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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Giampiero Parte_1
Seccia che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in Lanciano, presso e nello CP_3 studio dell'avv. Roberto Diano che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29.09.2023 – Contratti Bancari
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- previa riforma, per i motivi esposti, della sentenza n. 347/23 del Tribunale di Lanciano, nella parte in cui è stata respinta la domanda di ripetizione degli interessi pagati dal mese di gennaio 2005 all'estinzione del mutuo per difetto di allegazione dell'oggetto della domanda e per carenza di prova, dichiarare inefficace e/o nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 27/04/1998 a partire dal 1° gennaio 2005 all'estinzione del mutuo e, quindi, accertare e dichiarare l'inesistenza, a partire dal 2005 di un valido titolo scritto avente ad oggetto la determinazione del tasso di interessi variabile del mutuo;
per l'effetto condannare la banca alla restituzione della somma di € 3.557,08 ,
e/o della diversa somma che risulterà dall'espletanda CTU, oltre agli interessi dal
28/10/2015 fino all'effettivo saldo;
- in rango istruttorio, si chiede l'ammissione di un'altra copia leggibile dell'elaborato già depositato nel fascicolo di primo grado;
si chiede, poi, disporsi una CTU tecnico-contabile tesa: al ricalcolo del piano di ammortamento allegato al mutuo per cui è causa, giusta sostituzione a partire dal 1° gennaio 2005 alla estinzione del mutuo dei tassi bancari applicati con i tassi ex art. 117 TUB e, quindi, alla quantificazione dell'indebito da restituire all'appellante”.
Per l'appellata
“…conclude affinché codesta On.le Corte d'Appello voglia ritenere infondato e respingere
l'appello, con l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 851/2021 – promosso dall'odierno appellante nei confronti della (onde ottenere, previa CP_1
declaratoria di nullità della clausola negoziale del mutuo sottoscritto il 27.04.1998 avente ad oggetto la determinazione degli interessi variabili, la condanna della banca a restituire all'attore l'importo di € 10.188,45, oltre accessori;
in subordine, previa declaratoria dell'illegittimità degli interessi addebitati nelle rate di mutuo dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2008, condannare la banca alla restituzione dell'importo di € 3.557,08 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta resistendo alla domanda– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- rigetta la domanda dell'attore - condanna parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, CP_1 CP_1
che si liquidano in 2.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che a sostegno della domanda l'attore aveva: - esposto di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario, in data 27 aprile 1998, con la Controparte_4
(poi ) per l'importo di 150.000.000 di lire;
- dedotto la nullità della
[...] CP_1 clausola recante la previsione del tasso variabile in ragione della sua indeterminatezza nonché l'usurarietà della convenzione.
Dava altresì atto che si era costituita in giudizio la convenuta ed aveva contestato la domanda, sostenendo, tra l'altro, l'obiettiva determinabilità del tasso di interessi corrispettivi, stante il riferimento ad una periodica rilevazione ancorché svolta da un terzo, come nel caso del prime rate ABI.
1.2. Ciò detto, rigettava in primo luogo la domanda basata sulla dedotta indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
Al riguardo richiamava l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
96/2022) secondo cui “la convenzione relativa gli interessi deve avere –ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c.- un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento ai parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”.
1.3. Con riferimento alle ulteriori domande, avanzate sulla scorta sia dell'intervenuta cessazione della rilevazione del prime rate ABI al 31 dicembre 2004 sia della ritenuta usurarietà della pattuizione, rilevava che parte attrice aveva omesso di allegare e provare tanto gli interessi in concreto applicati nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, quanto le singole poste ritenute indebite, essendosi limitata alla produzione di una perizia di parte in larga parte illeggibile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di un unico, articolato motivo di gravame con il quale ha denunciato: “ di motivazione;
violazione e falsa applicazione degli CP_5 artt. 112-115-163-164 cp.c.; art. 2697 cpc art. 117 TUB”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha concluso per il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza in data 19.09.2024, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 17.09.2024 (svoltasi con modalità telematiche), il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., all' udienza del 4.3.2025 disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art 352 c.p.c.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a depositare la comparsa conclusionale. Come detto, anche l'udienza del 4.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
5.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice, dopo aver ampiamente argomentato sulla determinatezza dell'art. 3 del contratto di mutuo per cui è causa (facente riferimento al Prime Rate ABI per la determinazione del tasso variabile di interessi corrispettivi) non ha deciso sulla domanda di nullità sopravvenuta della medesima clausola negoziale, ritenendo la conseguente domanda di ripetizione degli interessi indeterminata e indimostrata.
Al riguardo denuncia l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle contabili delle singole rate mensili pagate dal 1° gennaio 2005 all'estinzione, costituite dalle quietanze di pagamento provenienti dalla stessa convenuta, contenenti indicazione della quota di interessi pagata mensilmente dal mutuatario.
5.2. L'appellata ribadisce la correttezza e legittimità dell'operato della che, a seguito CP_1 della cessazione, con il 31 dicembre 2004, della rilevazione da parte dell'ABI del Prime Rate medio del sistema bancario, ha comunicato (Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n° 306 del
31.12.2004) che “con decorrenza 16 gennaio 2005 i tassi di interesse, sia debitori che creditori, applicati ai rapporti parametrati al Prime Rate Abi” sarebbero stati “resi espliciti mantenendo inalterato il valore nominale corrispondente” e che ogni possibile futura variazione sarebbe avvenuta “nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia”.
5.3. Il Prime Rate Abi rappresenta il tasso di interesse applicato dalle banche sui contratti di finanziamento concessi (media dei migliori tassi applicati alla clientela dalle principali banche italiane su operazioni non garantite in conto corrente) è stato in vigore dal 1989 al
2004 e rilevato ogni 15 giorni dall'ABI.
Con riferimento all'epoca successiva al 31.12.2004 la banca non ha affatto modificato arbitrariamente il tasso applicabile, avendo lasciato inalterato il valore nominale degli interessi debitori e creditori, sicché i tassi sono rimasti fermi all'ultima fluttuazione.
5.4. Dirimente tuttavia si rivela il rilievo che l'attore non ha documentato né l'importo complessivo degli interessi pagati a far data dal 1° gennaio 2005 alla data di estinzione del mutuo (difettando numerosi contabili e segnatamente tutte quelle del 2008 ed alcune di quelle del 2007), documentato unicamente il pagamento di interessi per complessivi €
2.886,26, peraltro inferiore all'importo (pari ad € 3.557,08) di cui chiede la restituzione a titolo di differenza tra quanto pagato (come detto nella specie non documentato) e quanto asseritamente dovuto ove si applicassero gli interessi ex art. 117 TUB a far data dal
1.01.2005.
E' evidente che in tale situazione la CTU, oltre a rivelarsi esplorativa, non potrebbe contare su dati contabili completi sì da pervenire a un risultato corretto e completo.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1923,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.03.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Giampiero Parte_1
Seccia che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in Lanciano, presso e nello CP_3 studio dell'avv. Roberto Diano che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 29.09.2023 – Contratti Bancari
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- previa riforma, per i motivi esposti, della sentenza n. 347/23 del Tribunale di Lanciano, nella parte in cui è stata respinta la domanda di ripetizione degli interessi pagati dal mese di gennaio 2005 all'estinzione del mutuo per difetto di allegazione dell'oggetto della domanda e per carenza di prova, dichiarare inefficace e/o nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 27/04/1998 a partire dal 1° gennaio 2005 all'estinzione del mutuo e, quindi, accertare e dichiarare l'inesistenza, a partire dal 2005 di un valido titolo scritto avente ad oggetto la determinazione del tasso di interessi variabile del mutuo;
per l'effetto condannare la banca alla restituzione della somma di € 3.557,08 ,
e/o della diversa somma che risulterà dall'espletanda CTU, oltre agli interessi dal
28/10/2015 fino all'effettivo saldo;
- in rango istruttorio, si chiede l'ammissione di un'altra copia leggibile dell'elaborato già depositato nel fascicolo di primo grado;
si chiede, poi, disporsi una CTU tecnico-contabile tesa: al ricalcolo del piano di ammortamento allegato al mutuo per cui è causa, giusta sostituzione a partire dal 1° gennaio 2005 alla estinzione del mutuo dei tassi bancari applicati con i tassi ex art. 117 TUB e, quindi, alla quantificazione dell'indebito da restituire all'appellante”.
Per l'appellata
“…conclude affinché codesta On.le Corte d'Appello voglia ritenere infondato e respingere
l'appello, con l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 851/2021 – promosso dall'odierno appellante nei confronti della (onde ottenere, previa CP_1
declaratoria di nullità della clausola negoziale del mutuo sottoscritto il 27.04.1998 avente ad oggetto la determinazione degli interessi variabili, la condanna della banca a restituire all'attore l'importo di € 10.188,45, oltre accessori;
in subordine, previa declaratoria dell'illegittimità degli interessi addebitati nelle rate di mutuo dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2008, condannare la banca alla restituzione dell'importo di € 3.557,08 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta resistendo alla domanda– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- rigetta la domanda dell'attore - condanna parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, CP_1 CP_1
che si liquidano in 2.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che a sostegno della domanda l'attore aveva: - esposto di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario, in data 27 aprile 1998, con la Controparte_4
(poi ) per l'importo di 150.000.000 di lire;
- dedotto la nullità della
[...] CP_1 clausola recante la previsione del tasso variabile in ragione della sua indeterminatezza nonché l'usurarietà della convenzione.
Dava altresì atto che si era costituita in giudizio la convenuta ed aveva contestato la domanda, sostenendo, tra l'altro, l'obiettiva determinabilità del tasso di interessi corrispettivi, stante il riferimento ad una periodica rilevazione ancorché svolta da un terzo, come nel caso del prime rate ABI.
1.2. Ciò detto, rigettava in primo luogo la domanda basata sulla dedotta indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
Al riguardo richiamava l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
96/2022) secondo cui “la convenzione relativa gli interessi deve avere –ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c.- un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento ai parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”.
1.3. Con riferimento alle ulteriori domande, avanzate sulla scorta sia dell'intervenuta cessazione della rilevazione del prime rate ABI al 31 dicembre 2004 sia della ritenuta usurarietà della pattuizione, rilevava che parte attrice aveva omesso di allegare e provare tanto gli interessi in concreto applicati nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, quanto le singole poste ritenute indebite, essendosi limitata alla produzione di una perizia di parte in larga parte illeggibile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di un unico, articolato motivo di gravame con il quale ha denunciato: “ di motivazione;
violazione e falsa applicazione degli CP_5 artt. 112-115-163-164 cp.c.; art. 2697 cpc art. 117 TUB”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha concluso per il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza in data 19.09.2024, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 17.09.2024 (svoltasi con modalità telematiche), il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., all' udienza del 4.3.2025 disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art 352 c.p.c.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a depositare la comparsa conclusionale. Come detto, anche l'udienza del 4.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del 7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
5.1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice, dopo aver ampiamente argomentato sulla determinatezza dell'art. 3 del contratto di mutuo per cui è causa (facente riferimento al Prime Rate ABI per la determinazione del tasso variabile di interessi corrispettivi) non ha deciso sulla domanda di nullità sopravvenuta della medesima clausola negoziale, ritenendo la conseguente domanda di ripetizione degli interessi indeterminata e indimostrata.
Al riguardo denuncia l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle contabili delle singole rate mensili pagate dal 1° gennaio 2005 all'estinzione, costituite dalle quietanze di pagamento provenienti dalla stessa convenuta, contenenti indicazione della quota di interessi pagata mensilmente dal mutuatario.
5.2. L'appellata ribadisce la correttezza e legittimità dell'operato della che, a seguito CP_1 della cessazione, con il 31 dicembre 2004, della rilevazione da parte dell'ABI del Prime Rate medio del sistema bancario, ha comunicato (Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n° 306 del
31.12.2004) che “con decorrenza 16 gennaio 2005 i tassi di interesse, sia debitori che creditori, applicati ai rapporti parametrati al Prime Rate Abi” sarebbero stati “resi espliciti mantenendo inalterato il valore nominale corrispondente” e che ogni possibile futura variazione sarebbe avvenuta “nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia”.
5.3. Il Prime Rate Abi rappresenta il tasso di interesse applicato dalle banche sui contratti di finanziamento concessi (media dei migliori tassi applicati alla clientela dalle principali banche italiane su operazioni non garantite in conto corrente) è stato in vigore dal 1989 al
2004 e rilevato ogni 15 giorni dall'ABI.
Con riferimento all'epoca successiva al 31.12.2004 la banca non ha affatto modificato arbitrariamente il tasso applicabile, avendo lasciato inalterato il valore nominale degli interessi debitori e creditori, sicché i tassi sono rimasti fermi all'ultima fluttuazione.
5.4. Dirimente tuttavia si rivela il rilievo che l'attore non ha documentato né l'importo complessivo degli interessi pagati a far data dal 1° gennaio 2005 alla data di estinzione del mutuo (difettando numerosi contabili e segnatamente tutte quelle del 2008 ed alcune di quelle del 2007), documentato unicamente il pagamento di interessi per complessivi €
2.886,26, peraltro inferiore all'importo (pari ad € 3.557,08) di cui chiede la restituzione a titolo di differenza tra quanto pagato (come detto nella specie non documentato) e quanto asseritamente dovuto ove si applicassero gli interessi ex art. 117 TUB a far data dal
1.01.2005.
E' evidente che in tale situazione la CTU, oltre a rivelarsi esplorativa, non potrebbe contare su dati contabili completi sì da pervenire a un risultato corretto e completo.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1923,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)