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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 947-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Giudice dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nel procedimento ex art. 669 quater c.p.c., iscritto al R.G. 947-1/2025, promosso da:
, nato il [...] a [...] – Parte_1 CUI , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ricciardulli, presso il cui studio in C.F._1
Milano, alla via San Giovanni Battista De La Salle n. 10, è elettivamente domiciliato per delega in atti ricorrente
contro
:
MILANO Controparte_1
resistente avente ad oggetto: istanza di sospensione degli effetti esecutivi del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare depositato il 10.01.2025, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la sospensione degli effetti esecutivi del decreto di rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente ha allegato di aver ricevuto in data 08.01.2025 il decreto con cui la Questura di
Milano ha respinto la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente ha dedotto sia la sussistenza del fumus boni iuris, di cui tuttavia nulla ha allegato, sia la sussistenza del periculum in mora, identificato nel rischio di suo allontanamento dal territorio nazionale, nel quale vive da diverso tempo e ove ha le “uniche e concrete prospettive per il proprio futuro”.
Non costituitasi l'Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.03.2025.
L'istanza cautelare non può essere accolta per i motivi che si espongono.
Osserva il Tribunale come ai fini della concessione di un provvedimento cautelare sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris, ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con il provvedimento che decide il merito, e del periculum in mora, cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile, sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente ad escludere l'accoglimento della tutela invocata.
Osserva ancora il Tribunale come il provvedimento contestato, ovvero il diniego di rilascio di
1 R.G. 947-1/2025
permesso di soggiorno, abbia contenuto puramente negativo e la sua eventuale sospensione non sarebbe comunque idonea a porre il ricorrente nella posizione giuridica desiderata, ossia quella di titolare di un permesso di soggiorno.
Giova ricordare, infatti, come l'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, non è dotata del potere di ordinare alla P.A. il rilascio di permessi di soggiorno, ipotesi non prevista da alcuna disposizione del T.U.I.. Sicché l'eventuale sospensione del decreto opposto, nel non determinare l'emissione di un titolo di soggiorno a favore del ricorrente, lo esporrebbe comunque al rischio di ricevere un provvedimento di espulsione.
Diverso è il caso di decreto di revoca del permesso di soggiorno, la cui mera sospensione farebbe riemergere l'efficacia del titolo stesso. Nel caso di specie, invece, trattandosi di richiesta di rilascio, il presunto diritto del ricorrente, come già evidenziato, non potrebbe comunque trovare tutela nel provvedimento invocato.
Ciò posto, superflua appare la pronuncia sul periculum in mora.
Il ricorso cautelare va pertanto rigettato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso cautelare proposto da
, nato il [...] a [...] – Parte_1
, C.F._2
- respinge il ricorso cautelare;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Milano, così deciso il 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Patrizia Mazzoleni
2
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Giudice dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nel procedimento ex art. 669 quater c.p.c., iscritto al R.G. 947-1/2025, promosso da:
, nato il [...] a [...] – Parte_1 CUI , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ricciardulli, presso il cui studio in C.F._1
Milano, alla via San Giovanni Battista De La Salle n. 10, è elettivamente domiciliato per delega in atti ricorrente
contro
:
MILANO Controparte_1
resistente avente ad oggetto: istanza di sospensione degli effetti esecutivi del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare depositato il 10.01.2025, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la sospensione degli effetti esecutivi del decreto di rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente ha allegato di aver ricevuto in data 08.01.2025 il decreto con cui la Questura di
Milano ha respinto la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente ha dedotto sia la sussistenza del fumus boni iuris, di cui tuttavia nulla ha allegato, sia la sussistenza del periculum in mora, identificato nel rischio di suo allontanamento dal territorio nazionale, nel quale vive da diverso tempo e ove ha le “uniche e concrete prospettive per il proprio futuro”.
Non costituitasi l'Amministrazione resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.03.2025.
L'istanza cautelare non può essere accolta per i motivi che si espongono.
Osserva il Tribunale come ai fini della concessione di un provvedimento cautelare sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris, ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, prima facie fondata, possa essere accolta con il provvedimento che decide il merito, e del periculum in mora, cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile, sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente ad escludere l'accoglimento della tutela invocata.
Osserva ancora il Tribunale come il provvedimento contestato, ovvero il diniego di rilascio di
1 R.G. 947-1/2025
permesso di soggiorno, abbia contenuto puramente negativo e la sua eventuale sospensione non sarebbe comunque idonea a porre il ricorrente nella posizione giuridica desiderata, ossia quella di titolare di un permesso di soggiorno.
Giova ricordare, infatti, come l'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, non è dotata del potere di ordinare alla P.A. il rilascio di permessi di soggiorno, ipotesi non prevista da alcuna disposizione del T.U.I.. Sicché l'eventuale sospensione del decreto opposto, nel non determinare l'emissione di un titolo di soggiorno a favore del ricorrente, lo esporrebbe comunque al rischio di ricevere un provvedimento di espulsione.
Diverso è il caso di decreto di revoca del permesso di soggiorno, la cui mera sospensione farebbe riemergere l'efficacia del titolo stesso. Nel caso di specie, invece, trattandosi di richiesta di rilascio, il presunto diritto del ricorrente, come già evidenziato, non potrebbe comunque trovare tutela nel provvedimento invocato.
Ciò posto, superflua appare la pronuncia sul periculum in mora.
Il ricorso cautelare va pertanto rigettato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso cautelare proposto da
, nato il [...] a [...] – Parte_1
, C.F._2
- respinge il ricorso cautelare;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Milano, così deciso il 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Patrizia Mazzoleni
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