Articolo 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 marzo 1992
Art. 27. 1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992