Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 23901
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Sentenza 12 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 543 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, emessa il 12 aprile 2024. La questione centrale riguarda l'istanza di ricusazione presentata da un soggetto, persona offesa nel procedimento, nei confronti del GIP di Genova. Le richieste delle parti si sono concentrate sulla legittimità della decisione della Corte d'appello di Genova, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, imponendo al ricorrente il pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'appello avesse errato nell'interpretare l'art. 37 del codice di procedura penale, ritenendo che la persona offesa dovesse avere la possibilità di far valere la propria posizione in merito alla presunta non imparzialità del giudice.

La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, argomentando che la persona offesa non ha legittimazione a presentare istanza di ricusazione, in quanto non è parte del procedimento. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza consolidata, sottolineando che le norme sulla ricusazione sono eccezionali e non possono essere interpretate in modo estensivo. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermando così la decisione della Corte d'appello.

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Massime1

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 23901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23901
    Data del deposito : 12 aprile 2024

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