Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/1977, n. 3214
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Sentenza 18 luglio 1977

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Qualora il compratore, invocando la garanzia di buon funzionamento, chieda, in primo grado, la condanna del venditore ad eliminare i difetti che impediscono alla cosa venduta di funzionare normalmente, e inammissibile, a norma dell'art 345 cod proc civ, la domanda di risoluzione del contratto di vendita fondata sulla garanzia generale per vizi occulti di cui agli artt 1490 cod civ e segg. le due domande sono, infatti, fondate su diverse causae petendi, in quanto la garanzia di buon funzionamento, diversamente dalla garanzia per vizi occulti, trova il suo presupposto in uno specifico ed espresso impegno negoziale che ha ad oggetto l'Obbligo di assicurare la durata della cosa venduta e puo riguardare anche soltanto una parte di detta cosa ed, infine, e collegata al rispetto di termini e di formalita di denunzia ad essa peculiari. Ne puo invocarsi, in contrario, la norma di cui all'art 1453 cod civ che consente di domandare anche in appello, la risoluzione del contratto nonostante che il giudizio sia stato promosso per chiedere l'adempimento, in quanto per tale norma e pur sempre necessaria la identita dei fatti e degli elementi concreti che concorrono a formare la causa petendi.*

La denunzia dei vizi della cosa venduta ha lo scopo di mettere il venditore in condizione di poter controllare le affermazioni del compratore e di poter intervenire tempestivamente per contrastare eventuali pretese ingiuste. E chiaro, percio, che non si puo collegare un altro vizio alla denuncia fatta per un vizio diverso, altrimenti verrebbe frustrata la ratio della norma. A fortiori, tale estensione deve escludersi quando sono in questione garanzie diverse tra loro per fondamento e per disciplina normativa. (nella specie, di vendita di una macchina utensile, alimentata elettricamente, con garanzia di buon funzionamento della parte elettrica, e stato escluso che la denunzia dei vizi relativi a questa parte della macchina valesse ad impedire la decadenza della Azione per vizi inerenti alla parte meccanica della stessa). ( V 1874/72, mass n 358916).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/1977, n. 3214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3214
    Data del deposito : 18 luglio 1977

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