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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RN AN, OR
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2051/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053016485000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 028 2024 00530164 85 000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis
DPR 600/1973, contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 48.020,15 per il periodo di imposta
2021 così composto:
• IRES omessa/carente: € 34.472,00
• Sanzioni: € 10.341,60
• Interessi: € 3.200,67
• Diritti di notifica: € 5,88
• Totale: € 48.020,15
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per: 1)insussistenza del presupposto impositivo;
2) violazione del DM del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012; 3) violazione del giudicato esterno, in quanto, tra le stesse parti, le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado hanno riconosciuto le ragioni del contribuente, relativamente alle annualità 2012, 2014, 2017, 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il recupero d'imposta in discussione, relativo al modello Unico per l'anno d'imposta 2021, scaturisce dal mancato riconoscimento della perdita indicata nel rigo RN4, pari a € 143.634,00, che è quindi divenuta imponibile ai fini IRES. La società ricorrente rappresenta che tale perdita deriva dal mancato riconoscimento delle dichiarazioni integrative "Unico 2011" presentate il 04/07/2012 e "Unico 2012" presentate il 07/08/2014.
Nello specifico, la ricorrente evidenzia di aver attivato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti alternative e di aver beneficiato, per tale impianto, dell'agevolazione relativa alla tariffa incentivante erogata dal GSE, prevista dal DM 19/02/2007 (c.d. secondo Conto Energia). Poiché, in relazione al periodo d'imposta 2010, erano sorti dei dubbi sia sulle modalità di calcolo sia sulla possibilità di cumulare la detassazione degli investimenti ambientali (impianto fotovoltaico) con il "secondo conto energia" (tariffa incentivante), la ricorrente - in via prudenziale - rinunciava alla fruizione della “TI ambientale”. Nel
2012, l'art. 19 del DM 5 luglio 2012 chiariva definitivamente la possibilità di cumulare le due agevolazioni: la tariffa incentivante con l'agevolazione TI TA (seppur entro il limite del 20%). Di conseguenza, la contribuente attivava le procedure necessarie per usufruire dell'agevolazione e, dal punto di vista fiscale, presentava le dichiarazioni integrative "Unico 2011" e "Unico 2012", che determinarono la rideterminazione di una perdita fiscale per le annualità 2010 e 2011. A seguito del disconoscimento delle perdite, l'Ufficio ha ricalcolato la dichiarazione, pervenendo a un reddito imponibile di € 143.634,00 e a un'imposta di € 34.292,00. La società contribuente impugna l'operato dell'Ufficio per insussistenza del presupposto impositivo, in ragione della violazione del DM del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio
2012. Rappresenta, altresì, che per l'annualità 2019 l'Ufficio ha accolto il reclamo del contribuente relativo alla stessa tematica con la seguente motivazione: “Le comunichiamo che abbiamo accolto il Suo reclamo, annullando l'atto da Lei contestato, per i seguenti motivi: nelle more del procedimento di reclamo, nell'esercizio del potere di autotutela, tenuto conto delle argomentazioni espresse e delle eccezioni sollevate dalla Parte Ricorrente (con particolare riferimento alla reiterazione della medesima questione controversa per gli anni d'imposta precedenti, derivante dalla spettanza del riporto delle perdite in misura illimitata, cristallizzata in procedimenti di contenzioso definiti in maniera favorevole al Contribuente con esito condiviso nel merito dall'Ufficio impositore), effettuati i dovuti riscontri mediante consultazione dei relativi dati, atti e procedimenti desunti dal Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, - in accoglimento integrale del reclamo medesimo, si procede allo sgravio totale (così come da allegato provvedimento) dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento opposta, previo riconoscimento della predetta perdita”. Il motivo di doglianza è fondato. Va premesso che l'agevolazione di cui alla c.d. TI TA consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli “investimenti ambientali” definiti sulla scorta della “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente” pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.2001 par.
