Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 548
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicazione regime fiscale agevolato

    La Commissione di primo grado ha ritenuto che l'indennità in questione, in quanto compensativa e perequativa di ore di volo spettanti ma non rese per disposizioni dell'amministrazione, dovesse beneficiare del regime fiscale agevolato.

  • Accolto
    Errata applicazione del regime fiscale agevolato

    La Corte ha ritenuto che l'indennità di volo sia correlata all'effettivo svolgimento dell'attività di guida di un aeromobile e sia soggetta a tassazione nella misura del 50% ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR. Tuttavia, la maggiorazione attribuita ai piloti che svolgano un numero di ore di volo inferiore a quelle previste contrattualmente, e che considera anche il tempo impiegato per aggiornamento e didattica tramite simulatori, non è caratterizzata dalla medesima situazione di gravosità e disagio. Pertanto, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, vanno considerate esclusivamente le ore di volo effettivamente effettuate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 548
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 548
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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