Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/06/2025, n. 11779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11779 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2025, proposto da T&C International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3FE990EB1, rappresentata e difesa dall’avvocato Benito Marcanio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Celano (AQ), via della Sanità, 2;
contro
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Adriana Amodeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
per l’annullamento
- della comunicazione del 09/04/2025, a firma della Responsabile del Procedimento, con cui si è disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara europea n. 828 – Lotto 2;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto, tra cui i verbali di valutazione dell’offerta tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Premesso che con il ricorso in esame la ricorrente T&C International S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara europea n. 828 – Lotto 2 disposto nei suoi confronti da Aeroporti di Roma S.p.A. e fondato sulla seguente motivazione “ dalla verifica della relazione di calcolo riportata nel documento ‘Allegati_A_B_C_D_E_F’, allegato alla documentazione di cui all’offerta tecnica prodotta da Codesta Spett.le Società, si evince che l’Offerente dichiara di offrire un impianto con una producibilità finale pari a 4.056 MWh/anno e, quindi, per un valore inferiore a quello previsto nei documenti tecnici di gara, quale requisito minimo e inderogabile, pari a 4.220 MWh/anno, come riportato al capitolo 5, pagina 21, del documento ‘SEE00422-C-836-CA-P0T-SFA-PF-CO-RIGE-DG-000’ ”;
Considerato che la società ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di esclusione, prospettandone la illegittimità sulla scorta di tre distinti motivi di ricorso e segnatamente:
- con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità di tale provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, co. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta ”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, in estrema sintesi, la lex specialis di gara non individuerebbe, espressamente e in modo inequivoco, il valore di 4.220 MWh/anno come “requisito minimo inderogabile” a pena di esclusione automatica dalla gara, in quanto siffatto valore risulta contenuto solo in un documento tecnico nel quale si menziona la produzione attesa in relazione a un impianto esemplificativo, senza che ciò configuri una causa di esclusione a mente di quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 del disciplinare. Il gravato provvedimento di esclusione, quindi, risulterebbe illegittimo in quanto il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’articolo 10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“ c.c.p. ”) imporrebbe una lettura restrittiva delle clausole suscettibili di determinare l’esclusione dalla gara degli operatori economici partecipanti;
- con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione per “ Violazione dei principi di trasparenza, certezza del diritto e affidamento (Art. 5 Cod. Contratti Pubblici; art. 3 Cost.; art. 1 L. 241/1990) ”. Secondo la tesi della società ricorrente, la lex specialis conterrebbe discrasie, inesattezze e difformità nelle metodologie di calcolo e negli indici di riferimento utilizzati dalla stazione appaltante per la formulazione della offerta tecnica, con la conseguenza che la documentazione tecnica allegata al bando risulterebbe affetta da ambiguità e contraddittorietà con specifico riguardo al calcolo di produttività dell’impianto fotovoltaico oggetto di gara. Più in dettaglio, il dato di produttività indicato nella documentazione di gara (pari a 4.200 MWh/anno) risulterebbe errato utilizzando i parametri della banca dati Meteonorm, e comunque differente dal calcolo ottenuto utilizzando la banca dati PVGIS;
- con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del provvedimento di esclusione impugnato per “ Incertezza della documentazione tecnica – Violazione della par condicio tra i concorrenti ”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’assenza di una esplicita indicazione della banca dati da utilizzare per il calcolo della produttività attesa dell’impianto fotovoltaico oggetto di gara avrebbe generato una condizione di incertezza tecnica, compromettendo l’univocità e la comparabilità delle offerte, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza, autovincolo e concorrenza;
Considerato che Aeroporti di Roma S.p.A. si è costituita in resistenza nel presente giudizio e ha eccepito l’infondatezza del gravame, instando per la sua reiezione;
All’udienza camerale del 4 giugno 2025 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente. Il Collegio, nel corso della discussione, ha formulato, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., avviso di possibile definizione della controversia con sentenza breve. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento;
Rilevato che la legge di gara – con particolare riferimento al paragrafo 5 del documento inerente al “ Progetto di fattibilità tecnico-economica – Documentazione generale – Relazione tecnica e di calcolo delle opere impiantistiche ” dell’impianto da realizzare nell’aeroporto “G. B. Pastine” di Ciampino – richiedeva agli operatori economici partecipanti di offrire un impianto fotovoltaico caratterizzato dalla seguente producibilità attesa “ La produzione di energia è pari a circa 4220 MWh al primo anno ” (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente);
Ritenuto che tale requisito di carattere tecnico, alla luce della formulazione con la quale è stato esplicitato nella legge di gara, non risulta suscettibile di assurgere a requisito minimo indefettibile la cui carenza possa determinare l’esclusione dalla procedura evidenziale. Infatti, l’utilizzo dell’avverbio circa e l’assenza di una forbice di valori atta a specificare fino a che punto risulterebbe ammissibile l’offerta di un impianto caratterizzato da una producibilità attesa inferiore a 4220 MWh, non consente di ritenere che l’offerta di un impianto capace di produrre un quantitativo di energia di poco inferiore a quello atteso per il primo anno ( i.e. , i 4220 MWh approssimativamente indicati nella documentazione di gara) non sia idoneo dal punto di vista tecnico e, quindi conforme ai documenti di gara, meritando l’esclusione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 70, comma 4, c.c.p.;
Ritenuto, quindi, che l’illegittimità della gravata esclusione discende dalla stessa configurazione della legge di gara, non potendosi avallare l’interpretazione offerta dalla stazione appaltante resistente, secondo la quale l’idoneità tecnica delle offerte, sotto il profilo della producibilità attesa di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica per il primo anno, avrebbe dovuto essere valutata prendendo quale parametro di riferimento lo specifico valore di 4220 MWh, emergendo ex actis che la documentazione tecnica aveva richiesto un valore pressappoco e non precisamente pari ai 4220 MWh considerati da Aeroporti di Roma S.p.A. quale requisito minimo indefettibile ai fini della partecipazione alla gara;
Ritenuto che il difetto di specificità della previsione tecnica della lex specialis non può riverberarsi in negativo nella sfera giuridica degli operatori economici partecipanti, in quanto ciò risulterebbe contrario ai principi di risultato, di concorrenza e di accesso al mercato delle commesse pubbliche sanciti dal vigente codice dei contratti pubblici e che, a mente di quanto previsto dall’articolo 4 c.c.p., costituiscono criteri interpretativi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, ivi incluso l’articolo 70, comma 4, c.c.p. che nella specie risulta violato, così come contestato dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso;
Ritenuto che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato principio della ragione più liquida, ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa “ corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016 n. 3176) ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 531 del 26 gennaio 2022) con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso e, quindi, suscettibili di assorbimento;
Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite debbano essere poste a carico di Aeroporti di Roma S.p.A. e liquidate nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato provvedimento di esclusione dalla procedura di gara europea n. 828 – Lotto 2 disposto da Aeroporti di Roma S.p.A. nei confronti della ricorrente T&C International S.r.l.
Condanna Aeroporti di Roma S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente T&C International S.r.l., che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO