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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9069/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240103910511000 CONTR.CONSORTIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240103910511000 CONTRIB CONSORT 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, relativa al versamento del contributo consortile anni 2019 e 2020, notificata il 26.9.2024, con cui si richiede il versamento di complessivi €139,88.
Lamentai: 1) il difetto dei presupposti dell'imposizione contributiva, attesa la mancanza in concreto di beneficio diretto e specifico, in violazione dell'art. 860 c.c. e dell'art. 23 della l.R. n. 11/2003 (e successive modificazioni), nell'interpretazione offerta dalla Corte delle Leggi e dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo il consorzio eseguito nei terreni del Ricorrente_1 alcun titpo d'intervento, ed essendo onere del Consorzio provare, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis del d. lgs. 546/92, di aver provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi del ricorrente;
2) il Piano di
Classifica – approvato nel 2014 e successivamente non modificato - fa riferimento esclusivo alla legge regionale n. 11 del 2003 e non è adeguato alla normativa successiva;
non indica il perimetro di contribuenza, essendo quindi inidoneo e insufficiente per la determinazione, l'imposizione del tributo e il riparto tra i vari proprietari di immobili;
in ogni caso, i terreni di proprietà del ricorrente non sono riportati in nessun piano di contribuenza, e non hanno mai ricevuto alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere che sarebbero state realizzate dal Consorzio, sicchè manca il requisito richiesto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza
188/2018; 3) violazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11/2003 e difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90 nonché art. 7 della L. 212/2000, in mancanza di un piano annuale di riparto delle spese, di indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati, nonché di concreto sviluppo del calcolo applicato per la ripartizione tra consorziati delle spese.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, invoca il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per la mancata citazione dell'ente impositore, o, in subordine, che venga disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente (come previsto dal richiamato comma 6 bis dell'art. 14 D.lgs 546/92), nei confronti del Consorzio di bonifica Alto ON
GG.
In corso di causa, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica
Alto ON GG, il quale, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); b) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr.
Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014; n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.
215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass., Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2019 e 2020, richiama il Piano di Classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 01 del
07/08/2014, provvedimento adottato prima della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, e non conforme alla previsione del novellato art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003, secondo il quale i piani di classifica devono essere elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24.
Oltre a ciò, nel caso che occupa, a fronte della specifica contestazione del contribuente sulla legittimità e sull'esistenza degli atti generali presupposti (piano di classifica e piano annuale di riparto, in relazione alle opere inserite nel bilancio annuale), il Consorzio convenuto non ha dimostrato quali opere siano state inserite nel bilancio nè l'intervenuta approvazione del piano di riparto annuale.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del Concessionario, che non ha dato causa alla lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9069/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 20126 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240103910511000 CONTR.CONSORTIL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240103910511000 CONTRIB CONSORT 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, relativa al versamento del contributo consortile anni 2019 e 2020, notificata il 26.9.2024, con cui si richiede il versamento di complessivi €139,88.
Lamentai: 1) il difetto dei presupposti dell'imposizione contributiva, attesa la mancanza in concreto di beneficio diretto e specifico, in violazione dell'art. 860 c.c. e dell'art. 23 della l.R. n. 11/2003 (e successive modificazioni), nell'interpretazione offerta dalla Corte delle Leggi e dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo il consorzio eseguito nei terreni del Ricorrente_1 alcun titpo d'intervento, ed essendo onere del Consorzio provare, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis del d. lgs. 546/92, di aver provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi del ricorrente;
2) il Piano di
Classifica – approvato nel 2014 e successivamente non modificato - fa riferimento esclusivo alla legge regionale n. 11 del 2003 e non è adeguato alla normativa successiva;
non indica il perimetro di contribuenza, essendo quindi inidoneo e insufficiente per la determinazione, l'imposizione del tributo e il riparto tra i vari proprietari di immobili;
in ogni caso, i terreni di proprietà del ricorrente non sono riportati in nessun piano di contribuenza, e non hanno mai ricevuto alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere che sarebbero state realizzate dal Consorzio, sicchè manca il requisito richiesto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza
188/2018; 3) violazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 11/2003 e difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90 nonché art. 7 della L. 212/2000, in mancanza di un piano annuale di riparto delle spese, di indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati, nonché di concreto sviluppo del calcolo applicato per la ripartizione tra consorziati delle spese.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, invoca il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per la mancata citazione dell'ente impositore, o, in subordine, che venga disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente (come previsto dal richiamato comma 6 bis dell'art. 14 D.lgs 546/92), nei confronti del Consorzio di bonifica Alto ON
GG.
In corso di causa, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica
Alto ON GG, il quale, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); b) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr.
Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014; n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.
215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass., Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2019 e 2020, richiama il Piano di Classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 01 del
07/08/2014, provvedimento adottato prima della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, e non conforme alla previsione del novellato art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003, secondo il quale i piani di classifica devono essere elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24.
Oltre a ciò, nel caso che occupa, a fronte della specifica contestazione del contribuente sulla legittimità e sull'esistenza degli atti generali presupposti (piano di classifica e piano annuale di riparto, in relazione alle opere inserite nel bilancio annuale), il Consorzio convenuto non ha dimostrato quali opere siano state inserite nel bilancio nè l'intervenuta approvazione del piano di riparto annuale.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del Concessionario, che non ha dato causa alla lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile