Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2025, proposto da
GI CO, rappresentato e difeso dall’avvocato UR Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 154/2021 del 17 febbraio 2025, recante la diffida a non eseguire le opere oggetto di scia n. 3608 del 14 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa UR PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento n. 154/2021 del 17 febbraio 2025, recante la diffida a non eseguire le opere oggetto di scia n. 3608 del 14 febbraio 2025.
Deduce il ricorrente di essere comproprietario dell’immobile ad uso deposito di cui al permesso a costruire in sanatoria n. 1/2018 e di aver presentato cila prot. 17663 del 1° dicembre 2021 per l’ampliamento delle finestre, negata senza motivazione.
Evidenzia che analoga richiesta veniva presentata da altra comproprietaria mediante cila n. 22456 del 4 ottobre 2024, anch’essa negata.
Rappresenta di aver presentato, in data 28 ottobre 202, istanza di annullamento di entrambe le cila, avendo appurato l’inidoneità dello strumento urbanistico, e di aver presentato scia prot. 26508 in data 19 novembre 2024, pure questa negata dal Comune.
Espone di aver presentato, da ultimo, la scia del 14 febbraio 2025, il cui diniego è oggetto della presente impugnativa.
Eccepisce la carenza di motivazione (essendo il diniego motivato esclusivamente con riferimento all’insussistenza dei presupposti richiesti dalla L.R.C. 19/2001, senza chiarire quali siano i requisiti mancati e le ragioni della supposta carenza), la violazione delle garanzie partecipative e la tardività del provvedimento inibitorio, in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni fissato dalla legge.
Il Comune di Ravello non si è costituito in resistenza.
Parte ricorrente ha depositato una memoria insistendo nei motivi di gravame e precisando che l’intervento era stato proposto al fine di realizzare un ampliamento dei vani finestra all’interno dell’immobile (e segnatamente un ampliamento del rapporto aero-illuminante RAI al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalla normativa UNI 10818/2023, D.Lgs. 81/08, nonché alle intenzioni del proprietario di adibirlo a deposito), senza modifiche al fabbricato né dal punto di vista delle superficie né dal punto di vista della volumetria.
Ha evidenziato che l’Ufficio edilizio aveva già rilasciato una Concessione Edilizia, concedendo un rapporto aero-illuminate pari a 1/25 a fronte di una superficie pavimentata “concessionata” pari a 80,00 che determina una superficie finestrata pari a mq. 3,21.
Ha rimarcato, tuttavia, che nulla vieta che tale rapporto possa essere migliorato creando condizioni di illuminazione maggiore, avendo la norma fornito indicazioni di minima superficie e non di massima, sicché la proposta progettuale in esame risulterebbe urbanisticamente assentibile in quanto conforme al rapporto suggerito dalla norma UNI 10818, pari a 1/10, con conseguente superficie finestrata pari a mq. 12,18 (6,42 mq finestre + 5,76 mq n. 2 porte)> di mq. 8,00 corrispondente al valore minimo.
Ha ribadito, infine, che l’Amministrazione, non solo doveva adottare il provvedimento nei termini indicati dalla legge, ma doveva altresì avere cura che pervenisse all’effettiva conoscenza del destinatario entro i termini normativamente imposti.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È noto che l’intervento di ampliamento dei vani finestra da realizzarsi in zona vincolata (quale è il Comune di Ravello), essendo considerato un intervento di ristrutturazione edilizia, richiede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Nella specie, non essendo stata ottenuta, né richiesta, la suddetta autorizzazione, la scia si appalesa inefficace, con conseguente legittimo esercizio da parte del Comune dei poteri inibitori in relazione alla realizzazione dell’intervento.
Invero, la carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica è sufficiente a escludere l’efficacia legittimante della scia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Seconda Quater, 30 dicembre 2024, n. 23653).
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO