Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e errata individuazione del soggetto obbligato principale

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    La Corte ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, non si pronuncia esplicitamente sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ma implicitamente la rigetta accogliendo il ricorso nel merito.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Accolto
    Assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Imposta Unica

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Accolto
    Assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Accolto
    Disapplicazione norme per incompatibilità con il TF e annullamento avviso di accertamento

    Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto il contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019). È stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018. A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte. Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.

  • Altro
    Compensazione delle spese di giudizio

    La novità e particolarità della questione è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 52
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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