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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1 pres e NI ET e BE GI del foro di Lodi;
e da
(c.f. )) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 app vv.ta Laura Clementina Rossoni del Foro di Bergamo.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti danno atto che il Signor ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale e si è trasferito presso altra soluzione Pt_2 abitativa temporanea in attesa di acquistare un immobile da adibire a propria casa familiare, ove trasferirà la propria residenza.
3) Sino alla vendita della stessa la casa familiare, sita in Melegnano Via Lodi n. 10, potrà essere continuata ad abitare dalla SI unitamente al figlio e, in questo caso, sarà la SI a farsi carico di tutte le spese di Pt_1 Per_1 Pt_1 manutenzione ordinaria, della Tari, delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative alla stessa. Qualora la sig.ra
ed il figlio dovessero invece trasferirsi altrove prima della vendita del suddetto immobile, verrà data Pt_1 Per_1 tempestiva comunicazione di cessazione delle utenze e la relativa spesa verrà posta a carico delle parti nella misura del 50% le quali comparteciperanno in eguale misura anche nel pagamento delle spese condominiali, delle imposte e delle tasse maturate dal rilascio sino alla cessione dell'immobile. 4) I Signori e a far tempo dal deposito del presente ricorso, si impegnano a mettere in vendita la casa familiare Pt_1 Pt_2 sita in Melegnano, catastalmente identificata al Foglio 7, Particella 112, sub 703 (appartamento) e Foglio 7, Particella 112 sub 711 (box), conferendo mandato all'Agenzia Immobiliare Casa Elite Group di Melegnano, concordando quale prezzo di vendita per la stessa la somma di euro 195.000,00, somma che sarà ridotta del 10% decorsi sei mesi senza che sia stata alienata;
successivamente le parti ridurranno il prezzo di un ulteriore 10% decorsi sei mesi dalla prima riduzione senza che l'immobile sia stato alienato. 5) I Signori e si impegnano a mettere in vendita, unitamente al figlio comproprietario per 1/3 coi Pt_1 Pt_2 Per_1 genitori, la casa sita in Vizzolo Predabissi (MI), Piazza Puccini16, catastalmente identificata al Foglio 3, Particella 150 sub 6; conferendo mandato all'Agenzia immobiliare Casa Elite Group di Melegnano e stabilendo quale prezzo di vendita della stessa la somma di euro 110.000,00 somma che sarà ridotta del 10% decorsi sei mesi senza che sia stata alienata. successivamente le parti ridurranno il prezzo di un ulteriore 10% decorsi sei mesi dalla prima riduzione senza che l'immobile sia stato alienato. Sino alla vendita della stessa le spese ordinarie e straordinarie verranno suddivise pro quota.
6) In ragione del fatto che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è altresì affetto da disturbo Per_1 dello spettro autistico, i genitori concordano sin d'ora che lo stesso continuerà a vivere con la madre, ed il padre si impegna e frequentarlo e tenerlo presso di sé a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad altri giorni infrasettimanali da concordarsi in base agli impegni scolastici e non di Per_1
7) Il figlio è percettore di invalidità civile nella misura di € 700,00 mensili. Il padre, si impegna comunque a versare Per_1 in favore del figlio su conto corrente intestato a quest'ultimo, sino alla sua indipendenza economica, la somma Per_1 mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione Istat.
8) I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per come da Protocollo della Per_1 Corte d'Appello di Milano.
9) In ragione della differente posizione lavorativa- reddituale, il Signor corrisponderà alla moglie SI , coniuge Pt_2 Pt_1 attualmente privo di reddito ma non oggettivamente impossibilitato a procurarselo e dotato di buona capacità economico- patrimoniale, la somma mensile di euro 150,00. Il pagamento avverrà entro il 5 di ogni mese per complessivi 24 mesi decorrenti dal mese di deposito del presente ricorso per il totale complessivo di € 3.600,00.
10) Il Signor entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, cederà alla moglie senza corrispettivo l'autovettura Parte_2 allo stesso intestata Citroen C3, targata EJ757CE, e le spese relative al passaggio di proprietà, se dovute, saranno interamente a carico della SI . Pt_1
11) La SI , entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, cederà al marito senza corrispettivo l'autovettura Parte_1 Fiat Doblò, targata ER982BH, e le spese relative al trapasso dello stesso, se dovute, saranno interamente a carico del Signor
Pt_2 12) I coniugi dichiarano che con la definizione degli accordi concordati, anche patrimoniali relativi in particolare all'assegno versato dal sig. alla sig.ra in 24 rate mensili, alle cessioni immobiliari e alle cessioni di proprietà delle autovetture, Pt_2 Pt_1 tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in relazione ai quali le parti concordemente chiedono di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i relativi atti, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente”. I coniugi hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 20.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in data 11.05.1991 in Melegnano (MI), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di Melegnano, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1991. Dalla loro unione sono nati i figli deceduto nel 2022, e ato il Persona_2 Persona_3 15/02/2004 a Lodi, maggiorenne non economica iciente.
Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023). CP_1 A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 11.05.1991 in Melegnano ( as atti dello Stato Civile del Comune di Melegnano, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1991;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 28/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 VG promossa congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1 pres e NI ET e BE GI del foro di Lodi;
e da
(c.f. )) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2 app vv.ta Laura Clementina Rossoni del Foro di Bergamo.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti danno atto che il Signor ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale e si è trasferito presso altra soluzione Pt_2 abitativa temporanea in attesa di acquistare un immobile da adibire a propria casa familiare, ove trasferirà la propria residenza.
3) Sino alla vendita della stessa la casa familiare, sita in Melegnano Via Lodi n. 10, potrà essere continuata ad abitare dalla SI unitamente al figlio e, in questo caso, sarà la SI a farsi carico di tutte le spese di Pt_1 Per_1 Pt_1 manutenzione ordinaria, della Tari, delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative alla stessa. Qualora la sig.ra
ed il figlio dovessero invece trasferirsi altrove prima della vendita del suddetto immobile, verrà data Pt_1 Per_1 tempestiva comunicazione di cessazione delle utenze e la relativa spesa verrà posta a carico delle parti nella misura del 50% le quali comparteciperanno in eguale misura anche nel pagamento delle spese condominiali, delle imposte e delle tasse maturate dal rilascio sino alla cessione dell'immobile. 4) I Signori e a far tempo dal deposito del presente ricorso, si impegnano a mettere in vendita la casa familiare Pt_1 Pt_2 sita in Melegnano, catastalmente identificata al Foglio 7, Particella 112, sub 703 (appartamento) e Foglio 7, Particella 112 sub 711 (box), conferendo mandato all'Agenzia Immobiliare Casa Elite Group di Melegnano, concordando quale prezzo di vendita per la stessa la somma di euro 195.000,00, somma che sarà ridotta del 10% decorsi sei mesi senza che sia stata alienata;
successivamente le parti ridurranno il prezzo di un ulteriore 10% decorsi sei mesi dalla prima riduzione senza che l'immobile sia stato alienato. 5) I Signori e si impegnano a mettere in vendita, unitamente al figlio comproprietario per 1/3 coi Pt_1 Pt_2 Per_1 genitori, la casa sita in Vizzolo Predabissi (MI), Piazza Puccini16, catastalmente identificata al Foglio 3, Particella 150 sub 6; conferendo mandato all'Agenzia immobiliare Casa Elite Group di Melegnano e stabilendo quale prezzo di vendita della stessa la somma di euro 110.000,00 somma che sarà ridotta del 10% decorsi sei mesi senza che sia stata alienata. successivamente le parti ridurranno il prezzo di un ulteriore 10% decorsi sei mesi dalla prima riduzione senza che l'immobile sia stato alienato. Sino alla vendita della stessa le spese ordinarie e straordinarie verranno suddivise pro quota.
6) In ragione del fatto che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, è altresì affetto da disturbo Per_1 dello spettro autistico, i genitori concordano sin d'ora che lo stesso continuerà a vivere con la madre, ed il padre si impegna e frequentarlo e tenerlo presso di sé a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad altri giorni infrasettimanali da concordarsi in base agli impegni scolastici e non di Per_1
7) Il figlio è percettore di invalidità civile nella misura di € 700,00 mensili. Il padre, si impegna comunque a versare Per_1 in favore del figlio su conto corrente intestato a quest'ultimo, sino alla sua indipendenza economica, la somma Per_1 mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dello stesso, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione Istat.
8) I genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per come da Protocollo della Per_1 Corte d'Appello di Milano.
9) In ragione della differente posizione lavorativa- reddituale, il Signor corrisponderà alla moglie SI , coniuge Pt_2 Pt_1 attualmente privo di reddito ma non oggettivamente impossibilitato a procurarselo e dotato di buona capacità economico- patrimoniale, la somma mensile di euro 150,00. Il pagamento avverrà entro il 5 di ogni mese per complessivi 24 mesi decorrenti dal mese di deposito del presente ricorso per il totale complessivo di € 3.600,00.
10) Il Signor entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, cederà alla moglie senza corrispettivo l'autovettura Parte_2 allo stesso intestata Citroen C3, targata EJ757CE, e le spese relative al passaggio di proprietà, se dovute, saranno interamente a carico della SI . Pt_1
11) La SI , entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, cederà al marito senza corrispettivo l'autovettura Parte_1 Fiat Doblò, targata ER982BH, e le spese relative al trapasso dello stesso, se dovute, saranno interamente a carico del Signor
Pt_2 12) I coniugi dichiarano che con la definizione degli accordi concordati, anche patrimoniali relativi in particolare all'assegno versato dal sig. alla sig.ra in 24 rate mensili, alle cessioni immobiliari e alle cessioni di proprietà delle autovetture, Pt_2 Pt_1 tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in relazione ai quali le parti concordemente chiedono di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i relativi atti, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente”. I coniugi hanno altresì chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 20.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in data 11.05.1991 in Melegnano (MI), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di Melegnano, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1991. Dalla loro unione sono nati i figli deceduto nel 2022, e ato il Persona_2 Persona_3 15/02/2004 a Lodi, maggiorenne non economica iciente.
Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023). CP_1 A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 11.05.1991 in Melegnano ( as atti dello Stato Civile del Comune di Melegnano, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1991;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 28/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello