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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA CO, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1805/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Golino;
Parte_1 contro
in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna CP_1 CP_2
Maugeri;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 8.06.2023, , premesso di svolgere sin dal 1989 attività Parte_1 di operaio addetto all'assemblaggio dei sedili e delle strutture degli aeromobili alle dipendenze della e dedotta l'esposizione alle polveri di amianto aerodisperse nello stabilimento di CP_3 quest'ultima sito in Latina, alla via Eschilo n. 1, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “pneumopatia con aree di bronchiestasia e nodulo calcifico apicale”, asseritamente produttiva di un danno biologico nella misura quantomeno del 20%, ma denunciata e non riconosciuta dall' convenuto per insufficienza della documentazione acquisita in sede CP_4 amministrativa. Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa
(celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale e l'acquisizione della CTU ambientale espletata dall'Ing. Per_1 nel giudizio iscritto dinanzi all'intestato Tribunale al n. 2909/2008 R.G. e definito con sentenza n.
2083/2010 hanno consentito di ricostruire le condizioni ambientali in cui la parte ricorrente ha svolto le mansioni cui era addetta, consentendo di ritenere verosimile la sua esposizione a fibre d'amianto aerodisperse e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinchè accertasse Persona_2
l'eventuale natura professionale della patologia denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte ricorrente fosse affetta da “evidenza strumentale di nodulo calcifico in sede apicale polmone destro” e che tale patologia, frequentemente riscontrabile in letteratura anche con livelli di esposizione piuttosto bassi, potesse verosimilmente porsi in correlazione causale con l'attività professionale espletata. Quanto alle bronchiectasie pure refertate, invece, premesso che le stesse sono ritrovabili in moltissime condizioni patologiche o parafisiologiche non correlabili all'esposizione all'asbesto, il CTU ha ritenuto che le loro caratteristiche fisiopatologiche aspecifiche impedissero di affermarne, anche solo in termini di verosimiglianza, l'origine tecnopatica.
In ordine alla quantificazione dei postumi derivati dal nodulo calcifico, l'ausiliare d'ufficio -anche in replica alle controdeduzioni del consulente tecnico di parte ricorrente- ha avuto modo di precisare che “la voce tabellare n. 331 riportata dal CTP prevede una IPB fino al 5% e non 6% fisso. La dizione “fino a
5%” indica un range valutativo dove il valore massimo (5%) deve essere previsto nei casi in cui si configuri oltre al danno anatomico anche la ripercussione funzionale. In assenza di compromissione funzionale, il danno anatomico determinato dal singolo millimetrico nodulo evidenziato agli esami strumentali deve necessariamente essere considerato in misura inferiore rispetto a quello che si realizza in presenza di una placca pleurica che invece può raggiungere dimensioni assai differenti (fino ad alcuni centimetri)”.
Sulla base di tale specificazione argomentativa concludeva confermando la valutazione percentuale del danno biologico prodotto dalla tecnopatia diagnosticata nella misura del 3%, quindi al di sotto della soglia indennizzabile.
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, quale il grado di lesione dell'integrità psicofisica indennizzabile, la domanda deve essere rigettata.
In merito alla distribuzione delle spese di lite, considerato che il quadro patologico denunciato e la sua natura professionale sono stati confermati in sede di accertamento peritale, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB IA CO