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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1912/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 24/09/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 25/09/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MANSUTTI MAURIZIO e l'avv. PETTITI Parte_1
PRISCILLA hanno concluso come da nota depositata in data 28.08.2025 per l'avv. PARATORE FABRIZIO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
27.10.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:16 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1912/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1912/2021 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
C.d.A. e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MANSUTTI MAURIZIO e dall'avv. PETTITI
PRISCILLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via Pio VI
n. 36, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. PARATORE FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
QU ST, sito in Latina (LT), Via G. B. Vico n. 45, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: contratto di appalto; azione di risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – al fine di sentire accogliere CP_1 le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Tribunale, per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - condannare la convenuta al risarcimento a favore dell'esponente di euro 300.000,00 a titolo di lucro cessante per la differenza tra il preavviso di 2 mesi comunicato e il preavviso di 6 mesi che si stima congruo, o di quell'importo maggiore e minore che codesto Tribunale vorrà ritenere, anche in via equitativa;
- condannare la convenuta al risarcimento di euro 10.898,61 a titolo di danno emergente per le spese riferite al personale dedicato alla contabilità o a quell'importo maggiore e minore che codesto Tribunale vorrà ritenere, CP_1 anche in via equitativa;
condannare la convenuta al risarcimento di euro 60.000,00 a titolo di lucro cessante per il mancato rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi nel termine di preavviso di due mesi previsto dal contratto, o a quell'importo maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà ritenere, anche in via equitativa.”.
A fondamento della propria pretesa, la società attrice, titolare dell'omonima azienda di magazzini frigoriferi per lo stoccaggio di prodotti surgelati, ha dedotto: - di aver sottoscritto, in data 30/09/2011,
“contratto di deposito oneroso” (all. doc. n. 1) con l'odierna società convenuta, “primaria società che opera nel campo della produzione di prodotti alimentari surgelati in proprio e per conto di terzi”, successivamente integrato, in data 5/12/2012, quale addendum di contratto “di appalto di deposito e servizi”, avente efficacia dall'1/10/2011 sino al 31/12/2012, con clausola di tacito rinnovo di 12 mesi in 12 mesi, salva facoltà di disdetta per entrambe le parti, avente ad oggetto attività di deposito in cella frigo di pallets e una serie di prestazioni ad esso connesse quali, tra l'altro, di carico e scarico, imballaggio, etichettatura, trasporto, stoccaggio, allestimenti, raccolta (all. doc. n. 1/a e 1/b); - che il suddetto contratto le imponeva, inoltre, quale appaltatore e depositario, l'utilizzo del software della convenuta per la registrazione di tutte le operazioni di entrata e uscita della merce e per lo svolgimento delle prestazioni e servizi accessori;
- di aver ricevuto comunicazione di recesso dal predetto contratto, tramite pec del 26/10/2020, da parte della committente – depositante, odierna convenuta
(all. doc. n. 2); - di aver contestato, per il tramite di missive inoltrate tramite il proprio legale, dapprima le modalità di recesso e, in particolar modo, la non congruità del termine di preavviso di 60 gg. in conformità alle previsioni contrattuali (all. doc. n. 3), “la mancanza di buona fede e correttezza di (all. doc. n. 4), nonché il comportamento della convenuta, la quale, progressivamente, aveva CP_1 svuotato le celle delle proprie merci (all. doc. n. 6).
Tanto premesso, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 11/02/2022, contestando la ricostruzione avversaria, evidenziando la correttezza e la tempestività del recesso operato, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Latina, contrariis reiectis 1) in via principale, rigettare le domande avanzate da
in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, in Parte_1 accoglimento dell'eccezione riconvenzionale spiegata da accertare e dichiarare la CP_1 tempestività e legittimità della disdetta del 26 ottobre 2020 e quindi la sua idoneità ad evitare il rinnovo tacito annuale del contratto ovvero, in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la citata disdetta non fosse considerata tempestiva, accertare e dichiarare la sua natura di recesso ex artt. 1373 e 1671 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare congruo il preavviso concesso, nella misura di 65 giorni ovvero nella differente misura che verrà ritenuta di giustizia, con conseguente rigetto delle domande tutte di 3) in ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Le domande attoree sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate.
