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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede IA - Via Luigi Canali 12 06100
IA PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012523U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t.
1) in via pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale , alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio interpretativo ai sensi dell'art. 267, secondo comma,
TF , e, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento , e dell' art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia, per conoscere a)“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
4) in via preliminare , annullare l'Avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 L.
212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso;
5) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) in via subordinata , disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TF e, per l'effetto, annullare l'Avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. 546/1992.
Per Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t.: rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato giovedì 3 luglio 2025 - 12:34 a mezzo PEC la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria in persona del l.r.p.t. davanti alla CGT di IA esponendo che:
in data 5.5.2025 le era stato notificato avviso di accertamento nr. M15190012523U ('Avviso'), con il quale si affermava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 131.989,26 oltre interessi pari a € 32.574,23 e sanzioni pari a
€ 158.387,11 in qualità di coobbligato solidale con la società Soc_1 srls, con cui si è dato seguito alla determinazione della base imponibile e al calcolo dell'imposta unica dovuta per l'anno d'imposta 2019, come dettagliatamente descritto nella sezione “Controllo Contabile” del PVC.
Con dovizia di particolari la ricorrente, nel ripercorrere la vicenda che ha portato lo Stato italiano a sostituire l'imposta il prelievo sui giochi con una imposta sulle somme ricevute dagli scommettitori, ha evidenziato:
l'erroneità della tesi di ADM, nell'ipotesi di attività di scommessa condotta da un bookmaker fuori concessione
(a dispetto di quanto accade nel caso di bookmaker concessionario), la qualifica di “gestore” competerebbe non già a Ricorrente_1 (considerato nell'Avviso quale mero beneficiario della gestione altrui), bensì alla ricevitoria, che per contratto si limita a prestare servizi di trasmissione dati, di custodia delle poste di gioco e di pagamento delle vincite (nei casi in cui non vi provveda già direttamente il bookmaker tramite canale bancario); evidenziava al riguardo, anche con la produzione del contratto tra Ricorrente_1 e il ricorrente, che in ragione dell'assetto dei reciproci rapporti contrattuali, il TD (il cd. centro trasmissione dati sito in Italia) rimane completamente estraneo al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sulle due parti del contratto di scommessa, ossia il bookmaker Ric_1 e lo scommettitore. E' oltremodo evidente che i servizi offerti dal TD sono del tutto ausiliari e accessori e, peraltro, costituiscono soltanto una fase, anche limitata, dell'intera attività di gestione.
Asseriva che il contratto non fosse stato concluso sul territorio italiano;
Evidenziava che sussistono indubbiamente «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 45
10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori.
Sottolineava la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si era costituita Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie integrative
Successivamente, disposti rinvii per bonario componimento alla udienza del 20.11.2025 la causa è stata rinviata su richiesta del difensore di parte ricorrente e il 22.1.2026 è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto in contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019).
E' stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018.
A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte.
Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.
La novità e particolarità della questione è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di IA, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. in persona del l.r.p.t., nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il giovedì 3 luglio 2025 - 12:34 a mezzo PEC, relativamente all' avviso di accertamento nr. M15190012523U così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
b) compensa per intero le spese di giudizio. Così deciso in IA, in camera di consiglio, il 22.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 386/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede IA - Via Luigi Canali 12 06100
IA PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M15190012523U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t.
1) in via pregiudiziale , richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, si rileva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
2) in via sempre pregiudiziale , alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 945, (legge di stabilità 2016), ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione;
3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio interpretativo ai sensi dell'art. 267, secondo comma,
TF , e, ove possibile, alla Grande Sezione ex art. 158 Reg. Proc. della Corte di Giustizia in combinato disposto con l'art. 104 del predetto regolamento , e dell' art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia, per conoscere a)“Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, siano conformi all'interpretazione della normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento all'annualità d'imposta 2016, laddove prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”), nella parte in cui non prevede espressamente che la determinazione dell'imposta mediante tassazione sui ricavi sia da applicare anche nei riguardi dell'operatore comunitario illegittimamente discriminato nell'accesso al mercato concessorio italiano ”
4) in via preliminare , annullare l'Avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 L.
212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso;
5) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via principale , annullare l'Avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
7) in via subordinata , disapplicare gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TF e, per l'effetto, annullare l'Avviso di accertamento impugnato;
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. 546/1992.
Per Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t.: rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato giovedì 3 luglio 2025 - 12:34 a mezzo PEC la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio la Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria in persona del l.r.p.t. davanti alla CGT di IA esponendo che:
in data 5.5.2025 le era stato notificato avviso di accertamento nr. M15190012523U ('Avviso'), con il quale si affermava la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 ('Imposta unica sulle scommesse', 'Imposta Unica' o, semplicemente, 'Imposta'), per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 131.989,26 oltre interessi pari a € 32.574,23 e sanzioni pari a
€ 158.387,11 in qualità di coobbligato solidale con la società Soc_1 srls, con cui si è dato seguito alla determinazione della base imponibile e al calcolo dell'imposta unica dovuta per l'anno d'imposta 2019, come dettagliatamente descritto nella sezione “Controllo Contabile” del PVC.
Con dovizia di particolari la ricorrente, nel ripercorrere la vicenda che ha portato lo Stato italiano a sostituire l'imposta il prelievo sui giochi con una imposta sulle somme ricevute dagli scommettitori, ha evidenziato:
l'erroneità della tesi di ADM, nell'ipotesi di attività di scommessa condotta da un bookmaker fuori concessione
(a dispetto di quanto accade nel caso di bookmaker concessionario), la qualifica di “gestore” competerebbe non già a Ricorrente_1 (considerato nell'Avviso quale mero beneficiario della gestione altrui), bensì alla ricevitoria, che per contratto si limita a prestare servizi di trasmissione dati, di custodia delle poste di gioco e di pagamento delle vincite (nei casi in cui non vi provveda già direttamente il bookmaker tramite canale bancario); evidenziava al riguardo, anche con la produzione del contratto tra Ricorrente_1 e il ricorrente, che in ragione dell'assetto dei reciproci rapporti contrattuali, il TD (il cd. centro trasmissione dati sito in Italia) rimane completamente estraneo al rischio connesso alla scommessa, il quale grava esclusivamente sulle due parti del contratto di scommessa, ossia il bookmaker Ric_1 e lo scommettitore. E' oltremodo evidente che i servizi offerti dal TD sono del tutto ausiliari e accessori e, peraltro, costituiscono soltanto una fase, anche limitata, dell'intera attività di gestione.
Asseriva che il contratto non fosse stato concluso sul territorio italiano;
Evidenziava che sussistono indubbiamente «obiettive condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e art. 45
10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a eventuali profili sanzionatori.
Sottolineava la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso
Pertanto chiedeva l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si era costituita Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie integrative
Successivamente, disposti rinvii per bonario componimento alla udienza del 20.11.2025 la causa è stata rinviata su richiesta del difensore di parte ricorrente e il 22.1.2026 è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato atteso che parte ricorrente ha provato che in data 27.4.2018 Ricorrente_1 ha risolto in contratto con la ricorrente, e l'atto impugnato riguarda un periodo successivo (anno 2019).
E' stata prodotta, infatti, lettera proveniente dalla Ricorrente_1, di contestazione di addebito e cessazione di collegamento del 27.4.2018.
A fronte di tale circostanza fattuale sostiene l'Agenzia che la società ricorrente al 2019 aveva ancora la partita IVA e quindi raccoglieva imposte.
Tale affermazione non è univoca, atteso che partita IVA non comporta la attività esclusiva di raccolta scommesse, ma consente anche altre attività coerenti con il settore merceologico in cui opera la ricorrente.
La novità e particolarità della questione è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di IA, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t. in persona del l.r.p.t., nei confronti di Agenzia delle Dogane e dei monopoli DT V Toscana e Umbria e Ufficio dei monopoli per l'Umbria in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il giovedì 3 luglio 2025 - 12:34 a mezzo PEC, relativamente all' avviso di accertamento nr. M15190012523U così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
b) compensa per intero le spese di giudizio. Così deciso in IA, in camera di consiglio, il 22.1.2026