2
sarebbe assuntore abituale di sostanze stupefacenti e alcool, oltre che spacciatore, avrebbe perpetrato ai danni della consorte reiterati maltrattamenti ed infine avrebbe sperperato denaro.
Sennonché le condotte imputate al resistente in ricorso sono descritte in termini assolutamente generici, senza alcuno specifico riferimento che le contestualizzi e le circostanzi meglio.
La resistente non ha offerto adeguati mezzi istruttori a supporto di tali generiche allegazioni, limitandosi a chiedere al Giudicante di ammettere, “occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze sopra illustrate, con riserva di ulteriori nuove difese, nuove domande e nuovi mezzi di prova ex art. 473 bis c. 17 e
c. 19 c.p.c.”.
Dunque, la difesa della ricorrente non ha articolato alcuno specifico capitolo di prova, facendo rinvio, per individuare l'oggetto della prova orale richiesta, alla precedente parte narrativa (letteralmente “alle circostanze sopra illustrate”).
Sennonché la parte narrativa cui la ricorrente ha fatto espresso rinvio è estremamente generica e a tratti anche valutativa.
L'unico fatto riferito che viene collocato temporalmente è un episodio occorso ad ottobre 2024 che, peraltro, non vale a supportare le allegazioni attoree in ordine alla condotta maltrattante del coniuge, al di lui abuso di sostanze ed allo sperpero di denaro dallo stesso compiuto (l'episodio, caso mai, sembra dimostrare la lontananza anche affettiva dei coniugi in conseguenza della crisi che ha travolto la loro unione).
La genericità del ricorso, di conseguenza, esclude l'ammissibilità della prova orale richiesta da parte ricorrente.
Nel contempo, ha impedito al Giudice rel. l'esercizio dei poteri istruttori officiosi, previsti nel caso di allegazioni di violenza domestica o di genere. Sicché non vi è alcun riscontro probatorio in atti alle allegazioni contenute in ricorso.
La Procura della Repubblica – Sede ha dato atto che non esistono procedimenti relativi alle violenze allegate dall'attrice (la quale in ricorso ha rappresentato di non essersi mai recata in ospedale per farsi refertare, con ciò escludendo in radice la possibilità per il Giudicante di procedere ad indagini in tal senso).
La stessa ricorrente, sentita in occasione dell'udienza del 24.9.2025, ha dichiarato: “il matrimonio è finito perché non andavo d'accordo con mia ER con la quale avevo battibecchi (nell'ultimo periodo vivevamo insieme) poi mio marito ha sempre avuto brutte frequentazioni e certi giri che non mi piacevano (spaccio di droga, girava con i marocchini). Mi chiedeva sempre i soldi per le sigarette ed il vino. Le mani addosso non me le ha mai messe. Una volta sola mi ha tirato una sberla. No, le mani addosso non me le ha mai messe, ma mia ER mi insultava. Mi diceva che sono una puttana e che non sono stata capace a crescere i miei figli e per questo me li hanno tolti, che non sono stata una buona moglie. Io ho detto sempre a mio marito:
“se stai con me la strada è quella” cioè a dire devi comportarti nel rispetto della legge”.
Le dichiarazioni rese dimostrano che per la stessa ricorrente le cause della crisi che ha condotto alla disgregazione dell'unità coniugale non sono da ricercarsi nei maltrattamenti perpetrati dal marito;
la donna ha ripetuto più volte che il marito non le ha mai messo le mani addosso.
Né le dichiarazioni attoree valgono di per sé sole ed in difetto di altri riscontri a dimostrare che il matrimonio di questa coppia è entrato in crisi per l'abuso di sostanze praticato dal convenuto né per la presunta attività di spaccio che lo stesso avrebbe compiuto.
La ricorrente stessa ha ammesso che il marito ha sempre lavorato come cameriere e che il tenore di vita della famiglia era pessimo.
Né in atti è stata offerta alcuna evidenza del fatto che il sperperasse denaro. CP_2
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente va, pertanto, respinta.
Resta da affrontare la questione economica.
All'udienza del 24.9.2025, la ricorrente ha confermato di aver lavorato fino al 2023, di essere priva di occupazione, di percepire la pensione di invalidità per 333,33 euro nonché il reddito di inclusione per
500,00 euro circa (nessun documento attestante l'importo esatto percepito a titolo di reddito di inclusione
è stato versato in atti).
La donna ha pure rappresentato di non vivere presso la famiglia dell'amico come Persona_3
affermato in ricorso, ma di vivere insieme ad una zia senza sopportare oneri alloggiativi, ma facendosi carico delle utenze.
Successivamente, è stata versata in atti una dichiarazione di tale MA RA nella quale si spiega che: la
Pt_ Sig.ra è ospitata a titolo gratuito dalla RA presso l'abitazione di Nizza Monferrato (AT) in Via 1613 n. 41; la Sig.ra MA RA in effetti non è la zia della ricorrente che la chiama così per rispetto dell'età e
Pt_ confidenza;
la Sig.ra paga le utenze e provvede al suo mantenimento.
Ciò che rileva è che la ricorrente ha entrate complessive per 830,00 euro circa e non sopporta oneri alloggiativi.
Pt_ La Sig.ra col ricorso ha depositato gli estratti del conto corrente, acceso presso le , ma in una CP_3
versione in gran parte illeggibile.
Nel nuovo termine assegnato col provvedimento del 24.9.2025, non ha provveduto ad integrare ed aggiornare gli estratti in modo che fossero tutti leggibili (la difesa attorea ha rappresentato che la Sig.ra
Pt_
avrebbe consegnato le copie degli estratti da depositare soltanto tardivamente, quando il termine per la relativa produzione era già decorso).
Peraltro, fra le movimentazioni leggibili presenti negli estratti depositati compare un accredito in data
22.1.2024 con causale “accredito stipendio o pensione” per 2731,56 euro (ragionevolmente si tratta degli arretrati della pensione d'invalidità) e comunque compaiono gli accrediti della pensione di invalidità per
333,33 euro mensili.
Pt_ Infine, il Collegio osserva che la è stata dichiarata “invalido parziale”, senza che emerga la sua impossibilità oggettiva, in ragione delle di lei condizioni psico-fisiche, di prestare attività lavorativa. Anzi, la donna ha lavorato, per sua stessa ammissione, fino al 2023 (cameriera e addetta alle pulizie in nero) e poi ha smesso perché: “non me la sono più sentita di andare, perché ho avuto una crisi depressiva”.
Quanto al resistente, le indagini esperite per il tramite dell'Agenzia delle Entrate hanno consentito di accertare che: nell'anno d'imposta 2024 ha percepito da redditi netti per 13.010,69 Parte_2
euro (pari a circa 1084,00 euro su 12 mensilità); nell'anno d'imposta 2023 ha percepito sempre dal medesimo datore di lavoro redditi netti per 17297,06 euro (pari a circa 1441,00 euro su 12 mensilità); nell'anno d'imposta 2022 ha percepito 417,50 euro netti dall'INAIL, 2586,39 euro dall'INPS e 12818,50 euro dal già citato (nel complesso circa 1318,00 euro su 12 mensilità). Parte_2
Non è dato sapere se l'uomo sopporti o meno oneri alloggiativi in relazione alla sua residenza in Albenga,
Via Roma 40/1.
Pertanto, risultano smentite le allegazioni attoree per cui il percepirebbe dalla propria attività CP_2
Pt_ lavorativa circa 1600/1800,00 euro mensili e, rilevato che, per ammissione della stessa , il resistente sta svolgendo la stessa attività svolta durante il matrimonio (cameriere) ed alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, risulta provato che il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio era piuttosto basso. D'altra parte, la ricorrente stessa ha dedotto che la vita matrimoniale è stata connotata dalla mancanza di risorse economiche. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un contributo di mantenimento in suo favore a carico del coniuge, anche considerato che – come si può agevolmente constatare – fra le più recenti entrate di ciascuno non esiste alcuna disparità.
Tenuto conto delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda attorea di mantenimento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN RO