Sentenza 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 11991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11991 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BA RC, n. a Napoli il 24/08/1973, rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Barbuto, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale, n. 349/2019, in data 20/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore, avv. Salvatore Barbuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/06/2019, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 07/11/2018, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e riconosciuta aggravante, rideterminava la pena nei confronti di RC BA in relazione al reato di estorsione aggravata continuata in concorso nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, con conferma nel resto.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di RC BA, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare: -violazione di legge in relazione all'art. 7 I. n. 203/1991 ed illogicità di motivazione sul punto, non rinvenendosi nella condotta dell'imputata intimazioni, intimidazioni o minacce svolte con fare delinquenziale ovvero con il riferimento a gruppi criminali realmente o solo verosimilmente esistenti (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine al diverso (e più deteriore) trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato a RD FE SS, coimputato giudicato con rito separato (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo. E' stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (ora prevista dall'art. 416 bis.
1. cod. pen.), per essersi avvalsa l'imputata (unitamente ai propri correi) delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, in particolare, della forza di intimidazione derivante dalla sua appartenenza ad un gruppo criminale operante nei territori di RC e EN RO quale articolazione del clan De CA SS, stanziato nel quartiere napoletano di Ponticelli, e di aver agito al fine di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento introitando profitti illeciti per il sostentamento dell'associazione e l'affermazione sul territorio. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici con la quale la ricorrente ha omesso di confrontarsi, ha riconosciuto come fosse emersa in modo del tutto evidente la sussistenza dell'aggravante de qua "sia sotto il profilo della stretta funzionalità rispetto agli interessi economici del sodalizio di riferimento certamente agevolato dai proventi dell'estorsione, sia per la metodologia mafiosa agita, connotandosi la condotta di una più rilevante carica intimidatoria promanante dall'evocazione nella vittima della consorteria operante nella zona e dal pieno coinvolgimento nell'azione criminosa dell'esponente di vertice, tale essendosi espressamente definito il D'Ambrosio. Le modalità attraverso le quali l'episodio estorsivo è stato eseguito hanno tratti tipicamente mafiosi essendo stata la persona offesa convocata presso il luogo ove l'attendeva il capo del gruppo, da emissari che si presentavano a suo nome, ed essendo l'intimazione rivolta alla vittima di versare 'la rata mensile' netta, laconica e senza spiegazioni, motivata dal fatto che 'a RC adesso stavano loro e che avevano fatto una cosa sola con quelli di TO ON, e che 'adesso comandava lui a RC', il tutto agito ponendosi in un solco di protervia e prevaricazione già ampiamente segnato dalla diffusione e radicamento sul territorio di un'organizzazione criminale che, pur nel mutevole quadro dei suoi assetti interni, si muoveva all'esterno secondo schemi comportamentali tipici rispetto ai quali l'ambiente circostante era ormai sopraffatto ... ; la richiesta perentoria di consegna dei soldi, non giustificata da rapporti amicali o di mera conoscenza né da pregresse relazioni di natura commerciale, l'aver contrastato l'atteggiamento di contrapposizione dialettica dell'AN attraverso un vero e proprio accerchiamento intorno alla sua persona da parte del gruppo in modo da farlo tacere per il timore di essere aggredito, l'esplicita evocazione della loro appartenenza ad un composito ed organizzato contesto nonché l'altrettanto chiara minaccia secondo cui 'con le buone o le cattive per gennaio' avrebbe dovuto pagare, in uno alla caratura criminale dell'interlocutore ... sono altrettanti dati dimostrativi del ricorso all'imposizione mafiosa anche attraverso l'impiego delle modalità dell'agire criminoso del gruppo ... Sussiste l'aggravante ... anche sotto il profilo dell'agevolazione dell'organizzazione di riferimento. Per l'operatività della circostanza in parola non è affatto richiesto che i soggetti agenti siano partecipi ad un sodalizio di stampo camorristico, laddove invece è necessaria la prova della consapevolezza di favorire gli interessi del clan ...". La prova di tale consapevolezza - prosegue la Corte territoriale - risulta ampiamente raggiunta tenuto conto di chi ha partecipato all'incontro, delle espressioni usate, del chiaro riferimento nominativo al clan, delle modalità della condotta da parte di tutti gli agenti: comportamenti, questi, che risultano "... assistiti senza dubbio da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale".
3. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020). Nella fattispecie, al di là di ogni altra valutazione che pure deve tener conto della totale mancanza di valutazioni irragionevoli o paradossali da parte del giudicante, non sono state in nessun caso enunciate da parte della ricorrente le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/02/2020 Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore cons. Andrea Pellegrino, è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento alla firma dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020. Il Consigliere estensor