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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , resi- Parte_1 C.F._1 dente in LOC. 09080 SAMUGHEO ITALIA CP_1 Difeso dall'avv. SOGOS ANTONIETTA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA CARDUCCI 21 09170 ORISTANO
– Parte principale – nata a [...] il [...] COD. FISC. Parte_2
residente in [...]n°4 C.F._3
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_2 [...]
e quivi residente a[...]; C.F._4
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_3
, e quivi residente a[...]; C.F._5 Nata a SA il 24.02.1952, Cod. Fisc. Parte_4
e residente in [...], C.F._6 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_5
e residente in [...], C.F._7 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_6
e residente in [...]; C.F._8 nato a [...] il [...], Cod. Fish. Parte_7
e quivi residente a[...] 15; nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_8 [...]
e residente in [...], C.F._10
— 1 — nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_9
e residente in [...] 57; nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_10
residente in [...], C.F._12 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_3
residente in [...], C.F._13 nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_4
, residente in [...] 3, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Controparte_5
residente in [...] C.F._15 Contumaci
– Controparte –
Ruolo: n. 778/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Email_1 Parte_1 dichiarare l'attore proprietario per inter- Parte_1 venuta usucapione dei fondi siti nell'Agro di SA distinti in cata- sto al F. 10 particella ex 61 che ha generato a seguito di frazionamento le particelle 422, 423, 424, 425 e 426 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
con vittoria di spese e competenze professionali da porre a carico di chi si opporrà.
Ragioni della decisione
La causa ha a oggetto terreni a SA (Catasto terreni Ori- stano-SA, foglio 10, particelle 422, 423, 424, 425 e 426). Sostiene di averne il possesso ultraventennale Parte_1
che ha convenuto gli intestatari per sentir dichiarare l'interve-
[...]
— 2 — nuta usucapione in suo favore. Ritualmente citati, essi non si sono co- stituiti. I terreni in questione sono già stati oggetto di una causa posses- soria intrapresa dal sig. contro due degli attuali convenuti, Pt_1 e . La causa è stata quindi istruita Parte_9 Parte_11 con la produzione dei verbali delle prove ivi assunte. Premesso, infatti, che quelle prove sono pienamente utilizzabili contro coloro che a suo tempo erano stati convenuti in tale sede, ritiene il giudice di poterle uti- lizzare anche contro gli altri convenuti in questa sede, in quanto essi, avendo rinunciato a partecipare al processo, non hanno evidentemente un interesse contrario all'utilizzo di quei verbali.
* * *
Una precisazione sul valore delle prove assunte in tale sede si rende necessaria. Nei verbali depositati si dà conto del fatto che le persone sono sentite come sommari informatori. Tale indicazione, tuttavia, deve rite- nersi errata. L'equivoco, diffuso da tempo in materia, nasce dal fatto che l'art. 669 sexies c.p.c. menziona la possibilità di assumere informa- tori. A bene vedere, tuttavia, è solo il comma 2 che parla di informatori, solo ed esclusivamente in funzione di pronunciare un provvedimento cautelare con decreto, quando la convocazione della controparte po- trebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Solo in questa sede, mancando il contraddittorio, la persona informata sui fatti è sentita in questa veste e senza giurare. Quando invece si procede dopo la convocazione della
contro
- parte, si applica il comma 1, il quale prescrive al giudice di compiere gli atti di istruzione indispensabili. Ebbene, questi atti di istruzione non sono altro che i mezzi di prova previsti dagli artt. 191 ss. c.p.c., ancor- ché la stessa disposizione dispensi il giudice dall'osservare le formalità ivi previste, quando non sono essenziali al contraddittorio. Non a caso è prassi far giurare le persone sentite in sede cautelare nel contradditto- rio delle parti, e tale prassi è del tutto corretta, in quanto quelle persone non depongono come sommari informatori, ma come veri e propri te- stimoni. Di più: veri informatori sentiti prima del decreto devono essere risentiti dopo la sua pronuncia, in modo da giurare e poter essere esa- minati con tutti i crismi nel contraddittorio delle parti. Le persone che hanno deposto nel procedimento possessorio che riguarda i terreni di causa, pertanto, sono testimoni a tutti gli effetti, e
— 3 — le loro dichiarazioni come tali saranno valutate.
* * *
I testimoni assunti nel procedimento possessorio, informati sui fatti in quanto agricoltori confinanti, hanno dichiarato che i terreni in questione sono stati nella piena disponibilità, nell'ordine, di Emanuele,
e poi (ossia quest'ultimo dagli Pt_7 Pt_1 Parte_1 Pt_1 anni '80. I terreni, recintati in ogni loro parte, sono sempre stati utiliz- zati a scopo di pascolo e di coltivazione del foraggio. Posto, dunque, che il potere di fatto è stato pienamente dimo- strato, in applicazione dell'art. 1141 comma 1 c.c., in mancanza di in- dicazioni contrarie, si deve ritenere che questo potere di fatto sia da considerare possesso, ed essendosi protratto ben più di venti anni ha determinato l'acquisto per usucapione in capo a Parte_12
[...
. Le spese devono essere compensate, come da domanda, stante la mancata opposizione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. dichiara che ha usucapito i terreni a Parte_1 SA censiti al Catasto terreni Oristano-SA, foglio 10, par- ticelle 422, 423, 424, 425 e 426
2. compensa le spese
Si comunichi.
8 ottobre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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