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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9996 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Caronia e Rita De Michele, presso il cui a
Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 195/B, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catalano, presso il cui C.F._2 studio a Palermo, via Galletti n. 111, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da accordo del
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/07/2023 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 27/05/1993 e di aver generato i figli Controparte_1
e nati a Palermo il 09/08/1994, ha chiesto la pronuncia della separazione, la Per_1 Per_2 previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 550,00 al mese e, successivamente, la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni.
1 Con comparsa del 07/12/2023 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 aderito alla pronuncia di separazione e divorzio, ma ha chiesto il rigetto della domanda di assegno formulata dalla controparte.
Dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e successivamente al deposito della documentazione reddituale e bancaria, le parti in data 09/12/2025 hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Le parti hanno concordato i rapporti successivi alla separazione nell'accordo sottoscritto e depositato il 09/12/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzandoli a vivere separati.
- I coniugi danno atto che tutti i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, non necessitando pertanto di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori.
- I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, concordano che nessuno dei due ha diritto a ricevere dall'altro un assegno di mantenimento e ciascun coniuge già dal mese di dicembre 2025 provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
- Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 una tantum ed a titolo transattivo la somma di Euro 4.000,00 (quattromila) entro 7 giorni dall'omologa delle presenti condizioni, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
[...] MEDBIT banca Mediolanum intestato a . Parte_1
- Le somme sin qui versate dal medesimo Sig. alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento verranno da questa trattenute a titolo transattivo di ogni e qualunque altra pretesa creditoria nei confronti del Sig. e per tale motivo non sono ripetibili. CP_1
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo patrimoniale avendo con il presente accordo di separazione provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale.
- Le spese del presente giudizio e quelle del cautelare ex art. 700 cpc iscritto al N.ro di RG
9996/2023 sub 1 sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
2 4. Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio;
ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/08/1972 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 17/02/1967 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 27/05/1993.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nell'accordo del 09/12/2025 e riportate in parte motiva.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 68, p. II, serie
A, dell'anno 1993).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN ES CE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9996 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Caronia e Rita De Michele, presso il cui a
Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 195/B, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catalano, presso il cui C.F._2 studio a Palermo, via Galletti n. 111, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da accordo del
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/07/2023 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 27/05/1993 e di aver generato i figli Controparte_1
e nati a Palermo il 09/08/1994, ha chiesto la pronuncia della separazione, la Per_1 Per_2 previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 550,00 al mese e, successivamente, la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni.
1 Con comparsa del 07/12/2023 si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 aderito alla pronuncia di separazione e divorzio, ma ha chiesto il rigetto della domanda di assegno formulata dalla controparte.
Dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e successivamente al deposito della documentazione reddituale e bancaria, le parti in data 09/12/2025 hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Le parti hanno concordato i rapporti successivi alla separazione nell'accordo sottoscritto e depositato il 09/12/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto, autorizzandoli a vivere separati.
- I coniugi danno atto che tutti i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, non necessitando pertanto di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori.
- I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, concordano che nessuno dei due ha diritto a ricevere dall'altro un assegno di mantenimento e ciascun coniuge già dal mese di dicembre 2025 provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
- Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 una tantum ed a titolo transattivo la somma di Euro 4.000,00 (quattromila) entro 7 giorni dall'omologa delle presenti condizioni, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
[...] MEDBIT banca Mediolanum intestato a . Parte_1
- Le somme sin qui versate dal medesimo Sig. alla Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento verranno da questa trattenute a titolo transattivo di ogni e qualunque altra pretesa creditoria nei confronti del Sig. e per tale motivo non sono ripetibili. CP_1
- I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere nulla
a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo patrimoniale avendo con il presente accordo di separazione provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale.
- Le spese del presente giudizio e quelle del cautelare ex art. 700 cpc iscritto al N.ro di RG
9996/2023 sub 1 sono integralmente compensate fra le parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
2 4. Il procedimento deve proseguire per la chiesta pronuncia di divorzio;
ogni statuizione riguardante le spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/08/1972 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 17/02/1967 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 27/05/1993.
2) Omologa le condizioni della separazione dei coniugi indicate nell'accordo del 09/12/2025 e riportate in parte motiva.
3) Dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza.
4) Riserva alla sentenza definitiva di divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 68, p. II, serie
A, dell'anno 1993).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 15/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN ES CE
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