Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1204 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
' [...]in proprio e quale legale rappresentante della società Parte 1
corrente in Scalea, con gli Avv. Francesco Cristiani e Dario Bergamo per Parte 2
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Scalea, via Oberdan n. 3
Opponente
Nei confronti di
(C.F. P.IVA 1 ) in persona del Direttore pro ONtroparte_1 tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, Dott.sse Parte_3
[...] (C.F. C.F. 1
), Parte 4 (C.F. C.F. 2 ) e Pt_5 CP 1) con domicilio eletto presso la suddetta sede sita in
[...] (C.F. C.F. 3
alla via P. de Roberto, n. 34
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 91/2023
Oggetto dell'opposizione – introdotta con ricorso depositato il 25.3.2024 - è l'ordinanza ingiunzione n.
91/2023 con la quale 1"1,ONdi CP 1 - richiamato il rapporto prot. n. 887/INF pervenuto dalla sede
CP 3 di CP 1 in data 25.1.2021 emesso a carico di 'nella sua qualità di Parte 1
legale rappresentante della
,con sede legale in Scalea, per ONtroparte_4
aver commesso l'illecito amministrativo di cui al verbale di notificazione prot. 887/INF emesso il
26.2.2020, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, c. 1, del DPR 1124/1965 e s.m.i., per aver trasmesso in ritardo, in data 2.1.2020, alla competente sede CP_3, la denuncia di infortunio relativa TE TU, data ricezione 1° certificato medico 24.12.2019 - ha irrogato a Parte 1
[...] nella qualità di responsabile ed alla società di cui è legale rappresentante quale obbligata solidale, la sanzione amministrativa quantificata in euro 2.580,00 oltre spese di notificazione.
A fondamento dell'opposizione, avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 23.2.2024 (come da avviso di ricevimento versato nel fascicolo dell' ,ON ) parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 per l'omessa notifica degli estremi della violazione nel termine di 90 giorni con conseguente decadenza dal diritto di riscuotere le somme a titolo di sanzione;
nel merito, ha contestato la sussistenza dell'illecito, avendo trasmesso tempestivamente la denuncia di infortunio del dipendente, avendone ricevuto notizia dello stesso lo stesso giorno 2.1.2020 ed avendo inoltrato la denuncia nel medesimo giorno. ONcludeva per l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione.
argomentando diffusamente in merito all'infondatezza del ricorso ed Si costitutiva l' CP_5
instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art.6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 25.3.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione – considerata la proroga ex art. 155 c.p.c.- in data 23.2.2024 come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti. Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni qui di seguito esposte.
Parte opponente eccepisce in via preliminare la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81.
L'assunto è contestato dall'opposta che deduce che il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 è stato rispettato e che, peraltro, trova applicazione la normativa emergenziale in punto di sospensione dei termini.
ON L'assunto dell' è fondato. Invero, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone che "la violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente [...] se non è avvenuta la contestazione immediata
[...] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati [...] entro il termine di novanta giorni [...]". Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Secondo l'insegnamento consolidato della SC In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014).
In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione (Cass. Sez. 2-
Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024). ' L'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della 1. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione. (Nella specie, la S.C.
Sez. L , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017 ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione della violazione affermando che la notifica dell'ordinanza ingiunzione integrava atto di contestazione).
Ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis del D.L. n. 18/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 27/2020) – articolo rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" è stata disposta la sospensione del termine di cui all'art. 14 della legge n.
689/81 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; la norma prevede che il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (quindi dal 1 giugno 2020) ovvero, nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
Operata questa premessa, nel caso di specie è comprovato che l' CP_3 di CP_1 in data 25.1.2021 ha
,ON trasmetto all" di CP 1 (titolare del potere sanzionatorio) apposito rapporto redatto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/91, a carico dell'opponente quale responsabile e della società di cui è legale rappresentante quale obbligato in solido ex art. 6 della medesima legge;
al rapporto era allegato l'apposito verbale redatto dall' CP_3 in data 26.6.2020, recante la contestazione dell'addebito, ritualmente notificato in data 23.3.2020. Pertanto, l' CP_3 - riscontrata la violazione in data 2.1.2020
(siccome a tale data è emerso che la parte opponente aveva provveduto a trasmettere la prescritta denuncia dell'infortunio occorso il 23.12.2019 al dipendente TU, pur avendo acquisito il primo certificato medico in data 24.12.2019 con prognosi di nove giorni) provvedendo alla notifica del verbale in data 22.3.2020 nel rispetto del termine di 90 giorni e tanto in disparte dalla sospensione del termine in forza della normativa emergenziale.
Ciò posto, venendo quindi alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ricordare che l'opposizione a norma dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto similmente a quanto
-
avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie l' ONtroparte_1 [...] ) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
E' opportuno ulteriormente premettere che, ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965, "Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all CP_6 assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie". Orbene, nel caso in esame, ON ha emanato l'ordinanza ingiunzione oggetto di odierna opposizione sulla base del rapporto trasmesso dall' CP_3 di CP_1 in cui si attesta l'avvenuta trasmissione della denuncia ben oltre il termine di legge.
Invero, è comprovata la trasmissione della denuncia di infortunio sul lavoro occorso al lavoratore dipendente TE TU in data 2-1-2020 e la violazione si riscontra per tabulas siccome nella medesima denuncia si attesta che il lavoratore si è infortunato in data 23.12.2020 con abbandono del lavoro e che il datore di lavoro ha saputo dell'episodio infortunistico in data 23.19.2019, ricevendo il primo certificato medico del lavoratore in data 24.12.2019 (con prognosi dal 23.12.2019 al 2.1.2020).
La violazione dell'art. 53 cit. in ragione della trasmissione all' CP 3 della denuncia di infortunio oltre il termine di legge è pertanto ampiamente comprovata.
L'opposizione si rivela pertanto infondata e deve essere respinta sulla base dei rilievi che precedono;
al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 149/2015, sulla base dell'ordinario criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti