Articolo 15 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
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18 dicembre 2025
Art. 15. Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco 1. All' articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorita' marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all' articolo 172-bis del codice della navigazione , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' articolo 172-bis del Codice della navigazione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.»
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025