Sentenza 10 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026REG.PROV.COLL.
N. 07904/2025 REG.RIC.
N. 08183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2025, proposto da
Go Internet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Valli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2025, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Go Internet S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. 16164/2025.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. RD ER e udito l’avvocato Andrea Valli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- Go Internet S.p.a., operatore nazionale nel settore delle telecomunicazioni, ha agito avanti il Tar per il Lazio per l’annullamento della nota AOO_COM. Registro Ufficiale U.0025734.26-04-2021 del Ministero dello sviluppo economico, avente ad oggetto la “Richiesta di rimborso della società GO INTERNET Dichiarazione per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. L.vo 1° agosto 2003 n. 259)”, inviata a mezzo PEC del 26 aprile 2021;
- la società lamenta la mancata applicazione del regime di contribuzione più favorevole, previsto dall’art. 5 della L.115/2015, sostenendo di aver diritto alla restituzione di una somma pari a euro 26.150,00 per l’anno 2014 (con riferimento all’autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile) e di una somma pari a euro 247.800,00 per le annualità ricomprese tra 2015-2019 (relative all’attività di installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica);
- il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992. A sostegno di tale statuizione ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione (ord. SS.UU. n. 21961 del 2021) sulla natura tributaria dei contributi per l’esercizio dei servizi postali;
- la società ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia al fine di ottenerne l’annullamento, con la dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo e la rimessione delle parti dinanzi al medesimo Tar per il Lazio;
- il Ministero resistente in primo grado ha proposto analogo appello, rassegnando le stesse conclusioni della società;
Ritenuto che:
- in via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi in appello ai sensi dell’art. 96 del c.p.a., in quanto proposti avverso la stessa sentenza del Tar per il Lazio;
- gli appelli sono fondati, dovendosi riconoscere la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. all’art. 133, comma 1, lett. m) del c.p.a. conformemente all’orientamento da ultimo espresso da questo Consiglio (cfr. Cons. St. nn. 1621, 1623 e 6179 del 2023). E’ dunque sufficiente richiamare sinteticamente i precedenti citati (anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d del c.p.a.) nei termini di seguito esposti:
- in base agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 259/2003 i diritti amministrativi e il contributo per la concessione di diritti di uso delle frequenze, non possiedono i requisiti dell’obbligazione tributaria (Cons. St. n. 1621/23: “si tratta…di somme da corrispondere in conseguenza del rapporto creatosi col rilascio dell’autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d’uso. Vi è, dunque, una relazione sinallagmatica tra la prestazione della parte privata e quella della parte pubblica e, inoltre, l’importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del solvens, ma costituisce il corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all’art. 35 citato, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero “per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione”. Senza contare, con specifico riguardo ai diritti amministrativi, che, in base al comma 2-ter del menzionato art. 34, gli importi versati possono essere soggetti a variazioni, ove a fine anno emergano differenze tra i diritti riscossi e i costi sostenuti. Le esposte considerazioni depongono contro la natura tributaria tanto dei contributi per la concessione dei diritti d’uso, quanto dei diritti amministrativi”);
- non risulta pertinente il richiamo del Tar alla pronuncia della Corte di Cassazione del 30/7/2021, n. 21961, che ha riconosciuto caratteristiche tributarie alla diversa fattispecie dei contributi per il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui all’art. 2, comma 14, del D.Lgs. n. 261/1999;
- in riferimenti alle prestazioni per cui è causa, la stessa Corte di Cassazione (Corte Cass. 25722/2023), in piena adesione all’orientamento espresso da questo Consiglio ed innanzi ricordato, ha definitivamente affermato che: “le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003… e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto…, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell'autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d’uso, in virtù del quale l'importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del “solvens”, ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all’art. 25, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero ex art. 28, comma 2, oltre ad essere per i diritti facoltativo”;
- per le ragioni esposte, gli appelli devono essere accolti, dovendosi annullare la sentenza impugnata con rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
- le spese di lite, vista la peculiarità della controversia, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnata sentenza con conseguente rinvio della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
RD ER, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RD ER | GI De LI |
IL SEGRETARIO