37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente dall'attività di impresa, calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall'ammontare dell'investimento ambientale realizzato nell'anno. La detassazione ha quindi ad oggetto l'eccedenza del valore dell'investimento nell'anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente. I commi da 13 a 19 dell'art. 6 della TI ambiente (l. n. 388/2000) - abrogati a decorrere dal 26 giugno 2012 (D.L. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012) - hanno previsto la detassazione della quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese, da sterilizzare con il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa, l'agevolazione fiscale poteva anche essere fruita presentando un'istanza di rimborso qualora l'impresa avesse omesso di effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione di competenza. Con nota del 22 novembre 2017 il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, in merito alla possibilità di cumulare gli incentivi in Conto Energia (agevolazioni di natura non tributaria) con le agevolazioni fiscali della TI ambiente, chiariva che la detassazione fiscale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. In tale contesto si è inserito l'intervento del legislatore, che, per risolvere le indicate incertezze interpretative, ha definitivamente chiarito il divieto di cumulo, sancendo a livello di normazione primaria la regola della non cumulabilità dei benefici. Nella specie, l'art. 36 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e
V Conto energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconoscendo ai produttori incorsi nel predetto divieto la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti (cfr. Corte conti, sez. centr. contr., delib. 2 agosto 2021, n. 13/2021/G; Cons. Di Stato, ord. sez. 2, ord. n. 6861/2022). A conferma della non cumulabilità dei due benefici, l'art. 36 del d.l. n. 124/2019 ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla TI ambientale mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V conto energia), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dagli incentivi del conto energia, mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della TI ambientale. Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che ha chiarito che le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici e hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla TI ambientale, rientrano nel "primo" e
"secondo" conto energia, la cumulabilità delle due agevolazioni è possibile. Negli altri casi, con riferimento al "terzo", "quarto" e "quinto" conto energia, il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, stabilisce che il cumulo tra le due misure non è possibile ( cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 15451 Anno 2023). Nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha fornito la prova di aver usufruito dell'agevolazione del c.d.
"secondo Conto Energia", introdotto con il D.M. 19 febbraio 2007, e non del "quinto Conto Energia", come erroneamente dedotto dall'Ufficio. Pertanto, la società ha potuto usufruire sia del contributo in conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla TI ambientale.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti dalla dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, può opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, anche a seguito di iscrizione diretta a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, che incidano sull'obbligazione tributaria (cfr.
Cassazione a SS.UU nella sent. n. 13378/2016). Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle incertezze interpretative relative alle diverse disposizioni normative riguardanti la cumulabilità tra la tariffa incentivante e la detassazione degli investimenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RN AN, OR
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2051/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053016485000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 028 2024 00530164 85 000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis
DPR 600/1973, contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 48.020,15 per il periodo di imposta
2021 così composto:
• IRES omessa/carente: € 34.472,00
• Sanzioni: € 10.341,60
• Interessi: € 3.200,67
• Diritti di notifica: € 5,88
• Totale: € 48.020,15
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per: 1)insussistenza del presupposto impositivo;
2) violazione del DM del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012; 3) violazione del giudicato esterno, in quanto, tra le stesse parti, le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado hanno riconosciuto le ragioni del contribuente, relativamente alle annualità 2012, 2014, 2017, 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il recupero d'imposta in discussione, relativo al modello Unico per l'anno d'imposta 2021, scaturisce dal mancato riconoscimento della perdita indicata nel rigo RN4, pari a € 143.634,00, che è quindi divenuta imponibile ai fini IRES. La società ricorrente rappresenta che tale perdita deriva dal mancato riconoscimento delle dichiarazioni integrative "Unico 2011" presentate il 04/07/2012 e "Unico 2012" presentate il 07/08/2014.
Nello specifico, la ricorrente evidenzia di aver attivato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti alternative e di aver beneficiato, per tale impianto, dell'agevolazione relativa alla tariffa incentivante erogata dal GSE, prevista dal DM 19/02/2007 (c.d. secondo Conto Energia). Poiché, in relazione al periodo d'imposta 2010, erano sorti dei dubbi sia sulle modalità di calcolo sia sulla possibilità di cumulare la detassazione degli investimenti ambientali (impianto fotovoltaico) con il "secondo conto energia" (tariffa incentivante), la ricorrente - in via prudenziale - rinunciava alla fruizione della “TI ambientale”. Nel
2012, l'art. 19 del DM 5 luglio 2012 chiariva definitivamente la possibilità di cumulare le due agevolazioni: la tariffa incentivante con l'agevolazione TI TA (seppur entro il limite del 20%). Di conseguenza, la contribuente attivava le procedure necessarie per usufruire dell'agevolazione e, dal punto di vista fiscale, presentava le dichiarazioni integrative "Unico 2011" e "Unico 2012", che determinarono la rideterminazione di una perdita fiscale per le annualità 2010 e 2011. A seguito del disconoscimento delle perdite, l'Ufficio ha ricalcolato la dichiarazione, pervenendo a un reddito imponibile di € 143.634,00 e a un'imposta di € 34.292,00. La società contribuente impugna l'operato dell'Ufficio per insussistenza del presupposto impositivo, in ragione della violazione del DM del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 luglio
2012. Rappresenta, altresì, che per l'annualità 2019 l'Ufficio ha accolto il reclamo del contribuente relativo alla stessa tematica con la seguente motivazione: “Le comunichiamo che abbiamo accolto il Suo reclamo, annullando l'atto da Lei contestato, per i seguenti motivi: nelle more del procedimento di reclamo, nell'esercizio del potere di autotutela, tenuto conto delle argomentazioni espresse e delle eccezioni sollevate dalla Parte Ricorrente (con particolare riferimento alla reiterazione della medesima questione controversa per gli anni d'imposta precedenti, derivante dalla spettanza del riporto delle perdite in misura illimitata, cristallizzata in procedimenti di contenzioso definiti in maniera favorevole al Contribuente con esito condiviso nel merito dall'Ufficio impositore), effettuati i dovuti riscontri mediante consultazione dei relativi dati, atti e procedimenti desunti dal Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, - in accoglimento integrale del reclamo medesimo, si procede allo sgravio totale (così come da allegato provvedimento) dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento opposta, previo riconoscimento della predetta perdita”. Il motivo di doglianza è fondato. Va premesso che l'agevolazione di cui alla c.d. TI TA consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli “investimenti ambientali” definiti sulla scorta della “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente” pubblicata nella GUCE C 37 del 3.02.2001 par.
37, con riferimento agli investimenti che consentono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all'ambiente dall'attività di impresa, calcolati secondo un approccio incrementale, in base al quale dapprima si calcola il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e quindi si provvede a dedurre tale valore medio dall'ammontare dell'investimento ambientale realizzato nell'anno. La detassazione ha quindi ad oggetto l'eccedenza del valore dell'investimento nell'anno rispetto a quello degli investimenti compiuti nel biennio precedente. I commi da 13 a 19 dell'art. 6 della TI ambiente (l. n. 388/2000) - abrogati a decorrere dal 26 giugno 2012 (D.L. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012) - hanno previsto la detassazione della quota di reddito imponibile destinata agli investimenti ambientali delle piccole e medie imprese, da sterilizzare con il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa, l'agevolazione fiscale poteva anche essere fruita presentando un'istanza di rimborso qualora l'impresa avesse omesso di effettuare la variazione in diminuzione nella dichiarazione di competenza. Con nota del 22 novembre 2017 il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, in merito alla possibilità di cumulare gli incentivi in Conto Energia (agevolazioni di natura non tributaria) con le agevolazioni fiscali della TI ambiente, chiariva che la detassazione fiscale non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. In tale contesto si è inserito l'intervento del legislatore, che, per risolvere le indicate incertezze interpretative, ha definitivamente chiarito il divieto di cumulo, sancendo a livello di normazione primaria la regola della non cumulabilità dei benefici. Nella specie, l'art. 36 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e
V Conto energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconoscendo ai produttori incorsi nel predetto divieto la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti (cfr. Corte conti, sez. centr. contr., delib. 2 agosto 2021, n. 13/2021/G; Cons. Di Stato, ord. sez. 2, ord. n. 6861/2022). A conferma della non cumulabilità dei due benefici, l'art. 36 del d.l. n. 124/2019 ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla TI ambientale mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V conto energia), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dagli incentivi del conto energia, mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della TI ambientale. Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che ha chiarito che le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici e hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla TI ambientale, rientrano nel "primo" e
"secondo" conto energia, la cumulabilità delle due agevolazioni è possibile. Negli altri casi, con riferimento al "terzo", "quarto" e "quinto" conto energia, il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, stabilisce che il cumulo tra le due misure non è possibile ( cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 15451 Anno 2023). Nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha fornito la prova di aver usufruito dell'agevolazione del c.d.
"secondo Conto Energia", introdotto con il D.M. 19 febbraio 2007, e non del "quinto Conto Energia", come erroneamente dedotto dall'Ufficio. Pertanto, la società ha potuto usufruire sia del contributo in conto energia concesso dal GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla TI ambientale.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti dalla dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998, può opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, anche a seguito di iscrizione diretta a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, che incidano sull'obbligazione tributaria (cfr.
Cassazione a SS.UU nella sent. n. 13378/2016). Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle incertezze interpretative relative alle diverse disposizioni normative riguardanti la cumulabilità tra la tariffa incentivante e la detassazione degli investimenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese