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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7808/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa. P.IVA_1
pagina 1 di 15 APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato. P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Dichiarata riassunta la causa di cui in premessa voglia l'On.le Corte di Appello, ferma la statuizione passata in giudicato di responsabilità dell'amministrazione e quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 8414/2005 resa nel giudizio n. Rg. 10892/2000 dalla
II Sezione Civile del Tribunale di Roma, depositata il 14.4.2005:
1) con riferimento alle riserve nn. 1 e 4 disporre come sopra richiesto consulenza tecnica di ufficio. Il consulente tecnico di ufficio, come esposto a pag. 78 dell'atto di citazione in riassunzione, potrà verificare il conteggio effettuato dal CTP del conteggio effettuato adottando Parte_1 gli stessi criteri generali indicati dal CTU per la quantificazione dei danni, criteri fatti propri dalla sentenza del Tribunale di Roma (criteri non contestati dall'Amministrazione committente). In via subordinata il CTU potrà procedere alla quantificazione dei maggiori oneri e danni sostenuti dal con riferimento all'importo di tutte le opere edili del Museo di Benevento, importo pari come Parte_1 risulta dalla convenzione e dalla relazione depositata dal consulente tecnico di ufficio, a £.
12.409.803.281 e sempre con riferimento alla riserva n. 4 disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio per la quantificazione oneri e danni subiti dal Consorzio quale ristoro per il mancato ammortamento del personale, delle spese di manutenzione ecc. relativamente al periodo dal 20/11/1993 (data di consegna dei lavori edili) al 28/02/1996 (data in cui è divenuta esecutiva la concessione edilizia); 2) con riferimento alla riserva n. 7 ammettere la Consulenza Tecnica di Ufficio come richiesta alle pagine 91 e
92 dell'atto di citazione in riassunzione;
3) ammettere la prova testimoniale articolata alle pagine da 22 a 26 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado, con i testimoni indicati alle pagine 26, 27 e 28 dell'atto di citazione
e reiterata con l'atto di appello e ritrascritta alle pagine 92, 93 e 94 dell'atto di citazione in riassunzione;
4) accogliere il primo motivo di appello e per l'effetto condannare il Controparte_2 al pagamento a favore del
[...] Parte_1 dell'importo di L. 3.836.148.202 (€ 1.981.205,20) e di L. 1.432.216.291 (€ 739.677,98) richiesto rispettivamente con le riserve n.ri 1 e 4 opere edili quale ristoro delle maggiori spese generali, del mancato utile degli oneri finanziari, del mancato ammortamento del personale, delle spese del personale, delle spese di manutenzione etc. relativamente all'anomalo andamento della concessione nel
pagina 2 di 15 periodo dal 20.11.1993 (data di formale consegna dei lavori) al 23.2.1996 (data in cui è divenuta esecutiva la concessione edilizia), ovvero al maggiore e/o minore importo che dovesse risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
5) accogliere il terzo motivo di appello e per l'effetto condannare il Controparte_3 al pagamento a favore del
[...] Parte_1 dell'importo di L. 570.652.174 (€ 294.717,25) richiesto con la riserva n. 7 opere edili quale
[...] ristoro delle maggiori spese generali e delle maggiori spese sostenute per personale per ricorso a prestazioni esterne a cui il ha dovuto ricorrere per l'accelerazione dei lavori finalizzata al Parte_1 recupero dei ritardi generati dall'anomalo andamento della concessione imputabile alla stazione appaltante, ovvero al maggiore e/o minore importo che dovesse risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
6) con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. del grado di giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio.”
L'appellato ha così concluso:
“Voglia codesta Corte d'Appello in via principale accertare e dichiarare la radicale ed assoluta infondatezza del primo e del terzo motivo dell'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n.8414/2005 del Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, in parte qua confermarla integralmente con ogni conseguente statuizione in ordine ai compensi del giudizio;
in subordine, e, per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte, nel ripronunciarsi sui predetti motivi d'appello dovesse pervenire anche solo in minima parte all'accoglimento di uno di essi o di entrambi e riquantificare
l'importo del risarcimento dovuto al per i danni sofferti in conseguenza degli accadimenti in Parte_1 relazione ai quali furono iscritte le Riserve n.1, 4 e 7 proceda allo scomputo dal dovuto della somma di €
136.053,91 che il a tutt'oggi deve al con ogni conseguente statuizione in ordine ai Parte_1 CP_1 compensi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il ( d'ora in poi anche solo Parte_1 Parte_1
citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Parte_1 Controparte_4
al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo, a titolo risarcitorio ovvero a titolo
[...]
di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento della somma complessiva di Lire 10.737.921.829, indicata nelle riserve formulate nel corso dei lavori eseguiti nell'ambito della convenzione n. 406, modificata con atto aggiuntivo rep. n. 521 del
6.08.1992, con cui veniva affidata al la realizzazione del progetto denominato Parte_1
“Musei della Campania: verso un sistema regionale di valorizzazione secondo intervento”. pagina 3 di 15 La convenzione aveva a oggetto sia l'esecuzione di “opere leggere”, ossia attività di formazione, catalogazione e informatizzazione dati, sia di “lavori edili” in vari musei campani. Si trattava in particolare del “secondo stralcio” di lavori edili, che faceva seguito ad un “primo stralcio” di lavori eseguito con precedente convenzione e consistito nella demolizione dell'ala moderna del e nella sua ricostruzione Controparte_5
con strutture in acciaio. Il “secondo stralcio” atteneva a tutti gli interventi di completamento strutturale, di finitura e impiantistici della parte già realizzata con il “primo stralcio”, oltre al restauro e all'adeguamento funzionale dell'ala antica del Museo.
La durata del contratto era fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data di notifica al Parte_1
dell'avvenuta registrazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo da parte della Corte dei
Conti, intervenuta il 29.12.1992.
In data 14.1.1993 il presentava il progetto esecutivo, oggetto di approvazione Parte_1
con decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali in data 8.11.1993 (comunicato al in data 18.11.1993) e il 20.11.1993 veniva redatto il verbale di inizio lavori. Parte_1
2. Il rappresentava che i lavori avevano presentato sin da subito un andamento Parte_1
anomalo, in quanto il 14.12.1993 i Comitati di Settore Congiunti (organi riferibili allo stesso
Ministero) avevano espresso parere contrario al progetto esecutivo relativamente al corpo di fabbrica dell'ala nuova del museo, sebbene avessero già dato parere favorevole nel 1988, in sede di “primo stralcio” di lavori.
Il predetto parere veniva notificato in data 16.7.1994 alla
[...]
la quale si Controparte_6
trovava di conseguenza impossibilitata a esprimere il proprio parere favorevole al progetto,
necessario per il rilascio della concessione edilizia in favore della Provincia di Benevento,
proprietaria del complesso museale.
In data 14.7.1995 il comunicava al che i Comitati di Controparte_3 Parte_1
Settore Congiunti, con parere del 23.5.1995, avevano finalmente approvato il progetto esecutivo e la Soprintendenza ai esprimeva così il suo parere definitivo favorevole CP_6
il 31.8.1995.
pagina 4 di 15 In data 30.12.1995 veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 3322 che l'Amministrazione
Provinciale di Benevento provvedeva ad accettare il 23.2.1996, consentendo la ripresa dei lavori edili, con redazione del verbale di inizio lavori del 20.5.1996.
Il rappresentava inoltre che, anche una volta iniziati i lavori, questi avevano Parte_1
assunto un andamento frazionato a causa dell'indisponibilità delle aree di cantiere e poiché
durante i lavori l'ala antica del Museo era rimasta aperta al pubblico. Sicché i lavori venivano inizialmente concentrati solo nell'ala moderna e risultavano comunque intralciati dagli scavi archeologici che impedivano l'accesso al cantiere.
3. Il aveva iscritto così sul Registro di Contabilità delle Opere Edili n. 13 riserve, Parte_1
tra le quali, rilevano ancora, in questo grado di giudizio:
- la riserva n. 1, formulata per Lire 3.836.148.202, a titolo di maggiori spese generali, di mancato utile e di oneri finanziari per l'anomalo andamento dei lavori dovuto in particolare alle contrastanti decisioni dei Comitati di Settore Congiunti che avevano impedito l'approvazione del progetto da parte della Soprintendenza e quindi il rilascio della concessione edilizia, relativamente al periodo dal 20.11.1993 (data di formale consegna dei lavori) al 28.02.1997 (data di emissione del S.A.L. n. 13);
- la riserva n. 4, formulata per Lire 1.432.216.291, a titolo di ristoro dei maggiori oneri
(per mancato utilizzo dei macchinari e delle attrezzature di cantiere, per noleggio attrezzature e macchinari, per personale fisso di cantiere e spese generali di cantiere, per manutenzione manufatti, per maggiori costi conseguenti al totale differimento dei tempi di esecuzione dei lavori, per mancata disponibilità delle somme dovute quali rata di saldo lavori e revisione prezzi, per il ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate) conseguenti all'anomalo andamento dei lavori e relativi al fermo e all'improduttività del cantiere dal
20.11.1993 al 23.2.1996 (data di effettivo inizio dei lavori edili);
- la riserva n. 7, formulata per Lire 570.652.174, a titolo di maggiori costi affrontati al fine di recuperare i ritardi generati dall'anomalo andamento della concessione e costituiti in particolare dalle spese necessarie all'ampliamento dell'organico fisso, con ricorso anche a collaborazioni esterne. Infatti, alla data del 30.11.1996 erano state ultimate circa un terzo delle pagina 5 di 15 lavorazioni previste e pertanto il aveva dovuto realizzare una produzione Parte_1
superiore di circa il 40% rispetto a quella contrattuale per completare la realizzazione dell'intera concessione entro il termine prorogato del 31.8.1998, poi ulteriormente prorogato.
4. Si costituiva il chiedendo, in via principale, il Controparte_3
rigetto della domanda e in via riconvenzionale il pagamento degli interessi sulla somma corrisposta a titolo di anticipazione, nonché la compensazione del proprio credito con quello azionato dal . Parte_1
5. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8414/2005, accoglieva parzialmente le domande del per il credito di € 96.733,80, ritenendo parzialmente fondate le riserve nn. 1, 3 e Parte_1
4, e dichiarandolo integralmente compensato con il controcredito del convenuto CP_1
pari a € 232.787,71, in forza del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, e quindi condannava l'attore a pagare a quest'ultimo la somma residua di € 136.053,91, oltre interessi.
In particolare il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della C.T.U. espletata in corso di giudizio, accertava la responsabilità del per violazione dei doveri di correttezza e CP_1
buona fede nell'esecuzione del contratto, ritenendo tuttavia che la condotta del convenuto avesse impedito la sola realizzazione dei lavori edili nell'ala moderna del , Controparte_5
avendo il diniego dei Comitati di Settore Congiunti oggetto solo quelle opere e non anche i lavori relativi all'ala antica.
Dal punto di vista temporale, il Tribunale attribuiva al convenuto la CP_1
responsabilità per il fermo operativo dei lavori edili dell'ala nuova del Museo per il periodo ricompreso tra il 16.7.1994 (data di comunicazione del al del parere CP_1 Parte_1
negativo dei Comitati di Settore) e il 31.8.1995 (data del rilascio del nulla osta al progetto da parte della ), della durata di 13,5 mesi. CP_6
Quindi, condividendo le risultanze della C.T.U., riconosceva i danni subiti dal Parte_1
nelle minori somme di € 52.035,10 (Lire 100.754.012) per la riserva n. 1, di € 11.557,41 (Lire
22.378.275) per la riserva n. 4 e di € 33.141,29 per la riserva n. 3,
pagina 6 di 15 Rigettava invece la domanda con riferimento alle altre riserve, ritenute infondate o non provate.
Accoglieva infine la domanda riconvenzionale proposta dal , ritenendo che il CP_1
aveva potuto giovarsi dell'anticipazione di una somma pari al 10% dell'intero Parte_1
importo del contratto, con due anni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale condannava parte attrice al pagamento in favore del della metà delle spese di lite e compensava le stesse per la rimanente metà. Infine CP_1
poneva a carico di parte attrice le spese di C.T.U..
6. Il proponeva appello, contestando il mancato accoglimento di Parte_1
alcune riserve.
Per quanto ancora d'interesse, con particolare riferimento alle riserve nn. 1 e 4, sarebbe stata errata la decisione del Tribunale di riconoscere l'anomalo andamento della produzione alle sole opere edili relative all'ala nuova e al periodo di 13,5 mesi. Ad avviso dell'appellante infatti l'anomalo andamento coinvolgeva tutte le opere edili ed era pari a 27 mesi, decorrenti dal 20.11.1993 (data di consegna dei lavori) al 23.2.1996 (data di ottenimento della concessione edilizia), non potendo essere avviata alcuna attività produttiva in assenza del parere favorevole dei Comitati di Settore.
Inoltre l'appellante, con specifico riferimento alla riserva n. 4, lamentava il mancato riconoscimento dei maggiori oneri e danni derivanti relativi all'attività della dall' Pt_2
. (d'ora in poi anche solo ), evidenziando che quest'ultima
[...] Parte_3 Parte_3
era appartenente al . Parte_1
Lamentava poi il mancato risarcimento dei maggiori oneri per la manutenzione dei manufatti e in particolar modo della verniciatura, ossia il trattamento intumescente a protezione della carpenteria metallica, ritenendo che il Tribunale lo avesse confuso con le spese per ponteggi, tavolati e verniciature.
Reiterava infine le argomentazioni a sostegno della riserva n. 7 in ordine all'accelerazione dei lavori finalizzata al recupero dei ritardi generati dall'andamento anomalo della concessione.
pagina 7 di 15 7. Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale su alcuni capi della domanda riconvenzionale.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1450/2011, rigettava integralmente l'appello principale e l'appello incidentale.
In particolare, in ordine alle riserve nn. 1 e 4, confermava la limitazione della responsabilità
del ai soli danni subiti con riferimento all'ala nuova, oggetto del parere sfavorevole CP_1
dei Comitati di Settore Congiunti, osservando che il , al fine di evitare anche la Parte_1
sospensione dei lavori edili relativi all'ala antica, avrebbe potuto predisporre, sin dall'inizio o dopo il suddetto parere, due distinti progetti per ciascuna delle parti del Museo, stante la diversa conformazione strutturale delle stesse.
Infatti, ad avviso della Corte, l'art. 8 dell'atto aggiuntivo della convenzione non imponeva la presentazione di un unico progetto esecutivo e inoltre, con l'atto di sottomissione del
5.11.1993, il si era impegnato a recepire “le eventuali prescrizioni” dei Comitati di Parte_1
Settore Congiunti in ordine allo stesso.
La Corte riteneva poi che i danni subiti non potessero essere riconosciuti anche per il periodo intercorrente tra il nulla osta concesso dalla ai e il rilascio CP_6 CP_6
della concessione edilizia, come richiesto dal , trattandosi di tempi tecnici su cui Parte_1
non aveva influito la condotta del . CP_1
Il giudice d'appello non riconosceva l'indennità richiesta per le spese del personale e dell'ammortamento dei macchinari, trattandosi di spese a carico della , società Parte_3
esecutrice dei lavori, riferite a periodo antecedente l'inizio dei lavori.
Non venivano liquidate altresì le spese per le opere di protezione dei manufatti, che per l'appellante erano state confuse dal primo giudice con le spese di manutenzione dei ponteggi e tavolati, ritenute superflue dal C.T.U..
La Corte rigettava poi la domanda relativa alla riserva n. 7 sul presupposto dell'assenza di responsabilità del per i lavori dell'ala antica. CP_1
pagina 8 di 15 Confermava infine l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, rigettando l'appello incidentale, perché riteneva non specificati i capi della stessa su cui vi sarebbe stata un'omessa pronuncia del Tribunale.
8. La Corte di Cassazione, accogliendo solo parzialmente i motivi del ricorso proposto dal
, con sentenza n. 19755/2018, cassava, in relazione ai motivi accolti, la sentenza Parte_1
d'appello e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Roma.
La Cassazione non condivideva l'assunto della sentenza cassata secondo cui la convenzione avrebbe attribuito al la facoltà di presentare due progetti esecutivi, Parte_1
dovendosi considerare che si trattava di un unico appalto, che le opere erano inerenti al medesimo edificio e che era richiesta una valutazione globale ai fini del rilascio della concessione edilizia, da ritenere omnicomprensiva, vista l'unicità del provvedimento autorizzatorio da rilasciare.
9. Il ha quindi riassunto il processo riproponendo i seguenti Parte_1
motivi di appello, relativi alle parti cassate della sentenza d'appello e quindi non passate in giudicato.
Con il primo motivo, afferente alle riserve nn. 1 e 4, l'appellante, sulla base dei principi affermati dalla Cassazione, ha ribadito l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui i maggiori oneri e danni non erano stati liquidati per tutte le opere edili, dell'ala nuova e dell'ala antica, e per il più lungo periodo dal 20.11.1993 (data di formale consegna dei lavori)
al 23.02.1996 (data di rilascio della concessione).
Con particolare riferimento alla riserva n. 4, l'appellante ha ribadito l'erroneità
dell'accoglimento limitato al solo importo di £ 22.378.275 per nolo dei ponteggi e tavolati e il rigetto delle altre voci sul presupposto che la documentazione prodotta (buste paga e fatture per acquisto macchinari della consorziata ) era irrilevante dato che il Parte_4
contratto stipulato tra e era del 10.4.1996. Parte_3 Parte_1
L'appellante ha ribadito la rilevanza delle prove addotte, dato che la società Parte_5
rivestiva la qualità di consorziata della società che l'obbligava a vincolare
[...]
all'opera i mezzi e il personale di cui alla riserva. Tale società aveva poi un ruolo rilevante pagina 9 di 15 nel Consorzio grazie al quale quest'ultimo aveva ottenere potuto stipulare la convenzione di cui una parte preponderante era costituita dai lavori edili.
Con il secondo motivo, relativo alla riserva n. 7, l'appellante, sempre sulla base dei principi affermati dalla Cassazione circa la necessaria unitarietà del progetto e della concessione edilizia, ha reiterato la richiesta di ristoro dei maggiori costi per l'accelerazione dei lavori necessaria al fine di recuperare i ritardi generati dall'anomalo andamento.
10. Si è costituito il , chiedendo Controparte_7
la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, la compensazione del credito del con il proprio credito. Parte_1
11. Il primo motivo di appello è fondato.
Con riferimento alle riserve nn. 1 e 4, occorre determinare in che misura il parere contrario dei Comitati di Settore Congiunti, espresso in data 14.12.1993, relativamente al “nuovo corpo di fabbrica”, abbia inciso negativamente sull'andamento globale dei lavori lavori edili.
Quanto ai lavori edili dell'ala moderna, gli stessi costituivano il completamento di lavori già oggetto del “primo stralcio” previsto dalla precedente convenzione, per i quali era stata rilasciata la concessione edilizia n. 1953/89, previo parere favorevole degli stessi Comitati di
Settore.
Secondo il il protrarsi della validità della precedente concessione edilizia CP_1
avrebbe consentito al di svolgere almeno parzialmente i lavori autorizzati nelle Parte_1
more del rinnovo della concessione.
Occorre però tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione sulla unitarietà
del progetto la cui esecuzione presupponeva il rilascio di un'unica concessione edilizia.
Di conseguenza l'eventualità del mancato rilascio, resa probabile dal parere negativo dei
Comitati di Settore, avrebbe potuto rendere necessaria una rimodulazione complessiva del progetto che non consentiva nel frattempo un'esecuzione frazionata di singole opere edili,
peraltro nemmeno indicate dal . CP_1
Quanto ai lavori edili afferenti all'ala antica del Museo, gli stessi, sebbene non fossero stati censurati con parere sfavorevole da parte dei Comitati, non potevano iniziare in assenza pagina 10 di 15 della necessaria concessione edilizia che infatti fu poi finalmente rilasciata con riferimento generale a “lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento sismico del complesso monumentale di
Santa Sofia”, senza distinzione tra ala moderna e ala antica.
In ordine alla durata del periodo anomalo andamento dei lavori edili, il lasso di tempo da considerare è quindi quello ricompreso tra il 20.11.1993, data della formale consegna dei lavori, e il 23.2.1996, data di ritiro della concessione edilizia.
Infatti il parere negativo dei Comitati, intervenuto a distanza di meno di un mese dall'inizio dei lavori, ha posto in dubbio la possibilità di riottenere una nuova concessione edilizia che inizialmente appariva scontata.
Dal registro di contabilità delle opere edili si evince come, già in sede di sottoscrizione del
S.A.L. n. 1, emesso per i lavori fino a tutto il 28.2.1994, era stata iscritta riserva con cui veniva lamentata la necessità di sospendere i lavori, dopo l'esecuzione solo di alcune opere preliminari (preparatori come il trattamento di superfici, applicazione di vernici, ponteggi e tavolati per il primo mese) a seguito del parere negativo dei Comitati.
La ripresa dei lavori edili è stata possibile solo a seguito del rilascio della concessione, non essendo possibile scorporare dal periodo di anomalo andamento i tempi tecnici per il rilascio,
dato che, qualora fosse intervenuto tempestivamente il parere positivo dei Comitati, il rinnovo della concessione sarebbe potuto intervenire in tempo utile per evitare soluzione di continuità nell'esecuzione dei lavori nel frattempo cominciati.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti, con riferimento alla riserva n. 1,
può quindi tenersi conto dei criteri di calcolo adottati dal C.T.U., proporzionalmente incrementati sulla base dell'intero importo dei lavori e sul più lungo periodo di sospensione di 27 mesi. Può quindi condividersi il conteggio effettuato dal C.T.P. del , secondo Parte_1
cui vanno liquidati per le spese generali € 626.990,28 (Lire 1.214.022.485) e per gli interessi sui ritardati utili € 170.342,62 (Lire 329.829.307), per un totale di € 797.332,90 (Lire 1.543.851.792).
Con riferimento alla riserva n. 4 occorre analizzare le singole voci di danno richieste.
Accertata la responsabilità del appellato per il periodo di sospensione dei lavori CP_1
della durata di 27 mesi, vanno quindi risarciti in quanto strettamente connessi al ritardo pagina 11 di 15 nell'esecuzione dei lavori: il maggiore onere per il noleggio di attrezzature e macchinari
(punto “b”), per un periodo di 27 mesi e non solo per 13,5 mesi, per € 22.462,99 (Lire
43.494.415); i maggiori costi conseguenti al totale differimento dei tempi di esecuzione dei lavori (punto“e”), dovuti all'incremento del costo della manodopera, pari ad € 283.392,29
(Lire 548.724.000); gli interessi passivi per il ritardato ammortamento delle spese di investimento capitalizzate (punto “g”), pari ad € 202.451,10 (Lire 392.000.000).
La doglianza afferente all'indennizzo per mancata disponibilità delle somme dovute quali rata di saldo lavori e revisione prezzi (richiesta “f”) è invece parzialmente fondata.
La richiesta di contabilizzazione e pagamento del compenso revisionale è stata infatti oggetto della riserva n. 10, sul cui rigetto si è ormai formato il giudicato.
Ne consegue che gli interessi come richiesti vanno calcolati solo sulla rata di saldo lavori e ammontano a € 7.514,18 (Lire 14.549.500).
Quanto al rimborso dei maggiori oneri per mancato utilizzo dei macchinari e delle attrezzature di cantiere (richiesta “a”) e per il personale fisso di cantiere e spese generali di cantiere (richiesta “c”), la doglianza dell'appellante è infondata.
Agli atti infatti risultano fatture per acquisti di macchinari e buste paga per il personale emesse dall'impresa che però aveva stipulato un apposito contratto con il Parte_3
solamente in data 10.4.1996, quindi dopo il rilascio della concessione edilizia che Parte_1
consentiva la ripresa dei lavori edili, come emerge dal verbale di inizio lavori del 20.5.1996.
Quindi non è possibile desumere con certezza dalla documentazione prodotta, né dalla qualifica di consorziata della , che si trattasse di spese sostenute dalla predetta Parte_3
società per lo svolgimento delle particolari opere oggetto della presente controversia.
Quanto al rimborso per maggiori oneri per la manutenzione dei manufatti (punto “d”), la doglianza pure è infondata.
Il C.T.U. precisa che i manufatti a cui si fa riferimento nella riserva sarebbero contabilizzati nel registro di contabilità come ponteggi e tavolato per la verniciatura di strutture in ferro esistenti che non necessitavano di alcuna manutenzione.
pagina 12 di 15 La censura dell'appellante, secondo cui l'onere di manutenzione riguarderebbe invece il trattamento intumescente a protezione della carpenteria metallica, soggetta a manutenzione insieme al fabbricato dell'ala moderna realizzato in struttura metallica e sfornito di tetto,
quindi esposto alle intemperie ed agli agenti atmosferici, non trova alcun riscontro, stante la genericità della descrizione della riserva e il criterio meramente presuntivo utilizzato.
12. Il secondo motivo di appello relativo alla riserva n. 7 non è fondato.
La durata triennale dei lavori è stata oggetto di proroghe che hanno consentito l'ultimazione dei lavori in data 31.3.1999, seppure iniziati formalmente il 20.11.1993.
Il ha quindi avuto a disposizione un maggior lasso di tempo, non essendo Parte_1
quindi correlata alla condotta dell'amministrazione il preteso incremento di produzione.
Pertanto non risulta fondata la domanda di risarcimento dei costi sostenuti per incrementare la produzione al fine di recuperare i ritardi dovuti all'anomalo andamento dei lavori.
13. L'importo totale riconoscibile per le riserve 1 e 4 è quindi di € 1.313.153,46 al quale va sommato l'importo di € 33.141,29 già riconosciuto dal Tribunale in relazione alla riserva n. 3,
per un totale a credito del di € 1.346.294,75 a fronte dell'importo complessivo Parte_1
riconosciuto dal Tribunale di € 96.733,80. Su tale importo, trattandosi di debito di valore,
spettano gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data di iscrizione delle tre riserve (v. Cass. n. 171271995).
14. L'appello merita quindi parziale accoglimento e il deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore del della somma di € 1.346.294,75, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come sopra specificati, detratto l'importo relativo al minore controcredito dell'amministrazione di € 232.787,71.
Per quanto sopra esposto, risulta infine superfluo l'approfondimento istruttorio orale richiesto dal . Parte_1
15. A seguito della modifica della sentenza appellata, occorre rivedere anche la statuizione sulle spese di lite, tenuto conto anche dei principi stabiliti di recente dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
pagina 13 di 15 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata
in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022, Rv. 666063 – 01) e secondo cui “In tema di spese processuali,
il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,
piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con
riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente
pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente -
al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. n. 32906/2022, Rv. 666076 - 01).
Sulla base dei predetti principi e tenuto conto della significativa riduzione della somma richiesta dal con la domanda originaria, si reputa opportuno compensare le spese Parte_1
di lite per tutti i gradi del giudizio, anche con riferimento alle spese di C.T.U..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna il Controparte_7
al pagamento in favore del della somma
[...] Parte_1
complessiva di € 1.346.294,75 con riferimento alle riserve nn. 1, 3 e 4, oltre interessi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data di iscrizione di ciascuna riserva per il relativo importo, detratto l'importo di € 232.787,71 a credito del;
CP_1
2) Rigetta le altre domande proposte dalle parti;
3) Compensa le spese di lite, comprese le spese di C.T.U., per tutti i gradi del giudizio.
pagina 14 di 15 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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