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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Timocle 107 00124 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1313/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3957/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, pilota alle dipendenze della società Società_1, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo al ricalcolo dell'Irpef e addizionali regionali dovute nell'esercizio 2015.
Con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle Entrate rilevava che nel predetto esercizio 2015 il Resistente_1 aveva percepito fra le altre voci retributive uno specifico emolumento denominato “maggiorazione indennità di volo controllori e istruttori” per un imponibile di circa 6.500 euro sottoposto a tassazione nella ridotta misura del 50%, erroneamente applicando a tale compenso il regime fiscale previsto dall'art. 51, comma 6, del TUIR, riguardante esclusivamente le ore di volo effettivamente prestate.
Il ricorrente deduceva viceversa che l'indennità in questione, in quanto compensativa e perequativa di ore di volo spettanti ma non rese per disposizioni dell'amministrazione, avrebbe dovuto comunque beneficiare del regime fiscale previsto dal citato art.51.
2. Con sentenza n. 1313, depositata il 30 gennaio 2023, il ricorso veniva accolto.
La Commissione osservava che “l'art. 51, comma 6, TUIR, prevede l'agevolazione e la contrattazione collettiva, cui rinvia il codice della navigazione (art. 907), attribuisce la maggiorazione a tale indennità, sia pure in rapporto alle ore di volo da pilota conducente perse per lo svolgimento delle altre e previste mansioni correlate, come documentato, sempre ad attività di volo: ne risulta, dunque, normativamente, un modo per computare non la retribuzione ordinaria cui la maggiorazione non si riferisce, bensì la complessiva indennità stessa cui testualmente si rimanda”.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio contesta il difetto di motivazione della sentenza, sottolineando che appare non facile seguire il percorso argomentativo e i presupposti logico-giuridici della decisione, rilevando inoltre un contrasto fra la motivazione e il contenuto della decisione
La “maggiorazione della indennità di volo controllori e istruttori” non rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR, in quanto non correlata ad ore di volo effettivamente effettuate, e alla connessa situazione di gravosità e disagio.
4. Il contribuente, al quale è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non risulta costituito nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
Ai piloti civili dipendenti della società Società_1 spetta uno specifico emolumento denominato indennità di volo correlato all'effettivo svolgimento dell'attività di guida di un aeromobile.
Tale compenso, in relazione alle evidenti condizioni di maggiore gravosità e disagio, ai sensi dell'art.51, comma 6, del TUIR, è soggetto a tassazione nella misura del 50%.
Ai piloti che svolgano un numero di ore di volo inferiore a quelle previste contrattualmente, è attribuita una maggiorazione dell'indennità di volo, considerando, ai fini del calcolo della relativa attività, anche il tempo impiegato per l'aggiornamento e della didattica tramite impiego di simulatori.
Si tratta di attività che, all'evidenza, non sono caratterizzate dalla predetta medesima situazione di gravosità e disagio.
Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, vanno considerate esclusivamente le ore di volo effettivamente effettuate, e non anche quelle a queste ultime equiparate per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali.
Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di merito citata nell'appello che, con motivazione non precipua, la Commissione di primo grado ha disatteso.
In considerazione dello svolgimento del processo come descritto, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3217/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Timocle 107 00124 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1313/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F504524 2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3957/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, pilota alle dipendenze della società Società_1, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'avviso di accertamento relativo al ricalcolo dell'Irpef e addizionali regionali dovute nell'esercizio 2015.
Con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle Entrate rilevava che nel predetto esercizio 2015 il Resistente_1 aveva percepito fra le altre voci retributive uno specifico emolumento denominato “maggiorazione indennità di volo controllori e istruttori” per un imponibile di circa 6.500 euro sottoposto a tassazione nella ridotta misura del 50%, erroneamente applicando a tale compenso il regime fiscale previsto dall'art. 51, comma 6, del TUIR, riguardante esclusivamente le ore di volo effettivamente prestate.
Il ricorrente deduceva viceversa che l'indennità in questione, in quanto compensativa e perequativa di ore di volo spettanti ma non rese per disposizioni dell'amministrazione, avrebbe dovuto comunque beneficiare del regime fiscale previsto dal citato art.51.
2. Con sentenza n. 1313, depositata il 30 gennaio 2023, il ricorso veniva accolto.
La Commissione osservava che “l'art. 51, comma 6, TUIR, prevede l'agevolazione e la contrattazione collettiva, cui rinvia il codice della navigazione (art. 907), attribuisce la maggiorazione a tale indennità, sia pure in rapporto alle ore di volo da pilota conducente perse per lo svolgimento delle altre e previste mansioni correlate, come documentato, sempre ad attività di volo: ne risulta, dunque, normativamente, un modo per computare non la retribuzione ordinaria cui la maggiorazione non si riferisce, bensì la complessiva indennità stessa cui testualmente si rimanda”.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio contesta il difetto di motivazione della sentenza, sottolineando che appare non facile seguire il percorso argomentativo e i presupposti logico-giuridici della decisione, rilevando inoltre un contrasto fra la motivazione e il contenuto della decisione
La “maggiorazione della indennità di volo controllori e istruttori” non rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR, in quanto non correlata ad ore di volo effettivamente effettuate, e alla connessa situazione di gravosità e disagio.
4. Il contribuente, al quale è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non risulta costituito nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
Ai piloti civili dipendenti della società Società_1 spetta uno specifico emolumento denominato indennità di volo correlato all'effettivo svolgimento dell'attività di guida di un aeromobile.
Tale compenso, in relazione alle evidenti condizioni di maggiore gravosità e disagio, ai sensi dell'art.51, comma 6, del TUIR, è soggetto a tassazione nella misura del 50%.
Ai piloti che svolgano un numero di ore di volo inferiore a quelle previste contrattualmente, è attribuita una maggiorazione dell'indennità di volo, considerando, ai fini del calcolo della relativa attività, anche il tempo impiegato per l'aggiornamento e della didattica tramite impiego di simulatori.
Si tratta di attività che, all'evidenza, non sono caratterizzate dalla predetta medesima situazione di gravosità e disagio.
Ne consegue che, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, vanno considerate esclusivamente le ore di volo effettivamente effettuate, e non anche quelle a queste ultime equiparate per garantire il rispetto delle condizioni contrattuali.
Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di merito citata nell'appello che, con motivazione non precipua, la Commissione di primo grado ha disatteso.
In considerazione dello svolgimento del processo come descritto, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo