2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazion1.
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 .
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , nonche' ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.