Dirimente ai fini della presente decisione è, invero, l'accertata tempestività del recesso, operato dalla convenuta con preavviso e modalità congrui rispetto alle previsioni del contratto sottoscritto inter partes: recesso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, è stato comunicato a parte attrice tramite pec del 26 ottobre 2020 (vd. all. 2, citazione) e, dunque, con un preavviso superiore ai sessanta giorni integranti il termine minimo di preavviso contrattualmente esigibile (v. articolo 11 contratto).
A sostegno della propria pretesa risarcitoria parte attrice invoca, impropriamente, il regime giuridico applicabile in ipotesi di c.d. abuso di dipendenza economica e, segnatamente, l'art. 9 della L. n. 192 del 1998 in tema di contratto di subfornitura, deducendo la nullità della clausola contrattuale disciplinante l'esercizio del diritto di recesso/disdetta in ragione della incongruità del termine di preavviso di due mesi ivi previsto (stante anche l'asserita impossibilità di reperire soddisfacenti alternative di mercato) e dell'insussistenza di un giusto motivo di disdetta/recesso.
La società convenuta, dal canto suo, chiede il rigetto della pretesa attorea eccependo l'insussistenza tanto del lamentato abuso (stante il rispetto delle condizioni contrattuali disciplinanti modalità e tempistiche di esercizio del diritto di recesso/disdetta), quanto del presupposto logico-giuridico necessario alla configurabilità di detto abuso (e, dunque all'azionabilità dei correlati rimedi), cioè
l'esistenza di una situazione di dipendenza economica della società attrice ingenerata dall'esecuzione del contratto di appalto/deposito in contestazione.
Ed invero, ancorché la natura del rapporto contrattuale non osti all'applicazione dell'invocata disciplina, - posto che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura” (Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 24906 del 2011) - non sussistono, nel caso di specie, i requisiti cui è subordinata l'applicazione di detto regime normativo e delle conseguenti tutele (ivi inclusa quella risarcitoria). Da un lato, infatti, non si ritiene ravvisabile, alla luce della documentazione versata in atti, una situazione di “dipendenza economica” riconducibile a quella tipizzata dall'invocato art. 9, comma 1, della legge n. 192/1998, che presuppone la capacità di un'impresa “di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.”, situazione che - peraltro - è rimessa alla valutazione del giudice, chiamato a tener conto “anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Dall'altro, il contegno serbato dalla società convenuta in sede di esercizio del diritto di recesso/disdetta -, nonché nelle more della conseguente estinzione del rapporto negoziale con parte attrice -, non presenta i caratteri di illiceità tipici di una condotta che possa dirsi “abusiva” ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998.
Quanto al primo dei segnalati profili -, e dunque l'esistenza di una situazione qualificabile in termini di “dipendenza economica” -, parte attrice non ha offerto elementi sufficienti a soddisfare l'onere probatorio sulla medesima gravante, specie in punto di assenza di concrete possibilità di reperire alternative economiche sul mercato, essendosi limitata a dedurre l'impossibilità di differenziare agevolmente la propria attività economica in ragione della rilevanza dei profitti derivanti dall'esecuzione del contratto stipulato con la convenuta - asseritamente pari al 30% - sul totale dei propri attivi di bilancio annuali.
D'altronde, le prestazioni cui parte attrice si è obbligata in forza del contratto di appalto/deposito stipulato con la società convenuta -, e cioè prestazioni di deposito e conservazione di alimenti surgelati -, appaiono coerenti con l'attività economica ordinariamente svolta dalla stessa ed intrinsecamente carenti di profili di “personalizzazione” o “adeguamento” che siano d'ostacolo alla permanenza della società attrice sul mercato previo reperimento di nuove controparti contrattuali.
Ciò è confermato dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal contratto di deposito sottoscritto il 10 dicembre 2020 -, dunque successivamente all'esercizio del diritto di recesso/disdetta da parte della convenuta -, con altra controparte contrattuale attiva nel medesimo segmento merceologico (v. doc. n. 15A, all. attoreo).
Né a diversa conclusione conduce il novellato art. 9, comma 1, della L. n. 192/1998 (come modificato con L. 5 agosto 2022, n. 118) che prevede, a tutela dell'impresa “debole”, una presunzione relativa di dipendenza economica “nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”. Difatti -, in disparte la questione dell'applicabilità ratione temporis di detta previsione (che l'art. 33, comma 2, L. n. 118/2022 dispone solo a decorrere dal 31 ottobre 2022) che incide sul riparto dell'onere probatorio -, il sistema informatico in uso all'attrice non riveste quella rilevanza “determinante” espressamente richiesta dalla norma, non essendo rivolto -, per stessa ammissione di parte attrice -, alla gestione dei rapporti con gli utenti finali o con i fornitori, e cioè con soggetti terzi estranei al rapporto in atto tra le società contraenti, quanto alla coerente organizzazione della “movimentazione” dei prodotti in entrata e in uscita dai magazzini, e dunque alla migliore esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte da parte attrice in forza del contratto sottoscritto con la convenuta.
Ciò premesso in ordine all'assenza di una dinamica negoziale riconducibile ad una fattispecie di
“dipendenza economica” -, di per sé sufficiente per il rigetto della domanda attorea -, merita, comunque, indagare, per completezza di motivazione, l'ulteriore profilo inerente alla natura
“abusiva” della condotta tenuta dalla convenuta in sede di esercizio del diritto di recesso/disdetta.
Secondo un insegnamento condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò che consente di distinguere tra un “abuso” illecito ed un comportamento lecito -, ancorché gravoso per la controparte -, è la liceità dell'interesse sotteso, non configurandosi un comportamento abusivo allorché la condotta serbata dal contraente “forte” -, pur essendo inidonea alla salvaguardia degli interessi della controparte economicamente dipendente -, persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi.
Ciò che può dirsi abusivo è, pertanto, esclusivamente quel comportamento dell'impresa “dominante”
-, inveratosi nella imposizione di un regolamento contrattuale iniquo, sproporzionato e penalizzante per la controparte “debole” -, che sia privo di oggettiva utilità e non appaia giustificabile sulla base delle legittime necessità di natura economica o industriale della stessa.
Nel caso in esame, tuttavia, il regolamento negoziale condiviso dalle parti non risulta affetto da alcun vulnus rilevante, anche alla luce della specifica sottoscrizione ed accettazione, da parte della società attrice, della clausola disciplinante l'esercizio del diritto di recesso/disdetta, riconosciuto simmetricamente alle parti (si veda, articolo 11).
L'attrice allega, inoltre, l'inadempimento della convenuta all'obbligo inscritto nel disposto dell'art. 11.2 del contratto -, che impone alle parti, nelle more del preavviso preordinato alla risoluzione dell'appalto/deposito previo recesso/disdetta, di assicurare il rispetto delle obbligazioni assunte -, censurando la condotta della convenuta, comprovata dai dati inerenti la movimentazione delle pedane tratti dalla piattaforma software proprietaria in uso a parte attrice: in specie, la spedizione ad un altro magazzino di merce destinata al mercato estero.
Si tratta, tuttavia, di allegazione generica (doc. n. 18, attoreo), inerente a una condotta inidonea ad integrare un inadempimento, stante l'assenza, in contratto, di una clausola che preveda a carico della controparte un obbligo di c.d. “minimo garantito”, assenza che, come opportunamente segnalato nei propri scritti difensivi, avrebbe comunque consentito alla società convenuta di operare, nelle more della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso/disdetta, riducendo le prestazioni richieste all'attrice.
Per le ragioni su esposte, il diritto di recesso/disdetta risulta legittimamente esercitato dalla convenuta tanto per il profilo temporale (non essendo in contestazione il rispetto del termine di preavviso di sessanta giorni contrattualmente esigibile) quanto per le modalità (essendo stato intimato via pec e non essendo ravvisabile un inadempimento degli obbligazioni gravanti sulla controparte nelle more del decorso di detto termine), non sussistendo, stante anche l'assenza di una situazione di abuso di dipendenza economica e la conseguente validità della clausola di recesso/disdetta, alcun illecito contrattuale passibile di risarcimento.
Conclusivamente, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
11.229,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini