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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Conderelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3624/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale, promossa da
nata a [...] il [...] CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Crucillà, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.09.25, all'esito di discussione orale sulle conclusioni precisate come da relativo verbale in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.04.24, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la separazione personale da con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio in Catania il 26.02.15 e dal quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi e che a causa della intollerabilità della convivenza quest'ultimi si erano già di fatto separati.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparso all'udienza Controparte_1
fissata per la comparizione personale dei coniugi - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi - e la causa, sentita la sola ricorrente, senza attività
istruttoria, è stata posta in decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente e la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In assenza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3624/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile, in Catania, il 26.02.15; CP_1
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania n. 53, parte I, anno 2015);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.10.25.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Conderelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3624/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale, promossa da
nata a [...] il [...] CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Crucillà, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 29.09.25, all'esito di discussione orale sulle conclusioni precisate come da relativo verbale in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.04.24, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la separazione personale da con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio in Catania il 26.02.15 e dal quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi e che a causa della intollerabilità della convivenza quest'ultimi si erano già di fatto separati.
Nonostante la regolarità della notifica, non è comparso all'udienza Controparte_1
fissata per la comparizione personale dei coniugi - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi - e la causa, sentita la sola ricorrente, senza attività
istruttoria, è stata posta in decisione.
Ciò premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia di la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente e la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In assenza di ulteriori domande, nessuna altra statuizione va emessa.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3624/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile, in Catania, il 26.02.15; CP_1
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania n. 53, parte I, anno 2015);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.10.25.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu